Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta di colui che con l'esibizione di un tesserino USL costringa due ristoratori ad acquistare merce (nella specie: vino) onde scongiurare future ispezioni, in quanto il male ingiusto è prospettato tramite una minaccia e non attraverso un inganno.
Commentario • 1
- 1. Cosa distingue il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario da quello di estorsioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2021
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629; 640, co. 2, n. 2) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2011, n. 36906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36906 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
6
369 06 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:
Dott. FILIBERTO PAGANO Presidente Udienza pubblica:
Dott. DOMENICO GALLO Consigliere 27 settembre 2011
Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Sentenza n.: 2180/2041 Dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere
Reg. gen. n.: Dott. FABRIZIO DI MARZIO Consigliere rel. 48017/2010 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RS OV ST N. IL 23/04/1968 avverso la sentenza N. 1529/2010 CORTE APPELLO di GENOVA del
18.05.2010
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 27.9.2011 la relazione fatta dal consigliere dott. Fabrizio Di Marzio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
1. Con sentenza n. 1529 del 18.5.2010 la Corte di Appello di Genova ha,
-
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 21.11.2006, confermato la penale responsabilità di RS VA TI per il reato di cui all'art. 629 c.p. per avere lo stesso - in seguito alla esibizione di
1
Avverso la pronunzia della Corte di Appello l'imputato ha, a mezzo di avvocato, proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo in ordine alla erronea applicazione di legge avendo la Corte di Appello qualificato come di estorsione condotte ascrivibili alla fattispecie della truffa aggravata.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
-
Sostiene il ricorrente che la fattispecie concreta, integrata dalla condotta dell'imputato che, avendo mostrato a due ristoratori un tesserino USL,
offriva loro di acquistare del vino sottolineando che in tal modo non avrebbero subito controlli ispettivi piuttosto che qualificarsi come estorsione
- secondo quanto deciso dalla Corte di merito - avrebbe dovuto qualificarsi come truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario. Infatti, piuttosto che coartare la volontà dei due ristoratori prospettando il fatto esiziale della verifica ispettiva negli esercizi degli stessi, conclusione stridente con l'agevole osservazione che tali controlli costituiscono la norma, l'imputato avrebbe tentato i propri interlocutori prospettando non un danno futuro ma un futuro vantaggio per le blande modalità in cui sarebbero potuti avvenire gli inevitabili controlli ispettivi. Inoltre, la supposta minaccia mai avrebbe potuto realizzarsi non rivestendo in effetti l'imputato la qualifica di ispettore USL.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'estorsione si differenzia dalla truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2, prima ipotesi, c.p., perché nell'estorsione rileva l'elemento di fattispecie della minaccia, laddove nella truffa rileva l'elemento dell'inganno. Sia la minaccia che l'inganno possono concernere un male ingiusto. Se prospettato in una minaccia, il male ingiusto integra il delitto di estorsione;
se prospettato in un inganno, determina invece il reato di truffa. Perché ricorra la prima ipotesi, occorre che il male ingiusto sia percepito dalla vittima come direttamente proveniente dal reo e come certamente conseguente a un eventuale rifiuto;
nella truffa aggravata, invece, male ingiusto è percepito dalla vittima
2 come proveniente da terzi e come meramente possibile: dunque, non come oggetto di una minaccia (Cass. sez. II, 6 maggio 2008, n. 21537).
Ebbene, appare certamente scevro da vizi logici e da errori giuridici la conclusione della Corte territoriale secondo cui qualificarsi e comportarsi come ispettore U.S.L. proponendo l'acquisto di vino a due ristoratori onde evitare ispezioni corrisponde a minacciare gli interlocutori, prospettando un male ingiusto a seguito di un'azione futura del reo.
-Nessun rilievo può assumere va precisato la effettività della qualifica di ispettore USL prospettata dall'imputato ai due ristoratori: non solo perché essa costituisce questione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità ma anche e soprattutto perché la effettiva realizzabilità della minaccia, assai credibile nella sua prospettazione attese le modalità del fatto, non condiziona la ricostruzione tipologica della realtà di cui all'art. 629 c.p.
Cosicché anche sotto questo aspetto la soluzione prospettata dalla Corte di appello e contestata dal ricorrente si mostra esatta.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Il Giudice estensore President фи
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 OTT 2011
CANCELLIEREANVELLIERE
Claudia Pianelli 3