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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 01083 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01106/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Brescia sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per conversione da protezione speciale in motivi di lavoro. N. 01106/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.9.2025 e depositato il 23.9.2025 -OMISSIS- ha impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Brescia sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato dallo stesso avanzata attraverso kit postale in data 5 luglio 2023.
Dalla documentazione in atti risulta che, a seguito dell'istanza di conversione:
- con comunicazione del 22 luglio 2024 lo straniero è stato convocato presso gli uffici della Questura ai fini del fotosegnalamento per il giorno 6.8. 2024;
- con nota del 17.4.2025 la Questura ha comunicato la sospensione del procedimento
“in attesa di accertamenti”;
- con ulteriore nota del 8.9.2025 l'Amministrazione ha rappresentato di aver sospeso il procedimento “in attesa di accertamenti richiesti ad altri uffici”.
In assenza di riscontro, avverso detto silenzio il ricorrente ha, pertanto, presentato il ricorso in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di ordinare alla Questura l'adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e con condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Il ricorrente si duole del fatto che la Questura di Brescia non abbia provveduto alla definizione del procedimento, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 2 della legge n.
241 del 1990 e dell'art. 5 co. 9 d.lgs. 286/1998, evidenziando al riguardo che le due N. 01106/2025 REG.RIC.
comunicazioni del 17.4.2025 e del 8.9.2025, a suo avviso qualificabili come atto infra procedimentale o soprassessorio, “non danno vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die”.
La Questura di Brescia si è costituita in giudizio rappresentando che il procedimento non è stato concluso in ragione della pendenza di accertamenti, essendo emerso che,
a seguito del fotosegnalamento lo straniero risulta deferito all'A.G. in diverse occasioni per il reato di truffa e in una per lesioni personali. La Questura avrebbe quindi richiesto ai diversi uffici delle competenti Procure informazioni sullo stato dei procedimenti penali pendenti, potendo sinora apprendere che, quanto al reato cui all'art. 640 c.p., il relativo procedimento pendente presso il Tribunale di Agrigento sarebbe stato riaperto a seguito di notifica di sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti che, a fronte dell'istanza di conversione, spedita tramite servizio postale in data 5 luglio 2023, il procedimento di conversione è stato avviato il 22 aprile 2024, attraverso la comunicazione con la quale l'interessato è stato convocato per il fotosegnalamento.
A tutt'oggi, l'Amministrazione resistente non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, sebbene siano ampiamente decorsi sia il termine di sessanta giorni previsto all'art. 5 co. 9 del d.lgs. 286/1998 sia quello massimo di 180 giorni fissato dalla giurisprudenza, a partire da C.d.S., III, 9 maggio 2022, n. 3578, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a compiere i necessari accertamenti e ad adottare le relative determinazioni.
Al riguardo, la necessità di svolgere verifiche e accertamenti, anche presso altre amministrazioni, non può comportare il rinvio sine die della conclusione del N. 01106/2025 REG.RIC.
procedimento, determinando una stasi permanente dello stesso, né, comunque,
l'Amministrazione ha dimostrato in giudizio di aver avviato tali verifiche con tempistiche congrue in rapporto alla necessità di assicurare il rispetto dei termini massimi per provvedere.
Le due comunicazioni con le quali la Questura ha comunicato la sospensione del procedimento “in attesa di accertamenti”, risultano infatti adottate solo in data
17.4.2025 e 8.9.2025, dunque oltre la scadenza del termine per provvedere.
Al riguardo, appare opportuno soggiungere che tali determinazioni, astrattamente qualificabili alla stregua di atti soprassessori, in quanto aventi l'effetto di rinviare l'assunzione della decisione ad un momento futuro e incerto, senza prendere posizione sulla questione sottoposta all'Amministrazione, non fanno venir meno la situazione di inerzia né precludono la proposizione dell'azione avverso il silenzio.
In questi casi, infatti, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'interessato ha a disposizione una duplice modalità di tutela, potendo sia ricorrere all'azione di cui all'art. 31 e 117 c.p.a. sia proporre l'ordinaria azione di annullamento avverso gli atti di arresto procedimentale (cfr. in questo senso C.d.S.,
IV, n. 6217/2025; id. 30/12/2024, n. 10485; id. II, 21/11/2023, n. 4694; id. VI,
23/06/2021, n.4803).
Alla luce di quanto precede, deve dunque ritenersi che il silenzio serbato dalla
Prefettura costituisca inadempimento dell'obbligo di pronunciarsi sull'istanza presentata, sulla quale l'Amministrazione dovrà determinarsi con un provvedimento espresso, pur restando salvo il suo potere-dovere di valutare la sussistenza dei relativi requisiti formali e sostanziali, in base alla documentazione acquisita alla scadenza del termine stabilito dall'ordinamento, consentendo così all'interessato di attivare successivamente, ove lo ritenga, un'azione, non consentita dal mero silenzio, a diretta tutela della sua situazione soggettiva. N. 01106/2025 REG.RIC.
Conseguentemente il ricorso va accolto e per l'effetto va ordinato all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta, reputandosi opportuno differire tale incombente all'eventuale perdurante inerzia dell'Amministrazione, su rituale istanza del ricorrente.
Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate per la metà, ponendo l'ulteriore metà a carico delle amministrazioni soccombenti e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del silenzio, ordina alla Questura di Brescia di provvedere nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Massimo Gilardoni, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. N. 01106/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice RI LO RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01106/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 01083 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01106/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Brescia sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per conversione da protezione speciale in motivi di lavoro. N. 01106/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.9.2025 e depositato il 23.9.2025 -OMISSIS- ha impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Brescia sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato dallo stesso avanzata attraverso kit postale in data 5 luglio 2023.
Dalla documentazione in atti risulta che, a seguito dell'istanza di conversione:
- con comunicazione del 22 luglio 2024 lo straniero è stato convocato presso gli uffici della Questura ai fini del fotosegnalamento per il giorno 6.8. 2024;
- con nota del 17.4.2025 la Questura ha comunicato la sospensione del procedimento
“in attesa di accertamenti”;
- con ulteriore nota del 8.9.2025 l'Amministrazione ha rappresentato di aver sospeso il procedimento “in attesa di accertamenti richiesti ad altri uffici”.
In assenza di riscontro, avverso detto silenzio il ricorrente ha, pertanto, presentato il ricorso in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di ordinare alla Questura l'adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e con condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Il ricorrente si duole del fatto che la Questura di Brescia non abbia provveduto alla definizione del procedimento, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 2 della legge n.
241 del 1990 e dell'art. 5 co. 9 d.lgs. 286/1998, evidenziando al riguardo che le due N. 01106/2025 REG.RIC.
comunicazioni del 17.4.2025 e del 8.9.2025, a suo avviso qualificabili come atto infra procedimentale o soprassessorio, “non danno vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die”.
La Questura di Brescia si è costituita in giudizio rappresentando che il procedimento non è stato concluso in ragione della pendenza di accertamenti, essendo emerso che,
a seguito del fotosegnalamento lo straniero risulta deferito all'A.G. in diverse occasioni per il reato di truffa e in una per lesioni personali. La Questura avrebbe quindi richiesto ai diversi uffici delle competenti Procure informazioni sullo stato dei procedimenti penali pendenti, potendo sinora apprendere che, quanto al reato cui all'art. 640 c.p., il relativo procedimento pendente presso il Tribunale di Agrigento sarebbe stato riaperto a seguito di notifica di sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti che, a fronte dell'istanza di conversione, spedita tramite servizio postale in data 5 luglio 2023, il procedimento di conversione è stato avviato il 22 aprile 2024, attraverso la comunicazione con la quale l'interessato è stato convocato per il fotosegnalamento.
A tutt'oggi, l'Amministrazione resistente non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, sebbene siano ampiamente decorsi sia il termine di sessanta giorni previsto all'art. 5 co. 9 del d.lgs. 286/1998 sia quello massimo di 180 giorni fissato dalla giurisprudenza, a partire da C.d.S., III, 9 maggio 2022, n. 3578, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a compiere i necessari accertamenti e ad adottare le relative determinazioni.
Al riguardo, la necessità di svolgere verifiche e accertamenti, anche presso altre amministrazioni, non può comportare il rinvio sine die della conclusione del N. 01106/2025 REG.RIC.
procedimento, determinando una stasi permanente dello stesso, né, comunque,
l'Amministrazione ha dimostrato in giudizio di aver avviato tali verifiche con tempistiche congrue in rapporto alla necessità di assicurare il rispetto dei termini massimi per provvedere.
Le due comunicazioni con le quali la Questura ha comunicato la sospensione del procedimento “in attesa di accertamenti”, risultano infatti adottate solo in data
17.4.2025 e 8.9.2025, dunque oltre la scadenza del termine per provvedere.
Al riguardo, appare opportuno soggiungere che tali determinazioni, astrattamente qualificabili alla stregua di atti soprassessori, in quanto aventi l'effetto di rinviare l'assunzione della decisione ad un momento futuro e incerto, senza prendere posizione sulla questione sottoposta all'Amministrazione, non fanno venir meno la situazione di inerzia né precludono la proposizione dell'azione avverso il silenzio.
In questi casi, infatti, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'interessato ha a disposizione una duplice modalità di tutela, potendo sia ricorrere all'azione di cui all'art. 31 e 117 c.p.a. sia proporre l'ordinaria azione di annullamento avverso gli atti di arresto procedimentale (cfr. in questo senso C.d.S.,
IV, n. 6217/2025; id. 30/12/2024, n. 10485; id. II, 21/11/2023, n. 4694; id. VI,
23/06/2021, n.4803).
Alla luce di quanto precede, deve dunque ritenersi che il silenzio serbato dalla
Prefettura costituisca inadempimento dell'obbligo di pronunciarsi sull'istanza presentata, sulla quale l'Amministrazione dovrà determinarsi con un provvedimento espresso, pur restando salvo il suo potere-dovere di valutare la sussistenza dei relativi requisiti formali e sostanziali, in base alla documentazione acquisita alla scadenza del termine stabilito dall'ordinamento, consentendo così all'interessato di attivare successivamente, ove lo ritenga, un'azione, non consentita dal mero silenzio, a diretta tutela della sua situazione soggettiva. N. 01106/2025 REG.RIC.
Conseguentemente il ricorso va accolto e per l'effetto va ordinato all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta, reputandosi opportuno differire tale incombente all'eventuale perdurante inerzia dell'Amministrazione, su rituale istanza del ricorrente.
Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate per la metà, ponendo l'ulteriore metà a carico delle amministrazioni soccombenti e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del silenzio, ordina alla Questura di Brescia di provvedere nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Massimo Gilardoni, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. N. 01106/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice RI LO RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01106/2025 REG.RIC.