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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro Ang. Via Trieste 09123 Cagliari CA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L 5271 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Si chiede a codesta Onorevole Commissione che dichiari l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato e della notifica ovvero la nullità insanabile dell'atto impugnato per vizio di motivazione e/o provveda al suo annullamento, con conseguente annullamento della sanzione e degli interessi IN VIA PREGIUDIZIALE
1. per vizio di motivazione e notifica, in base ai motivi indicati nel ricorso IN SUBORDINE
1. un adeguato ridimensionamento delle pretese sanzionatorie avanzate, nella misura eventualmente stabilita dal Collegio
Con rifusione di spese ed onorari di causa, aggravate ai sensi dell'art. 96 del c.p.c., per avere l'Ufficio consegnato un atto pretestuoso, basato su un presupposto inesistente ed aver costretto quindi la ricorrente ad un lavoro di difesa che poteva essere tranquillamente evitato se il Comune di Cagliari avesse agito in conformità alla normativa vigente. Si chiede inoltre il risarcimento danni ex articolo 2043 codice civile. Si chiede infine, in caso di vittoria, il rimborso del contributo unificato nonché il rimborso delle somme eventualmente versate a titolo provvisorio, oltre interessi
Resistente:
chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari voglia:
- dichiarare preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini previsti per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 21, 1 comma del D.Lgs. 546/1992, recante disposizioni sul Processo Tributario, per un uso distorto dell'istituto dell'accertamento con adesione;
- rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio, non ravvisandosi elementi di illegittimità che giustifichino l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l' Avviso di accertamento N. 19L/5271 del 23 dicembre 2024, per l'anno di Ricorrente_1imposta 2019, a nome , relativo a IMU, notificato in data 27 gennaio 2025 con il quale il Comune di Cagliari provvede ad accertare una maggiore IMU per l'anno 2019, per l'importo di
€ 928,00; ad irrogare la sanzione pari al 30% dell'importo accertato, ovvero € 278,40, infine addebitare gli interessi per ritardato versamento per l'importo di € 81,62, per un totale (imposta IMU, sanzioni ed interessi), pari ad € 1.288,00;
I motivi di ricorso sono i seguenti :
1) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione: l'atto impugnato fa riferimento ad aree edificabili, non possedute dal ricorrente. Laddove si ritenesse sufficiente l'indicazione dell'immobile contenuta nell'atto, lo stesso era adibito ad abitazione principale e come tale esente IMU
2) La circostanza che l'appartamento fosse parzialmente locato non fa venir meno il diritto all'esenzione indicata
A seguito delle controdeduzioni del Comune, nelle quali questi ha contestato i motivi di ricorso, il ricorrente ha successivamente depositato una memoria con allegata giurisprudenza. All'udienza di discussione le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni ed il Giudice ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso avanza dal resistente. L'avviso impugnato è stato notificato il 27.1.2025, entro il termine di 60 gg. il ricorrente ha proposto istanza di accertamento con adesione (il 31.3.2025). Il Comune tuttavia richiama l'art. 27 , comma 2 – Regolamento IMU Procedimento ad iniziativa del contribuente – che prevede che :
“2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 24 del presente Regolamento o, comunque non adeguatamente motivate dal contribuente, relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile”,
ritenendo che la ricorrente abbia presentato istanza di accertamento con adesione su materia non concordabile e non suscettibile di apprezzamento valutativo in quanto, l'oggetto della contestazione è il riconoscimento o meno dell'esonero dal pagamento IMU dell'immobile in quanto abitazione principale, trattandosi quindi di una questione di diritto, e pertanto che il ricorso fosse tardivo e da dichiarare inammissibile.
Tale argomentazione non è condivisibile. Invero l'istituto dell'accertamento con adesione (che com'è noto ha l'effetto di sospendere per 90 gg. i termini per proporre ricorso) non prevede distinzioni ed, una volta istituito dal Comune di Cagliari, le restrizioni quali quelle relative all'esistenza ' di materia concordabile' non si rinvengono nel caso di specie, atteso che tale dizione nella sua lata accezione ricomprende qualsivoglia questione, in quanto anche le questioni giuridiche, o quelle di fatto da cui discendono implicazioni giuridiche, ben possono essere oggetto di 'concordato' tra le parti laddove si prestino a soluzioni diverse. Il ricorso è dunque tempestivo.
Con riferimento ai motivi di ricorso, si osserva come il riferimento alle aree fabbricabili sia frutto di un mero refuso, o dell'utilizzo non corretto di una modulistica già predisposta, ma come il contenuto complessivo dell'atto non lasci dubbi su quale sia l'oggetto dell'accertamento, facendo lo stesso espresso riferimento alla 'scheda immobili' che contiene l'indicazione dell'immobile sito in Cagliari via Dante Alighieri 228 piano 4 , con i relativi dati identificativi catastali, e l'indicazione che lo stesso è stato locato a canone concordato, di guisa che alcun dubbio poteva esservi su quale immobile fosse oggetto dell'accertamento, ed infatti il ricorrente si è agevolmente difeso proprio con riferimento a detto immobile, con ciò dimostrando anche l'adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato. Il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale del ricorrente tende a spostare l'onere probatorio, che deve invece essere puntualmente ribadito come sia a carico di chi eccepisce il fatto esonerativo. Tale dimostrazione deve inoltre essere puntuale e rigorosa, trattandosi di dare prova di un'eccezione alla regola generale di sottoposizione a tributo del proprietario di un bene immobile. Com'è noto, sul punto, è intervenuta la decisione della Corte Costituzionale con Sentenza 209/2022 del 12.9.2022 con la quale, tra l'altro, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Requisiti quindi indefettibili, per ottenere l'invocata esenzione, sono congiuntamente, per il possessore dell'immobile, la residenza e la dimora in detto immobile. Quanto alla sussistenza del primo di tali requisiti non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, questa fosse sussistente. Diverso argomentare và svolto per il concorrente requisito della dimora. Invero dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria il Comune di Cagliari ha documentato, ed il fatto in sé non è parimenti contestato, come nel periodo in questione l'immobile soggetto ad IMU, della consistenza di 3 camere, un bagno, e un soggiorno con angolo cottura, oltre ripostiglio, disimpegno e un wc, sia stato locato a cinque persone diverse, in contemporanea. Tale situazione, unitamente alla constatazione che nei contratti di locazione temporanea con studenti prodotti dal ricorrente non vi sia traccia di una riserva di utilizzo a proprio vantaggio come abitazione principale, impedisce di ritenere provato, con la certezza sopra richiamata, il requisito della dimora abituale in tale immobile, che unitamente a quello della residenza, avrebbe costituito il diritto all'esenzione invocata. In altre parole, al di là delle mere affermazioni, il ricorrente non ha in alcun modo provato la propria dimora nel periodo in contestazione, mentre numerosi indizi dimostrano proprio il contrario, quali la mancata riserva nei contratti di locazione di un uso proprio parziale dell'immobile, la domiciliazione degli avvisi TARI è stato indicato in Oristano, l'utenza idrica è intestata alla madre ed è qualificata come 'non residente'. Trattasi tutti di elementi che raccordati tra loro confermano l'ipotesi dell'assenza di dimora nell'immobile in questione, i quali, lo si ribadisce, non sono contraddetti da nessun elemento probatorio di segno diverso. Né può darsi alcun rilievo alla ricostruzione operata dal ricorrente nelle sue memorie di una suddivisione precaria degli ambienti interni, che avrebbe consentito il recupero di spazi da destinare alla propria dimora, attesa la mancanza di prova certa su tale situazione fattuale, che ne impedisce la valutazione.
Ne discende, in definitiva, che in mancanza di prova rigorosa del requisito della stabile dimora nell'immobile per il quale si invoca l'esenzione IMU per il 2019, incombente sul ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese segue la soccombenza, le stesse vengono liquiate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 700,00, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge
Cagliari il 7.2.2024
Il Giudice Monocratico Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro Ang. Via Trieste 09123 Cagliari CA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L 5271 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Si chiede a codesta Onorevole Commissione che dichiari l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato e della notifica ovvero la nullità insanabile dell'atto impugnato per vizio di motivazione e/o provveda al suo annullamento, con conseguente annullamento della sanzione e degli interessi IN VIA PREGIUDIZIALE
1. per vizio di motivazione e notifica, in base ai motivi indicati nel ricorso IN SUBORDINE
1. un adeguato ridimensionamento delle pretese sanzionatorie avanzate, nella misura eventualmente stabilita dal Collegio
Con rifusione di spese ed onorari di causa, aggravate ai sensi dell'art. 96 del c.p.c., per avere l'Ufficio consegnato un atto pretestuoso, basato su un presupposto inesistente ed aver costretto quindi la ricorrente ad un lavoro di difesa che poteva essere tranquillamente evitato se il Comune di Cagliari avesse agito in conformità alla normativa vigente. Si chiede inoltre il risarcimento danni ex articolo 2043 codice civile. Si chiede infine, in caso di vittoria, il rimborso del contributo unificato nonché il rimborso delle somme eventualmente versate a titolo provvisorio, oltre interessi
Resistente:
chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari voglia:
- dichiarare preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini previsti per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 21, 1 comma del D.Lgs. 546/1992, recante disposizioni sul Processo Tributario, per un uso distorto dell'istituto dell'accertamento con adesione;
- rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio, non ravvisandosi elementi di illegittimità che giustifichino l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l' Avviso di accertamento N. 19L/5271 del 23 dicembre 2024, per l'anno di Ricorrente_1imposta 2019, a nome , relativo a IMU, notificato in data 27 gennaio 2025 con il quale il Comune di Cagliari provvede ad accertare una maggiore IMU per l'anno 2019, per l'importo di
€ 928,00; ad irrogare la sanzione pari al 30% dell'importo accertato, ovvero € 278,40, infine addebitare gli interessi per ritardato versamento per l'importo di € 81,62, per un totale (imposta IMU, sanzioni ed interessi), pari ad € 1.288,00;
I motivi di ricorso sono i seguenti :
1) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione: l'atto impugnato fa riferimento ad aree edificabili, non possedute dal ricorrente. Laddove si ritenesse sufficiente l'indicazione dell'immobile contenuta nell'atto, lo stesso era adibito ad abitazione principale e come tale esente IMU
2) La circostanza che l'appartamento fosse parzialmente locato non fa venir meno il diritto all'esenzione indicata
A seguito delle controdeduzioni del Comune, nelle quali questi ha contestato i motivi di ricorso, il ricorrente ha successivamente depositato una memoria con allegata giurisprudenza. All'udienza di discussione le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni ed il Giudice ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso avanza dal resistente. L'avviso impugnato è stato notificato il 27.1.2025, entro il termine di 60 gg. il ricorrente ha proposto istanza di accertamento con adesione (il 31.3.2025). Il Comune tuttavia richiama l'art. 27 , comma 2 – Regolamento IMU Procedimento ad iniziativa del contribuente – che prevede che :
“2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 24 del presente Regolamento o, comunque non adeguatamente motivate dal contribuente, relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile”,
ritenendo che la ricorrente abbia presentato istanza di accertamento con adesione su materia non concordabile e non suscettibile di apprezzamento valutativo in quanto, l'oggetto della contestazione è il riconoscimento o meno dell'esonero dal pagamento IMU dell'immobile in quanto abitazione principale, trattandosi quindi di una questione di diritto, e pertanto che il ricorso fosse tardivo e da dichiarare inammissibile.
Tale argomentazione non è condivisibile. Invero l'istituto dell'accertamento con adesione (che com'è noto ha l'effetto di sospendere per 90 gg. i termini per proporre ricorso) non prevede distinzioni ed, una volta istituito dal Comune di Cagliari, le restrizioni quali quelle relative all'esistenza ' di materia concordabile' non si rinvengono nel caso di specie, atteso che tale dizione nella sua lata accezione ricomprende qualsivoglia questione, in quanto anche le questioni giuridiche, o quelle di fatto da cui discendono implicazioni giuridiche, ben possono essere oggetto di 'concordato' tra le parti laddove si prestino a soluzioni diverse. Il ricorso è dunque tempestivo.
Con riferimento ai motivi di ricorso, si osserva come il riferimento alle aree fabbricabili sia frutto di un mero refuso, o dell'utilizzo non corretto di una modulistica già predisposta, ma come il contenuto complessivo dell'atto non lasci dubbi su quale sia l'oggetto dell'accertamento, facendo lo stesso espresso riferimento alla 'scheda immobili' che contiene l'indicazione dell'immobile sito in Cagliari via Dante Alighieri 228 piano 4 , con i relativi dati identificativi catastali, e l'indicazione che lo stesso è stato locato a canone concordato, di guisa che alcun dubbio poteva esservi su quale immobile fosse oggetto dell'accertamento, ed infatti il ricorrente si è agevolmente difeso proprio con riferimento a detto immobile, con ciò dimostrando anche l'adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato. Il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale del ricorrente tende a spostare l'onere probatorio, che deve invece essere puntualmente ribadito come sia a carico di chi eccepisce il fatto esonerativo. Tale dimostrazione deve inoltre essere puntuale e rigorosa, trattandosi di dare prova di un'eccezione alla regola generale di sottoposizione a tributo del proprietario di un bene immobile. Com'è noto, sul punto, è intervenuta la decisione della Corte Costituzionale con Sentenza 209/2022 del 12.9.2022 con la quale, tra l'altro, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Requisiti quindi indefettibili, per ottenere l'invocata esenzione, sono congiuntamente, per il possessore dell'immobile, la residenza e la dimora in detto immobile. Quanto alla sussistenza del primo di tali requisiti non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, questa fosse sussistente. Diverso argomentare và svolto per il concorrente requisito della dimora. Invero dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria il Comune di Cagliari ha documentato, ed il fatto in sé non è parimenti contestato, come nel periodo in questione l'immobile soggetto ad IMU, della consistenza di 3 camere, un bagno, e un soggiorno con angolo cottura, oltre ripostiglio, disimpegno e un wc, sia stato locato a cinque persone diverse, in contemporanea. Tale situazione, unitamente alla constatazione che nei contratti di locazione temporanea con studenti prodotti dal ricorrente non vi sia traccia di una riserva di utilizzo a proprio vantaggio come abitazione principale, impedisce di ritenere provato, con la certezza sopra richiamata, il requisito della dimora abituale in tale immobile, che unitamente a quello della residenza, avrebbe costituito il diritto all'esenzione invocata. In altre parole, al di là delle mere affermazioni, il ricorrente non ha in alcun modo provato la propria dimora nel periodo in contestazione, mentre numerosi indizi dimostrano proprio il contrario, quali la mancata riserva nei contratti di locazione di un uso proprio parziale dell'immobile, la domiciliazione degli avvisi TARI è stato indicato in Oristano, l'utenza idrica è intestata alla madre ed è qualificata come 'non residente'. Trattasi tutti di elementi che raccordati tra loro confermano l'ipotesi dell'assenza di dimora nell'immobile in questione, i quali, lo si ribadisce, non sono contraddetti da nessun elemento probatorio di segno diverso. Né può darsi alcun rilievo alla ricostruzione operata dal ricorrente nelle sue memorie di una suddivisione precaria degli ambienti interni, che avrebbe consentito il recupero di spazi da destinare alla propria dimora, attesa la mancanza di prova certa su tale situazione fattuale, che ne impedisce la valutazione.
Ne discende, in definitiva, che in mancanza di prova rigorosa del requisito della stabile dimora nell'immobile per il quale si invoca l'esenzione IMU per il 2019, incombente sul ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese segue la soccombenza, le stesse vengono liquiate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 700,00, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge
Cagliari il 7.2.2024
Il Giudice Monocratico Dott. Massimo Zaniboni