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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2815/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2815/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv.
SA Fè, presso il cui studio in Piancastagnaio (SI), Viale Gramsci n. 27, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI N. 2815/2025 V.G. 2 / 6
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.4.2025, per e Parte_1 [...]
l'Avv. SA Fè concludeva chiedendo regolamentare l'affidamento Parte_2 ed il mantenimento dei figli minori, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
1) SULLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Piancastagnaio (Si) Via Manzoni n. 112/A di proprietà di entrambi viene assegnata alla signora che continuerà a risiedervi con Parte_1 entrambi i figli;
2) AFFIDAMENTO E VISITE
2a. I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre con la quale continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in Piancastagnaio (Si) Via
Manzoni n. 112/A.
2b. Il padre si è già trasferito in un'altra abitazione.
2c. I genitori con il presente ricorso, da valere anche come piano genitoriale, dichiarano essere loro preciso intendimento che i minori possano continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine. Essi si impegnano, pertanto a comunicarsi ogni e qualsiasi notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione dei figli in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità.
2d. I genitori concordano di rispettare le esigenze dei minori.
2e. Il Sig. eserciterà il diritto di visita Parte_2
- da martedì al giovedì con relativo pernottamento nella settimana che i minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
il prenderà i figli il Parte_2 martedì alle ore 17,00 circa presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente. Per il tempo in cui i minori non inizieranno a pernottare dal padre, lo stesso la riaccompagnerà alle ore 21.30 presso la casa materna.
- A fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena (nel periodo estivo/vacanze scolastiche alle ore 21,30) circa quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
N. 2815/2025 V.G. 3 / 6
2f. Durante le vacanze di Natale, i minori staranno con un genitore dal 24 al 30.12 e con l'altro dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni (per l'anno 2025 e Per_1 Per_2 trascorreranno con la madre il periodo dal 24 al 30 Dicembre e con il padre la restante parte delle vacanze natalizie); in merito alla giornata di Natale i genitori si obbligano a far trascorrere ai minori il pranzo di Natale col genitore che non li trattiene con sé per quella settimana (pertanto, a mero titolo esemplificativo il pranzo di Natale 2025 e lo trascorreranno con il padre) - mentre le vacanze Per_1 Per_2
Pasquali saranno ripartite a perfetta metà tra i genitori (tre giorni ciascuno) ad anni alterni alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
2g. Durante le vacanze nel periodo estivo il padre, in aggiunta alla normale frequentazione, potrà trascorrere con i figli un periodo di ulteriori 20 giorni, di cui 10 anche consecutivi. Identico diritto di trascorrere 10 giorni consecutivi con i figli spetta alla madre. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascun anno il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderanno trascorrere le ferie con i minori.
Ove i genitori, possano godere e beneficiare delle ferie nel medesimo periodo estivo i figli e trascorreranno metà periodo feriale con ciascun genitore;
il padre Per_1 Per_2
e la madre si alterneranno annualmente nel godimento del primo e del secondo periodo di ferie da trascorrere con i figli.
2h. Le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre o con la madre.
e trascorreranno il giorno del suo compleanno, il giorno della prima Per_1 Per_2 comunione e della cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e con gli altri la cena in via alternata.
2i. Ulteriori periodi di visita e frequentazione da parte del padre potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali dei figli, nonché nel rispetto della sua volontà;
2l. Le modalità di visita saranno - in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze dei bambini e fatti, comunque, salvi diversi accordi tra i genitori. N. 2815/2025 V.G. 4 / 6
2m. Nell'ambito della cura e gestione dei minori i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare ai figli costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a far comunicare ogni giorno telefonicamente i bambini con l'altro genitore.
2n. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute dei figli sono assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di collocamento dei minori, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione dei figli.
2o. In caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai precedenti punti della presente scrittura con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere dei figli;
si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo all'altro genitore un'utenza presso la quale i figli sia sempre raggiungibile, sia permettendo ai figli di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3a. Considerato il tempo trascorso con entrambi i genitori, ma anche la diversa situazione economica tra i medesimi e la disposizione sulla assegnazione della casa familiare, i genitori concordemente prevedono che a titolo di contributo al mantenimento il Sig. corrisponda integralmente l'importo dei Parte_2 buoni mensa dei figli.
3b. Per i medesimi motivi sopra esposti i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo Stato relativamente ai figli sia percepito dalla madre signora
[...]
in misura pari al 100%. A tale scopo le parti si impegnano a prestare la Pt_1 massima collaborazione mettendo a disposizione la documentazione che si rendesse necessaria per la presentazione della domanda e per il perfezionamento della relativa N. 2815/2025 V.G. 5 / 6
pratica. Qualora muti nel tempo la normativa in merito a tale assegno unico il si impegna a formalizzare un aumento del contributo al mantenimento da Parte_2 valutarsi proporzionalmente alla perdita del beneficio.
3c. Ciascun genitore si impegna a contribuire alle spese straordinarie per i minori nella misura del 50% ciascuno, recependo e accettando integralmente il contenuto del relativo Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena che le parti dichiarano di ben conoscere e a tal fine lo sottoscrivono ed allegano al presente atto (all.7); Le parti espressamente convengono di dividere a metà anche le spese inerenti i medicinali da banco e l'abbigliamento anche non sportivo dei figli e comunque le spese ordinarie.
3d. I genitori e odierni ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio della documentazione valida per l'espatrio personale e dei minori, a soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi se non concordati, confermando l'obbligo di far risiedere i minori in Italia.
4) SPESE DI CAUSA
Le spese di causa si intendono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi difensori con la sottoscrizione del presente atto rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 co. 8 Legge 247 del 2012”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso deposito in data 13.08.2025 i ricorrenti e Parte_1 [...] esponevano di avere intrattenuto una relazione di convivenza more Parte_2 uxorio, dalla quale erano nati due figli: nata a [...]_1 il 11.11.2015, e nato a [...] il [...]; chiedevano Controparte_2 di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con i figli alle condizioni concordate;
la procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 Parte_2 N. 2815/2025 V.G. 6 / 6
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento dei figli minorenni al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse dei figli medesimi.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2815/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv.
SA Fè, presso il cui studio in Piancastagnaio (SI), Viale Gramsci n. 27, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI N. 2815/2025 V.G. 2 / 6
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.4.2025, per e Parte_1 [...]
l'Avv. SA Fè concludeva chiedendo regolamentare l'affidamento Parte_2 ed il mantenimento dei figli minori, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
1) SULLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Piancastagnaio (Si) Via Manzoni n. 112/A di proprietà di entrambi viene assegnata alla signora che continuerà a risiedervi con Parte_1 entrambi i figli;
2) AFFIDAMENTO E VISITE
2a. I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre con la quale continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in Piancastagnaio (Si) Via
Manzoni n. 112/A.
2b. Il padre si è già trasferito in un'altra abitazione.
2c. I genitori con il presente ricorso, da valere anche come piano genitoriale, dichiarano essere loro preciso intendimento che i minori possano continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine. Essi si impegnano, pertanto a comunicarsi ogni e qualsiasi notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione dei figli in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità.
2d. I genitori concordano di rispettare le esigenze dei minori.
2e. Il Sig. eserciterà il diritto di visita Parte_2
- da martedì al giovedì con relativo pernottamento nella settimana che i minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
il prenderà i figli il Parte_2 martedì alle ore 17,00 circa presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente. Per il tempo in cui i minori non inizieranno a pernottare dal padre, lo stesso la riaccompagnerà alle ore 21.30 presso la casa materna.
- A fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena (nel periodo estivo/vacanze scolastiche alle ore 21,30) circa quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
N. 2815/2025 V.G. 3 / 6
2f. Durante le vacanze di Natale, i minori staranno con un genitore dal 24 al 30.12 e con l'altro dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni (per l'anno 2025 e Per_1 Per_2 trascorreranno con la madre il periodo dal 24 al 30 Dicembre e con il padre la restante parte delle vacanze natalizie); in merito alla giornata di Natale i genitori si obbligano a far trascorrere ai minori il pranzo di Natale col genitore che non li trattiene con sé per quella settimana (pertanto, a mero titolo esemplificativo il pranzo di Natale 2025 e lo trascorreranno con il padre) - mentre le vacanze Per_1 Per_2
Pasquali saranno ripartite a perfetta metà tra i genitori (tre giorni ciascuno) ad anni alterni alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
2g. Durante le vacanze nel periodo estivo il padre, in aggiunta alla normale frequentazione, potrà trascorrere con i figli un periodo di ulteriori 20 giorni, di cui 10 anche consecutivi. Identico diritto di trascorrere 10 giorni consecutivi con i figli spetta alla madre. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascun anno il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderanno trascorrere le ferie con i minori.
Ove i genitori, possano godere e beneficiare delle ferie nel medesimo periodo estivo i figli e trascorreranno metà periodo feriale con ciascun genitore;
il padre Per_1 Per_2
e la madre si alterneranno annualmente nel godimento del primo e del secondo periodo di ferie da trascorrere con i figli.
2h. Le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre o con la madre.
e trascorreranno il giorno del suo compleanno, il giorno della prima Per_1 Per_2 comunione e della cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e con gli altri la cena in via alternata.
2i. Ulteriori periodi di visita e frequentazione da parte del padre potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali dei figli, nonché nel rispetto della sua volontà;
2l. Le modalità di visita saranno - in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze dei bambini e fatti, comunque, salvi diversi accordi tra i genitori. N. 2815/2025 V.G. 4 / 6
2m. Nell'ambito della cura e gestione dei minori i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare ai figli costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a far comunicare ogni giorno telefonicamente i bambini con l'altro genitore.
2n. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute dei figli sono assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di collocamento dei minori, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione dei figli.
2o. In caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai precedenti punti della presente scrittura con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere dei figli;
si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo all'altro genitore un'utenza presso la quale i figli sia sempre raggiungibile, sia permettendo ai figli di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3a. Considerato il tempo trascorso con entrambi i genitori, ma anche la diversa situazione economica tra i medesimi e la disposizione sulla assegnazione della casa familiare, i genitori concordemente prevedono che a titolo di contributo al mantenimento il Sig. corrisponda integralmente l'importo dei Parte_2 buoni mensa dei figli.
3b. Per i medesimi motivi sopra esposti i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo Stato relativamente ai figli sia percepito dalla madre signora
[...]
in misura pari al 100%. A tale scopo le parti si impegnano a prestare la Pt_1 massima collaborazione mettendo a disposizione la documentazione che si rendesse necessaria per la presentazione della domanda e per il perfezionamento della relativa N. 2815/2025 V.G. 5 / 6
pratica. Qualora muti nel tempo la normativa in merito a tale assegno unico il si impegna a formalizzare un aumento del contributo al mantenimento da Parte_2 valutarsi proporzionalmente alla perdita del beneficio.
3c. Ciascun genitore si impegna a contribuire alle spese straordinarie per i minori nella misura del 50% ciascuno, recependo e accettando integralmente il contenuto del relativo Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena che le parti dichiarano di ben conoscere e a tal fine lo sottoscrivono ed allegano al presente atto (all.7); Le parti espressamente convengono di dividere a metà anche le spese inerenti i medicinali da banco e l'abbigliamento anche non sportivo dei figli e comunque le spese ordinarie.
3d. I genitori e odierni ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio della documentazione valida per l'espatrio personale e dei minori, a soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi se non concordati, confermando l'obbligo di far risiedere i minori in Italia.
4) SPESE DI CAUSA
Le spese di causa si intendono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi difensori con la sottoscrizione del presente atto rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 co. 8 Legge 247 del 2012”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso deposito in data 13.08.2025 i ricorrenti e Parte_1 [...] esponevano di avere intrattenuto una relazione di convivenza more Parte_2 uxorio, dalla quale erano nati due figli: nata a [...]_1 il 11.11.2015, e nato a [...] il [...]; chiedevano Controparte_2 di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con i figli alle condizioni concordate;
la procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 Parte_2 N. 2815/2025 V.G. 6 / 6
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento dei figli minorenni al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse dei figli medesimi.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi