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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 487/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento trattenuto a decisione all'udienza del 27.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti SPEZIALE Valerio e CESPA Stefania, Via dei Marrucini 21 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti MARAZZA Marco e DE FEO Domenico, c/o avv.COSENTINO Pellegrino Fabio, Via dei Marsi 5 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 4.12.2023 Parte_1 già dipendente di con funzioni di Di
[...] CP_1 il licenziamento comunicato con nota del 7.12.2022 per dedotta giusta causa all'esito del procedimento disciplinare avviato con nota in data 18.11.2022 avente il seguente tenore:
• “In data 13 settembre 2022 l'ing. , Responsabile Divisione Impianti addetto Persona_1 alla consuntivazione dei consumi per la Società CO S.p.A., segnalava alla scrivente, nelle persone di e una discrepanza tra la loro lettura dei dati Parte_2 Parte_3 di consumo elettrico dell'impianto di riciclo presso la società CO, quadri Q21 e Q20, e quanto rendicontato con il nostro sistema informatico di monitoraggio dei consumi sulla base del quale viene individuato il dato utile alla fatturazione del servizio. L'ing. in particolare, evidenziava il riscontro di una discrepanza notevole (pari al 27% Per_1 su un quadro ed il 15% sull'altro quadro) dalla quale risulterebbero circa 558.000 Kwh non consuntivati secondo il nostro sistema di monitoraggio che, come detto, è considerato ai fini della fatturazione del servizio. L'ing. chiedeva quindi di effettuare delle verifiche Per_1 in contraddittorio. A fronte di tale grave segnalazione la scrivente ha avviato un'accurata analisi sulla gestione delle attivita al fine di verificare quanto riferito. Dalle verifiche portate a termine solo da ultimo è emerso che la non corretta rilevazione dei consumi da parte del nostro sistema di monitoraggio risale ad un intervento sul software dell'impianto di riciclo installato presso CO effettuato ad aprile 2021. In particolare, in seguito a tale modifica del software, due quadri di controllo, utilizzati per la lettura dei consumi dell'impianto di riciclo, sono stati riprogrammati tramite l'inserimento di coefficienti correttivi (pari a 0,6 per il quadro Q1 e 0,35 per il quadro Q2) per effetto dei quali i quadri indicati leggevano in difetto i dati di consumo di energia elettrica (circa il 60% e il 35% del reale consumo di energia elettrica).
- Ciò, all'esito della consuntivazione dei consumi effettivi tra CO e ha determinato CP_1 una differenza a debito per la scrivente 381.000,00 euro e, ancora prima, un gravissimo problema nella gestione delle relazioni, anche commerciali, con detta società.
- Dagli accertamenti effettuati anche sulle attività dal team di lavoro da Lei coordinato in qualità di dirigente con il ruolo di Fater Smart Supply Chain Director -composto da
[...]
(uscito dal gruppo), (subentrata a da luglio 2021), Parte_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5
è emerso che:
[...] Parte_6
-nel mese di aprile 2021 stata effettuata una modifica (di cui Lei, insieme al sig. , al sig. e al sig. era a conoscenza) al programma con Parte_4 Parte_5 Per_2 l'inserimento di una “stringa” che consente di ridurre il consumo rilevato nei termini sopra precisati. Tale operazione è stata effettuata da (Fater) e Persona_3 Persona_4 (dipendente Fameccanica) che sono direttamente intervenuti, in ragione del loro ruolo, sul software;
-la problematica era stata rilevata anche dal punto di vista contabile e della consuntivazione trimestrale dei consumi con CO sin dal luglio 2021, quando l'ing. Per_5 (Responsabile- Polo Impiantistico di Lovadina c/o CO) ha segnalato a
[...]
, nell'ambito della consuntivazione di giugno 2021, un consumo ridotto Parte_4 rispetto ai mesi precedenti e l'esistenza di una discrepanza dei dati rilevanti dal loro sistema rispetto al nostro;
-di tale circostanza era a conoscenza anche subentrata a nel Parte_3 Parte_4 ruolo a luglio 2021, e la questione è stata nel tempo nuovamente sottoposta anche alla sua attenzione essendo sua specifica competenza l'accettazione del servizio ai fini della gestione dei rapporti commerciali con CO;
-nonostante ciò, Lei, in qualità di Dirigente, omettendo qualsiasi intervento, ha proseguito nella accettazione del servizio da parte di CO sulla base di parametri individuati utilizzando un software manomesso con evidenti ricadute sulla irregolarità della fatturazione e, di rimando, sui rapporti commerciali con CO. Anche tenuto conto del ruolo apicale da Lei ricoperto i fatti qui contestati, sia
2 congiuntamente che disgiuntamente considerati, costituiscono una grave violazione del codice etico e rappresentano gravissime inadempienze dei Suoi obblighi contrattuali incompatibili con il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro”.
Il ricorrente deduceva l'insussistenza dei fatti contestati e comunque dei presupposti di una giusta causa ovvero giustificatezza del licenziamento e comunque il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Alla prima udienza del 7.7.2023, all'esito del tentativo di conciliazione veniva formulata dal giudicante una proposta conciliativa (per n.26 mensilità oltre contributo spese legali) che all'udienza del 14.7.2023 veniva accettata dalla società resistente (che provvedeva altresì a quantificarla in “€370.000,00 lordi oltre contributo spese legali che la società offre in €15.000,00”); il ricorrente dichiarava in proposito “di non poter accettare la proposta conciliativa formulata alla precedente udienza in considerazione del proprio prioritario obiettivo di vedere accertata la propria completa estraneità ai fatti contestati”.
Nelle more dello svolgimento dell'istruttoria, il ricorrente manifestava nuovamente interesse per una soluzione conciliativa che, al contempo, potesse essere idonea a far cadere ogni addebito. Al fine di favorire l'esito bonario, la proposta conciliativa giudiziale veniva quindi, in corso di istruttoria, riformulata alle parti nei seguenti termini: “(…) conciliazione della controversia con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e pertanto la revoca del licenziamento oltre al pagamento al ricorrente di n.26 mensilità di retribuzione oltre contributo spese legali (…)”.
La società resistente accettava anche tale proposta, il ricorrente dichiarava invece che “la proposta così come formulata non può essere accettata in quanto non indica con chiarezza l'assenza di alcune responsabilità in capo allo stesso”.
Quindi, completata l'assunzione della prova testimoniale, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia, trattenuta in decisione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorrente all'epoca dei fatti contestati (nel periodo dall'8.2.2021 al 30.6.2021) era Dirigente di un impianto di in provincia di Treviso, nel quale si CP_1 stava sperimentando una nuova tecnologia di riciclo pannolini e che era ospitato in una parte di uno stabilimento di riciclo di ON S.p.a.
La fattispecie all'esame attiene all'addebito al ricorrente, nello svolgimento della propria funzione dirigenziale, di non aver adottato gli opportuni controlli per consentire il corretto espletamento della rendicontazione dei consumi energetici, i cui costi venivano anticipati da ON (che pagava i consumi di tutto lo stabilimento), al fine di consentire il corretto rimborso, da a ON, CP_1 nella parte relativa ai consumi dell'impianto . CP_1
Occorre dunque riportare il contenuto dell'Accordo di collaborazione e sviluppo
3 commerciale tra e ON relativo a tali operazioni, che al punto CP_1
6. Business pla icontazione, prevedeva le seguenti clausole:
• condividerà con , entro 10 giorni successivi al ricevimento del Persona_6 CP_2 Cont Business Plan, le linee operative per la produzione di indicando: d) i Costi attesi, mese per mese, per i 3 mesi successivi. (…) 6.3 CO invierà a , entro il CP_2 giorno 10 di ogni mese, il report relativo alla produzione/costi del mese precedente realizzato secondo il format di cui all'allegato 13, redatto sulla base dell'Allegato 4, e che dovrà essere eventualmente approvato da entro i 10 giorni successivi al CP_2 ricevimento per procedere al rimborso di cui al precedente art. 5.3. 6.4 A seguito di verifica tra le parti, non sia ritenuto il rendiconto congruo, le Parti verificheranno congiuntamente l'entità dello scostamento rispetto a quanto dichiarato al punto 6.2 in base ai documenti qui di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: bollette energetiche, timesheet degli operatori, fatture di vendita dei materiali, evidenze contabili dei conferimenti presso l'Impianto, estrazione flusso rifiuti, informazioni relative alle produzioni giornaliere di cui all'Allegato 15. Tali documenti potranno essere richiesti da non su base continuativa, mese per mese, ma solo per attività CP_2 sporadiche nel limite massimo di 2 volte l'anno.
6.5 Qualora fosse confermato lo scostamento (superiore al 30%) rispetto alla stima di cui all'art. 6.2, le Parti concorderanno un piano correttivo da implementare nel mese successivo. In caso di mancato accordo le Parti devolveranno la questione allo Steering Committee previsto dall'art. 13 che seguirà la procedura di cui all'art 13.6. 6.6 potrà comunicare a CO proposte CP_2 migliorative per la gestione dei Costi dell'Impianto, ad esempio per l'erogazione di servizi e/o forniture necessarie al corretto funzionamento dell'Impianto. Qualora entro 15 giorni dal ricevimento della proposta CO non risponda o si rifiuti di accettare la proposta migliorativa per motivi considerati non ragionevoli da si procederà con la CP_2 convocazione dello steering committee.
6.7 I pagamenti di cui all'art. 5 dovranno essere effettuati dalle Parti con scadenza semestrale, con periodo di riferimento Luglio – Dicembre e Gennaio-Giugno di ogni anno, con 30 giorni data fattura”.
***
Poiché i consumi dovevano essere comunicati da ON a , e da CP_1 quest'ultima controllati, è ovvio che ON dovesse utilizzare una propria strumentazione per quantificare i consumi da comunicare alla controparte.
In particolare il consumo di energia elettrica doveva essere quantificato da ON con apposito software di propria ed esclusiva disponibilità, denominato ENERGY SENTINEL, come risulta dai documenti (all.19 al ricorso) di REPORT MENSILE RICAVI-COSTI relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021 (tra cui peraltro impropriamente -v.infra- anche quelli oggetto di contestazione), nei quali, per ogni mese, accanto alla voce “consumo di corrente” è indicato
“Portale Energy Sentinel” quale “fonte del dato”.
Tanto è emerso dalla prova testimoniale espletata che, tuttavia, ha dato conto della ulteriore circostanza, pur non prevista in contratto e non risultante da alcuna comunicazione formale da ON a , ma in concreto CP_1 sicuramente verificatasi, che, a partire da un certo periodo in poi (da collocarsi nel marzo/aprile 2021), ON stessa non ha potuto più utilizzare detto proprio software, la cui licenza era scaduta, ed ha invece di fatto iniziato ad utilizzare, in attesa del rinnovo della licenza del proprio software, un software interno di , che era immediatamente disponibile in quanto utilizzato dai CP_1 dipendenti nella sperimentazione della nuova tecnologia. CP_1
4 Tale circostanza era nota ai soggetti che operavano presso lo stabilimento e dunque, ovviamente, anche e soprattutto al ricorrente, che tutti doveva coordinare essendo il Dirigente dell'impianto:
• “(…) Sono dipendente di ON (…) Ricordo che nel 2021, forse ad aprile o marzo 2021, non era più nella nostra disponibilità il software ON (ENERGY SENTINEL) penso per scadenza della licenza, fu quindi utilizzato il software di , la lettura CP_1 fu fatta congiuntamente alla fine del mese, andavamo cioè a leggere insieme io per ON ed altro addetto, chi c'era, per ” (teste ); CP_1 Per_5
• “(…) Sono dipendente della società convenuta (…) Fino a marzo / aprile 2021 era ON a fare la rendicontazione e a passare a i dati dei consumi;
che io sappia ON Parte_4 prendeva i dati dai propri contatori li trasmetteva a , non so come li Parte_4 mandava, immagino per email o altro mezzo;
da marzo o aprile 2021 ON ha invece iniziato ad usare i dati del nostro software, che ho prima menzionato, per fare la rendicontazione dei consumi energetici” (teste Parte_5
• “(…) Sono dipendente di ON (…) nel marzo 2021 abbiamo dismesso il contratto di fornitura del nostro software dedicato a tali letture ed acquisito un nuovo software, nella vacanza nelle more dell'istallazione del nuovo software abbiamo deciso di usare i dati forniti da (…) ciò fino al luglio 2022, quando abbiamo acquisito tutti i dati di CP_1 lettura de precedente e fino al luglio 2022 medesimo e abbiamo riscontrato una enorme discrepanza rispetto ai dati acquisiti da e sulla quale avevamo fatto le CP_1 rendicontazioni fino al luglio 2022; abbiamo quindi fatto delle verifiche nei nostri strumenti, abbiamo verificato che gli strumenti funzionavano correttamente e quindi all'esito ho mandato la email del 13.9.2022 di cui al doc.8 di parte resistente in cui abbiamo anche quantificato la discrepanza. A questo punto ha fatto dei controlli e verifiche sui CP_1 propri strumenti, ed ha accertato la discrepanza, dovuta alla erronea applicazione del coefficiente k alla lettura fornita dallo strumento;
ADR ogni strumento ha un coefficiente k, ossia un coefficiente di conversione per il quale deve essere moltiplicato il valore letto dallo strumento. ADR tali operazioni di moltiplicazione sono compiute da un apposito software, preciso che il sensore di rilevazione funzionava correttamente, pertanto vi doveva essere un errore nel software di i cui risultati di lettura avevamo utilizzato fino al luglio 2022. CP_1 Abbiamo quindi ricostruito i consumi ed i costi ed abbiamo fatto un prospetto di conguaglio a elaborato utilizzando i dati forniti dal nostro nuovo software (…)” (teste . CP_1 Per_1
La prova testimoniale ha confermato la circostanza, rappresentata nella nota di contestazione degli addebiti, che proprio a detto software di , che di fatto CP_1 veniva utilizzato per verificare i consumi, fu apportata una (ovviamente nota al ricorrente) che comportava una visualizzazione di consumi inferiore a quella effettiva globale degli impianti di . CP_1
Tale modifica fu effettuata al fine di soddisfare l'esigenza (di ) di consentire CP_1 ad un possibile acquirente della tecnologia ivi sviluppata di valutare i costi degli impianti che avrebbero potuto essere da questi acquistati:
• “(…) Io stesso ero addetto a fare modifiche a tale software, avendone le competenze tecniche necessarie (…) ADR ricordo che doveva esserci una visita di un potenziale cliente, se erro RENEWI, non durante il primo anno in cui ero in prestito, ma dopo, quando venivo chiamato per periodi di un mese di assistenza tecnica, fino al 16.4.2021. Preciso che dagli accordi iniziali il mio prestito sarebbe dovuto durare per 2 anni, fu poi ridotto ad un anno ma venivo chiamato poi per assistenza tecnica;
la visita del potenziale cliente era prevista nell'ultima settimana prima cioè fino al 16.4.2021. Da quello che ricordo mi fu chiesto di escludere dai consumi visualizzati dal software alcune utenze che erano pure collegate sui quadri della macchina, per evitare di insospettire il cliente ossia per dare al cliente visione dei consumi principali e non dei consumi accessori;
ADR che io sappia il cliente era comunque
5 interessato all'intera macchina;
io feci tali modifiche, non ricordo bene se ho lasciato o meno la possibilità di monitorare comunque anche i dati totali;
(…) ADR la visura dopo le modifiche dava quindi luogo ad un dato di consumo inferiore rispetto a quello che avrebbe dato senza le modifiche al software;
erano scorporati alcuni consumi, p.es. il compressore di aria compressa;
ma per ottenere tale scorporo è stato necessario far fare al programma un calcolo approssimativo, perché le schede misuravano solo i consumi totali (p.es. non c'era un sensore dei consumi del solo compressore di aria compressa) (…) Il ricorrente stesso mi disse che il team aveva deciso di fare tale modifica” (teste ); Persona_4
• “(…) ADR ad aprile 2021 c'era un audit di un probabile acquirente di una parte dell'impianto al quale avevamo già passato delle stime di consumo dell'impianto (sulla base del materiale consumato, turni di produzioni), volevamo quindi fargli vedere il consumo della parte di impianto alla quale lui era interessato, fu quindi utilizzato tale software per scorporare le spese relative alla parte di impianto alla quale tale possibile acquirente non era interessato. (…) ADR i misuratori di energia del nostro software rilevavano i consumi di tutto l'impianto, la modifica che fu fatta al software, all'incirca ad aprile del 2021, fu di calcolare la parte di energia relativa alla parte di impianto al quale l'acquirente non era interessato, e di scorporare dalla visualizzazione che forniva il nostro software tale parte di consumi (…) Il ricorrente era a conoscenza della decisione di modificare il software, che fu presa all'esito di una riunione (eravamo presenti io, il ricorrente,
e che mi supportava nella parte software dell'impianto) fatta proprio Parte_4 Persona_4 per fornire coerenza tra il dato del consumo energetico che era stato comunicato all'acquirente (in base a spese precedenti, quantità di materiale e turnazione di lavoro) ed il dato diverso che veniva fornito dal nostro software” (teste Parte_5
• “(…) abbiamo chiamato la ditta che ci aveva fornito inizialmente il software, il quale fu CP_4 poi gestito dagli presenti nel team del ricorrente;
La ditta ha riscontrato nel nostro CP_4 software delle stringhe correttive che abbassavano il valore letto rispetto alla realtà, in particolare erano stati applicati dei coefficienti correttivi, inseriti nella stringa del software che leggeva i consumi dal quadro elettrico (…)” (teste Pt_3
Di fatto la modifica non fu poi azzerata, tanto che era ancora sussistente al settembre/ottobre 2022:
• “(…) ADR la modifica del programma non fu poi azzerata in quanto vi fu subito dopo, qualche settimana dopo, l'annuncio della futura chiusura dell'impianto e cadde tutto nel dimenticatoio, l'intento sarebbe stato di riportare il software allo stato precedente, una volta conclusa la interlocuzione con l'acquirente, ma questa parte evidentemente è sfuggita” (teste Parte_5
• “(…) ADR ha riscontrato che vi era una modifica nel software ancora attiva al CP_4 settembre/ottobre 2022, ed i backup del software anteriori all'aprile 2021 non riportavano le modifiche nella stringa che ho riferito” (teste Pt_3
Tali specifiche risultanze non sembrano inficiate dalle incerte dichiarazioni, sul punto, rese dal teste , che ha riferito, in termini tuttavia piuttosto Persona_4 vaghi, che la modifica era stata azzerata subito dopo;
inoltre le dichiarazioni di detto teste (che non era dipendente né di né di ON, ma era CP_1 presente occasionalmente in loco per assistenza informatica), oltre che rese in forma incerta (“mi sembra”), sono relative solo ad un ultimo suo intervento di
“assistenza tecnica” in data 16.4.2021 (“Dopo tale data non sono stato più presente sul luogo”), quindi si riferiscono in realtà solo ad un tempo limitato e non possono fornire alcuna certezza con riferimento al periodo successivo a detto intervento:
6 • “(…) Sono dipendente di FAMECCANICA, sono stato in prestito di per un anno, dal CP_1 1.12.2019 al 30.11.2020 (…) venivo chiamato poi per assistenza tecnica (…) una volta conclusa la visita del cliente ho eliminato tali modifiche;
ricordo che avevo preso una copia del programma, come facevo spesso per avere un backup, e nell'ultima copia di backup che avevo preso le modifiche non erano più presenti;
ADR mi sembra di aver preso proprio la copia del programma nella sua ultima versione, ossia togliendo tali ultime modifiche;
dalla copia che avevo con me risultava che le modifiche erano state tolte qualche giorno prima;
il programma era diviso in vari blocchi, il blocco interessato dalla modifica risultava, nella copia che avevo preso, essere stato tolto qualche giorno prima del 16.4.2021. ADR ho ancora in mio possesso la copia di backup che ho tratto da ultimo;
Dopo tale data non sono stato più presente sul luogo, non ho avuto più accesso al programma;
mi sembra che il lunedi' successivo mi chiesero un'assistenza da remoto, ho dovuto monitorare il programma da remoto ma non ricordo se ho fatto modifiche. ADR ribadisco che a me risulta che le modifiche non c'erano più quando ho fatto la copia del programma, traendola dalla versione che in quel momento girava sul pc. ADR non ricordo quando ho fatto esattamente la modifica, il tempo intercorso da quando l'ho fatta a quando l'ho eliminata sarà stato pari a circa una settimana (…)” (teste ); Persona_4
D'altronde, la diversa dichiarazione del teste è tanto più credibile in Parte_5 conseguenza del fatto che solo lui, tra i dipendenti di addetti all'impianto CP_1 nel periodo all'esame, aveva le competenze informatiche per effettuare (e dunque anche per annullare, o per verificare) le modifiche al codice del software.
Egli dunque fu l'unico addetto con tali competenze ad essere rimasto presso l'impianto di cui trattasi per tutto il periodo di assegnazione anche del ricorrente medesimo:
• “(…) Del team di solo due persone avevano la capacità tecnica di inserire tali Pt_1 correzioni nel software, e non so chi dei due fece le Parte_7 Parte_5 modifiche” (teste Pt_3
• “sono un tecnico dell'automazione, mansioni che svolgo da 10 anni. Ero stato riassegnato a FATER SMART dal 18.2.2019 (e fino al 30.9.2021) ed ero stato quindi assegnato all'ufficio del ricorrente;
Io ero l'unico tecnico” (teste Parte_5
Pare altresì utile (per comprendere che potessero verificarsi disattenzioni come quella riferita dal teste richiamare la email interna tra dipendenti Parte_5
del 4.8.2021 (dal sig. alla sig.ra doc. all. 6 alla memoria CP_1 Parte_4 Pt_3 difensiva di ), nella quale, a fronte della segnalazione della di CP_1 Pt_3 un'anomalia nell'attività di rilevazione di consumi relativa a “valori ambigui”, il affermava che nella “riconciliazione” dei dati “non conviene coinvolgere Parte_4
CO in quanto da loro sottostimati (ciò si traduce in vantaggio economico per
. CP_2
***
In conclusione il ricorrente, essendo responsabile dell'intero impianto ed anche dell'attività di controllo dei dati dei consumi energetici, al fine di consentire i corretti rimborsi dei costi da a ON, avrebbe dovuto CP_1 massimamente vigilare su tutte le fasi dell'operazione e, quando fu consentito a ON di utilizzare il software di (decisione che per non può CP_1 CP_1 che essere imputata al Dirigente), dovuto adoperar cemente
7 perché i dati che ON andava a leggere fossero corrispondenti ai consumi effettivi.
Quando dunque fu disposta la modifica al software, per soddisfare la occasionale finalità di fornire una lettura parziale dei consumi per le esigenze di informative di un possibile acquirente, il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente dopo curare e controllare il ripristino del corretto funzionamento del software (pur delegando materialmente il tecnico informatico), al fine di evitare il problema che poi si è, di fatto, verificato.
Invero può aggiungersi che il ricorrente, nell'adempiere alle proprie obbligazioni lavorative con “la diligenza del buon padre di famiglia” (art.1176 c.c. - Diligenza nell'adempimento), avrebbe dovuto opportunamente assicurare la corretta lettura dei consumi effettivi globali anche durante il pur breve periodo della visita del potenziale acquirente, comunicando a ON quali erano in realtà i consumi effettivi anche in tale periodo, ossia correggendo i dati forniti al ribasso dal software all'esito di una modifica che avrebbe dovuto essere solo temporanea.
Invece, non risulta che il ricorrente avesse comunicato (o fatto comunicare) a ON la modifica effettuata, ovvero la necessità di una operazione correttiva al rialzo dei valori nel periodo di operatività della modifica, e tantomeno che la modifica non fu poi mai azzerata.
Né può valere quale esimente dalle suddette omissioni la circostanza che “vi fu subito dopo, qualche settimana dopo, l'annuncio della futura chiusura dell'impianto e cadde tutto nel dimenticatoio” (come riferito dal teste in quanto Parte_5 proprio in ciò consiste il lavoro del Dirigente, nel coordinare e controllare l'intero settore a lui rimesso, proprio e a maggior ragione in situazioni difficili o di cambiamento.
***
Per altro verso è vero, come evidenziato dalla difesa attorea, che si è trattato di circostanze di fatto esulanti dalle previsioni dello schema contrattuale (poiché, come già detto, il software che avrebbe dovuto essere utilizzato era sicuramente quello di ON, e non quello interno di , utilizzato per scopi CP_1 produttivi), ma anche tale circostanza non può giustificare il ricorrente, che non era un semplice impiegato che esegue ordini altrui, ma proprio colui che tale situazione avrebbe dovuto gestire nel suo complesso.
Né risulta che il ricorrente, per il caso che le circostanze concrete fossero state a suo avviso anomale e fonte di rischi, si sia mai coordinato con la sede centrale di
, al fine di rendere partecipe la società delle concrete evenienze occorse CP_1
(ovvero di una lettura dei dati di consumo secondo un sistema da ritenersi non previsto nel contratto con ON).
Neppure il ricorrente ha curato un adeguato “passaggio di consegne”, rendendo note le effettuate modifiche al software a chi avrebbe dovuto succedergli, ed infatti l'errore nella contabilizzazione dei consumi si è protratto fino a luglio 2022 (teste ) e la modifica nel software persisteva ancora nel Tes_1
8 settembre/ottobre 2022 (teste che ha dichiarato altresì che “non so Pt_3 perché non veniva utilizzato il software ON, non so quali accordi erano stati presi, perché in quel periodo non partecipavo alle riunioni settimanali tra i responsabili delle due società (per partecipavano e CP_1 Parte_4
). Pt_1
***
Alla luce dei riscontrati elementi, indicativi (perlomeno) di una culpa in vigilando al ricorrente addebitabile, deve ritenersi in concreto sussistente la giusta causa di recesso, ed a maggior ragione la giustificatezza del licenziamento del dirigente, nozione che, come affermato da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, neppure si identifica con quella di giusta causa (o giustificato motivo), per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro:
• “In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 381 del 10/01/2023, Rv. 666497 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15496 del 11/06/2008, Rv. 603696 - 01);
• “Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6110 del 17/03/2014, Rv. 630288 – 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34736 del 30/12/2019, Rv. 656361 - 01).
Difatti, come ritenuto dal Tribunale di Milano, “Posto che le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 devono trovare applicazione anche nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, se è pur vero che il direttore generale (nella specie, bancario), in ragione del ruolo di vertice rivestito e dei rilevanti poteri gestori esercitati, è responsabile non solo delle azioni compiute direttamente ma anche, indirettamente, dell'operato dei propri collaboratori, per culpa in eligendo e in vigilando, è anche vero, tuttavia, che ciò non può condurre a configurare una sorta di responsabilità oggettiva in capo al medesimo, così da attribuire a quest'ultimo ogni disfunzione ed ogni carenza riscontrate nell'organizzazione aziendale. Nè può ritenersi che il direttore generale, in quanto dirigente apicale, assuma nei confronti del datore di lavoro un'obbligazione di risultato” (Tribunale Milano sez. lav., 21/08/2014, n.1603).
Tuttavia, nel caso di specie, non può certo ritenersi operante una (inammissibile) responsabilità oggettiva, visti i controlli e le verifiche che il ricorrente nella specie
9 poteva e doveva effettuare, considerato che fu proprio lui a disporre la modifica, che avrebbe dovuto essere solo temporanea, al software di cui trattasi.
***
Per i motivi sopra esposti, non può risultare di giustificazione neppure il fatto che il software FATER, come hanno riferito i testimoni, presentasse alcune criticità e che non era comunque affatto concepito per la funzione di rendicontazione la quale, invece, avrebbe dovuto invece scaturire dal confronto tra i dati forniti (con propri mezzi) da ON ed il riscontro fornito (con propri mezzi, e non soltanto con l'utilizzazione del software interno) da , circostanze pure CP_1 emerse in sede di prova testimoniale:
• “(…) In concreto io non partecipavo alla rendicontazione, posso dire che venivano valutate e vagliate tutte le spese, controllando se la rendicontazione andava bene anche in base allo storico delle spese precedenti, in base alla quantità di materiale processato, ai turni di produzione fatti, cioè in base agli eventi relativi al periodo precedente. Quando sono entrato vi era un software di nostra proprietà per monitorare i consumi istantanei di energia elettrica dell'impianto, che dava dei problemi che erano stati segnalati da ON stessa, ci serviva per monitorare i consumi e non serviva per la rendicontazione, aveva dei bug, ad esempio si azzerava quando si spegneva l'impianto, non era prassi tenerlo di conto più di tanto per la rendicontazione in quanto non era affidabile, e anche perché non era pensato per rendicontare;
inoltre non stavamo tanto a valutare l'entità del consumo perché il nostro scopo immediato non era il risparmio energetico ma lo sviluppo dell'impianto stesso (…) ADR dei dati di consumi energetici del software io non tenevo conto, in non mi era utili nella mia attività perché non mi dovevo occupare di consumi energetici, che io sappia nessuno doveva tenerne conto perché non era un dato rilevante;
(…) ADR non so specificare meglio in che misura i dati di tale software venivano o meno utilizzati, per la rendicontazione, ricordo come ho detto che il mi diceva che si basava soprattutto sullo storico Parte_4 delle spese e sulle quantità di materiale processato ossia prodotto (…) ADR quando riceveva i dati da ON verificava se i dati erano corretti, in base allo storico Parte_4 dei precedenti pagamenti e le quantità di produzione e quindi anche i turni di lavoro. ADR i consumi erano energia, metano, acqua;
per l'energia c'era questo software che non era affidabile come ho detto;
in teoria tutte le aziende dovrebbero un proprio software di consumo energetico, quindi anche CO ragionevolmente doveva avere un suo software, a meno che non facesse accesso continuo ai contatori Enel;
Se non ricordo male nello stesso contratto con CO era scritto che CO faceva letture con propri software;
Noi di FATER SMART non avevamo un software c.d. ENERGY SENTINEL, ossia che misura tutti i consumi dell'impianto, si tratta di un tipo di software che dev'essere certificato da Enti terzi;
Immagino che ON lo avesse e doveva trasmettere i dati traendoli da tale software.ADR all'inizio io ho fatto verifiche con una pinza amperometrica per verificare se il nostro software fosse attendibile, ma tale pinza fa una visura istantanea, invece il nostro software prendeva l'energia di tutto l'impianto, era difficile dunque fare una verifica ma a grosse linee andava bene;
ma si trattava comunque di un misuratore di energia non certificato, dunque non idoneo a fare rendicontazione, anche perché come ho detto ogni tanto aveva dei bug, ogni tanto si resettava” (teste Parte_5
Infatti, è comunque pacifico che siano stati considerati, nel conteggio dei conguagli, dati grandemente errati dei consumi, sicchè non può rilevare la procedura che avrebbe dovuto essere seguita per il riscontro dei dati di ON (per il caso che fosse stato utilizzato il software ON: ENERGY SENTINEL).
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Alla luce della molteplicità di elementi probatori sopra rilevati, neppure può
10 risultare decisivo il contraddittorio elemento riferito dal teste , Per_5 dipendente di ON che materialmente redigeva il foglio di rendicontazione dei ricavi e costi (“il documento è stato sempre compilato da me e poi condiviso con il gruppo di lavoro”) e che ha riferito che “ho verificato in quel periodo che i dati erano coerenti con i consumi precedenti;
l'ultima mia rendicontazione fu relativa al mese di giugno o luglio 2021, poi fui spostato come ho detto di sede. ADR non ricordo di aver notato discrepanze di dati rispetto alle letture ed ai consumi medi mensili del periodo precedente”.
Né può inficiare le raggiunte conclusioni la circostanza che i dati del software FATER non riguardavano tutti i consumi (“tale sistema informatico non forniva il totale dei consumi di tutte le macchine, dato che invece era inserito nel report di CO come da contratto;
forniva dunque solo il dato relativo ad una frazione del consumo”: teste ) e che, come rilevato, era concepito per altre Parte_4 finalità più specificamente produttive e di sviluppo della nuova tecnologia (mentre i software di misurazione dei consumi dovrebbero essere certificati “da Enti terzi”: teste nonché il fatto che, trattandosi di software utilizzato per la Parte_5 prod nque “gli interventi sul software erano giornalieri” (teste
Parte_5
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Il ricorso va in conclusione rigettato.
Gli elementi di particolarità della fattispecie concreta, sopra comunque evidenziati e gli elementi contraddittori (ma contrastanti con la generalità delle altre risultanze) emergenti dalle dichiarazioni dei testi e che Persona_4 Per_1 si sono richiamate, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 8.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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