Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2013, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2505
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 20256/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
nei confronti di:
RO EX, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 5.3.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova il 27 novembre 2011, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, ha rideterminato la pena a carico dell'imputato effettuando una riduzione. Ricorre il Pubblico ministero lamentando erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 7 e art. 81 c.p., comma 2, nonché art. 597 c.p.p., giacché la Corte avrebbe deciso l'esclusione dell'aggravante suddetta in assenza di uno specifico motivo di appello, ritenendo che la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, potesse interpretarsi come implicitamente riferita anche all'esclusione dell'aggravante. Ciò posto, la Corte territoriale ha inoltre ritenuto di considerare, ai fini della verifica circa la sussistenza dell'aggravante in oggetto, le singole frazioni di danno da riferirsi ai singoli fatti delittuosi posti in continuazione, giungendo alla conclusione dell'insussistenza della fattispecie aggravata.
Lamenta il ricorrente che così ragionando la Corte territoriale avrebbe disatteso la giurisprudenza di questa Corte per cui in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravita dev'essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Cass. sez. 1^, 24.5.2012, n. 49086). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Condivisibilmente - perché in applicazione del criterio logico secondo cui il più contiene il meno - la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, potesse interpretarsi come implicitamente riferita anche all'esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità.
Nella valutazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, tuttavia, la corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti;
ne consegue che - rispetto all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale e alle attenuanti della speciale tenuità e dell'intervenuto risarcimento - l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. sez. un. 27.11.2008, n. 3286). L'assunto della corte di merito poggia sul rilievo secondo cui il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo.
Ne consegue il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti.
Questo indirizzo contrasta con l'avviso di legittimità, richiamato dal ricorrente, per cui in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravita dev'essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Cass. sez. 1^, 24.5.2012, n. 49086). Deve inoltre considerarsi che nel processo deciso dalla pronuncia ora richiamata - e diversamente dalla fattispecie trattata nella citata pronuncia a sezioni unite - agli imputati era, in generale, contestato di aver compiuto reati ai danni di un medesimo soggetto. In particolare, erano contestate truffe in danno dell'A.I.M.A. (Azienda per gli interventi sul mercato agricolo), ai sensi dell'art.640 c.p., comma 2, n. 1 e art. 640 bis c.p., a seconda dei tempi di consumazione dei reati, tutti eseguiti in provincia di Caserta dal 1989 al 1993, mediante la falsificazione ideologica delle bolle di consegna in cui erano rappresentati conferimenti inesistenti di prodotti ortofrutticoli in eccedenza e di pomodoro fresco destinato alla trasformazione, al fine di ottenere i contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura.
Appare fondamentale, per la compiuta valutazione della decisione, osservare che la persona offesa del reato era, in ogni caso, sempre la stessa (e identica situazione si prospetta nel caso di specie:
dove l'imputato è stato condannato per il prelievo fraudolento di benzina sempre ai danni di un medesimo distributore per un danno complessivo di Euro 20.000).
In tal caso, infatti, il danno complessivamente cagionato non si ripartisce tra più persone offese, ma resta confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio. La scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato. È pertanto necessario un nuovo giudizio di merito che tenga conto, nella valutazione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, del principio ora enunciato.
Ne discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'esclusione dell'aggravate di cui all'art. 61 c.p., n. 7, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'esclusione dell'aggravate di cui all'art. 61 c.p., n. 7 e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della
Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014