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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI Sezione civile _________________
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 07/11/2025, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Carmelo Proiti, assistito dal funzionario per l'Ufficio del processo Dott.ssa Siriana Pizzo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 224/2024 R.G.
E' comparso, per parte ricorrente, l'avv. SAVIO ANTONIO per delega dell'avv.
RU AR ES il quale si riporta alla propria posizione processuale ed insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori. In subordine chiede la decisione con accoglimento dei motivi di ricorso.
E' comparso, per parte resistente, la dott.ssa la Controparte_1
quale si riporta alla propria posizione processuale insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa chiedendo la decisione.
IL G.U.
preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza.
Il Giudice Dott. Carmelo Proiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 224/2024 R.G., posta in decisione all'odierna udienza e promossa
D A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello (ME), via Nizza n. 1, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. ES RU AR che lo rappresenta giusta procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_2
[...]
[...]
, in persona del Direttore pro-
[...] tempore, C.F. rappresentato dai funzionari dell'Ufficio Dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3
e Dr. , giusta delega in atti
[...] CP_4
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 2023/0207 del 4.12.2023, notificata in data
02.02.2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, depositato in data 23.02.2024 e ritualmente notificato a controparte, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 2023/0207, notificata in data 02.02.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 29.722,07, per la presunta violazione degli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre
1986, n. 898. Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità o annullabilità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di legge, essendo basato solo sull'erronea revoca di una concessione di terreni adibiti a pascolo. Precisava che gli era stato contestato di aver indebitamente dichiarato, per il periodo
2010 - 2017, terreni del Demanio Forestale di cui in realtà non aveva più la disponibilità per una presunta e sopravvenuta revoca della concessione ad opera del Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale;
che, il 13 febbraio 2015, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale gli aveva concesso, quale titolare di azienda agricola, il lotto pascolativo di nel demanio dei Nebrodi per il quinquennio 2014/2015 Parte_2
2018/2019; che, a seguito di controllo effettuato dal servizio veterinario competente, 6 bovini presenti nell'azienda erano risultati infetti di Tubercolosi e ne era stato ordinato il sequestro e l'abbattimento; che, pertanto, con nota protocollo 2713 del 10 aprile 2015, comunicava con raccomandata mai recapitata al ricorrente, il Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale, servizio 14° -
Ufficio provinciale Azienda di Messina, aveva revocato la suddetta concessione.
Il ricorrente lamentava che, non essendo mai venuto a conoscenza del provvedimento di revoca della concessione, aveva legittimamente continuato ad usufruire dei terreni oggetto della concessione, inserendoli nelle domande di aiuti economici e percependo le relative contribuzioni;
precisava, inoltre, che il relativo procedimento penale, intrapreso a suo carico per il reato di cui agli artt. 640 bis c.p., iscritto al n. 1604/2018 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Patti, si era concluso con decreto di archiviazione in quanto, all'esito delle indagini preliminari svolte, era emerso che la revoca della concessione non era mai pervenuta alla sua cognizione.
Eccepiva di aver sempre agito in buona fede, rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.
Premesso quanto sopra il ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che fosse annullata e dichiarata priva di effetti giuridici l'ordinanza-ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. In via istruttoria articolava prova testimoniale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 02.09.2024, il opposto che contestava l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'opposizione proposta CP_2
e ne chiedeva il rigetto, con conferma del provvedimento sanzionatorio inflitto, e con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Dopo aver ricostruito i fatti di causa l'ente opposto eccepiva l'assoluta irrilevanza, in questa sede, del provvedimento di archiviazione emesso nel giudizio penale, facendo rilevare l'autonomia dei due procedimenti;
nonché la riconducibilità della condotta dell'opponente alla previsione normativa degli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per la quale è sufficiente, “la mera colpa”. Escludeva la ricorrenza dell'esimente della buona fede essendo stata effettuata la notifica della revoca per compiuta giacenza, ed essendosi perfezionata decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui era stata data notizia al destinatario del relativo deposito. Aggiungeva che la revoca del contratto di concessione dei terreni per cui è causa si era verificata quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta inadempiente in relazione alla mancata immissione degli animali al pascolo, alla cui condizione, oggetto di espressa pattuizione contrattuale, era vincolata l'esecutività e l'efficacia della predetta concessione;
dunque, l'opponente non avrebbe potuto usufruire del contratto, già inefficace e revocato in ragione dell'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, con conseguente riconducivilitàò delaa sua condotta di controparte nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898/1986. Si opponeva sia alla richiesta di prova per testi, del tutto ininfluente ed irrilevante, sia alla domanda dfi soepensione cautelare dell'atto.
Veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, così come la richiesta di prova per testi.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, viene odiernamente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È opportuno precisare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass.,
S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente ad esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n. 11458/2018).
Nello specifico, non sarà neanche affrontata la questione della legittimità dell'originaria eventuale revoca della concessione, poiché non oggetto del presente procedimento.
2. Fulcro della questione è l'eventuale carattere indebito delle dichiarazioni rese per gli anni
2010-2017, al fine di ottenere contributi comunitari, e dunque l'individuazione di una sua responsabilità amministrativa.
Difatti, non rileva l'assenza di una condanna penale definitiva poiché anche un'archiviazione o una sentenza di assoluzione non incidono sul distinto potere sanzionatorio della P.A.
Né, concretamente, in assenza di una sentenza penale si potrebbe invocare l'art. 654 c.p.p.
(comunque, ipotesi che non esclude la possibilità della P.A. di procedere a far valere in modo autonomo la sua pretesa sanzionatoria, come affermato da Cass. n. 2613/2007).
Ancora, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza – ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge (cass. SS. UU.
1786/2010).
3. La sanzione, nel caso di specie, è stata applicata ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.
898/1986. In particolare, l'art. 2 prevede, per quello che qui rileva: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del e del Controparte_5
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. CP_5 Controparte_6
Ancora, l'art. art. 3 prevede, altresì, che: “1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a
150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di
150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita”.
Pertanto, nella specie, la sanzione è stata applicata a prescindere dall'applicazione della sanzione penale, per il fatto illecito di avere esposto dati o notizie false per conseguire aiuti di Stato.
In sostanza, non rileva che l'opponente si servisse effettivamente o meno dei terreni per il pascolo, essendo sanzionata la condotta dell'esposizione di dati falsi quali quelli inerenti all'indicazione, nelle domande di aiuti, di contratti di affitto agrari disconosciuti dai proprietari ovvero stipulati con contraenti deceduti.
4. Va, nel merito, fatta una distinzione: come si legge nell'ordinanza ingiunzione impugnata, mentre per gli anni 2015 e 2016 è risultato che la concessione per l'utilizzo di erbe da pascolo è stata revocata con determina n. 2713 di prot. Del 10 aprile 2015 […], per quanto riguarda l'anno 2017 la contestazione è riferita all'aver dichiarato, indebitamente, terreni del Demanio Forestale rilasciate della Regione Siciliana, per superfici eccedenti rispetto a quanto autorizzato con le concessioni annuali.
4.1 Orbene, per l'anno 2017 non è vi è, in atti, alcuna contestazione in tal senso. Il ricorso giudiziario, le cui domande ed argomentazioni limitano petitum del giudizio, si incentra sull'eventuale conoscenza (o meno) della revoca della concessione di cui alla nota protocollo 2713 del 10 aprile 2015, senza affrontare la questione relativa all'eventuale dichiarazione di terreni eccedenti rispetto a quanto effettivamente concesso.
Per detta annualità, dunque, non è possibile dedurre alcunché in assenza di specifiche contestazioni.
4.2 Va, invece, affrontata la questione relativa all'anno 2016 preso in considerazione nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto detta comunicazione e che quindi la mancata conoscenza dell'illiceità del fatto derivasse da circostanze ragionevoli che abbiano indotto la parte a convincersi della liceità della propria condotta.
Trattandosi di una comunicazione che non rientra nell'alveo dei provvedimenti giudiziari da notificare secondo le regole del codice di rito o della L. 890/82, può applicarsi la regola generale dell'art. 1335 c.c.
Infatti, la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta) (Vedasi Cass. n.
964/2025). Poi, nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza (Cass. n.
29237/2017).
Invero, non sono richieste forme solenni di comunicazione della revoca, se non nel rispetto delle regole dell'azione amministrativa tra cui la comunicazione personale e la forma scritta.
Ancora, parte ricorrente ha solo affermato di non aver ricevuto detta lettera senza eccepire particolari vizi del procedimento di comunicazione adoperato dalla P.A. né ha dimostrato o si è offerto di dimostrare di essere nell'impossibilità di poter andare a ritirare la missiva.
Il tema della “buona fede” del trasgressore è stato trattato spesso dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito: l'articolo 3 della L. 689/1981, nella formulazione applicabile pro tempore, disponeva testualmente “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Proprio la giurisprudenza di legittimità giunge alla conclusione che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (vedasi cass. 4114/16); spetterà, dunque, all'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede.
Ora, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995,
10508/1995, 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
L'opponente, pur essendone onerato, non ha fornito alcuna prova in ordine alla buona fede, astrattamente idonea ad escludere la responsabilità per il fatto contestato della frode (v. Cass., n.
23019/2009, alla cui stregua “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione”, nonché, di recente e nello stesso senso, Cass., n. 11977/2020), non essendo sufficiente, si ribadisce, dedurre l'effettivo utilizzo dei fondi, senza allegare e provare, a contrario, la legittimità dell'utilizzo stesso e la veridicità dei titoli allegati.
La mera ipotesi di ritorno al mittente di una comunicazione per compiuta giacenza, in applicazione del principio di presunzione dell'art. 1335 c.c, non appare dunque idoneo a individuare circostanze che escludano la responsabilità per il fatto contestato. Né, sul punto, parte ricorrente ha argomentato ulteriormente o è stata offerta (o chiesto di offrire) una prova che fosse idonea a superare l'attestazione di avvenuta notifica contenuta nella cartolina prodotta dall'amministrazione. Non appare, a parere dello scrivente, utile la mera formulazione di una prova testimoniale di un evento negativo (vero che non ha mai ricevuto la comunicazione) senza l'indicazione di ulteriori elementi che possano supportare un tale accertamento.
Ragionando a contrario, si rischierebbe di giustificare quale incolpevole ogni mancato ritiro di una raccomandata.
Le superiori argomentazioni, dunque, impongono il rigetto del ricorso.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
5. Sulle spese di lite, tuttavia, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha affermato che
«l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art.
23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass 9900 del 2021 che richiama Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 30597 del
20/12/2017, Rv. 647064 - 02). Nulla, tuttavia, ha dedotto l'Amministrazione opposta in merito alle spese effettivamente affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 224/2024
e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/0207 del 4.12.2023, notificata in data 02.02.2024, proposta da;
Parte_1
2) nulla sulle spese come in parte motiva.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 7 novembre 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 07/11/2025, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Carmelo Proiti, assistito dal funzionario per l'Ufficio del processo Dott.ssa Siriana Pizzo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 224/2024 R.G.
E' comparso, per parte ricorrente, l'avv. SAVIO ANTONIO per delega dell'avv.
RU AR ES il quale si riporta alla propria posizione processuale ed insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori. In subordine chiede la decisione con accoglimento dei motivi di ricorso.
E' comparso, per parte resistente, la dott.ssa la Controparte_1
quale si riporta alla propria posizione processuale insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa chiedendo la decisione.
IL G.U.
preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza.
Il Giudice Dott. Carmelo Proiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 224/2024 R.G., posta in decisione all'odierna udienza e promossa
D A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello (ME), via Nizza n. 1, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. ES RU AR che lo rappresenta giusta procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_2
[...]
[...]
, in persona del Direttore pro-
[...] tempore, C.F. rappresentato dai funzionari dell'Ufficio Dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3
e Dr. , giusta delega in atti
[...] CP_4
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 2023/0207 del 4.12.2023, notificata in data
02.02.2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, depositato in data 23.02.2024 e ritualmente notificato a controparte, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 2023/0207, notificata in data 02.02.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 29.722,07, per la presunta violazione degli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre
1986, n. 898. Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità o annullabilità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di legge, essendo basato solo sull'erronea revoca di una concessione di terreni adibiti a pascolo. Precisava che gli era stato contestato di aver indebitamente dichiarato, per il periodo
2010 - 2017, terreni del Demanio Forestale di cui in realtà non aveva più la disponibilità per una presunta e sopravvenuta revoca della concessione ad opera del Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale;
che, il 13 febbraio 2015, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale gli aveva concesso, quale titolare di azienda agricola, il lotto pascolativo di nel demanio dei Nebrodi per il quinquennio 2014/2015 Parte_2
2018/2019; che, a seguito di controllo effettuato dal servizio veterinario competente, 6 bovini presenti nell'azienda erano risultati infetti di Tubercolosi e ne era stato ordinato il sequestro e l'abbattimento; che, pertanto, con nota protocollo 2713 del 10 aprile 2015, comunicava con raccomandata mai recapitata al ricorrente, il Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale, servizio 14° -
Ufficio provinciale Azienda di Messina, aveva revocato la suddetta concessione.
Il ricorrente lamentava che, non essendo mai venuto a conoscenza del provvedimento di revoca della concessione, aveva legittimamente continuato ad usufruire dei terreni oggetto della concessione, inserendoli nelle domande di aiuti economici e percependo le relative contribuzioni;
precisava, inoltre, che il relativo procedimento penale, intrapreso a suo carico per il reato di cui agli artt. 640 bis c.p., iscritto al n. 1604/2018 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Patti, si era concluso con decreto di archiviazione in quanto, all'esito delle indagini preliminari svolte, era emerso che la revoca della concessione non era mai pervenuta alla sua cognizione.
Eccepiva di aver sempre agito in buona fede, rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.
Premesso quanto sopra il ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che fosse annullata e dichiarata priva di effetti giuridici l'ordinanza-ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. In via istruttoria articolava prova testimoniale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 02.09.2024, il opposto che contestava l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'opposizione proposta CP_2
e ne chiedeva il rigetto, con conferma del provvedimento sanzionatorio inflitto, e con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Dopo aver ricostruito i fatti di causa l'ente opposto eccepiva l'assoluta irrilevanza, in questa sede, del provvedimento di archiviazione emesso nel giudizio penale, facendo rilevare l'autonomia dei due procedimenti;
nonché la riconducibilità della condotta dell'opponente alla previsione normativa degli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per la quale è sufficiente, “la mera colpa”. Escludeva la ricorrenza dell'esimente della buona fede essendo stata effettuata la notifica della revoca per compiuta giacenza, ed essendosi perfezionata decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui era stata data notizia al destinatario del relativo deposito. Aggiungeva che la revoca del contratto di concessione dei terreni per cui è causa si era verificata quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta inadempiente in relazione alla mancata immissione degli animali al pascolo, alla cui condizione, oggetto di espressa pattuizione contrattuale, era vincolata l'esecutività e l'efficacia della predetta concessione;
dunque, l'opponente non avrebbe potuto usufruire del contratto, già inefficace e revocato in ragione dell'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, con conseguente riconducivilitàò delaa sua condotta di controparte nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898/1986. Si opponeva sia alla richiesta di prova per testi, del tutto ininfluente ed irrilevante, sia alla domanda dfi soepensione cautelare dell'atto.
Veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, così come la richiesta di prova per testi.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, viene odiernamente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È opportuno precisare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass.,
S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente ad esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n. 11458/2018).
Nello specifico, non sarà neanche affrontata la questione della legittimità dell'originaria eventuale revoca della concessione, poiché non oggetto del presente procedimento.
2. Fulcro della questione è l'eventuale carattere indebito delle dichiarazioni rese per gli anni
2010-2017, al fine di ottenere contributi comunitari, e dunque l'individuazione di una sua responsabilità amministrativa.
Difatti, non rileva l'assenza di una condanna penale definitiva poiché anche un'archiviazione o una sentenza di assoluzione non incidono sul distinto potere sanzionatorio della P.A.
Né, concretamente, in assenza di una sentenza penale si potrebbe invocare l'art. 654 c.p.p.
(comunque, ipotesi che non esclude la possibilità della P.A. di procedere a far valere in modo autonomo la sua pretesa sanzionatoria, come affermato da Cass. n. 2613/2007).
Ancora, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza – ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge (cass. SS. UU.
1786/2010).
3. La sanzione, nel caso di specie, è stata applicata ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.
898/1986. In particolare, l'art. 2 prevede, per quello che qui rileva: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del e del Controparte_5
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. CP_5 Controparte_6
Ancora, l'art. art. 3 prevede, altresì, che: “1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a
150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di
150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita”.
Pertanto, nella specie, la sanzione è stata applicata a prescindere dall'applicazione della sanzione penale, per il fatto illecito di avere esposto dati o notizie false per conseguire aiuti di Stato.
In sostanza, non rileva che l'opponente si servisse effettivamente o meno dei terreni per il pascolo, essendo sanzionata la condotta dell'esposizione di dati falsi quali quelli inerenti all'indicazione, nelle domande di aiuti, di contratti di affitto agrari disconosciuti dai proprietari ovvero stipulati con contraenti deceduti.
4. Va, nel merito, fatta una distinzione: come si legge nell'ordinanza ingiunzione impugnata, mentre per gli anni 2015 e 2016 è risultato che la concessione per l'utilizzo di erbe da pascolo è stata revocata con determina n. 2713 di prot. Del 10 aprile 2015 […], per quanto riguarda l'anno 2017 la contestazione è riferita all'aver dichiarato, indebitamente, terreni del Demanio Forestale rilasciate della Regione Siciliana, per superfici eccedenti rispetto a quanto autorizzato con le concessioni annuali.
4.1 Orbene, per l'anno 2017 non è vi è, in atti, alcuna contestazione in tal senso. Il ricorso giudiziario, le cui domande ed argomentazioni limitano petitum del giudizio, si incentra sull'eventuale conoscenza (o meno) della revoca della concessione di cui alla nota protocollo 2713 del 10 aprile 2015, senza affrontare la questione relativa all'eventuale dichiarazione di terreni eccedenti rispetto a quanto effettivamente concesso.
Per detta annualità, dunque, non è possibile dedurre alcunché in assenza di specifiche contestazioni.
4.2 Va, invece, affrontata la questione relativa all'anno 2016 preso in considerazione nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto detta comunicazione e che quindi la mancata conoscenza dell'illiceità del fatto derivasse da circostanze ragionevoli che abbiano indotto la parte a convincersi della liceità della propria condotta.
Trattandosi di una comunicazione che non rientra nell'alveo dei provvedimenti giudiziari da notificare secondo le regole del codice di rito o della L. 890/82, può applicarsi la regola generale dell'art. 1335 c.c.
Infatti, la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta) (Vedasi Cass. n.
964/2025). Poi, nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza (Cass. n.
29237/2017).
Invero, non sono richieste forme solenni di comunicazione della revoca, se non nel rispetto delle regole dell'azione amministrativa tra cui la comunicazione personale e la forma scritta.
Ancora, parte ricorrente ha solo affermato di non aver ricevuto detta lettera senza eccepire particolari vizi del procedimento di comunicazione adoperato dalla P.A. né ha dimostrato o si è offerto di dimostrare di essere nell'impossibilità di poter andare a ritirare la missiva.
Il tema della “buona fede” del trasgressore è stato trattato spesso dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito: l'articolo 3 della L. 689/1981, nella formulazione applicabile pro tempore, disponeva testualmente “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Proprio la giurisprudenza di legittimità giunge alla conclusione che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (vedasi cass. 4114/16); spetterà, dunque, all'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede.
Ora, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995,
10508/1995, 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
L'opponente, pur essendone onerato, non ha fornito alcuna prova in ordine alla buona fede, astrattamente idonea ad escludere la responsabilità per il fatto contestato della frode (v. Cass., n.
23019/2009, alla cui stregua “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione”, nonché, di recente e nello stesso senso, Cass., n. 11977/2020), non essendo sufficiente, si ribadisce, dedurre l'effettivo utilizzo dei fondi, senza allegare e provare, a contrario, la legittimità dell'utilizzo stesso e la veridicità dei titoli allegati.
La mera ipotesi di ritorno al mittente di una comunicazione per compiuta giacenza, in applicazione del principio di presunzione dell'art. 1335 c.c, non appare dunque idoneo a individuare circostanze che escludano la responsabilità per il fatto contestato. Né, sul punto, parte ricorrente ha argomentato ulteriormente o è stata offerta (o chiesto di offrire) una prova che fosse idonea a superare l'attestazione di avvenuta notifica contenuta nella cartolina prodotta dall'amministrazione. Non appare, a parere dello scrivente, utile la mera formulazione di una prova testimoniale di un evento negativo (vero che non ha mai ricevuto la comunicazione) senza l'indicazione di ulteriori elementi che possano supportare un tale accertamento.
Ragionando a contrario, si rischierebbe di giustificare quale incolpevole ogni mancato ritiro di una raccomandata.
Le superiori argomentazioni, dunque, impongono il rigetto del ricorso.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
5. Sulle spese di lite, tuttavia, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha affermato che
«l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art.
23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass 9900 del 2021 che richiama Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 - 01;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 30597 del
20/12/2017, Rv. 647064 - 02). Nulla, tuttavia, ha dedotto l'Amministrazione opposta in merito alle spese effettivamente affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 224/2024
e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/0207 del 4.12.2023, notificata in data 02.02.2024, proposta da;
Parte_1
2) nulla sulle spese come in parte motiva.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 7 novembre 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)