Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni. (Fattispecie in tema di truffe nei confronti della stessa persona offesa, in cui la S.C. ha precisato che il danno complessivamente cagionato restava confinato nel patrimonio di un'unica vittima, e non poteva essere, quindi, "scomposto" in ragione dei singoli episodi truffaldini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 45504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45504 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
45 5 04/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2136 UP - 27 ottobre 2015 Reg. Gen. N. 27705/2015 Composta da: Dott. Antonio ESPOSITO - Presidente - Consigliere Dott. Domenico GALLO - Consigliere Dott. Giovanna VERGA - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON DI, nato ad [...] il giorno 10/5/1964 • IL OP, nato ad [...] il giorno 9/9/1973 SS SS, nato ad [...] il giorno 15/7/1972 avverso la sentenza n. 4595/14 in data 18/12/2014 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso formulato nell'interesse dell'imputato ON e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IL e SS per essere il reato agli stessi contestato estinto per intervenuta prescrizione;
udito il difensore degli imputati ON e SS, Avv. Alessandro ROCCO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato IL, Avv. Fernando PIAZZOLLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 18/12/2014 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 2/3/2006 dal locale Tribunale con la quale ON DI, IL OP e SS SS erano stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in estorsione continuata ed aggravata (artt. 81 19 cpv., 110, 629, comma 1, e 61 n. 7, cod. pen.) ai danni di LL RE che costringevano a versare loro la complessiva somma di circa 17.500 € e, concesse a tutti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., prevalenti sulla contestata aggravante, condannati alla pena ritenuta di giustizia. I fatti sono contestati come consumati fino al 12/10/2002. All'imputato ON è, inoltre, contestata la recidiva specifica reiterata ex art. 99 cod. pen. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
1. per ON e SS (trattasi di ricorsi separati ma con argomentazioni perfettamente sovrapponibili): Erronea qualificazione giuridica del delitto di estorsione in luogo di quello di truffa aggravata dal pericolo immaginario. Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti dell'errore di diritto nella qualificazione del fatto nel quale sarebbero incorsi i Giudici del merito evidenziando che l'azione sarebbe stata posta in essere ingenerando nella persona offesa LL RE il pericolo immaginario che un fantomatico "siciliano" prospettasse richieste estorsive nei suoi confronti per un immaginario torto subito. La Corte territoriale avrebbe trascurato di valutare l'elemento della diversa fonte dalla quale sarebbe pervenuta la produzione del male rappresentato al soggetto passivo in quanto gli imputati giammai ebbero a prospettare alla persona offesa un male direttamente proveniente da loro ma si limitarono a trarre in inganno al riguardo la persona offesa. L'indagine sul pericolo immaginario, secondo un recente orientamento giurisprudenziale avrebbe dovuto essere compiuta ex post la semplice constatazione dell'inesistenza del soggetto indicato come "siciliano" doveva portare a ritenere che ci si trova in presenza di una truffa che ha simulato un'estorsione.
2. per IL:
2.a Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per conseguente erroneo inquadramento della fattispecie nel reato sub. art. 629 anziché in quello di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. Il motivo di ricorso è sostanzialmente analogo a quello prospettato dalla difesa degli imputati ON e SS e di cui si è detto al punto precedente, evidenziandosi anche in questo caso il fatto che, secondo un più recente 2 orientamento giurisprudenziale la differenza tra reato di truffa aggravata dal pericolo immaginario e quello di estorsione consistente nel primo caso nell'uso di artifizi e raggiri va fatta ex post e non ex ante essendo evidente che nel caso in esame la vittima è caduta in errore in quanto la stessa credeva realmente che l'agente fosse in grado di realizzare l'immaginaria azione prospettata, il che renderebbe oltretutto irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa.
2.b Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità quali gli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente che la condotta posta in essere dal ON è estranea alle azioni poste in essere dal IL e dal SS che non volevano il coinvolgimento del primo nella vicenda, con la conseguenza che la fase in cui è intervenuto il ON e nella quale si collocano gli interventi di P.G. è successiva, estranea ed avulsa da quella precedente. Il Tribunale sarebbe caduto in errore allorquando ha asserito che l'autovettura Mercedes con la quale il ON aveva accompagnato il IL (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) nel luogo ove è poi stato arrestato era quella del IL. La Corte di Appello non avrebbe accertato le ragioni di intervento del ON solo in un secondo momento della vicenda e nulla avrebbe detto sul come le due fasi della vicenda si saldano tra loro. Né la persona offesa LL ha fornito elementi per collegare il ON al IL con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nel momento in cui non ha accertato le ragioni dell'adesione alla vicenda del ON in un momento successivo.
2.c Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 81, 157 e segg. cod. pen. in tema di prescrizione del reato continuato e dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. nonché violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità quali gli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che alla luce della modifica del regime della prescrizione e dovendosi applicare nel caso in esame la normativa più favorevole all'imputato, il termine di prescrizione del reato in contestazione (per 3 tutti gli episodi fino al 18/9/2002) era già decorso all'atto della pronuncia della sentenza in grado di appello. La Corte di Appello, dal canto proprio, avrebbe omesso di accertare la data dei singoli fatti in contestazione rientranti sotto il vincolo della continuazione.
2.d Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 81 e 61 n. 7 cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, parte ricorrente del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. non potendo considerarsi la somma di € 17.500 qualificarsi come di rilevante entità soprattutto tenendo conto del fatto che essendo stata ritenuta la continuazione tra singoli episodi di dazione del denaro da parte della persona offesa, doveva rivivere l'autonomia di ciascuno di essi. Conseguentemente i Giudici del merito avrebbero errato allorquando per la quantificazione del danno alla persona offesa hanno tenuto conto della sola somma complessiva dallo stesso versata quantificata dalla Corte di Appello in € 8.000,00. Il fatto che all'esito della decisione sia stata dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla predetta aggravante non elide l'esistenza dell'errore di diritto e l'incidenza sulla complessiva valutazione della vicenda in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo dei ricorsi formulati nell'interesse degli imputati ON e SS ed il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IL appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante l'identità della questione giuridica sottoposta all'attenzione di questa Corte Suprema. Va detto subito che non è qui in contestazione il fatto che la persona offesa LL sia stata indotta con minaccia a consegnare indebitamente delle somme di : denaro quanto piuttosto deve essere esaminata la questione di diritto riguardante il fatto se il prospettare ripetutamente alla persona offesa ritorsioni anche da parte di un presunto "siciliano" mai identificato, fingendosi di volta in volta come meri intermediari ed in tal modo facendosi consegnare del denaro contante integri il reato di estorsione o quello di truffa realizzata ingenerando in : - capo alla vittima il timore di un pericolo immaginario. E' nota al Collegio la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali al riguardo. Secondo un primo orientamento "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua 4 g . incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 7662 del 27/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv. 262574). Secondo altro orientamento si è, invece, puntata l'attenzione sulla dipendenza dalla volontà dell'agente del male minacciato (dal soggetto agente o da terzi) così precisandosi che "integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa sia la rappresentazione della vittima, ancorché in contrasto con la realtà effettiva, a lei ignota" (ex ceteris: Cass. Sez. 6, sent. n. 27996 del 28/05/2014, dep. 27/06/2014, Rv. 261479). In sostanza secondo detta tesi, "uno dei criteri distintivi tra l'estorsione e la truffa per ingenerato timore è da ravvisare nella particolare posizione dell'agente nei rapporti con lo stato d'animo del soggetto passivo. Nella estorsione, infatti, l'agente incute direttamente od indirettamente, il timore di un danno che fa apparire certo in caso di rifiuto e proveniente da lui (o da persona a lui legata da un rapporto qualsiasi), di guisa che l'adesione della vittima è il frutto di una determinazione per volontà coartata;
l'attuazione del male minacciato deve presentarsi in forma di possibilità concreta dipendente dalla volontà dell'agente o di persona legata allo stesso. Nella truffa vessatoria, invece, il danno è prospettato solo in termini di eventualità obiettiva e giammai derivante in modo diretto od indiretto dalla volontà dell'agente, di guisa che l'offeso agisce non perché coartato, ma tratto in inganno, anche se il timore contribuisce ad ingenerare l'errore nel processo formativo della volontà (Cass. 11622/1982 rv 156497; Cass. 710/1986 rv 174914; Cass. 5845/1995 rv 201333; Cass. 4180/2000 rv 215705; Cass. 29704/2003 rv 226057; Cass. 35346/2010 rv 248402; Cass. 36906/2011 rv 251149). Si tratta, quindi, di una tesi che, da una parte, guarda alle modalità della condotta lesiva (nell'estorsione, il male viene indicato come certo e realizzabile G ad opera del reo o di altri;
nella truffa, il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta), dall'altra, all'atteggiamento psicologico della vittima (nell'estorsione, l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato;
nella truffa, l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente). Secondo altra tesi si sostiene, poi, che il criterio distintivo fra i due reati debba essere di natura oggettiva in quanto ciò che rileva è solo il mezzo utilizzato (ossia gli artifizi e raggiri) e non gli effetti che i medesimi hanno sulla volontà della vittima. Si è, infatti, sostenuto che "mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la violenza e la minaccia, quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del "pericolo immaginario" - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo". In tale ultimo filone si inserisce anche la decisione di questa Sezione (Cass. Sez. 2, sent. n. 52121 del 25/11/2014, dep. 16/12/2014, Rv. 261328) citata anche nei ricorsi che in questa sede ci occupano. Nella motivazione della sentenza da ultimo citata, partendo la presupposto che la nozione di "pericolo immaginario" corrisponde a quella di "pericolo inesistente", ovvero a tutto ciò che è effetto dell'immaginazione, ossia che esiste soltanto nell'immaginazione e non ha alcun fondamento nella realtà, e che la norma non dice che la configurabilità del reato dipende dall'atteggiamento psicologico della vittima e che, per essere la truffa aggravata il danno prospettato non deve mai provenire direttamente o indirettamente dall'imputato, si è evidenziato che la predetta concezione soggettiva e psicologica, non solo urta contro la lapidaria ed asettica formulazione della norma, ma anche contro la ratio legis ben evidenziata dal Guardasigilli che, a fronte delle medesime obiezioni, si limitò a rilevare che la differenza fra il reato di truffa aggravata e l'estorsione consisteva in un dato puramente oggettivo e cioè "nell'uso di artifici o raggiri, ossia a mezzi, che non realizzano una costrizione della volontà ma una induzione in errore". In tale ottica la decisione di questa Corte Suprema da ultimo menzionata ha ulteriormente evidenziato che se è vero come pure sostiene la tesi contraria - - che il "pericolo immaginario" è sia il pericolo oggettivamente inesistente sia quello frutto della mera immaginazione, è allora evidente che tale indagine non 6 گرا può essere effettuata ex ante (ossia dal punto di vista della parte offesa nel momento in cui resta vittima del reato) per la semplice ed ovvia ragione che, nel momento in cui il reato si consuma, la vittima in tanto è indotta in errore in quanto, per effetto di quella particolare forma di raggiro o artifizio prevista dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 2, crede effettivamente e realmente che l'agente (direttamente o indirettamente non importa) sia in grado di realizzare il pericolo (immaginario) prospettatole perché, se così non fosse (e cioè se si accorgesse che il pericolo è, appunto "immaginario" o inesistente in quanto l'agente non è in grado di realizzarlo), è chiaro che non cadrebbe nella rete truffaldina tesagli E dall'agente. Ne consegue sempre secondo quest'ultima pronuncia che l'indagine sul "pericolo immaginario" va condotta ex post, sia perché non vi è motivo di discostarsi dall'insegnamento tradizionale secondo quale l'induzione in errore va giudicata ex post (Cass. 26107/2003 riv 225872, in motivazione), sia perché questo è il solo metodo che consente, in modo oggettivo, di valutare se il fatto addebitato all'imputato sia sussumibile nell'ambito della truffa aggravata ovvero dell'estorsione secondo il tradizionale criterio distintivo dei raggiri o artifizi (truffa) o della violenza o minaccia (estorsione). In altri termini, l'atteggiamento psicologico della vittima a fronte del "pericolo immaginario" (che può essere indotto anche con minacce) prospettato dall'agente, è identico sia che si tratti di estorsione che di truffa aggravata proprio perché, per la vittima, la minaccia prospettatagli dall'agente è come se fosse reale ed attuabile da parte dello stesso agente direttamente O indirettamente: la volontà della vittima, cioè, ove valutata ex ante, risulta sempre, per assioma, coartata perché si trova di fronte ad una minaccia che egli crede seria proprio perché, è perfettamente identica sia che si tratti di estorsione che di truffa. La vittima, invero, proprio a causa del raggiro, pensa di trovarsi di fronte ad una richiesta estorsiva essendole del tutto indifferente che il male minacciato (rectius: il pericolo immaginario) sia attuabile dall'agente direttamente о indirettamente: la truffa, infatti, consiste proprio nella simulazione, da parte dell'agente, di un'estorsione. Solo successivamente, con valutazione ex post, invece, può verificare se la minaccia era immaginaria (inesistente) in quanto l'agente, né direttamente né indirettamente, era in grado di realizzarla, ovvero, era reale perché l'agente, ove la vittima non avesse ceduto alla richiesta minatoria, era in grado direttamente o indirettamente di attuarla. Ciò ha portato questa Corte Suprema nella decisione qui in esame ad enunciare il seguente principio di diritto: "il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi;
si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. La valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata ex post e non ex ante essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa". Ritiene l'odierno Collegio di aderire al primo degli orientamenti indicati, di recente ribadito dalla citata sentenza n. 7662/2015 atteso che nel caso di specie il male alla persona offesa è stato indicato come certo e realizzabile ad opera di altri (nella specie il "siciliano") con la conseguenza che la persona offesa è stata posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato e tale valutazione non poteva certo che essere effettuata ex ante cioè al momento in cui la situazione è stata posta all'attenzione del LL. Ciò determina l'infondatezza dei motivi di ricorso esaminati.
2. Il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IL è manifestamente infondato. Deve innanzitutto osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è -e resta giudice della motivazione. Non compete pertanto a questa Corte Suprema ricostruire i rapporti tra gli imputati, il momento e le ragioni per le quali, come sostiene la difesa del 8 -ricorrente senza peraltro neppure specificamente evidenziare la rilevanza del proprio assunto per quanto concerne la posizione del IL - il coimputato ON sia intervenuto nella vicenda in un momento successivo o addirittura vi sarebbero dubbi circa l'appartenenza dell'autovettura con la quale il ON aveva accompagnato il IL nel luogo ove è poi quest'ultimo è stato arrestato. La Corte di Appello ha, del resto adeguatamente motivato in ordine al fatto che l'adesione al programma criminoso avvenuta in un momento successivo da parte del ON è risultata caratterizzata da una consapevole ed attiva partecipazione al piano criminoso intrapreso da IL e SS, richiamando poi legittimamente quanto alla scansione temporale degli eventi - - il contenuto della sentenza del Tribunale e francamente non si ravvisa alcun vizio motivazionale della decisione della Corte distrettuale sul punto. Al riguardo e per solo dovere di completezza deve essere sottolineato come il ricorso al riguardo presentato al riguardo dalla difesa del IL non solo è caratterizzato da espressioni apodittiche circa una presunta illogicità della sentenza ma non comprova neppure la tesi che vorrebbe accreditare mediante le necessarie produzioni documentali. E', infatti, appena il caso di ricordare che, tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso» (Sez. I, sentenza n. 16706 del 18 marzo 22 - aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. I, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. V, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale 9 هد trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze).
3. Il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IL così come proposto è infondato. Il reato ascritto al IL (ed ai coimputati) risulta testualmente contestato come consumato fino al 12/10/2002. Il periodo massimo di prescrizione del reato stesso tenuto conto anche degli eventi interruttivi è di anni 12 e mesi 6 e, quindi, verrebbe normalmente a scadere per IL e SS in data 12/4/2015 mentre diversa è la situazione del ON al quale è stata contestata la recidiva specifica reiterata ex art. 99 cod. pen. La sentenza della Corte di Appello di Ancona qui impugnata risulta essere stata pronunciata in data 18/12/2014. Pacifico è che sulla base nella nuova normativa in materia di prescrizione essendo stato eliminato dall'art. 158 cod. pen. ogni riferimento al reato continuato, il termine di prescrizione, per i reati uniti da tale vincolo, decorre dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione. Orbene, sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado risulta che la persona offesa LL RE effettuò in relazione al progetto criminoso ordito a suo danno: a) un primo versamento al SS della somma di € 1.700,00 "qualche giorno dopo" la fine di giugno 2002"; b) in una non meglio indicata data (ma successiva al periodo di cui al punto che precede) un versamento altri 3.500,00 €; c) un ulteriore versamento al IL della somma di € 3.500,00 "verso la metà di luglio" (2002 ndr.); d) un ulteriore versamento al IL della somma di € 1.500,00 il 12/12/2002, giorno in cui avvenne l'arresto in flagranza dell'imputato. Ora, anche partendo dall'ipotesi più favorevole al ricorrente ed ipotizzando che il primo versamento di denaro sia avvenuto il giorno 1/7/2002 (in realtà sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito dovrebbe essere avvenuto in un momento addirittura successivo indicato come "qualche giorno dopo la fine di giugno 2002) ne deriva che la estinzione per prescrizione di tale episodio delittuoso è avvenuta non prima del 1/1/2015 e, quindi, successivamente alla decisione della Corte di Appello (18/12/2014). 0 کار 1 10 Quanto agli ulteriori episodi in contestazione al ricorrente (ed al coimputato SS) gli stessi hanno un termine di prescrizione successivo ricompreso tra il 15/1/2015 ed il 12/4/2015. Diversa è la situazione relativa al ON al quale, come detto, è contestata anche la recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen. Alla luce di quanto detto emerge quindi che per quanto concerne gli imputati IL e SS il reato in contestazione agli stessi si è estinto per intervenuta prescrizione in epoca successiva alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Ancona ma anteriore rispetto alla data odierna. Essendo i ricorsi degli stessi infondati ma non inammissibili il rapporto processuale innanzi a questa Corte Suprema risulta essersi regolarmente instaurato con la conseguenza che si impone la declaratoria di estinzione del reato agli stessi contestato per essere lo stesso estinto per prescrizione e per l'effetto l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti. La causa estintiva del reato non risulta, invece, essere ad oggi maturata nei confronti del coimputato ON.
4. Quanto, infine, al quarto ed ultimo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IL, ma che deve essere preso in considerazione solo per i potenziali effetti estensivi anche nei confronti del coimputato ON, va detto che lo stesso non è fondato. Se, infatti, è ben vero che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti con la conseguenza che rispetto all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) l'entità del danno deve essere valutata in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. Sez. U, sent. n. 3286 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 241755). Deve essere però evidenziato che questa Corte Suprema, in modo condiviso anche dall'odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire in epoca successiva (Cass. Sez. 2, sent. n. 2201 del 13/11/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258477) che in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravita deve essere operata con riferimento non al danno 11 д cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (cfr. Cass. sez. 1, 24.5.2012, n. 49086). Deve inoltre considerarsi che nel processo deciso dalla pronuncia da ultimo richiamata e diversamente dalla fattispecie trattata nella citata pronuncia a Sezioni Unite - agli imputati era, in generale, contestato di aver compiuto reati ai danni di un medesimo soggetto. Appare fondamentale, per la compiuta valutazione della decisione, osservare che la persona offesa del reato era, in ogni caso, sempre la stessa (e identica situazione si prospetta nel caso di specie). Infatti nel caso in esame il danno complessivamente cagionato non si ripartisce tra più persone offese, ma resta confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio. La scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima e in - tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe pertanto alla realtà dei fatti. A ciò si aggiunge che già il Tribunale a pag. 8 della sentenza di primo grado aveva chiarito che la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. era comunque configurabile alla luce del fatto che per far fronte ai pagamenti delle somme estorte "la persona offesa ha dovuto prima dare tutti i suoi risparmi in banca, poi consegnare la liquidazione, poi far ricorso ai familiari". ΑΙ riguardo non può sottacersi che secondo preciso orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, la valutazione del danno patrimoniale cagionato dal reato agli effetti del riconoscimento sia dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sia dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., va compiuta con criterio soggettivo, in rapporto non al "livello economico medio della generalità", ma in riferimento alle condizioni della "persona offesa dal reato" e cioè di colui che ha subito, in concreto ed in via diretta, gli effetti dannosi del reato. Ciò è quanto correttamente evidenziato dai Giudici di merito che hanno ritenuto di configurare detta circostanza aggravante proprio in relazione alla sopraindicata situazione della persona offesa per la quale il danno patrimoniale cagionato era certamente da considerarsi di rilevante gravità. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati IL e SS perché estinto il reato loro ascritto per prescrizione ed il contestuale rigetto del ricorso formulato nell'interesse dell'imputato ON con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. 12 K
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL OP e di SS SS perché estinto il reato loro ascritto per prescrizione. Rigetta il ricorso di ON DI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma giorno 27 ottobre 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Antonio ESPOSITOM Dr. Marco Maria ALMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 NOV. 2015 IL GANGELLIERS A DI CAS M E R Claudia Pianelli P T O N 13