TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3678/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, assistito e difeso dall'avv. Maria Nitti;
Parte_1
e
“ ”, contumace; Controparte_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la condanna della parte convenuta alla corresponsione, del complessivo importo di Euro 17.736,85 a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di gennaio febbraio e marzo 2016 ed alle competenze di fine rapporto afferenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nell'arco temporale compreso tra il 9/06/2004 sino al 30/09/2016- è fondata e deve essere accolta, nei termini che di seguito si espongono.
Orbene, la valutazione del contenuto della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze dell'istruttoria espletata, consente di ritenere integrata la prova, gravante sulla parte ricorrente. A tale riguardo, è opportuno prendere le mosse dall'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 –di consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione- non attiene alla prova del relativo pagamento sicché compete al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale
1 documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 4512/92; Cass., Sez. Lav.,
Sent. n. 1150/94)- prova che la parte convenuta non è stata in grado di fornire non essendosi costituita nel presente giudizio, anche se ritualmente citata.
Laddove, per giurisprudenza consolidata e condivisibile della S.C., si ritiene che solo la sottoscrizione con l'espressa dicitura “per quietanza” della busta paga ha valore di pagamento delle somme indicate nel prospetto stesso, spettando al lavoratore contestarne la corrispondenza con le retribuzioni effettivamente erogategli (cfr. Cass. sent. n. 1150/94; Cass. sent. n. 7310/2001) mentre negli altri casi l'apposizione della firma in calce alla busta paga è del tutto priva di univocità, potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo per legge di consegnare. Occorre evidenziare che, nel caso di specie, le buste paga prodotte dalla parte ricorrente non recano la sottoscrizione
“per quietanza” del lavoratore;
tantomeno il convenuto – a ciò onerato- ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dei crediti vantati dal ricorrente, non essendosi costituito in giudizio.
La parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha evidenziato, inoltre, di non avere ricevuto l'importo spettante a titolo di trattamento di fine rapporto e risultante dalla Certificazione Unica anno 2017 (cfr. all. al fascicolo di parte ricorrente). A tal riguardo occorre precisare che le buste paga e la
Certificazione Unica provenienti dalla parte datoriale consegnate ai dipendenti, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova dei pagamento dei crediti in esse documentati, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo e ciò anche se depositate in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Ciò a differenza di quanto accade nel caso di documenti formati da un soggetto terzo diverso rispetto alla parte che vuole avvalersi del loro effetto favorevole, in quanto, in tal caso, la parte che esibisce il documento non può selezionare quanto in esso
2 rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli, così che la controparte può legittimamente avvalersene nei suoi confronti. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2023, n. 19820).
Alla luce di tanto, sebbene la Certificazione Unica anno
2017 prodotta rechi nel riquadro apposito l'indicazione relativa all'erogazione delle somme richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, tuttavia, deve ritenersi, in conformità dell'orientamento della S.C., che trattasi di
“documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione”
(Cass. n. 2817 cit.; Cass. 3 dicembre 2018 n. 31173; Cass.
27 aprile 2016 n. 8290; Cass. 5573/1997 e Cass. n. 9885/2000).
Il ricorrente nel caso di specie ha contestato nel presente giudizio l'avvenuta corresponsione del trattamento di fine rapporto e non costituendosi in giudizio la parte datoriale non ha offerto la prova del pagamento.
Dunque, tenuto conto dei conteggi prodotti in corso di causa e della busta paga allegata al ricorso, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente il complessivo importo di Euro 17.736,85 di cui Euro
3.794,24 a titolo di mensilità dedotte nel ricorso,, per le quali è stato omesso il pagamento ed Euro 12.723,03 a titolo di trattamento di fine rapporto, risultante dalla
Certificazione Unica 2017, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo.
Da ultimo è opportuno precisare che, dalla visura camerale aggiornata prodotta in corso di causa, la società convenuta risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese da ottobre 2023.
Orbene, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo;
l'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica;
le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire
3 condizione della successione;
la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare)( Cass. Civ., Sez. V, 12 luglio 2022, n. 22060).
La cancellazione di una società dal registro delle imprese rappresenta un caso di perdita della capacità di stare in giudizio ex art. 299 cpc, al quale consegue l'interruzione del processo. La Suprema Corte, uniformandosi all'orientamento che negli ultimi anni si è andato consolidando, ha ritenuto che, fuori dalla c.d. interruzione automatica, l'art. 300 cpc subordina l'interruzione del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: a)
l'evento interruttivo;
b) la dichiarazione formale del verificarsi dell'evento. Se manca uno dei due elementi,
l'interruzione, se pronunciata, è nulla. (Cass. Sezioni
Unite, con la sentenza n. 6070 del 2013). Nel caso di specie, non essendosi costituitasi in giudizio la società convenuta, non vi è stata la dichiarazione formale della verificazione dell'evento cancellazione, pertanto, no si è disposta l'interruzione del processo.
Ad ogni buon conto, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente il complessivo importo di Euro 17.736,85 di cui Euro 3.794,24 a titolo di mensilità dedotte nel ricorso,, per le quali è
4 stato omesso il pagamento ed Euro 12.723,03 a titolo di trattamento di fine rapporto, risultante dalla Certificazione Unica 2017, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte –che liquida in complessivi Euro 2.695,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi.
Bari, 27.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, assistito e difeso dall'avv. Maria Nitti;
Parte_1
e
“ ”, contumace; Controparte_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la condanna della parte convenuta alla corresponsione, del complessivo importo di Euro 17.736,85 a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di gennaio febbraio e marzo 2016 ed alle competenze di fine rapporto afferenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nell'arco temporale compreso tra il 9/06/2004 sino al 30/09/2016- è fondata e deve essere accolta, nei termini che di seguito si espongono.
Orbene, la valutazione del contenuto della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze dell'istruttoria espletata, consente di ritenere integrata la prova, gravante sulla parte ricorrente. A tale riguardo, è opportuno prendere le mosse dall'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 –di consegna del prospetto paga ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione- non attiene alla prova del relativo pagamento sicché compete al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale
1 documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 4512/92; Cass., Sez. Lav.,
Sent. n. 1150/94)- prova che la parte convenuta non è stata in grado di fornire non essendosi costituita nel presente giudizio, anche se ritualmente citata.
Laddove, per giurisprudenza consolidata e condivisibile della S.C., si ritiene che solo la sottoscrizione con l'espressa dicitura “per quietanza” della busta paga ha valore di pagamento delle somme indicate nel prospetto stesso, spettando al lavoratore contestarne la corrispondenza con le retribuzioni effettivamente erogategli (cfr. Cass. sent. n. 1150/94; Cass. sent. n. 7310/2001) mentre negli altri casi l'apposizione della firma in calce alla busta paga è del tutto priva di univocità, potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo per legge di consegnare. Occorre evidenziare che, nel caso di specie, le buste paga prodotte dalla parte ricorrente non recano la sottoscrizione
“per quietanza” del lavoratore;
tantomeno il convenuto – a ciò onerato- ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dei crediti vantati dal ricorrente, non essendosi costituito in giudizio.
La parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha evidenziato, inoltre, di non avere ricevuto l'importo spettante a titolo di trattamento di fine rapporto e risultante dalla Certificazione Unica anno 2017 (cfr. all. al fascicolo di parte ricorrente). A tal riguardo occorre precisare che le buste paga e la
Certificazione Unica provenienti dalla parte datoriale consegnate ai dipendenti, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova dei pagamento dei crediti in esse documentati, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo e ciò anche se depositate in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Ciò a differenza di quanto accade nel caso di documenti formati da un soggetto terzo diverso rispetto alla parte che vuole avvalersi del loro effetto favorevole, in quanto, in tal caso, la parte che esibisce il documento non può selezionare quanto in esso
2 rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli, così che la controparte può legittimamente avvalersene nei suoi confronti. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2023, n. 19820).
Alla luce di tanto, sebbene la Certificazione Unica anno
2017 prodotta rechi nel riquadro apposito l'indicazione relativa all'erogazione delle somme richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, tuttavia, deve ritenersi, in conformità dell'orientamento della S.C., che trattasi di
“documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione”
(Cass. n. 2817 cit.; Cass. 3 dicembre 2018 n. 31173; Cass.
27 aprile 2016 n. 8290; Cass. 5573/1997 e Cass. n. 9885/2000).
Il ricorrente nel caso di specie ha contestato nel presente giudizio l'avvenuta corresponsione del trattamento di fine rapporto e non costituendosi in giudizio la parte datoriale non ha offerto la prova del pagamento.
Dunque, tenuto conto dei conteggi prodotti in corso di causa e della busta paga allegata al ricorso, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente il complessivo importo di Euro 17.736,85 di cui Euro
3.794,24 a titolo di mensilità dedotte nel ricorso,, per le quali è stato omesso il pagamento ed Euro 12.723,03 a titolo di trattamento di fine rapporto, risultante dalla
Certificazione Unica 2017, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo.
Da ultimo è opportuno precisare che, dalla visura camerale aggiornata prodotta in corso di causa, la società convenuta risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese da ottobre 2023.
Orbene, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo;
l'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica;
le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire
3 condizione della successione;
la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare)( Cass. Civ., Sez. V, 12 luglio 2022, n. 22060).
La cancellazione di una società dal registro delle imprese rappresenta un caso di perdita della capacità di stare in giudizio ex art. 299 cpc, al quale consegue l'interruzione del processo. La Suprema Corte, uniformandosi all'orientamento che negli ultimi anni si è andato consolidando, ha ritenuto che, fuori dalla c.d. interruzione automatica, l'art. 300 cpc subordina l'interruzione del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: a)
l'evento interruttivo;
b) la dichiarazione formale del verificarsi dell'evento. Se manca uno dei due elementi,
l'interruzione, se pronunciata, è nulla. (Cass. Sezioni
Unite, con la sentenza n. 6070 del 2013). Nel caso di specie, non essendosi costituitasi in giudizio la società convenuta, non vi è stata la dichiarazione formale della verificazione dell'evento cancellazione, pertanto, no si è disposta l'interruzione del processo.
Ad ogni buon conto, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente il complessivo importo di Euro 17.736,85 di cui Euro 3.794,24 a titolo di mensilità dedotte nel ricorso,, per le quali è
4 stato omesso il pagamento ed Euro 12.723,03 a titolo di trattamento di fine rapporto, risultante dalla Certificazione Unica 2017, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte –che liquida in complessivi Euro 2.695,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi.
Bari, 27.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5