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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17402 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67700/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 67700/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Pt_1
Capitolina, rappresentata e difesa, dall'Avv. Margherita Castiglioni in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in Persona_1 Pt_1
Rep. n. 21680 del 23/02/2022 e dall'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in Persona_1 Pt_1
Rep. n. 22954 del 09/07/2024;
- parte opponente a d.i. -
pagina 1 di 14 e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in via della Giuliana, n. 80, presso lo studio degli Avvocati Pt_1
GI NG e BI CA da cui è rappresentata e difesa per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo;
-parte opposta–
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 17254/2022 (r.g. n. 53383/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 03/10/2022- pagamento compenso per l'alienazione di veicoli in giacenza presso la depositeria giudiziaria, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, Parte_1
in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte:
1. In via principale: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di
effetti il Decreto Ingiuntivo 17254/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, nel giudizio avente R.G. n. R.G. n. 53383/2022, nei confronti di
[...]
limitatamente a quanto ingiunto a titolo di interessi;
Pt_1
pagina 2 di 14
2. Sempre in via principale: accertare che siano dovuti solo gli interessi nella
misura del c.d. “saggio legale” dalla data della notifica a Parte_1
dell'accettazione della proposta indicata nella nota 424565.2017 da parte di
Controparte_1
3. In ogni caso: respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione
del Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente a quanto domandato a titolo di
interessi.
4. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite”.
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.Mo. Tribunale Adito contrariis reiectis:
In Via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo impugnato limitatamente alla somma imponibile non contestata di €
8.595,48; Nel merito rigettare l'opposizione e, per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08/11/2022, la parte attrice indicata in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto la revoca del D.I.
in oggetto, notificatogli in data 09/06/2022, emesso a favore della parte ricorrente per € 8.595,48, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e spese, in virtù dell'ordinanza della Prefettura di Prot. 424565/2017, Pt_1
pagina 3 di 14 avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'alienazione dei veicoli in giacenza presso la depositeria giudiziaria recependo la cessione dei crediti intervenuta tra e la limitatamente Controparte_2 Controparte_1
all'applicazione degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
A tal fine, la parte opponente ha esposto:
- che la dante causa della ricorrente, svolgeva attività di Controparte_2
deposito giudiziario e custodia di autoveicoli sottoposti a sequestro e/o fermo dall'Amministrazione;
- che, in particolare, in diverse occasioni la Polizia Locale di Capitale Pt_1
ha inviato presso l'autorimessa di tale società veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo;
- che, in particolare, per quanto interessa il presente giudizio, Parte_1
ha depositato presso la l'autoveicolo “Renault Twingo” Controparte_2
targato RM4H4954, in data 27/02/2025 e l'autoveicolo “Chrysler Stratus
identificato con il numero di telaio 1C3EMN6C6TN176281, in data
09/10/2018;
- che, la con atto notarile del 25 luglio 2007, repertorio Controparte_1
n. 26048, Notaio e con atto notarile del 22 settembre 2009, Persona_2
pagina 4 di 14 repertorio 17844, Notaio , ha acquistato i crediti vantati dalla Persona_3
in favore di CP_2 Parte_1
- che la predetta cessione è stata regolarmente notificata ai debitori ceduti,
- che, in materia di depositerie giudiziarie, trova applicazione l'art. 1 commi dal 444 al 450, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” che prevede che,
per i veicoli sottoposti dall'Amministrazione a sequestro o fermo, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero non alienati per mancanza di acquirenti, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione di tale elenco, il proprietario o altro legittimato può assumere la custodia del veicolo,
provvedendo contestualmente al pagamento delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello
Stato allo stesso titolo. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, la CP_3
notifica al titolare del deposito – nel caso di specie, a – una CP_2
proposta di alienazione, anche ai meri fini di rottamazione, dei veicoli non ritirati dai privati aventi diritto. In tale documento viene altresì determinato l'importo dovuto, in parte dal ed in parte dal Controparte_4 CP_5
pagina 5 di 14 che ha effettuato i fermi, a titolo di corrispettivo per il periodo di deposito di tali veicoli;
- che l'alienazione dei veicoli detenuti dalle depositerie, quindi, si perfeziona con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla , entro i CP_3
quindici giorni successivi alla notifica. Con l'accettazione della proposta sorge poi un obbligo di pagare gli oneri di custodia in parte a carico del
[...]
ed in parte a carico degli Enti locali coinvolti;
CP_4
- che nel caso di specie, la Prefettura di all'esito della procedura di Pt_1
alienazione, ha emesso la Proposta del Prefetto della Provincia di Prot. Pt_1
424565/2017, del 30.11.2017 (doc. 5, fascicolo , con Parte_1
l'indicazione complessiva dell'importo da corrispondere per n. 5 veicoli ritenuti idonei all'alienazione, ai soli fini della rottamazione, corredata dell'elenco dei veicoli oggetto della proposta medesima. Di questi 5 veicoli due erano stati conferite nella depositeria dalla Polizia Locale di
[...]
; Pt_1
- che la proposta della prendeva altresì atto che il credito relativo ai CP_3
veicoli oggetto della presente proposta di alienazione era stato ceduto a
[...]
giusta cessione del credito n. 26048 del 25 luglio 2007 del Dott. Controparte_1
pagina 6 di 14 notaio in repertorio n.44256, raccolta n.12947, tra Persona_2 Pt_1
(cedente) e (cessionaria); Controparte_2 Controparte_1
- che la suddetta proposta è stata notificata alla depositeria Controparte_2
, mediante consegna di copia conforme all'originale nelle mani del Sig.
[...]
delegato dalla depositeria medesima;
Controparte_1
- che, a seguito della notifica, ha sottoscritto il "Modello di Controparte_1
accettazione proposta di alienazione veicoli giacenti", accettando integralmente la Proposta del Prefetto Prot. 424565.2017;
- che, nel dettaglio, nella Proposta n. 424565/2017del 30.11.2017 citata,
l'importo dovuto da per le attività di custodia a seguito dei Parte_1
provvedimenti amministrativi di sequestro emessi dalla Polizia Locale
[...]
, risulta essere dell'importo complessivo di 8.595,48 euro;
Pt_1
- che, alla luce di tale documentazione, risulta quindi debitrice Parte_1
nei confronti di di 8.595,48 euro;
Parte_2
- che tali importi, per la contabilità di rientrano nella categoria Parte_1
del debito fuori bilancio, che deve essere approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 194 TUEL. Per questa ragione, il pagamento degli importi dovuti in forza del contratto a si è Controparte_1
protratto nel tempo e la procedura è ad oggi ancora pendente.
pagina 7 di 14 Ciò premesso, la parte opponente ha dedotto che l'obbligazione di pagamento pretesa trova la propria fonte nella legge con conseguente esclusione dell'applicabilità degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 propri delle transazioni commerciali;
in via gradata, la non applicabilità degli interessi previsti dal d. lgs. n. 231/2002 ad una transazione novativa ed, infine, la individuazione del dies a quo dalla data della notifica a Parte_1
dell'accettazione della proposta Prot. 424565.2017 del 30/11/2017, da parte della essendo onere del creditore indicare quando sia Controparte_1
avvenuto tale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria.
2. Costituitasi la (di seguito anche ricorrente) ha Controparte_1
puntualmente contestato le domande attoree chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Con ordinanza emessa in data 24/04/2023, è stata autorizzata la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., quindi, sull'evidenza documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
pagina 8 di 14 Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – ma con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014), rilevato, in diritto, che l'art. 1 co. 444 - 450, l. n. 147
del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato” stabilisce:
“444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli
giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive
modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle
sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli
non alienati per mancanza di acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di
targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di
conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito
istituzionale della -- Ufficio territoriale del Governo competente CP_3
pagina 9 di 14 per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati
identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444,
il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo,
provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla
depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti
dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la
pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione
della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche
ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a
449.
446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la
[...]
notifica al soggetto titolare del deposito l'atto Controparte_6
recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di
veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con
effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con
il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio
territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla
pagina 10 di 14 notifica. L'alienazione è comunicata dalla -- Ufficio territoriale del CP_3
Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento
delle iscrizioni, senza oneri.
447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con
l' , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in Controparte_7
vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle
attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è
determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale
dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei
veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in
relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione
che possono gravare sul medesimo soggetto.
448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro
o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In
pagina 11 di 14 caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata;
in ogni altro caso
la somma depositata è restituita all'avente diritto.
450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
5. In fatto, e con riferimento al caso di specie, melius re perpensa, si rileva che ha contestato i fatti costitutivi della pretesa creditoria Parte_1
azionata limitatamente agli interessi moratori pretesi ex d. lgs. n. 231/2002,
eccependo la fonte legale e non contrattuale dell'obbligazione.
Ed invero, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa parte ricorrente risulta che non è stata parte dell'Accordo intercorso Parte_1
tra la e la dante causa della ( - CP_3 Controparte_1 Controparte_2
Prot. 424565/2017- e subisce gli effetti di una norma imperativa (art. 1 commi
444 e segg. l. n.147/2013) che la colloca nella posizione di mero soggetto pubblico deputato al pagamento.
L'obbligo giuridico trova, pertanto, la sua unica fonte nella legge,
osservandosi, inoltre che il ritardo nel pagamento è dipeso da procedure normative imposte a (riconoscimento del debito fuori bilancio) Parte_1
quindi certamente non derivate da colpa del debitore.
pagina 12 di 14 Ne deriva che la natura pubblicistica dei rapporti sottesi imposti dalla legge (in uno con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio) esclude che possa configurarsi un obbligo di computo degli interessi ex d.lgs. n.231/2002.
La disciplina contenuta nel d.lgs. n.231/2002 trova, infatti, applicazione solo con riferimento alle “transazioni commerciali”, definite dal medesimo decreto come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e
pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo”.
Tuttavia, il ritardato pagamento deve essere remunerato e sanzionato con il calcolo dei meri interessi legali ex art.1284 c.c. ed essi devono farsi decorrere dalla notifica da parte della ricorrente a in data 14/02/2018, Parte_1
dell'accettazione della proposta formulata dalla con nota Prot. CP_3
424565.2017 del 30/11/2017 (cfr. fascicolo monitorio)
In conclusione, alla luce delle considerazioni in diritto e dei rilievi in fatto sopra spiegati, fondata risulta l'opposizione proposta da con Parte_1
riferimento all'eccezione di non debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n.
231/2002, ogni altra questione restando assorbita.
pagina 13 di 14 6. Avuto riguardo alla particolarità della questione, sussistono giusti motivi,
ex art. 92 c.p.c., per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara non dovuta alla parte ricorrente la somma pretesa a titolo di interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002;
-) per l'effetto revoca il d.i. opposto in parte qua,
-) dichiara dovuti sulla somma ingiunta gli interessi legali con decorrenza dal
14/02/2018;
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 11/12/2025
Il giudice
LI RC
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 67700/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Pt_1
Capitolina, rappresentata e difesa, dall'Avv. Margherita Castiglioni in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in Persona_1 Pt_1
Rep. n. 21680 del 23/02/2022 e dall'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in Persona_1 Pt_1
Rep. n. 22954 del 09/07/2024;
- parte opponente a d.i. -
pagina 1 di 14 e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in via della Giuliana, n. 80, presso lo studio degli Avvocati Pt_1
GI NG e BI CA da cui è rappresentata e difesa per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo;
-parte opposta–
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 17254/2022 (r.g. n. 53383/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 03/10/2022- pagamento compenso per l'alienazione di veicoli in giacenza presso la depositeria giudiziaria, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, Parte_1
in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte:
1. In via principale: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di
effetti il Decreto Ingiuntivo 17254/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, nel giudizio avente R.G. n. R.G. n. 53383/2022, nei confronti di
[...]
limitatamente a quanto ingiunto a titolo di interessi;
Pt_1
pagina 2 di 14
2. Sempre in via principale: accertare che siano dovuti solo gli interessi nella
misura del c.d. “saggio legale” dalla data della notifica a Parte_1
dell'accettazione della proposta indicata nella nota 424565.2017 da parte di
Controparte_1
3. In ogni caso: respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione
del Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente a quanto domandato a titolo di
interessi.
4. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite”.
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.Mo. Tribunale Adito contrariis reiectis:
In Via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo impugnato limitatamente alla somma imponibile non contestata di €
8.595,48; Nel merito rigettare l'opposizione e, per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08/11/2022, la parte attrice indicata in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto la revoca del D.I.
in oggetto, notificatogli in data 09/06/2022, emesso a favore della parte ricorrente per € 8.595,48, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e spese, in virtù dell'ordinanza della Prefettura di Prot. 424565/2017, Pt_1
pagina 3 di 14 avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'alienazione dei veicoli in giacenza presso la depositeria giudiziaria recependo la cessione dei crediti intervenuta tra e la limitatamente Controparte_2 Controparte_1
all'applicazione degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
A tal fine, la parte opponente ha esposto:
- che la dante causa della ricorrente, svolgeva attività di Controparte_2
deposito giudiziario e custodia di autoveicoli sottoposti a sequestro e/o fermo dall'Amministrazione;
- che, in particolare, in diverse occasioni la Polizia Locale di Capitale Pt_1
ha inviato presso l'autorimessa di tale società veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo;
- che, in particolare, per quanto interessa il presente giudizio, Parte_1
ha depositato presso la l'autoveicolo “Renault Twingo” Controparte_2
targato RM4H4954, in data 27/02/2025 e l'autoveicolo “Chrysler Stratus
identificato con il numero di telaio 1C3EMN6C6TN176281, in data
09/10/2018;
- che, la con atto notarile del 25 luglio 2007, repertorio Controparte_1
n. 26048, Notaio e con atto notarile del 22 settembre 2009, Persona_2
pagina 4 di 14 repertorio 17844, Notaio , ha acquistato i crediti vantati dalla Persona_3
in favore di CP_2 Parte_1
- che la predetta cessione è stata regolarmente notificata ai debitori ceduti,
- che, in materia di depositerie giudiziarie, trova applicazione l'art. 1 commi dal 444 al 450, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” che prevede che,
per i veicoli sottoposti dall'Amministrazione a sequestro o fermo, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero non alienati per mancanza di acquirenti, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione di tale elenco, il proprietario o altro legittimato può assumere la custodia del veicolo,
provvedendo contestualmente al pagamento delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello
Stato allo stesso titolo. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, la CP_3
notifica al titolare del deposito – nel caso di specie, a – una CP_2
proposta di alienazione, anche ai meri fini di rottamazione, dei veicoli non ritirati dai privati aventi diritto. In tale documento viene altresì determinato l'importo dovuto, in parte dal ed in parte dal Controparte_4 CP_5
pagina 5 di 14 che ha effettuato i fermi, a titolo di corrispettivo per il periodo di deposito di tali veicoli;
- che l'alienazione dei veicoli detenuti dalle depositerie, quindi, si perfeziona con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla , entro i CP_3
quindici giorni successivi alla notifica. Con l'accettazione della proposta sorge poi un obbligo di pagare gli oneri di custodia in parte a carico del
[...]
ed in parte a carico degli Enti locali coinvolti;
CP_4
- che nel caso di specie, la Prefettura di all'esito della procedura di Pt_1
alienazione, ha emesso la Proposta del Prefetto della Provincia di Prot. Pt_1
424565/2017, del 30.11.2017 (doc. 5, fascicolo , con Parte_1
l'indicazione complessiva dell'importo da corrispondere per n. 5 veicoli ritenuti idonei all'alienazione, ai soli fini della rottamazione, corredata dell'elenco dei veicoli oggetto della proposta medesima. Di questi 5 veicoli due erano stati conferite nella depositeria dalla Polizia Locale di
[...]
; Pt_1
- che la proposta della prendeva altresì atto che il credito relativo ai CP_3
veicoli oggetto della presente proposta di alienazione era stato ceduto a
[...]
giusta cessione del credito n. 26048 del 25 luglio 2007 del Dott. Controparte_1
pagina 6 di 14 notaio in repertorio n.44256, raccolta n.12947, tra Persona_2 Pt_1
(cedente) e (cessionaria); Controparte_2 Controparte_1
- che la suddetta proposta è stata notificata alla depositeria Controparte_2
, mediante consegna di copia conforme all'originale nelle mani del Sig.
[...]
delegato dalla depositeria medesima;
Controparte_1
- che, a seguito della notifica, ha sottoscritto il "Modello di Controparte_1
accettazione proposta di alienazione veicoli giacenti", accettando integralmente la Proposta del Prefetto Prot. 424565.2017;
- che, nel dettaglio, nella Proposta n. 424565/2017del 30.11.2017 citata,
l'importo dovuto da per le attività di custodia a seguito dei Parte_1
provvedimenti amministrativi di sequestro emessi dalla Polizia Locale
[...]
, risulta essere dell'importo complessivo di 8.595,48 euro;
Pt_1
- che, alla luce di tale documentazione, risulta quindi debitrice Parte_1
nei confronti di di 8.595,48 euro;
Parte_2
- che tali importi, per la contabilità di rientrano nella categoria Parte_1
del debito fuori bilancio, che deve essere approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 194 TUEL. Per questa ragione, il pagamento degli importi dovuti in forza del contratto a si è Controparte_1
protratto nel tempo e la procedura è ad oggi ancora pendente.
pagina 7 di 14 Ciò premesso, la parte opponente ha dedotto che l'obbligazione di pagamento pretesa trova la propria fonte nella legge con conseguente esclusione dell'applicabilità degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 propri delle transazioni commerciali;
in via gradata, la non applicabilità degli interessi previsti dal d. lgs. n. 231/2002 ad una transazione novativa ed, infine, la individuazione del dies a quo dalla data della notifica a Parte_1
dell'accettazione della proposta Prot. 424565.2017 del 30/11/2017, da parte della essendo onere del creditore indicare quando sia Controparte_1
avvenuto tale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria.
2. Costituitasi la (di seguito anche ricorrente) ha Controparte_1
puntualmente contestato le domande attoree chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Con ordinanza emessa in data 24/04/2023, è stata autorizzata la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., quindi, sull'evidenza documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
pagina 8 di 14 Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – ma con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014), rilevato, in diritto, che l'art. 1 co. 444 - 450, l. n. 147
del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato” stabilisce:
“444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli
giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive
modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle
sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli
non alienati per mancanza di acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di
targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di
conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito
istituzionale della -- Ufficio territoriale del Governo competente CP_3
pagina 9 di 14 per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati
identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444,
il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo,
provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla
depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti
dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la
pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione
della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche
ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a
449.
446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la
[...]
notifica al soggetto titolare del deposito l'atto Controparte_6
recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di
veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con
effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con
il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio
territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla
pagina 10 di 14 notifica. L'alienazione è comunicata dalla -- Ufficio territoriale del CP_3
Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento
delle iscrizioni, senza oneri.
447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con
l' , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in Controparte_7
vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle
attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è
determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale
dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei
veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in
relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione
che possono gravare sul medesimo soggetto.
448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro
o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In
pagina 11 di 14 caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata;
in ogni altro caso
la somma depositata è restituita all'avente diritto.
450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
5. In fatto, e con riferimento al caso di specie, melius re perpensa, si rileva che ha contestato i fatti costitutivi della pretesa creditoria Parte_1
azionata limitatamente agli interessi moratori pretesi ex d. lgs. n. 231/2002,
eccependo la fonte legale e non contrattuale dell'obbligazione.
Ed invero, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa parte ricorrente risulta che non è stata parte dell'Accordo intercorso Parte_1
tra la e la dante causa della ( - CP_3 Controparte_1 Controparte_2
Prot. 424565/2017- e subisce gli effetti di una norma imperativa (art. 1 commi
444 e segg. l. n.147/2013) che la colloca nella posizione di mero soggetto pubblico deputato al pagamento.
L'obbligo giuridico trova, pertanto, la sua unica fonte nella legge,
osservandosi, inoltre che il ritardo nel pagamento è dipeso da procedure normative imposte a (riconoscimento del debito fuori bilancio) Parte_1
quindi certamente non derivate da colpa del debitore.
pagina 12 di 14 Ne deriva che la natura pubblicistica dei rapporti sottesi imposti dalla legge (in uno con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio) esclude che possa configurarsi un obbligo di computo degli interessi ex d.lgs. n.231/2002.
La disciplina contenuta nel d.lgs. n.231/2002 trova, infatti, applicazione solo con riferimento alle “transazioni commerciali”, definite dal medesimo decreto come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e
pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo”.
Tuttavia, il ritardato pagamento deve essere remunerato e sanzionato con il calcolo dei meri interessi legali ex art.1284 c.c. ed essi devono farsi decorrere dalla notifica da parte della ricorrente a in data 14/02/2018, Parte_1
dell'accettazione della proposta formulata dalla con nota Prot. CP_3
424565.2017 del 30/11/2017 (cfr. fascicolo monitorio)
In conclusione, alla luce delle considerazioni in diritto e dei rilievi in fatto sopra spiegati, fondata risulta l'opposizione proposta da con Parte_1
riferimento all'eccezione di non debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n.
231/2002, ogni altra questione restando assorbita.
pagina 13 di 14 6. Avuto riguardo alla particolarità della questione, sussistono giusti motivi,
ex art. 92 c.p.c., per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara non dovuta alla parte ricorrente la somma pretesa a titolo di interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002;
-) per l'effetto revoca il d.i. opposto in parte qua,
-) dichiara dovuti sulla somma ingiunta gli interessi legali con decorrenza dal
14/02/2018;
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 11/12/2025
Il giudice
LI RC
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