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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32910/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.9.2024
DA
(p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Postiglione in via I trav. Martiri Postiglionesi n.5 presso l'avv. Giovanni Vincenzo Arena, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(p.iva ), con sede in Assago, in via Controparte_1 P.IVA_2
Del Mulino n.1, Edificio U10, livello 8
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 5 All'udienza del 10.6.2025 parte opponente ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare:
“-in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Frosinone e/o il Tribunale di Salerno e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo n. 11466/2024 (proc. n. 20447/2024 R.G.) ovvero revocarne l'efficacia;
-sempre in via preliminare, revocare ovvero sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo, nella specie, i gravi motivi di cui all'art. 649
c.p.c.;
-nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11466/2024 (proc. n. 20447/2024 R.G.) reso dal Tribunale di Milano e notificato, unitamente al pedissequo atto di precetto, in data 05.09.2024, perché infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente di adempimento della prestazione di pagamento delle rate insolute e di quelle che verranno a scadere secondo il piano di ammortamento relativo al contratto di locazione finanziaria oggetto di causa;
-con vittoria di spese di lite da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.9.2024, la società
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
11466/2024 emesso in data 27.8.2024 dal Tribunale di Milano, intimante la consegna del veicolo industriale DAF mod. FT XF 530 SSC tg. GC 376 NH, oltre spese, in favore della società n forza di un contratto di leasing. Controparte_1
A tal fine l'opponente deduce:
-l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in considerazione della vessatorietà della clausola che individuava lo stesso come foro esclusivo;
con conseguente competenza del Tribunale di Salerno, ove ha sede la società
pagina 2 di 5 ingiunta, ovvero del Tribunale di Frosinone ove è stato stipulato il contratto di leasing e ritirato il bene;
-l'inammissibilità della domanda monitoria di consegna dei beni mobili in assenza di una pronuncia costitutiva di scioglimento del vincolo contrattuale;
-l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo;
-l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa, in considerazione della scarsa importanza dell'inadempimento rispetto all'interesse dell'opponente all'utilizzazione dell'unico camion in suo possesso come strumento di lavoro.
L'opponente chiede, pertanto, di dichiarare l'incompetenza per territoriale del Tribunale adito, di revocare o sospendere la provvisoria esecuzione concessa al decreto, di annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto;
propone, altresì, una domanda riconvenzionale di adempimento della prestazione di pagamento delle rate insolute e di quelle che verranno a scadere secondo il piano di ammortamento.
L'opposta società on si è costituita in giudizio e, Controparte_2
pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia.
Orbene, l'opposizione proposta è infondata.
E', preliminarmente, priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale ed invero nel contratto de quo all'art. 23 le parti hanno pattuito quale foro esclusivo il Tribunale di
Milano e tale clausola risulta essere stata approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c. dalla società opponente mediante doppia sottoscrizione (v. doc. n. 2 fasc. monit.).
E', del pari, infondata la doglianza inerente la mancanza dei presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, atteso che la stessa prevede la possibilità di risolvere il contratto nell'ipotesi di mancato pagamento alla scadenza di 4 canoni mensili, anche non consecutivi (v. doc. n. 2 fasc. monit) e nella fattispecie in esame risulta il mancato pagamento di 4 canoni da gennaio ad aprile 2024
pagina 3 di 5 compreso (v. doc. 4 fasc. monit.), circostanza pacifica tenuto conto di quanto ammesso da parte opponente.
E', del resto, infondata la doglianza inerente la mancata gravità dell'inadempimento ed invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
29301/19), la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal Giudice nei casi già previsti dalle parti.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'opposta ha provato il suo diritto producendo il contratto di leasing (v. doc. n. 2 fasc. monit.), il verbale di consegna del bene (v. doc. n. 2 fasc. monit.) e la copia della lettera di risoluzione contrattuale inviata via PEC mutuo chirografario (v. doc. n. 4 fasc. monit.) ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte.
L'opponente non ha, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere dall'opposta in via monitoria.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 11466/24, emesso in data 27.8.2024 dal
Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Non viene esaminata e decisa la domanda riconvenzionale dell'opponente poiché proposta solo in via subordinata all'accoglimento dell'opposizione.
Nulla sulle spese in quanto l'opposto è rimasto contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
-conferma il decreto ingiuntivo n. 11466/24, emesso in data 27.8.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-nulla sulle spese.
Milano, 10.6.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
Il suesteso provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Laura Marangoni. CP_3
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32910/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.9.2024
DA
(p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Postiglione in via I trav. Martiri Postiglionesi n.5 presso l'avv. Giovanni Vincenzo Arena, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(p.iva ), con sede in Assago, in via Controparte_1 P.IVA_2
Del Mulino n.1, Edificio U10, livello 8
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 5 All'udienza del 10.6.2025 parte opponente ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare:
“-in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Frosinone e/o il Tribunale di Salerno e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo n. 11466/2024 (proc. n. 20447/2024 R.G.) ovvero revocarne l'efficacia;
-sempre in via preliminare, revocare ovvero sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo, nella specie, i gravi motivi di cui all'art. 649
c.p.c.;
-nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11466/2024 (proc. n. 20447/2024 R.G.) reso dal Tribunale di Milano e notificato, unitamente al pedissequo atto di precetto, in data 05.09.2024, perché infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente di adempimento della prestazione di pagamento delle rate insolute e di quelle che verranno a scadere secondo il piano di ammortamento relativo al contratto di locazione finanziaria oggetto di causa;
-con vittoria di spese di lite da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.9.2024, la società
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
11466/2024 emesso in data 27.8.2024 dal Tribunale di Milano, intimante la consegna del veicolo industriale DAF mod. FT XF 530 SSC tg. GC 376 NH, oltre spese, in favore della società n forza di un contratto di leasing. Controparte_1
A tal fine l'opponente deduce:
-l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in considerazione della vessatorietà della clausola che individuava lo stesso come foro esclusivo;
con conseguente competenza del Tribunale di Salerno, ove ha sede la società
pagina 2 di 5 ingiunta, ovvero del Tribunale di Frosinone ove è stato stipulato il contratto di leasing e ritirato il bene;
-l'inammissibilità della domanda monitoria di consegna dei beni mobili in assenza di una pronuncia costitutiva di scioglimento del vincolo contrattuale;
-l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo;
-l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa, in considerazione della scarsa importanza dell'inadempimento rispetto all'interesse dell'opponente all'utilizzazione dell'unico camion in suo possesso come strumento di lavoro.
L'opponente chiede, pertanto, di dichiarare l'incompetenza per territoriale del Tribunale adito, di revocare o sospendere la provvisoria esecuzione concessa al decreto, di annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto;
propone, altresì, una domanda riconvenzionale di adempimento della prestazione di pagamento delle rate insolute e di quelle che verranno a scadere secondo il piano di ammortamento.
L'opposta società on si è costituita in giudizio e, Controparte_2
pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia.
Orbene, l'opposizione proposta è infondata.
E', preliminarmente, priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale ed invero nel contratto de quo all'art. 23 le parti hanno pattuito quale foro esclusivo il Tribunale di
Milano e tale clausola risulta essere stata approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c. dalla società opponente mediante doppia sottoscrizione (v. doc. n. 2 fasc. monit.).
E', del pari, infondata la doglianza inerente la mancanza dei presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, atteso che la stessa prevede la possibilità di risolvere il contratto nell'ipotesi di mancato pagamento alla scadenza di 4 canoni mensili, anche non consecutivi (v. doc. n. 2 fasc. monit) e nella fattispecie in esame risulta il mancato pagamento di 4 canoni da gennaio ad aprile 2024
pagina 3 di 5 compreso (v. doc. 4 fasc. monit.), circostanza pacifica tenuto conto di quanto ammesso da parte opponente.
E', del resto, infondata la doglianza inerente la mancata gravità dell'inadempimento ed invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
29301/19), la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal Giudice nei casi già previsti dalle parti.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'opposta ha provato il suo diritto producendo il contratto di leasing (v. doc. n. 2 fasc. monit.), il verbale di consegna del bene (v. doc. n. 2 fasc. monit.) e la copia della lettera di risoluzione contrattuale inviata via PEC mutuo chirografario (v. doc. n. 4 fasc. monit.) ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte.
L'opponente non ha, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere dall'opposta in via monitoria.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 11466/24, emesso in data 27.8.2024 dal
Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Non viene esaminata e decisa la domanda riconvenzionale dell'opponente poiché proposta solo in via subordinata all'accoglimento dell'opposizione.
Nulla sulle spese in quanto l'opposto è rimasto contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
-conferma il decreto ingiuntivo n. 11466/24, emesso in data 27.8.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-nulla sulle spese.
Milano, 10.6.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
Il suesteso provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Laura Marangoni. CP_3
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