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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 460/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATANIA LUIGIA Pt_1 P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ARCORACE ALFREDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIOLO CP_2 C.F._2
ANTONINO e dell'avv. GIUSTI GENNARO
appellati
CONCLUSIONI
per Aterp: 1) condannare in via esclusiva il Sig. nei confronti della CP_2 signora al pagamento della somma di Euro 4.084,49 corrispondente Controparte_1 alla quota dei lavori effettuati nel fabbricato ubicato alla Via Marconi 51 in Stilo;
2) condannare altresì il Sig. al pagamento delle spese di CTU ed a quelle CP_2 di lite relative al giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per : chiede che sia confermata la Sentenza di primo grado. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite anche per il presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Per 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito CP_2 di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'
[...]
Parte_2
avverso la sentenza n. 358/2020 del Tribunale di Locri.
[...]
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarre in favore dei sottoscritti difensori ex art 93 c.p.c. che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1 conveniva in giudizio per ottenere la condanna del convenuto al CP_2 pagamento della quota delle spese anticipate dall'attrice per lavori condominiali urgenti.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda nel merito ed CP_2 eccepiva la sua carenza di titolarità, indicando come legittimato passivo l'Aterp.
L'attrice chiamava in causa l' , che si costituiva negando la propria legittimazione Pt_1
e la legittimità della pretesa di pagamento.
Con sentenza n. 358/2020 il Tribunale di Locri accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti dell' , che veniva condannato al pagamento delle somme anticipate per Pt_1 spese straordinarie oltre alle spese di lite sostenute dalle altre parti.
Con atto di citazione notificato il 14.09.2020, l' impugnava la sentenza predetta, Pt_1 ritenendo errata la decisione di prime cure, per violazione dell'art. 16 della legge n. 43 del 1949, che poneva a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita le spese straordinarie degli alloggi , e lamentando altresì l'ingiustizia della condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite della convenuta. pag. 2/6 Si costituivano in giudizio e che chiedevano il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è solo in parte fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il era stato convenuto in giudizio dalla condomina per il CP_2 CP_1 pagamento pro quota delle spese straordinarie anticipate dall'attrice, spese che gravano sul proprietario dell'immobile ovvero sull'acquirente con patto di riservata proprietà. Il convenuto aveva immediatamente eccepito di non essere titolare dell'immobile né assegnatario dello stesso. L ha impugnato la decisione di prime cure, affermando Pt_1 che l'originario contratto tra e la Gestione INA CASA “era già Controparte_3 chiarissimo in quanto all'art. 3 recita “la Gestione si obbliga a cedere la proprietà dell'alloggio in parola dei relativi accessori e, pro quota delle parti comuni a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi legittimi o testamentari, dopo la estinzione totale del debito derivante dal contratto”. Ed ancora nell'art. 4 si legge che “l'assegnatario si obbliga a pagare, oltre una serie di rate mensili per l'ammortamento del costo dell'alloggio, degli accessori e delle parti comuni altresì: a) le aliquote accessorie che il regolamento emanato dalla gestione stabilisce particolarmente per il sistema di amministrazione con il quale nel corso del tempo sarà amministrato lo stabile di cui
l'alloggio fa parte b) le somme necessarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dello stabile c) le somme occorrenti per il funzionamento dei servizi comuni nonché per il pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi d) le somme eventualmente deliberate dall'assemblea degli assegnatari.”.
Come è evidente leggendo le affermazioni dell'appellante, il contratto non era stato stipulato da ma da un suo ascendente, e non era trasmissibile tout court CP_2 ad uno degli eredi, anche se costui aveva occupato di fatto l'immobile.
Anche se il è un erede (come affermato nella nota Prot. 25992 del 28.10.2019, CP_2 con cui chiede la formalizzazione della vendita innanzi al notaio), non è l'assegnatario dell'alloggio e non è succeduto nel contratto per difetto dei requisiti previsti dalla legge. pag. 3/6 L'art. 16 della legge 43 del 1949 è norma eccezionale, applicabile solo al caso di assegnazione in proprietà con consegna immediata e pagamento rateale, e non alle altre ipotesi di assegnazione o vendita. Nel caso di specie, l' non ha prodotto il Pt_1 contratto stipulato con l'ascendente di ma si è limitata a produrre un CP_2 contratto “di riferimento” (ossia quello stipulato con altro assegnatario), che è una promessa di vendita cui poteva ritenersi applicabile l'art. 16 della legge 28 febbraio
1949, n. 43 - il quale prevede che, nel caso di assegnazioni in proprietà con consegna immediata e pagamento rateale, "tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari".
Anche volendo ritenere dimostrata l'esistenza di detto contratto con l'ascendente del vista la mancata impugnazione della sentenza sotto questo profilo, si deve CP_2 evidenziare che è solo uno degli eredi, con il quale non è poi stato CP_2 stipulato il contratto di trasferimento in carenza dei presupposti richiesti dalla stessa normativa. È evidente, pertanto, che al momento della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria non esisteva alcun vincolo negoziale tra e CP_2
l' , e conseguentemente il primo non era soggetto alle disposizioni di cui all'art. 16 Pt_1 della legge 43 del 1949 e non era tenuto a sostenere le spese straordinarie che gravano sul proprietario o sull'assegnatario con patto di futura vendita (deceduto e non sostituito dall'appellato).
2.2. Il secondo motivo di appello appare parzialmente fondato.
L'appellante lamentava che la condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti di “avendo avuto l' nei confronti di quest'ultimo una CP_2 Pt_1 posizione di opposizione e contestazione” era ingiustificato, poiché dovevano essere poste a carico della sola attrice, essendo normale che la posizione del terzo chiamato fosse di contrasto con le difese dell'altro convenuto.
In merito alla condanna alle spese di lite, in effetti, si deve osservare che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, il che si verifica quando l'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso, ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei pag. 4/6 danni, deduca, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di soggetti diversi;
in questo caso, la partecipazione al giudizio del soggetto la cui responsabilità viene esclusa trova comunque causa nella "vocatio" in "ius" operata dall'attore, cui viene legittimamente riferita la situazione di soccombenza. (Cass. Sez. 3, 15/10/2004, n.
20335, Rv. 577732 - 01).
Ferma restando l'intangibilità della regolamentazione dei rapporti tra l'originaria attrice e non oggetto di impugnazione, si deve osservare che la difesa CP_2 dell' si era limitata alla negazione della propria responsabilità, inevitabilmente Pt_1 indicando come reale legittimato il convenuto. Il suo comportamento processuale non ha determinato l'ingresso di in giudizio, in quanto originario convenuto, CP_2 ma solo il parziale protrarsi della sua partecipazione. Il terzo chiamato, inoltre, non ha avanzato alcuna domanda trasversale nei confronti dell'originario convenuto, né questi ne ha proposte nei confronti dell . Pt_1
La “posizione di opposizione e contestazione” dell'Aterp, pertanto, ha una valenza del tutto marginale rispetto all'attività difensiva di provocata CP_2 principalmente dalla originaria citazione, per cui le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate anche rispetto all'Aterp, non essendo giustificato né motivato il differente trattamento delle due posizioni.
La sentenza di prime cure, pertanto, deve essere modificata in questi termini.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, per cui le spese sostenute da sono poste a carico dell , mentre le spese sostenute da Controparte_1 Pt_1 possono essere compensate, in ragione del rigetto dell'appello principale e CP_2 dell'accoglimento limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 5200,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 1.458,00 (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 358/2020, così provvede:
1. accoglie il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite tra e Pt_1 CP_2
2. rigetta il primo motivo di appello;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alfredo Arcorace;
4. compensa le spese del presente grado tra e Pt_1 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19.09.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 460/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATANIA LUIGIA Pt_1 P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ARCORACE ALFREDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIOLO CP_2 C.F._2
ANTONINO e dell'avv. GIUSTI GENNARO
appellati
CONCLUSIONI
per Aterp: 1) condannare in via esclusiva il Sig. nei confronti della CP_2 signora al pagamento della somma di Euro 4.084,49 corrispondente Controparte_1 alla quota dei lavori effettuati nel fabbricato ubicato alla Via Marconi 51 in Stilo;
2) condannare altresì il Sig. al pagamento delle spese di CTU ed a quelle CP_2 di lite relative al giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per : chiede che sia confermata la Sentenza di primo grado. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite anche per il presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Per 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito CP_2 di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'
[...]
Parte_2
avverso la sentenza n. 358/2020 del Tribunale di Locri.
[...]
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarre in favore dei sottoscritti difensori ex art 93 c.p.c. che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1 conveniva in giudizio per ottenere la condanna del convenuto al CP_2 pagamento della quota delle spese anticipate dall'attrice per lavori condominiali urgenti.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda nel merito ed CP_2 eccepiva la sua carenza di titolarità, indicando come legittimato passivo l'Aterp.
L'attrice chiamava in causa l' , che si costituiva negando la propria legittimazione Pt_1
e la legittimità della pretesa di pagamento.
Con sentenza n. 358/2020 il Tribunale di Locri accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti dell' , che veniva condannato al pagamento delle somme anticipate per Pt_1 spese straordinarie oltre alle spese di lite sostenute dalle altre parti.
Con atto di citazione notificato il 14.09.2020, l' impugnava la sentenza predetta, Pt_1 ritenendo errata la decisione di prime cure, per violazione dell'art. 16 della legge n. 43 del 1949, che poneva a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita le spese straordinarie degli alloggi , e lamentando altresì l'ingiustizia della condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite della convenuta. pag. 2/6 Si costituivano in giudizio e che chiedevano il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è solo in parte fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il era stato convenuto in giudizio dalla condomina per il CP_2 CP_1 pagamento pro quota delle spese straordinarie anticipate dall'attrice, spese che gravano sul proprietario dell'immobile ovvero sull'acquirente con patto di riservata proprietà. Il convenuto aveva immediatamente eccepito di non essere titolare dell'immobile né assegnatario dello stesso. L ha impugnato la decisione di prime cure, affermando Pt_1 che l'originario contratto tra e la Gestione INA CASA “era già Controparte_3 chiarissimo in quanto all'art. 3 recita “la Gestione si obbliga a cedere la proprietà dell'alloggio in parola dei relativi accessori e, pro quota delle parti comuni a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi legittimi o testamentari, dopo la estinzione totale del debito derivante dal contratto”. Ed ancora nell'art. 4 si legge che “l'assegnatario si obbliga a pagare, oltre una serie di rate mensili per l'ammortamento del costo dell'alloggio, degli accessori e delle parti comuni altresì: a) le aliquote accessorie che il regolamento emanato dalla gestione stabilisce particolarmente per il sistema di amministrazione con il quale nel corso del tempo sarà amministrato lo stabile di cui
l'alloggio fa parte b) le somme necessarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dello stabile c) le somme occorrenti per il funzionamento dei servizi comuni nonché per il pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi d) le somme eventualmente deliberate dall'assemblea degli assegnatari.”.
Come è evidente leggendo le affermazioni dell'appellante, il contratto non era stato stipulato da ma da un suo ascendente, e non era trasmissibile tout court CP_2 ad uno degli eredi, anche se costui aveva occupato di fatto l'immobile.
Anche se il è un erede (come affermato nella nota Prot. 25992 del 28.10.2019, CP_2 con cui chiede la formalizzazione della vendita innanzi al notaio), non è l'assegnatario dell'alloggio e non è succeduto nel contratto per difetto dei requisiti previsti dalla legge. pag. 3/6 L'art. 16 della legge 43 del 1949 è norma eccezionale, applicabile solo al caso di assegnazione in proprietà con consegna immediata e pagamento rateale, e non alle altre ipotesi di assegnazione o vendita. Nel caso di specie, l' non ha prodotto il Pt_1 contratto stipulato con l'ascendente di ma si è limitata a produrre un CP_2 contratto “di riferimento” (ossia quello stipulato con altro assegnatario), che è una promessa di vendita cui poteva ritenersi applicabile l'art. 16 della legge 28 febbraio
1949, n. 43 - il quale prevede che, nel caso di assegnazioni in proprietà con consegna immediata e pagamento rateale, "tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari".
Anche volendo ritenere dimostrata l'esistenza di detto contratto con l'ascendente del vista la mancata impugnazione della sentenza sotto questo profilo, si deve CP_2 evidenziare che è solo uno degli eredi, con il quale non è poi stato CP_2 stipulato il contratto di trasferimento in carenza dei presupposti richiesti dalla stessa normativa. È evidente, pertanto, che al momento della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria non esisteva alcun vincolo negoziale tra e CP_2
l' , e conseguentemente il primo non era soggetto alle disposizioni di cui all'art. 16 Pt_1 della legge 43 del 1949 e non era tenuto a sostenere le spese straordinarie che gravano sul proprietario o sull'assegnatario con patto di futura vendita (deceduto e non sostituito dall'appellato).
2.2. Il secondo motivo di appello appare parzialmente fondato.
L'appellante lamentava che la condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti di “avendo avuto l' nei confronti di quest'ultimo una CP_2 Pt_1 posizione di opposizione e contestazione” era ingiustificato, poiché dovevano essere poste a carico della sola attrice, essendo normale che la posizione del terzo chiamato fosse di contrasto con le difese dell'altro convenuto.
In merito alla condanna alle spese di lite, in effetti, si deve osservare che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, il che si verifica quando l'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso, ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei pag. 4/6 danni, deduca, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di soggetti diversi;
in questo caso, la partecipazione al giudizio del soggetto la cui responsabilità viene esclusa trova comunque causa nella "vocatio" in "ius" operata dall'attore, cui viene legittimamente riferita la situazione di soccombenza. (Cass. Sez. 3, 15/10/2004, n.
20335, Rv. 577732 - 01).
Ferma restando l'intangibilità della regolamentazione dei rapporti tra l'originaria attrice e non oggetto di impugnazione, si deve osservare che la difesa CP_2 dell' si era limitata alla negazione della propria responsabilità, inevitabilmente Pt_1 indicando come reale legittimato il convenuto. Il suo comportamento processuale non ha determinato l'ingresso di in giudizio, in quanto originario convenuto, CP_2 ma solo il parziale protrarsi della sua partecipazione. Il terzo chiamato, inoltre, non ha avanzato alcuna domanda trasversale nei confronti dell'originario convenuto, né questi ne ha proposte nei confronti dell . Pt_1
La “posizione di opposizione e contestazione” dell'Aterp, pertanto, ha una valenza del tutto marginale rispetto all'attività difensiva di provocata CP_2 principalmente dalla originaria citazione, per cui le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate anche rispetto all'Aterp, non essendo giustificato né motivato il differente trattamento delle due posizioni.
La sentenza di prime cure, pertanto, deve essere modificata in questi termini.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, per cui le spese sostenute da sono poste a carico dell , mentre le spese sostenute da Controparte_1 Pt_1 possono essere compensate, in ragione del rigetto dell'appello principale e CP_2 dell'accoglimento limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 5200,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 1.458,00 (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 358/2020, così provvede:
1. accoglie il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite tra e Pt_1 CP_2
2. rigetta il primo motivo di appello;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alfredo Arcorace;
4. compensa le spese del presente grado tra e Pt_1 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19.09.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6