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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/07/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 941/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 941/2018 R.G.
TRA
, c.f. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
parti elettivamente domiciliate in Napoli alla via Cervantes
[...]
55/5, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Altamura (c.f. C.F._2
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
[...]
- OPPONENTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata pres- Controparte_1 P.IVA_1
so lo studio dell'avv. Francesco Falcolini, in Castelnuovo di Napoli (NA), via
Arcora Provinciale n. 110 – Palazzo Gecos e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Leopoldo Conti c.f. e C.F._3
Francesco Falcolini c.f. , unitamente e disgiuntamente C.F._4
- OPPOSTA
E
1
(già ), c.f. Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e C.F._5
Marina Vandini, C.F. , dai quali è rappresentata e di- C.F._6
fesa, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
- INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti, nel contrastare il decreto ingiuntivo reso dal precedente titolare del ruolo, adivano l'intestato
Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2845/2017 del Tribunale
Civile di Nola - R.G.N. 6670/2017 depositato in data28.12.2017 e notificato in data 04.01.2018, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare par- te convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo.”
Si costituiva la opposta chiedendo “In via principale - Accer- Controparte_1
tata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta
2
dall'attrice rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine - Accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitori nei con- fronti di della somma di €.50.665,35, ovvero di quella maggio- Controparte_1
re o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguen- temente, condannare gli opponenti al pagamento della predetta somma, o del- la maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spe- se”.
Interveniva quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993
e 111 c.p.c. la deducendo che Controparte_2 CP_2
con decorrenza dal 1° luglio 2018, è subentrata nei diritti, contratti, au-
[...]
torizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività di in virtù di atto di conferimento di ramo Controparte_1
d'azienda del 29 giugno 2018” e riportandosi alle difese della originaria oppo- sta.
Instaurato ed istruito il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclu- sioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even-
3
tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato per le motivazioni di seguito esplicitate.
Quanto alla dedotta insufficienza documentale ed mancato rispetto da parte della banca degli oneri probatori di cui si duole l'opponente, è d'uopo ricorda- re che “la banca che intende far valere un credito derivante da un rap- porto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'in- tera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interru- zioni” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23313 del 27/09/2018).
Nulla, tuttavia, ha prodotto la banca al fine di documentare
l'ammontare del credito nel presente giudizio- neanche a fronte delle con- testazioni avanzate da parte opponente –, limitandosi la stessa a rimandare alla documentazione già prodotta nella precedente fase e, per altro, insufficiente finanche ai fini della concessione del monitorio.
Ed invero, la odierna opposta ha prodotto un mero “modulo estratto conto” privo dei requisiti di cui all'art. 50, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(T.U.B.), ai sensi del quale “le banche possono chiedere il decreto d'ingiun- zione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'e- stratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e li-
4
quido”. Nello specifico, nel documento allegato sub doc. 8 del fascicolo moni- torio, non vi è né l'attestazione che il credito risulta vero e liquido né la sotto- scrizione di uno dei dirigenti della Banca.
Del resto – e fermo quanto innanzi esplicitato – non appare fuori luogo evi- denziare (ad abundantiam) che la pretesa creditoria è risulta parimenti infondata nei confronti della sig.ra (garante) per quanto emerso Parte_3
dall'istruttoria del presente giudizio. Nel dettaglio, a seguito di disconoscimen- to delle firme apposte dalla stessa sul contratto di finanziamento, il C.T.U. – le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in conside- razione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coeren- za logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che del- la congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – ha conclu- so nel senso che “le quattro sottoscrizioni apposte sul contratto di finan- ziamento n. 302646259 datato 21.01.2008 a nome apparente Parte_3
non sono autografe, ma il prodotto di una imitazione a
[...]
mano libera”.
Da tutto quanto esposto discende l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , assorbita e disattesa ogni contraria Parte_3
istanze, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, 5
2) condanna in Controparte_3
solidoal pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_3
, della somma di €.3.809,00 per compensi professiona-
[...]
li, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi an- tistatario;
3) pone definitivamente le spese di C.T.U. in solido a carico delle soc- combenti.
Così deciso in Nola, 15.7.25.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 941/2018 R.G.
TRA
, c.f. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
parti elettivamente domiciliate in Napoli alla via Cervantes
[...]
55/5, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Altamura (c.f. C.F._2
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
[...]
- OPPONENTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata pres- Controparte_1 P.IVA_1
so lo studio dell'avv. Francesco Falcolini, in Castelnuovo di Napoli (NA), via
Arcora Provinciale n. 110 – Palazzo Gecos e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Leopoldo Conti c.f. e C.F._3
Francesco Falcolini c.f. , unitamente e disgiuntamente C.F._4
- OPPOSTA
E
1
(già ), c.f. Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e C.F._5
Marina Vandini, C.F. , dai quali è rappresentata e di- C.F._6
fesa, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
- INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti, nel contrastare il decreto ingiuntivo reso dal precedente titolare del ruolo, adivano l'intestato
Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2845/2017 del Tribunale
Civile di Nola - R.G.N. 6670/2017 depositato in data28.12.2017 e notificato in data 04.01.2018, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare par- te convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo.”
Si costituiva la opposta chiedendo “In via principale - Accer- Controparte_1
tata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta
2
dall'attrice rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine - Accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitori nei con- fronti di della somma di €.50.665,35, ovvero di quella maggio- Controparte_1
re o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguen- temente, condannare gli opponenti al pagamento della predetta somma, o del- la maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spe- se”.
Interveniva quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993
e 111 c.p.c. la deducendo che Controparte_2 CP_2
con decorrenza dal 1° luglio 2018, è subentrata nei diritti, contratti, au-
[...]
torizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività di in virtù di atto di conferimento di ramo Controparte_1
d'azienda del 29 giugno 2018” e riportandosi alle difese della originaria oppo- sta.
Instaurato ed istruito il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclu- sioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even-
3
tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato per le motivazioni di seguito esplicitate.
Quanto alla dedotta insufficienza documentale ed mancato rispetto da parte della banca degli oneri probatori di cui si duole l'opponente, è d'uopo ricorda- re che “la banca che intende far valere un credito derivante da un rap- porto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'in- tera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interru- zioni” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23313 del 27/09/2018).
Nulla, tuttavia, ha prodotto la banca al fine di documentare
l'ammontare del credito nel presente giudizio- neanche a fronte delle con- testazioni avanzate da parte opponente –, limitandosi la stessa a rimandare alla documentazione già prodotta nella precedente fase e, per altro, insufficiente finanche ai fini della concessione del monitorio.
Ed invero, la odierna opposta ha prodotto un mero “modulo estratto conto” privo dei requisiti di cui all'art. 50, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(T.U.B.), ai sensi del quale “le banche possono chiedere il decreto d'ingiun- zione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'e- stratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e li-
4
quido”. Nello specifico, nel documento allegato sub doc. 8 del fascicolo moni- torio, non vi è né l'attestazione che il credito risulta vero e liquido né la sotto- scrizione di uno dei dirigenti della Banca.
Del resto – e fermo quanto innanzi esplicitato – non appare fuori luogo evi- denziare (ad abundantiam) che la pretesa creditoria è risulta parimenti infondata nei confronti della sig.ra (garante) per quanto emerso Parte_3
dall'istruttoria del presente giudizio. Nel dettaglio, a seguito di disconoscimen- to delle firme apposte dalla stessa sul contratto di finanziamento, il C.T.U. – le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in conside- razione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coeren- za logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che del- la congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – ha conclu- so nel senso che “le quattro sottoscrizioni apposte sul contratto di finan- ziamento n. 302646259 datato 21.01.2008 a nome apparente Parte_3
non sono autografe, ma il prodotto di una imitazione a
[...]
mano libera”.
Da tutto quanto esposto discende l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , assorbita e disattesa ogni contraria Parte_3
istanze, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, 5
2) condanna in Controparte_3
solidoal pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_3
, della somma di €.3.809,00 per compensi professiona-
[...]
li, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi an- tistatario;
3) pone definitivamente le spese di C.T.U. in solido a carico delle soc- combenti.
Così deciso in Nola, 15.7.25.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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