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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, all'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3206 R.G.A.C.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CIARLEGLIO EMANUELA, come da procura in atti;
-appellante-
E
Avv. ASSUNTA RIVETTI ( c.f. ), rappresentata e difesa da se stessa ex C.F._1
art. 86 c.p.c.;
-appellata
Conclusioni delle parti: All'udienza del 19 marzo 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con ricorso depositato in data 16.10.2023, ha proposto appello nei Parte_1
confronti di TT TA per ottenere la riforma della sentenza n. n. 415/2023, pronunciata dal
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con la quale il giudice di prime cure, accogliendo l'opposizione proposta da TT TA ha annullato l'ingiunzione di pagamento n.
20230134300001701 emessa dal in data 3 maggio 2023, ai sensi del R.D. Parte_1
n. 639/1910, per il recupero della sanzione amministrativa per violazione al codice della strada inflitta con verbale di contestazione n. 2459/2018.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione ritenendo fondato il motivo con il quale la TT aveva eccepito l'omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada n. 2459/2018 posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
1 Il in appello ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata la quale Parte_1 aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'ente non avesse fornito la prova della valida notificazione del verbale presupposto, nonostante, invece, in primo grado, vi era prova della validità di tale notificazione.
Si costituiva TT TA la quale contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
L'appello è fondato
Si premette che in primo grado la TT asseriva che, ricevuta la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701 , aveva richiesto al copia del verbale n. Parte_1
2459/2018 della Polizia Municipale del Comune ed aveva così riscontrato che la persona che aveva ricevuto la notifica del verbale, tale , non era a lei riferibile, non essendo persona Persona_1 con lei convivente come da certificato dello stato di famiglia, e che l'atto era stato consegnato in luogo diverso dalla sua residenza.
Il Giudice di Pace nella sentenza affermava che la notifica del verbale presupposto era affetta da nullità e in merito argomentava che dalla documentazione in atti risultava che la raccomandata mediante la quale era stato notificato il verbale era stata consegnata a persona non convivente con la
TT, come da certificato dello stato di famiglia dell'opponente TT TA, ed inoltre la notifica era stata effettuata in Cervino (CE) in via Lettieri n. 14, in luogo diverso dalla residenza della TT che, come da certificato di residenza storico, era residente sin dal 2011 in Via Lettieri al civico n. 20.
Le censure del sono fondate. Pt_1
Deve, infatti, ritenersi che il ha dato prova che il verbale n. 2459/2018 della Polizia Pt_1
Municipale del è stato ritualmente notificato a TT TA a mezzo del Parte_1
servizio postale.
In atti vi è l'avviso di ricevimento della raccomanda a/r con la quale il ha provveduto a Pt_1
notificare a mezzo posta il predetto verbale a TT TA in Cervino alla via Lettieri n. 14.
E' infondato che la notifica sarebbe affetta da nullità perché l'atto sarebbe stato consegnato in luogo diverso dalla residenza della TT.
Ed invero, dal certificato di residenza storico emerge che TT TA è residente in Cervino sin dalla nascita. Dal 15.12.1994 ha domicilio in Via Lettieri n. 14 e da censimento 2011 ad oggi ha abitazione in via Lettieri n. 20.
Si osserva che il certificato storico di residenza non attesta una variazione di domicilio dal n. 14 al n. 20, per cui il mutamento del numero civico dell'abitazione della TT è dovuto, verosimilmente, ad un cambiamento del numero civico dell'abitazione.
2 L'attestazione dell'agente postale di avere consegnato l'atto a “persona addetta alla casa” della destinataria TT TA fa fede fino a querela di falso dell'attività compiuta dall'agente postale e, quindi, del fatto che egli si è recato presso l'abitazione dell'opponente in via Lettieri dove rinveniva tale che si dichiarava addetta alla casa di TT TA. Persona_1
La circostanza che il civico n. 14 e il civico 20 indicano la stessa abitazione si desume dal fatto che anche l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701, emessa dal Comune di in Parte_1
data 3 maggio 2023 ( oggetto della presente opposizione), è stata notificata a TT TA a mezzo del servizio postale in Cervino (CE) alla via Lettieri n. 14.
Nell'atto introduttivo del giudizio di I grado, la TT assume di avere ricevuto la notificazione di tale atto il 26 maggio 2023 e nulla ha eccepito in merito alla validità di tale notificazione che è giunta nella sua sfera di conoscenza atteso che il plico raccomandato è stato consegnato a persona con lei convivente (cognato), come si riscontra dall'avviso di ricevimento allegato dal alla Pt_1
produzione di I grado.
Con riferimento alla notifica del verbale n. 2459/2018 si osserva che la notifica è stata effettuata nel pieno rispetto dell'art. 7 comma 3 L. 890/1982 atteso che il plico è stato consegnato a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie ad una persona “addetta alla casa”) e l'agente postale, come si evince dall'attestazione presente sull'avviso di ricevimento, ha provveduto alla spedizione di una raccomandata informativa.
Tanto premesso, a fronte della prova che il aveva ritualmente notificato a TT TA il Pt_1 verbale presupposto dell'ingiunzione di pagamento, l'opposizione proposta dall'odierna appellata doveva essere respinta dal Giudice di Pace.
Come precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazioni con la sentenza n. 22080/2017 la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 (equiparata alla cartella di pagamento cfr. Cassazione civile SS. UU., n. 10958/ 2005), qualora la parte come nel caso di specie, deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada va proposta nel termine di cui all'art. 7 Dlgs
150/2011 e non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da quella riguardante l'omessa o invalida notifica del verbale, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria.
Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto
3 costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'amministrazione dimostri, come è avvenuto nel giudizio di I grado, di avere ottemperato validamente alla notificazione del verbale, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poichè si sarebbe dovuta svolgere proponendo opposizione al verbale nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta in primo grado da TT
TA avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701 emessa dal
[...]
in data 3 maggio 2023 deve essere respinta. Parte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di TA TT Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 415/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da TT TA avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701 emessa dal del 3 maggio 2023, notificata il 26.05.2023; Controparte_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 liquidate per il giudizio di I grado in € 456,50 per compenso di avvocato e per il presente giudizio in
€ 174,00 per esborsi ed € 851,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, all'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3206 R.G.A.C.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CIARLEGLIO EMANUELA, come da procura in atti;
-appellante-
E
Avv. ASSUNTA RIVETTI ( c.f. ), rappresentata e difesa da se stessa ex C.F._1
art. 86 c.p.c.;
-appellata
Conclusioni delle parti: All'udienza del 19 marzo 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con ricorso depositato in data 16.10.2023, ha proposto appello nei Parte_1
confronti di TT TA per ottenere la riforma della sentenza n. n. 415/2023, pronunciata dal
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con la quale il giudice di prime cure, accogliendo l'opposizione proposta da TT TA ha annullato l'ingiunzione di pagamento n.
20230134300001701 emessa dal in data 3 maggio 2023, ai sensi del R.D. Parte_1
n. 639/1910, per il recupero della sanzione amministrativa per violazione al codice della strada inflitta con verbale di contestazione n. 2459/2018.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione ritenendo fondato il motivo con il quale la TT aveva eccepito l'omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada n. 2459/2018 posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
1 Il in appello ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata la quale Parte_1 aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'ente non avesse fornito la prova della valida notificazione del verbale presupposto, nonostante, invece, in primo grado, vi era prova della validità di tale notificazione.
Si costituiva TT TA la quale contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
L'appello è fondato
Si premette che in primo grado la TT asseriva che, ricevuta la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701 , aveva richiesto al copia del verbale n. Parte_1
2459/2018 della Polizia Municipale del Comune ed aveva così riscontrato che la persona che aveva ricevuto la notifica del verbale, tale , non era a lei riferibile, non essendo persona Persona_1 con lei convivente come da certificato dello stato di famiglia, e che l'atto era stato consegnato in luogo diverso dalla sua residenza.
Il Giudice di Pace nella sentenza affermava che la notifica del verbale presupposto era affetta da nullità e in merito argomentava che dalla documentazione in atti risultava che la raccomandata mediante la quale era stato notificato il verbale era stata consegnata a persona non convivente con la
TT, come da certificato dello stato di famiglia dell'opponente TT TA, ed inoltre la notifica era stata effettuata in Cervino (CE) in via Lettieri n. 14, in luogo diverso dalla residenza della TT che, come da certificato di residenza storico, era residente sin dal 2011 in Via Lettieri al civico n. 20.
Le censure del sono fondate. Pt_1
Deve, infatti, ritenersi che il ha dato prova che il verbale n. 2459/2018 della Polizia Pt_1
Municipale del è stato ritualmente notificato a TT TA a mezzo del Parte_1
servizio postale.
In atti vi è l'avviso di ricevimento della raccomanda a/r con la quale il ha provveduto a Pt_1
notificare a mezzo posta il predetto verbale a TT TA in Cervino alla via Lettieri n. 14.
E' infondato che la notifica sarebbe affetta da nullità perché l'atto sarebbe stato consegnato in luogo diverso dalla residenza della TT.
Ed invero, dal certificato di residenza storico emerge che TT TA è residente in Cervino sin dalla nascita. Dal 15.12.1994 ha domicilio in Via Lettieri n. 14 e da censimento 2011 ad oggi ha abitazione in via Lettieri n. 20.
Si osserva che il certificato storico di residenza non attesta una variazione di domicilio dal n. 14 al n. 20, per cui il mutamento del numero civico dell'abitazione della TT è dovuto, verosimilmente, ad un cambiamento del numero civico dell'abitazione.
2 L'attestazione dell'agente postale di avere consegnato l'atto a “persona addetta alla casa” della destinataria TT TA fa fede fino a querela di falso dell'attività compiuta dall'agente postale e, quindi, del fatto che egli si è recato presso l'abitazione dell'opponente in via Lettieri dove rinveniva tale che si dichiarava addetta alla casa di TT TA. Persona_1
La circostanza che il civico n. 14 e il civico 20 indicano la stessa abitazione si desume dal fatto che anche l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701, emessa dal Comune di in Parte_1
data 3 maggio 2023 ( oggetto della presente opposizione), è stata notificata a TT TA a mezzo del servizio postale in Cervino (CE) alla via Lettieri n. 14.
Nell'atto introduttivo del giudizio di I grado, la TT assume di avere ricevuto la notificazione di tale atto il 26 maggio 2023 e nulla ha eccepito in merito alla validità di tale notificazione che è giunta nella sua sfera di conoscenza atteso che il plico raccomandato è stato consegnato a persona con lei convivente (cognato), come si riscontra dall'avviso di ricevimento allegato dal alla Pt_1
produzione di I grado.
Con riferimento alla notifica del verbale n. 2459/2018 si osserva che la notifica è stata effettuata nel pieno rispetto dell'art. 7 comma 3 L. 890/1982 atteso che il plico è stato consegnato a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie ad una persona “addetta alla casa”) e l'agente postale, come si evince dall'attestazione presente sull'avviso di ricevimento, ha provveduto alla spedizione di una raccomandata informativa.
Tanto premesso, a fronte della prova che il aveva ritualmente notificato a TT TA il Pt_1 verbale presupposto dell'ingiunzione di pagamento, l'opposizione proposta dall'odierna appellata doveva essere respinta dal Giudice di Pace.
Come precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazioni con la sentenza n. 22080/2017 la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 (equiparata alla cartella di pagamento cfr. Cassazione civile SS. UU., n. 10958/ 2005), qualora la parte come nel caso di specie, deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada va proposta nel termine di cui all'art. 7 Dlgs
150/2011 e non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da quella riguardante l'omessa o invalida notifica del verbale, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria.
Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto
3 costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'amministrazione dimostri, come è avvenuto nel giudizio di I grado, di avere ottemperato validamente alla notificazione del verbale, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poichè si sarebbe dovuta svolgere proponendo opposizione al verbale nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta in primo grado da TT
TA avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701 emessa dal
[...]
in data 3 maggio 2023 deve essere respinta. Parte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di TA TT Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 415/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da TT TA avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300001701 emessa dal del 3 maggio 2023, notificata il 26.05.2023; Controparte_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 liquidate per il giudizio di I grado in € 456,50 per compenso di avvocato e per il presente giudizio in
€ 174,00 per esborsi ed € 851,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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