Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2011, n. 36906
CASS
Sentenza 27 settembre 2011

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Massime1

Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta di colui che con l'esibizione di un tesserino USL costringa due ristoratori ad acquistare merce (nella specie: vino) onde scongiurare future ispezioni, in quanto il male ingiusto è prospettato tramite una minaccia e non attraverso un inganno.

Commentario1

  • 1Cosa distingue il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario da quello di estorsione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2021

    (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629; 640, co. 2, n. 2) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2011, n. 36906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36906
Data del deposito : 27 settembre 2011

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