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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 24825/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24825/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MARRONE PATRIZIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 ACIREALE il 12/05/2018.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che i coniugi e addivengono Parte_1 Controparte_1 consensualmente alla loro separazione personale, rimanendo reciprocamente liberi dall'obbligo di convivenza e da ogni altro obbligo legato al rapporto di coniugio.
2. DA' ATTO che i coniugi suddetti si obbligano al reciproco rispetto e si autorizzano reciprocamente a mutare dimora, residenza o domicilio dandone comunicazione all'altro anche per le vie brevi, purché per iscritto, impegnandosi a non intromettersi nei rispettivi loro affari personali.
3. DA ATTO che la casa coniugale, sita in Pinerolo (10064 - TO) via Ferruccio Parri n. 1, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella disponibilità della sig.ra Controparte_1 Parte_1 giusto contratto di comodato d'uso gratuito di durata triennale che verrà sottoscritto dalle parti contestualmente al deposito del presente ricorso, e così regolarmente registrato.
Le rate di mutuo fondiario riguardanti l'acquisto del predetto immobile, fino ad oggi corrisposte al 50% tra i coniugi, rimarranno ad esclusivo carico del sig. peraltro unico titolare del Controparte_1 relativo finanziamento.
Eventuali beni personali appartenenti ai separandi coniugi e depositati presso l'abitazione coniugale e/o le abitazioni dei rispettivi familiari verranno pacificamente restituiti al legittimo proprietario.
L'autovettura FORD FIESTA ACTIVE targata GR040RS rimarrà di proprietà della sig.ra
[...]
in quanto già in uso alla stessa, la quale si impegna ed obbliga a corrispondere tutte le rate Parte_1 del relativo finanziamento, attualmente cointestato tra i coniugi.
Allo stesso modo, l'autovettura TESLA MODEL 3 targata GW478AL rimarrà di proprietà del sig.
in quanto già in uso allo stesso. Controparte_1
4. DA' ATTO che ai fini del bonario componimento, i sig.ri e Parte_1 CP_1
si dichiarano economicamente indipendenti, e, conseguentemente, rinunciano ad ogni reciproco
[...] mantenimento.
DISPONE che il sig. si impegni ed obblighi sin da adesso a corrispondere una Controparte_1 tantum alla sig.ra la somma di € 2.400,00 (da corrispondersi anche in n. 12 rate Parte_1
pagina 2 di 3 mensili di € 200,00 ciascuna) a titolo di contributo per il pagamento del primo anno del canone di locazione dell'appartamento che la medesima andrà a condurre al termine del contratto di comodato d'uso di cui al superiore punto 3.
5. DA' ATTO che i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
6. DA' ATTO che per quant'altro non previsto dal presente ricorso, i coniugi si riportano alle norme vigenti in materia.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24825/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MARRONE PATRIZIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 ACIREALE il 12/05/2018.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che i coniugi e addivengono Parte_1 Controparte_1 consensualmente alla loro separazione personale, rimanendo reciprocamente liberi dall'obbligo di convivenza e da ogni altro obbligo legato al rapporto di coniugio.
2. DA' ATTO che i coniugi suddetti si obbligano al reciproco rispetto e si autorizzano reciprocamente a mutare dimora, residenza o domicilio dandone comunicazione all'altro anche per le vie brevi, purché per iscritto, impegnandosi a non intromettersi nei rispettivi loro affari personali.
3. DA ATTO che la casa coniugale, sita in Pinerolo (10064 - TO) via Ferruccio Parri n. 1, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella disponibilità della sig.ra Controparte_1 Parte_1 giusto contratto di comodato d'uso gratuito di durata triennale che verrà sottoscritto dalle parti contestualmente al deposito del presente ricorso, e così regolarmente registrato.
Le rate di mutuo fondiario riguardanti l'acquisto del predetto immobile, fino ad oggi corrisposte al 50% tra i coniugi, rimarranno ad esclusivo carico del sig. peraltro unico titolare del Controparte_1 relativo finanziamento.
Eventuali beni personali appartenenti ai separandi coniugi e depositati presso l'abitazione coniugale e/o le abitazioni dei rispettivi familiari verranno pacificamente restituiti al legittimo proprietario.
L'autovettura FORD FIESTA ACTIVE targata GR040RS rimarrà di proprietà della sig.ra
[...]
in quanto già in uso alla stessa, la quale si impegna ed obbliga a corrispondere tutte le rate Parte_1 del relativo finanziamento, attualmente cointestato tra i coniugi.
Allo stesso modo, l'autovettura TESLA MODEL 3 targata GW478AL rimarrà di proprietà del sig.
in quanto già in uso allo stesso. Controparte_1
4. DA' ATTO che ai fini del bonario componimento, i sig.ri e Parte_1 CP_1
si dichiarano economicamente indipendenti, e, conseguentemente, rinunciano ad ogni reciproco
[...] mantenimento.
DISPONE che il sig. si impegni ed obblighi sin da adesso a corrispondere una Controparte_1 tantum alla sig.ra la somma di € 2.400,00 (da corrispondersi anche in n. 12 rate Parte_1
pagina 2 di 3 mensili di € 200,00 ciascuna) a titolo di contributo per il pagamento del primo anno del canone di locazione dell'appartamento che la medesima andrà a condurre al termine del contratto di comodato d'uso di cui al superiore punto 3.
5. DA' ATTO che i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
6. DA' ATTO che per quant'altro non previsto dal presente ricorso, i coniugi si riportano alle norme vigenti in materia.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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