TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
In persona del giudice unico, dott.ssa Alessandra Lulli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025;
TRA
(già nonché già Parte_1 Controparte_1 CP_2
C.F. e P. IVA , con sede legale in 800 North State
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Street, Suite 304, Dover DE, 19904, Stati Uniti d'America (USA), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dagli avvocati Anna Sorbelli a e Matteo Bordoni, elettivamente domiciliata in Latina Piazza Roma n. 3; attrice
E codice fiscale , elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._1
PO (Centro Direzionale Is. F 12), nello studio dell'avv. Giulio di Gioia, il quale unitamente e disgiuntamente all'avv. Milena Monica De Nicola, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuta
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_4 C.F._2
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_5 C.F._3
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_6 C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: giudizio di divisione ex art.600 c.p.c.:
Conclusioni di parte attrice: “[…] procedere ai sensi dell'art. 601 c.p.c. alla divisione della proprietà dell'immobile sito nel Comune di San FE CI (LA), in via del Colle
n. 15, piano terra, int. 70, (ii) della proprietà dell'annessa area antistante e retrostante ad uso giardino, (iii) del posto macchina sito nell'area condominiale distinto con il numero interno 70 di proprietà dei sig.ri , nato a [...], il [...] Controparte_5
(C.F. ) e residente in [...], C.F._3
sc. Y, piano 2, int. 8, Quartiere Fuorigrotta e del sig. , nato a [...] il CP_4 12/7/1980 (C.F. ) e residente in [...] C.F._2 per la quota di 1/4 ciascuno (l'altra metà appartiene alla sig.ra ), così Controparte_3
precisamente individuato nel catasto dei fabbricati del Comune di San FE CI (LA)” censito al foglio 16 particella 874 subalterno 1; particella 897 subalterno 1; particella 924 subalterno 38, graffati.
Conclusioni di parte convenuta : 1) nel merito, previo accertamento Controparte_3 dell'indivisibilità dell'immobile sito in San FE CI (LT) alla Via del Colle n. 15, edificio 70, piano T, identificato al catasto Fabbricati – fg. 15, part. 924, sub. 38, cat. A2, graffato 897, sub.
1-874 sub” ovvero della non comoda divisibilità dello stesso, disporre lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione dell'intero immobile alla sig.ra
dietro versamento del relativo conguaglio pari ad un mezzo del valore (€ Controparte_3
135.000,00) dell'immobile, così come determinato nella perizia dall'esperto, arch.
[...]
, elaborata nel procedimento esecutivo immobiliare RGE n. 89/22, quindi pari ad Per_1
€ 67.500,00, e ciò ai sensi dell'art. 720 c.c.: 2) con vittoria di spese e compenso professionale da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTTO
Il presente giudizio è stato incardinato con atto di citazione ex art. 600 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 89/2022, promossa da Parte_1
nei confronti di e ,
[...] Controparte_3 Controparte_5 CP_4
rispettivamente coniuge e figli del debitore , nella quale risulta pignorata Controparte_6 la proprietà dell'immobile sito in San FE CI (LT), censito al foglio al foglio 16 particella 874 subalterno 1; particella 897 subalterno 1; particella 924 subalterno 38, graffati.
Parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Nel costituirsi, con comparsa depositata in data 21.05.2024, la comproprietaria non esecutata nel presupposto dell'indivisibilità del compendio pignorato, ha Controparte_3 chiesto lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione in suo favore dell'intero immobile, dietro versamento del relativo conguaglio da parte di quest'ultima, pari ad un mezzo del valore di euro 135.000,00, come risultante dalla perizia redatta dall'esperto stimatore nel corso della procedura esecutiva.
Gli altri convenuti non si sono costituiti.
Con ordinanza comunicata il 29.05.2024, il giudice ha disposto “lo scioglimento della comunione tra nato a [...] il [...], nato a [...]_4
PO il 12.07.1980 e nata a [...] il [...], mediante assegnazione Controparte_3 a quest'ultima dell'immobile sito in San FE CI (LT), Via del Colle n. 15, edificio
70, piano T, censito al catasto fabbricati al foglio 16 particella 924 subalterno 38, graffata con particella 897 subalterno 1 e particella 874 subalterno 1, al prezzo di stima”.
Stante la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, formulata da parte attrice, la causa è stata assunta in decisione limitatamente al predetto profilo.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , e Controparte_6 Controparte_5
. CP_4
La presente sentenza viene pronunciata al solo fine della statuizione sulle spese di lite, posto che, come rappresentato, la comunione è stata sciolta con assegnazione dell'immobile in favore della comproprietaria . Controparte_3
Orbene, quanto alle spese del giudizio, ritiene il Tribunale di fare applicazione dei principi già condivisi in precedenti pronunce, anche di questo Tribunale.
Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 9659/2000 Cass.
22.11.1999, n. 12949; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass. 24.2.1986, n. 1441; Cass.
14.10.1978, n. 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono compiuti nell'interesse di tutti i condividenti.
La locuzione “gravare sulla massa”, significa che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese, pari alla propria quota nella comunione, eccezion fatta per quelle ritenute superflue o riconducibili a contestazioni infondate.
Tuttavia, il principio trova una deroga parziale nel caso in cui il giudizio di divisione viene incardinato da uno dei creditori nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
E'evidente che il creditore procedente, parte attrice nel giudizio di divisione, non dovrà essere gravato in alcun modo del pagamento delle spese di lite, considerato che il giudizio si è reso necessario al fine di conseguire la soddisfazione del suo credito. Egli, dunque, è portatore di un interesse alla divisione, del tutto diverso rispetto a quello dei comproprietari. Si può perciò affermare che, nei rapporti tra il creditore-attore e il condividente esecutato, è configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva. Da ciò deriva il diritto dell'attore (creditore procedente), a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
Quanto, invece, alla posizione del condividente non debitore, va escluso che questi possa essere condannato al pagamento delle spese di lite in solido per l'intero, dovendo, l'onere delle spese, gravare su di esso, limitatamente al valore della sua quota di comproprietà.
Infatti, nei suoi confronti non vi è differenza tra la divisione “ordinaria” e quella endoesecutiva.
Venendo al caso di specie, l'attrice ha diritto di conseguire il pagamento di tutte le spese da essa sostenute, avendo instaurato il giudizio al fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito. Essendo stata, la divisione, incardinata nei confronti del debitore , Controparte_6
quest'ultimo va condannato al pagamento di tutte le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
I comproprietari vanno condannati al pagamento delle spese di lite, in solido con la parte attrice, limitatamente alla quota di comproprietà di ciascuno (1/2 e ¼ Controparte_3
ciascuno e ). Controparte_5 CP_4
Vanno, altresì, riconosciute a parte attrice le spese vive del giudizio di divisione, documentate in euro 509,00 per la trascrizione della domanda;
in euro 510,00 per la redazione della relazione notarile e in euro 546,00 per il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) liquida le spese di lite in favore di parte attrice in persona Parte_1
del legale rappresentate pro tempore, in euro 5.900,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva e euro 2.400,00 per la fase conclusiva), oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa, oltre a euro 1.565,00 per spese documentate, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
b) condanna al pagamento delle predette spese in favore dell'attrice, in Controparte_6
solido con (per la quota di un mezzo) e con e Controparte_3 Controparte_5 [...]
(ciascuno per la quota di quarto). CP_4
Così deciso in Latina il 14.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
In persona del giudice unico, dott.ssa Alessandra Lulli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025;
TRA
(già nonché già Parte_1 Controparte_1 CP_2
C.F. e P. IVA , con sede legale in 800 North State
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Street, Suite 304, Dover DE, 19904, Stati Uniti d'America (USA), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dagli avvocati Anna Sorbelli a e Matteo Bordoni, elettivamente domiciliata in Latina Piazza Roma n. 3; attrice
E codice fiscale , elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._1
PO (Centro Direzionale Is. F 12), nello studio dell'avv. Giulio di Gioia, il quale unitamente e disgiuntamente all'avv. Milena Monica De Nicola, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuta
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_4 C.F._2
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_5 C.F._3
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_6 C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: giudizio di divisione ex art.600 c.p.c.:
Conclusioni di parte attrice: “[…] procedere ai sensi dell'art. 601 c.p.c. alla divisione della proprietà dell'immobile sito nel Comune di San FE CI (LA), in via del Colle
n. 15, piano terra, int. 70, (ii) della proprietà dell'annessa area antistante e retrostante ad uso giardino, (iii) del posto macchina sito nell'area condominiale distinto con il numero interno 70 di proprietà dei sig.ri , nato a [...], il [...] Controparte_5
(C.F. ) e residente in [...], C.F._3
sc. Y, piano 2, int. 8, Quartiere Fuorigrotta e del sig. , nato a [...] il CP_4 12/7/1980 (C.F. ) e residente in [...] C.F._2 per la quota di 1/4 ciascuno (l'altra metà appartiene alla sig.ra ), così Controparte_3
precisamente individuato nel catasto dei fabbricati del Comune di San FE CI (LA)” censito al foglio 16 particella 874 subalterno 1; particella 897 subalterno 1; particella 924 subalterno 38, graffati.
Conclusioni di parte convenuta : 1) nel merito, previo accertamento Controparte_3 dell'indivisibilità dell'immobile sito in San FE CI (LT) alla Via del Colle n. 15, edificio 70, piano T, identificato al catasto Fabbricati – fg. 15, part. 924, sub. 38, cat. A2, graffato 897, sub.
1-874 sub” ovvero della non comoda divisibilità dello stesso, disporre lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione dell'intero immobile alla sig.ra
dietro versamento del relativo conguaglio pari ad un mezzo del valore (€ Controparte_3
135.000,00) dell'immobile, così come determinato nella perizia dall'esperto, arch.
[...]
, elaborata nel procedimento esecutivo immobiliare RGE n. 89/22, quindi pari ad Per_1
€ 67.500,00, e ciò ai sensi dell'art. 720 c.c.: 2) con vittoria di spese e compenso professionale da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTTO
Il presente giudizio è stato incardinato con atto di citazione ex art. 600 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 89/2022, promossa da Parte_1
nei confronti di e ,
[...] Controparte_3 Controparte_5 CP_4
rispettivamente coniuge e figli del debitore , nella quale risulta pignorata Controparte_6 la proprietà dell'immobile sito in San FE CI (LT), censito al foglio al foglio 16 particella 874 subalterno 1; particella 897 subalterno 1; particella 924 subalterno 38, graffati.
Parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Nel costituirsi, con comparsa depositata in data 21.05.2024, la comproprietaria non esecutata nel presupposto dell'indivisibilità del compendio pignorato, ha Controparte_3 chiesto lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione in suo favore dell'intero immobile, dietro versamento del relativo conguaglio da parte di quest'ultima, pari ad un mezzo del valore di euro 135.000,00, come risultante dalla perizia redatta dall'esperto stimatore nel corso della procedura esecutiva.
Gli altri convenuti non si sono costituiti.
Con ordinanza comunicata il 29.05.2024, il giudice ha disposto “lo scioglimento della comunione tra nato a [...] il [...], nato a [...]_4
PO il 12.07.1980 e nata a [...] il [...], mediante assegnazione Controparte_3 a quest'ultima dell'immobile sito in San FE CI (LT), Via del Colle n. 15, edificio
70, piano T, censito al catasto fabbricati al foglio 16 particella 924 subalterno 38, graffata con particella 897 subalterno 1 e particella 874 subalterno 1, al prezzo di stima”.
Stante la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, formulata da parte attrice, la causa è stata assunta in decisione limitatamente al predetto profilo.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , e Controparte_6 Controparte_5
. CP_4
La presente sentenza viene pronunciata al solo fine della statuizione sulle spese di lite, posto che, come rappresentato, la comunione è stata sciolta con assegnazione dell'immobile in favore della comproprietaria . Controparte_3
Orbene, quanto alle spese del giudizio, ritiene il Tribunale di fare applicazione dei principi già condivisi in precedenti pronunce, anche di questo Tribunale.
Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 9659/2000 Cass.
22.11.1999, n. 12949; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass. 24.2.1986, n. 1441; Cass.
14.10.1978, n. 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono compiuti nell'interesse di tutti i condividenti.
La locuzione “gravare sulla massa”, significa che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese, pari alla propria quota nella comunione, eccezion fatta per quelle ritenute superflue o riconducibili a contestazioni infondate.
Tuttavia, il principio trova una deroga parziale nel caso in cui il giudizio di divisione viene incardinato da uno dei creditori nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
E'evidente che il creditore procedente, parte attrice nel giudizio di divisione, non dovrà essere gravato in alcun modo del pagamento delle spese di lite, considerato che il giudizio si è reso necessario al fine di conseguire la soddisfazione del suo credito. Egli, dunque, è portatore di un interesse alla divisione, del tutto diverso rispetto a quello dei comproprietari. Si può perciò affermare che, nei rapporti tra il creditore-attore e il condividente esecutato, è configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva. Da ciò deriva il diritto dell'attore (creditore procedente), a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
Quanto, invece, alla posizione del condividente non debitore, va escluso che questi possa essere condannato al pagamento delle spese di lite in solido per l'intero, dovendo, l'onere delle spese, gravare su di esso, limitatamente al valore della sua quota di comproprietà.
Infatti, nei suoi confronti non vi è differenza tra la divisione “ordinaria” e quella endoesecutiva.
Venendo al caso di specie, l'attrice ha diritto di conseguire il pagamento di tutte le spese da essa sostenute, avendo instaurato il giudizio al fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito. Essendo stata, la divisione, incardinata nei confronti del debitore , Controparte_6
quest'ultimo va condannato al pagamento di tutte le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
I comproprietari vanno condannati al pagamento delle spese di lite, in solido con la parte attrice, limitatamente alla quota di comproprietà di ciascuno (1/2 e ¼ Controparte_3
ciascuno e ). Controparte_5 CP_4
Vanno, altresì, riconosciute a parte attrice le spese vive del giudizio di divisione, documentate in euro 509,00 per la trascrizione della domanda;
in euro 510,00 per la redazione della relazione notarile e in euro 546,00 per il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) liquida le spese di lite in favore di parte attrice in persona Parte_1
del legale rappresentate pro tempore, in euro 5.900,00 (di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva e euro 2.400,00 per la fase conclusiva), oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa, oltre a euro 1.565,00 per spese documentate, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
b) condanna al pagamento delle predette spese in favore dell'attrice, in Controparte_6
solido con (per la quota di un mezzo) e con e Controparte_3 Controparte_5 [...]
(ciascuno per la quota di quarto). CP_4
Così deciso in Latina il 14.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli