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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6915/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 6.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 6.10.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6915/2023, avente ad oggetto: - appello avverso sentenza del Giudice di pace - lesione personale, vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. to Paolo Vitiello (C. F. elett.te doomici- CodiceFiscale_1 liato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C. F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IA LU (C.F. , presso lo studio del quale C.F._3 elett.te domicilia in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE), in virtù di procura in atti;
-Appellato-
e
(C. F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._4
IA LU (C.F. , presso lo studio del quale C.F._3 elett.te domicilia in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE), in virtù di procura in atti;
-Appellato-
e
(C.F. ) residente a[...] C.F._5
n.3 in Casal di Principe (CE) 81033;
- Appellata contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
6.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza del 6.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
2
Gli attori, e , in primo grado hanno dedotto Controparte_1 CP_2 che il giorno 19 febbraio 2022 alle ore 9.30 circa, in Cellole ( CE) e, precisamente, in P.zza Aldo Moro, mentre erano a piedi all'altezza del
Banco di Napoli e si accingevano ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, venivano coinvolti in un incidente stradale cagionato dal
, conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg. DJ271MT Controparte_4 di proprietà di . Controparte_3
Gli istanti hanno precisato che il sinistro si è verificato allorquando il conducente del veicolo Alfa Romeo 147, nel percorrere la via Aldo Moro, non si avvedeva degli istanti, forse per distrazione e li investiva, facendoli rovinare al suolo sul fianco destro. Dunque, hanno sostenuto che a seguito della caduta subivano lesioni personali e venivano trasportati al PS di Pineta
Grande di Castel Volturno.
Con sentenza n. 1413/2023 pubblicata in data il 11/09/2023, il Giudice di
Pace di Carinola, Dott.ssa Marisa Marrese, decidendo definitivamente, così provvedeva: “a) Dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è lite del conducente il veicolo Alfa Romeo 147 tg.DJ27'lMT di CP_3
e, per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favo-
[...] re di della complessiva somma di euro 8.529,15 e di lac- Controparte_1 carino CA della complessiva somma di euro 9.373,12, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al soddi- sfo;
- Condanna altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese pro- cessuali che liquida in complessivi euro 2.250,00, di cui euro 250,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre l.v.a., C.p.a. e spese generali che attribuisce al procuratore antistatario;
- Pone, definitivamente, a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate in complessivi euro 800,00, di cui euro
100,00 per spese ed euro 700,00 per onorari....”.
La ha proposto appello, impugnando la decisione Parte_2 del giudice di prime cure ritenendola ingiusta perché emessa in violazione di norme di diritto e perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di mo- tivare logicamente e sufficientemente la decisione adottata.
In particolare, la compagnia assicurativa ha precisato che da un'attenta di- samina della deposizione testimoniale emerge che il teste sig. non ha Tes_1 ricordato la data precisa e il punto preciso dove è avvenuto l'impatto, né ha fornito una motivazione sulla sua presenza sul luogo del sinistro.
3
A ciò si aggiungerebbe che, dai Referti di Pronto Soccorso, esibiti agli atti dagli attori, risulterebbe omessa anche l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di accadimento del sinistro. Inoltre risulterebbe indicato che i sig.ri e accedevano al Presidio Ospedaliero clinica Pineta Grande CP_1 CP_2 di Castel Volturno con mezzi propri, con codice di ingresso “bianco” e con una prognosi di solo un giorno. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento della richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza, ritenuta la fon- datezza del presente appello, riformare la sentenza n. 1413/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Carinola Dott.ssa Marisa Marrese, resa nel giudizio re- cante n. R.G. 296/2023 e accogliere l'appello proposto da Parte_3
con condanna degli appellati alle spese e competenze del dop-
[...] pio grado di giudizio allo scrivente avvocato. - IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1413/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola Dott.ssa Marisa Marre- se, resa nel giudizio recante n. RG 296/2023 pubblicata in data 11/09/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate, da d.d. in pri- Parte_1 me cure, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sol- levate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti gli appellati, e chiedendo : “ affinché Controparte_1 CP_2
l'Ecc.mo Giudice di Appello, previo rigetto dell'istanza cautelare formulata dall'appellante, respinta la domanda di parte appellante in quanto destitui- ta di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, voglia ove piaccia: - in via preliminare, vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, di- chiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del gra- do, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipatario;
-
In subordine ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'ap- pello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di Carinola n.
1413/2023 qui impugnata;
- In ogni caso voglia condannare la appellante
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alla refusione delle spese del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
Si deposita: Comparsa di costitu- zione e risposta;
Atto di appello;
ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Napoli, n. 2 buste paga . Si dichiara che il valore della Controparte_1 presente controversia è compresa nel limite dichiarato dalla controparte in sede di iscrizione a ruolo e la presente comparsa non contiene domande e/o istanza che modificano il valore dichiarato dall'appellante.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostru- zione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'attuale norma- tiva di riferimento richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
Il Merito
Giova premettere che, con il presente gravame, la Parte_1
ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, con la quale è stata dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente auto per il sinistro di cui causa. La vicenda in esame origina da un sinistro stradale occorso il giorno 19 febbraio 2022 allorquando i sig.
e , mentre attraversavano la careggiata sulle Controparte_1 CP_2 apposite strisce pedonali, venivano investiti da un veicolo Alfa Romeo di proprietà di , ma nell'occorso condotto da Controparte_3 Parte_4
.Il giudice di pace con sentenza n.1413\2023 accoglieva la domanda
[...] proposta riconoscendo l'esclusiva responsabilità nella causazione del sini-
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stro al conducente del veicolo.
La compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto ha spiegato appello, conte- stando in modo particolare la valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di Pace. In particolare, l'appellata ha dedotto che il testimone escusso all'udienza 13.03.2023 deve ritenersi inattendibile, perché avrebbe rilasciato dichiarazioni lacunose e generiche e prive di elementi idonei a fondare una ricostruzione attendibile del sinistro. Sulla base della ricostru- zione fornita in sede testimoniale, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“ADR: il giorno 19.02.2022 verso le 9.30 circa in Cellole alla via Milano assistevo al sinistro per cui è causa. ADR: precisamente mentre mi trovavo sul marciapiede all'esterno del Banco di Napoli vedevo a 5\6 metri di di- stanza con una visuale libera da ostacoli, un veicolo alfa romeo 147, di co- lore grigio investiva due ragazzi. ADR: precisamente i ragazzi attraversa- vano la strada sulle strisce pedonali, da piazza A. Moro, verso la banca precisamente su via Milano. ADR: il veicolo alfa romeo nel percorrere via
Milano, direzione viale risorgimento, urtava con la propria porta anteriore sinistra la parte sinistra dei due ragazzi facendoli rovinare al suolo con la parte destra del corpo. ADR: subito dopo mi incamminavo per prestare soccorso, anche il ragazzo dell'alfa romeo un ragazzo di circa 40 anni, si fermava per prestare soccorso, chiedendo scusa per l'accaduto e assumen- dosi la responsabilità del sinistro. ADR: nell'avvicinarmi ai pedoni vedevo che si lamentavano dei dolori alla parte destra del corpo per l'urto con il suolo. ADR: preciso che il ragazzo di 25\28 anni si lamentava dei dolori al- la spalla, ginocchio oltre che delle escoriazioni per il corpo, mentre il ra- gazzo di 45\50 si lamentava di dolori alla spalla caviglia e ginocchio destro oltre alle escoriazioni per il corpo. ADR: via Milano è una strada a doppio senso di circolazione. ADR: alcune persone che si fermavano per prestare soccorso accompagnavano i due ragazzi in ospedale. ADR: non sono inter- venute autorità, né ambulanza. ADR: ho gia reso testimonianze.
Orbene, l'appello è fondato e va accolto. Va osservato infatti che la doman- da proposta in primo grado risulta essere sfornita di supporto probatorio. La compagnia assicurativa ha eccepito l'inverosimiglianza e l'anomalia della ricostruzione fornita sottolineando come risulti poco credibile che, a seguito dell'investimento dei sig.ri e , i quali, se- CP_2 Controparte_1 condo quanto riferito dal testimone avrebbero riportato lesioni, non siano
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stati prestati immediati soccorsi e richieste le prime cure. Ciò risulta ancora più singolare se si considera che il sinistro ha coinvolto due persone con- temporaneamente, entrambe, secondo quanto riferito dal testimone escusso, nell'immediatezza dei fatti lamentavano forti dolori fisici. Si ritiene dunque che la domanda proposta in primo grado risulti essere priva di un adeguato supporto probatorio, idoneo a sorreggerne le pretese.
L'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Oltretutto, in caso di scontro tra veicoli e pedoni, l'onere probatorio è ancor più significativo in considerazione della necessità di fornire la prova libera- toria della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista. “In tema di ri- parto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere”. (Cass. Civile Sez. VI, Sent.n. 16917 del 4 ottobre 2012). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in assenza di adeguati supporti probatori, quali, ad esempio certificazioni sanitarie, referti clinici o attestazioni di pronto soccorso non sia possibile per il giudice accogliere il ricorso. Al riguardo, significativa è
Cass. Civ., ord. N. 8356 del 24 marzo 2023, secondo cui: “In tema di in- dennizzo per danni alla salute, la mancanza o l'inidoneità della documenta- zione medica depositata, ove non suffragata da altri elementi clinici o pro- batori, non consente di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra
l'evento e il danno lamentato, con conseguente rigetto della domanda”.
Va inoltre precisato che la Cassazione è costante nel ritenere che: “In assen- za di riscontri documentali o elementi obiettivi che confermino l'esistenza del fatto allegato, il ricorso è infondato.
Orbene, nel caso di specie, non può affermarsi che detta prova sia stata of- ferta in giudizio.
Ciò si dice in quanto le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso risultano essere inattendibili oltre che generiche. Il Testimone_2 teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, risulta essere a cono- scenza del luogo dell'accaduto, ma non indica la velocità del veicolo e le eventuali cautele addotte dai pedoni, né il motivo per il quale pur trattandosi di due pedoni contemporaneamente non siano intervenute delle autorità, circostanza, quest'ultima, del tutto singolare, considerando che il teste ha
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dichiarato che i corpi dei ragazzi giacevano al suolo e che questi lamentava- no forti dolori. Ciò a parere di chi scrive risulta inverosimile e incide in ma- niera negativa sulla valutazione in merito all'attendibilità del teste. Va altre- sì rilevato che non risulta in alcun modo allegato dalle parti né il certificato di pronto soccorso, né il modulo di costatazione amichevole (CAI).
Dunque, la totale assenza di riscontri documentali a sostegno della prospet- tazione svolta, valutata unitamente a quanto sopra riportato in merito alla prova testimoniale resa in giudizio, impedisce di ritenere assolto all'onere probatorio gravante sulla parte ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Va aggiunto che non risultano escussi altri testimoni, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dall'unico teste devono essere valutate con partico- lare rigore e prudenza. Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifi- ca dinamica del sinistro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provo- cato lesioni di una certa gravità, coinvolgendo due pedoni contemporanea- mente.
Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva ve- rificazione del sinistro. In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto sto- rico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte. Ogni ulteriore motivo di appello deve ri- tenersi assorbito nella presente decisione. L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu-
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gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ri- getta la domanda di risarcimento proposta da e Controparte_1 CP_2 nel primo grado del giudizio;
[...]
• pone le spese occorse per la CTU a carico di e Controparte_1 CP_2
[...]
• condanna gli appellati al pagamento delle spese relative ad entrambi i gra- di di giudizio, in favore della compagnia di assicurazione appellante, che li- quida, per il primo grado, in € 1.046,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 2.540,00 per com- pensi ed € 355,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 08.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 6.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 6.10.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6915/2023, avente ad oggetto: - appello avverso sentenza del Giudice di pace - lesione personale, vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. to Paolo Vitiello (C. F. elett.te doomici- CodiceFiscale_1 liato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C. F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IA LU (C.F. , presso lo studio del quale C.F._3 elett.te domicilia in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE), in virtù di procura in atti;
-Appellato-
e
(C. F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._4
IA LU (C.F. , presso lo studio del quale C.F._3 elett.te domicilia in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE), in virtù di procura in atti;
-Appellato-
e
(C.F. ) residente a[...] C.F._5
n.3 in Casal di Principe (CE) 81033;
- Appellata contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
6.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza del 6.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
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Gli attori, e , in primo grado hanno dedotto Controparte_1 CP_2 che il giorno 19 febbraio 2022 alle ore 9.30 circa, in Cellole ( CE) e, precisamente, in P.zza Aldo Moro, mentre erano a piedi all'altezza del
Banco di Napoli e si accingevano ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, venivano coinvolti in un incidente stradale cagionato dal
, conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg. DJ271MT Controparte_4 di proprietà di . Controparte_3
Gli istanti hanno precisato che il sinistro si è verificato allorquando il conducente del veicolo Alfa Romeo 147, nel percorrere la via Aldo Moro, non si avvedeva degli istanti, forse per distrazione e li investiva, facendoli rovinare al suolo sul fianco destro. Dunque, hanno sostenuto che a seguito della caduta subivano lesioni personali e venivano trasportati al PS di Pineta
Grande di Castel Volturno.
Con sentenza n. 1413/2023 pubblicata in data il 11/09/2023, il Giudice di
Pace di Carinola, Dott.ssa Marisa Marrese, decidendo definitivamente, così provvedeva: “a) Dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è lite del conducente il veicolo Alfa Romeo 147 tg.DJ27'lMT di CP_3
e, per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favo-
[...] re di della complessiva somma di euro 8.529,15 e di lac- Controparte_1 carino CA della complessiva somma di euro 9.373,12, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al soddi- sfo;
- Condanna altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese pro- cessuali che liquida in complessivi euro 2.250,00, di cui euro 250,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre l.v.a., C.p.a. e spese generali che attribuisce al procuratore antistatario;
- Pone, definitivamente, a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate in complessivi euro 800,00, di cui euro
100,00 per spese ed euro 700,00 per onorari....”.
La ha proposto appello, impugnando la decisione Parte_2 del giudice di prime cure ritenendola ingiusta perché emessa in violazione di norme di diritto e perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di mo- tivare logicamente e sufficientemente la decisione adottata.
In particolare, la compagnia assicurativa ha precisato che da un'attenta di- samina della deposizione testimoniale emerge che il teste sig. non ha Tes_1 ricordato la data precisa e il punto preciso dove è avvenuto l'impatto, né ha fornito una motivazione sulla sua presenza sul luogo del sinistro.
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A ciò si aggiungerebbe che, dai Referti di Pronto Soccorso, esibiti agli atti dagli attori, risulterebbe omessa anche l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di accadimento del sinistro. Inoltre risulterebbe indicato che i sig.ri e accedevano al Presidio Ospedaliero clinica Pineta Grande CP_1 CP_2 di Castel Volturno con mezzi propri, con codice di ingresso “bianco” e con una prognosi di solo un giorno. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento della richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza, ritenuta la fon- datezza del presente appello, riformare la sentenza n. 1413/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Carinola Dott.ssa Marisa Marrese, resa nel giudizio re- cante n. R.G. 296/2023 e accogliere l'appello proposto da Parte_3
con condanna degli appellati alle spese e competenze del dop-
[...] pio grado di giudizio allo scrivente avvocato. - IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1413/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola Dott.ssa Marisa Marre- se, resa nel giudizio recante n. RG 296/2023 pubblicata in data 11/09/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate, da d.d. in pri- Parte_1 me cure, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sol- levate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti gli appellati, e chiedendo : “ affinché Controparte_1 CP_2
l'Ecc.mo Giudice di Appello, previo rigetto dell'istanza cautelare formulata dall'appellante, respinta la domanda di parte appellante in quanto destitui- ta di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, voglia ove piaccia: - in via preliminare, vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, di- chiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del gra- do, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipatario;
-
In subordine ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'ap- pello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di Carinola n.
1413/2023 qui impugnata;
- In ogni caso voglia condannare la appellante
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alla refusione delle spese del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
Si deposita: Comparsa di costitu- zione e risposta;
Atto di appello;
ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Napoli, n. 2 buste paga . Si dichiara che il valore della Controparte_1 presente controversia è compresa nel limite dichiarato dalla controparte in sede di iscrizione a ruolo e la presente comparsa non contiene domande e/o istanza che modificano il valore dichiarato dall'appellante.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostru- zione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'attuale norma- tiva di riferimento richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
Il Merito
Giova premettere che, con il presente gravame, la Parte_1
ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, con la quale è stata dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente auto per il sinistro di cui causa. La vicenda in esame origina da un sinistro stradale occorso il giorno 19 febbraio 2022 allorquando i sig.
e , mentre attraversavano la careggiata sulle Controparte_1 CP_2 apposite strisce pedonali, venivano investiti da un veicolo Alfa Romeo di proprietà di , ma nell'occorso condotto da Controparte_3 Parte_4
.Il giudice di pace con sentenza n.1413\2023 accoglieva la domanda
[...] proposta riconoscendo l'esclusiva responsabilità nella causazione del sini-
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stro al conducente del veicolo.
La compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto ha spiegato appello, conte- stando in modo particolare la valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di Pace. In particolare, l'appellata ha dedotto che il testimone escusso all'udienza 13.03.2023 deve ritenersi inattendibile, perché avrebbe rilasciato dichiarazioni lacunose e generiche e prive di elementi idonei a fondare una ricostruzione attendibile del sinistro. Sulla base della ricostru- zione fornita in sede testimoniale, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“ADR: il giorno 19.02.2022 verso le 9.30 circa in Cellole alla via Milano assistevo al sinistro per cui è causa. ADR: precisamente mentre mi trovavo sul marciapiede all'esterno del Banco di Napoli vedevo a 5\6 metri di di- stanza con una visuale libera da ostacoli, un veicolo alfa romeo 147, di co- lore grigio investiva due ragazzi. ADR: precisamente i ragazzi attraversa- vano la strada sulle strisce pedonali, da piazza A. Moro, verso la banca precisamente su via Milano. ADR: il veicolo alfa romeo nel percorrere via
Milano, direzione viale risorgimento, urtava con la propria porta anteriore sinistra la parte sinistra dei due ragazzi facendoli rovinare al suolo con la parte destra del corpo. ADR: subito dopo mi incamminavo per prestare soccorso, anche il ragazzo dell'alfa romeo un ragazzo di circa 40 anni, si fermava per prestare soccorso, chiedendo scusa per l'accaduto e assumen- dosi la responsabilità del sinistro. ADR: nell'avvicinarmi ai pedoni vedevo che si lamentavano dei dolori alla parte destra del corpo per l'urto con il suolo. ADR: preciso che il ragazzo di 25\28 anni si lamentava dei dolori al- la spalla, ginocchio oltre che delle escoriazioni per il corpo, mentre il ra- gazzo di 45\50 si lamentava di dolori alla spalla caviglia e ginocchio destro oltre alle escoriazioni per il corpo. ADR: via Milano è una strada a doppio senso di circolazione. ADR: alcune persone che si fermavano per prestare soccorso accompagnavano i due ragazzi in ospedale. ADR: non sono inter- venute autorità, né ambulanza. ADR: ho gia reso testimonianze.
Orbene, l'appello è fondato e va accolto. Va osservato infatti che la doman- da proposta in primo grado risulta essere sfornita di supporto probatorio. La compagnia assicurativa ha eccepito l'inverosimiglianza e l'anomalia della ricostruzione fornita sottolineando come risulti poco credibile che, a seguito dell'investimento dei sig.ri e , i quali, se- CP_2 Controparte_1 condo quanto riferito dal testimone avrebbero riportato lesioni, non siano
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stati prestati immediati soccorsi e richieste le prime cure. Ciò risulta ancora più singolare se si considera che il sinistro ha coinvolto due persone con- temporaneamente, entrambe, secondo quanto riferito dal testimone escusso, nell'immediatezza dei fatti lamentavano forti dolori fisici. Si ritiene dunque che la domanda proposta in primo grado risulti essere priva di un adeguato supporto probatorio, idoneo a sorreggerne le pretese.
L'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Oltretutto, in caso di scontro tra veicoli e pedoni, l'onere probatorio è ancor più significativo in considerazione della necessità di fornire la prova libera- toria della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista. “In tema di ri- parto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere”. (Cass. Civile Sez. VI, Sent.n. 16917 del 4 ottobre 2012). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in assenza di adeguati supporti probatori, quali, ad esempio certificazioni sanitarie, referti clinici o attestazioni di pronto soccorso non sia possibile per il giudice accogliere il ricorso. Al riguardo, significativa è
Cass. Civ., ord. N. 8356 del 24 marzo 2023, secondo cui: “In tema di in- dennizzo per danni alla salute, la mancanza o l'inidoneità della documenta- zione medica depositata, ove non suffragata da altri elementi clinici o pro- batori, non consente di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra
l'evento e il danno lamentato, con conseguente rigetto della domanda”.
Va inoltre precisato che la Cassazione è costante nel ritenere che: “In assen- za di riscontri documentali o elementi obiettivi che confermino l'esistenza del fatto allegato, il ricorso è infondato.
Orbene, nel caso di specie, non può affermarsi che detta prova sia stata of- ferta in giudizio.
Ciò si dice in quanto le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso risultano essere inattendibili oltre che generiche. Il Testimone_2 teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, risulta essere a cono- scenza del luogo dell'accaduto, ma non indica la velocità del veicolo e le eventuali cautele addotte dai pedoni, né il motivo per il quale pur trattandosi di due pedoni contemporaneamente non siano intervenute delle autorità, circostanza, quest'ultima, del tutto singolare, considerando che il teste ha
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dichiarato che i corpi dei ragazzi giacevano al suolo e che questi lamentava- no forti dolori. Ciò a parere di chi scrive risulta inverosimile e incide in ma- niera negativa sulla valutazione in merito all'attendibilità del teste. Va altre- sì rilevato che non risulta in alcun modo allegato dalle parti né il certificato di pronto soccorso, né il modulo di costatazione amichevole (CAI).
Dunque, la totale assenza di riscontri documentali a sostegno della prospet- tazione svolta, valutata unitamente a quanto sopra riportato in merito alla prova testimoniale resa in giudizio, impedisce di ritenere assolto all'onere probatorio gravante sulla parte ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Va aggiunto che non risultano escussi altri testimoni, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dall'unico teste devono essere valutate con partico- lare rigore e prudenza. Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifi- ca dinamica del sinistro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provo- cato lesioni di una certa gravità, coinvolgendo due pedoni contemporanea- mente.
Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva ve- rificazione del sinistro. In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto sto- rico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte. Ogni ulteriore motivo di appello deve ri- tenersi assorbito nella presente decisione. L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu-
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gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ri- getta la domanda di risarcimento proposta da e Controparte_1 CP_2 nel primo grado del giudizio;
[...]
• pone le spese occorse per la CTU a carico di e Controparte_1 CP_2
[...]
• condanna gli appellati al pagamento delle spese relative ad entrambi i gra- di di giudizio, in favore della compagnia di assicurazione appellante, che li- quida, per il primo grado, in € 1.046,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 2.540,00 per com- pensi ed € 355,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 08.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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