Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 1
È configurabile il reato di truffa nel caso in cui l'imputato, esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l'esorcismo e la magia, in quanto la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 26107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26107 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
dott. Renato Fulgenzi Presidente
dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere
dott. Giovanni Conti Consigliere
dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
nel procedimento penale a carico di:
IA IA, n. a Montecorvino Rovella;
nei confronti della sentenza della Corte in data 26 settembre 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona dei sostituto dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori avv. Tuccillo per la parte civile, avv. Cafiero per AR.
FATTO E DIRITTO
1. - La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione a seguito di sentenza di annullamento della decisione della Corte d'appello di Salerno dell'8 ottobre 1999 (che aveva dichiarato inammissibile il gravame), assolveva, con la sentenza in epigrafe, IA AR dal reato di truffa (art. 640, comma 2, n. 2 e 81 cpv. c.p.).
2. - La donna, in precedenza, era stata condannata dal Pretore di Vallo della Lucania, con sentenza del 4 aprile 1995, alle pene di due anni di reclusione e di lire un milione di multa, oltre che al risarcimento dei danni morali e patrimoniali in favore delle parti civili.
3. - La AR era stata originariamente accusata (il fatto risaliva al 20 gennaio 1992) di aver adoperato artifizi e raggiri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, inducendo CO De LI e i genitori GI IZ e US AR a versale in più riprese la somma di lire sette milioni, procurandosi ingiusto profitto con danno dei medesimi, assumendo che la De LI (che era. affetta da ipertensione), era, in realtà, posseduta da entità soprannaturali, onde si rendeva necessaria la sua opera di esorcista, in quanto altrimenti sarebbe morta in poco tempo. Ma i Giudici napoletani escludevano l'induzione in errore della De LI perché costei era stata convinta dalla madre che la "maga ID (con tale qualifica e nome la AR appariva sugli schermi televisivi di un'emittente locale) avrebbe potuto ridarle la salute: a dire della stessa De LI, ella era affetta da "fatture mortali per eliminare le quali doveva sottoporsi ad esorcismi. Quindi, concludeva la Corte d'appello, mancava l'induzione in errore da parte della AR perché la De LI, suggestionata dai genitori, si era autonomamente formata la convinzione che la medicina tradizionale non potesse alcunché, onde si rendeva necessario ricorrere ai rimedi della magia. In sostanza, la De LI e i genitori, già credevano nella magia e la AR non aveva fatto altro che esercitare il suo mestiere. 4. - Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli che conclude per l'annullamento della pronuncia con rinvio ad altra sezione della Corte per illogicità manifesta della motivazione, sottolineando l'induzione in errore attraverso la "preparazione dei soggetti con la reclame televisiva della...c.d AG ID, seguita dal trattamento svolto in concreto sui soggetti stessi con le prezzolate ed esose sedute presso lo "studio" della maga in Vallo della Lucania. Sostiene il Procuratore generale che la motivazione sarebbe viziata anche da contraddittorietà perché prima "esclude l'induzione in errore;
poi, con contraddittorietà, sostiene che l'induzione in orrore vi fu, ma la stessa sorse autonomamente nelle vittime".
5. - Il ricorso merita pieno accoglimento.
6. - La sentenza impugnata è viziata nelle motivazione sotto molteplici aspetti. Essa anzitutto non tiene conto dell'opera di raggiro esercitata dalla AR con la esaltazione del suo nome e dei suoi poteri divinatori destinati indubbiamente a far presa su persone appartenenti a una ben determinata fascia sociale della popolazione. A tale opera furono assoggettati direttamente e concretamente (in ciò si ravvisa la netta differenza col reato previsto dall'art. 661 c.p. in cui lo strumento di persuasione - attraverso l'impostura è rivolto verso il pubblico) non solo la De LI, bensì anche i suoi genitori, che lo stesso capo di imputazione individua tra i soggetti vittime della truffa, sottoponendoli tutti al timore di un pericolo immaginario (morte della De LI ove non si fosse sottoposta ad esorcismi). 7. - Non assume il minimo rilievo, ed in questo va ravvisato l'errore valutativo implicante un vero e proprio salto logico da parte dei giudici partenopei, il fatto che la De LI - si assume - credesse nella magia, che fosse stata suggestionata dai genitori e che sarebbe stato impossibile indurre in errore un soggetto così indifeso, autonomamente esposto, per la sua credulità, a tale sorta di raggiri. Proprio tale predisposizione rende maggiormente vulnerabile la persona raggirata e più riprovevole l'agire del truffatore, rendendo assai semplice far credere alla vittima - a tal fine esercitando un' opera fattiva e concreta che nella specie indubbiamente vi è stata - che possa ottenere la liberazione dai propri mali attraverso l'esorcismo e la magia.
8. - È d'altra parte totalmente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'induzione in errore va giudicata ex post. Onde, se tale induzione si sia verificata e il profitto sia stato conseguito, la truffa sussiste anche se il raggiro sia stato rudimentale e facilmente identificabile;
ciò che equivale a dire che il reato non è escluso dalla grossolanità dell'artificio o del raggiro usato, quando, per il livello culturale, la credulità o altra particolare condizione del soggetto passivo, l'agente sia ugualmente riuscito a indurre in errore la vittima, conseguendo l'ingiusto profitto con di lei danno (Cass., sez. 2, 21 ottobre 1980, dep. 14 marzo 1981, n. 2272, Capparelli). 9. - La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. 10.- La liquidazione delle spese della parte civile relative a questo grado di giudizio va rimessa al giudice di rinvio a seguito della definizione del procedimento con esito eventualmente favorevole per la parte stessa, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide (Cass., sez. 2, 27 febbraio 1997, dep. 27 marzo 1997, n. 2888, Maiolino).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 14 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2003.