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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1912/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170251364181000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082385775000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13.12.2024, depositato in Corte il
13.1.2025 il Signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'ingiunzione di pagamento di Euro 4.001,33 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2017 0251364181 000 notificata il 15..10.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la inesistenza e o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'ingiunzione, deducendo tutti i possibili vizi delle notifiche, la nullità della cartella deducendo i vizi inerenti la omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, la mancata sottoscrizione e la omessa indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di sottoscrizione del ruolo e il difetto di esecutività, la nullità del preavviso di fermo per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo, il difetto e o nullità degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione, con obbligo di produzione da parte dell'Agenzia degli atti interruttivi e di copia conforme degli atti originali, contestando altresì tutta la documentazione che potrà essere prodotta dall'Agenzia resistente in quanto non conforme all'originaria con richiesta di emissione di ordine di produzione degli originali
Si è costituita in giudizio il 20.2.2025 l'Agenzia delle Entrate resistente contestando il gravame proposto di cui chiedeva il rigetto. Ha eccepito preliminarmente l'abuso del processo da parte del ricorrente considerato che lo stesso ha proposto ricorsi diversi avverso la medesima ingiunzione per ciascuna delle cartelle di pagamento sottese, di talchè risultano incardinate e pendenti dinanzi a Codesta CGT, da parte del medesimo ricorrente, le seguenti cause nn. 642/2025, 664/2025, 686/2025, 822/2025, 827/2025, 829/2025, 833/2025,
835/2025, 839/2025, 1050/2025, 1056/2025, 1065/2025, 1070/2025, 1076/2025, 1079/2025, 1080/2025,
1084/2025, 1090/2025, 1097/2025 RG per cui insisteva per la l'improponibilità della domanda ovvero per la riunione dei giudizi.Deduceva quindi la inammissibilità del ricorso risultando la cartella regolarmente notificata via pec il 17.1.2018 con conseguente irrettrattabilità della pretesa e la infondatezza della altre doglianze.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta costituito da una molteplicità di doglianze non specificatamente riportate all'atto o agli atti impugnati, spesso inconferenti, costituendo di fatto una elencazione di tutti i possibili vizi in astratto riconducibili alle notifiche e agli atti medesimi, secondo un modulo valido per tutti i tipi di ricorso, senza alcun aggancio all'oggetto del giudizio.
Come è noto il giudizio tributario non costituisce un giudizio di accertamento, ma un giudizio di natura impugnatoria - merito, come rilevato dalla Suprema Corte che , con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione- merito”, in quanto consente al contribuente, con l'azione di impugnazione dell'atto impositivo viziato, di devolvere alla cognizione del giudice l'intero rapporto tributario.
Ne consegue che valgono per esso i principi enucleati dalla giurisprudenza sulla necessaria specificità dei motivi di doglianza, con conseguente inammissibilità per genericità quando i motivi presentati sono assenti o troppo vaghi.
D'altronde, trattandosi pertanto di un ricorso meramente teorico non appare possibile ravvisare la sussistenza dell'interesse ad agire che legittima l'azione.
Peraltro, anche nel merito il ricorso va disatteso posto che dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e segnatamente dal documento contrassegnato con il n.7 risulta che la cartella di pagamento sottesa all'impugnazione oggetto del giudizio regolarmente notificata via pec il 17.1.2018, con conseguente irrettrattabilità del credito portato ed eventuale sanatoria dei vizi. Inoltre non può ritenersi decorso il termine prescrizionale successivo alla notifica della detta cartella, considerato che trattasi di credito fiscale per IRPEF, addizionale IRPEF e Iva, per il quale vale il termine prescrizionale decennale, posto che come rilevato dalla Suprema Corte il diritto alla riscossione dei tributi erariali come IRPEF, IRES e IVA, in assenza di una specifica disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Questo perché tali crediti non costituiscono prestazioni periodiche, ma nascono da presupposti che devono essere valutati per ogni singolo anno d'imposta. (Cassazione Civile Sez. 5 Num.
6211 Anno 2025 (Cass. n. 33213/2023; Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 32308/2019).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'ag. riscossione resistente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 380 oltre accessori se dovuti.
Roma 21/1/2026
il relatore
MA AV
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170251364181000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082385775000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13.12.2024, depositato in Corte il
13.1.2025 il Signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'ingiunzione di pagamento di Euro 4.001,33 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2017 0251364181 000 notificata il 15..10.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la inesistenza e o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'ingiunzione, deducendo tutti i possibili vizi delle notifiche, la nullità della cartella deducendo i vizi inerenti la omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, la mancata sottoscrizione e la omessa indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di sottoscrizione del ruolo e il difetto di esecutività, la nullità del preavviso di fermo per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo, il difetto e o nullità degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione, con obbligo di produzione da parte dell'Agenzia degli atti interruttivi e di copia conforme degli atti originali, contestando altresì tutta la documentazione che potrà essere prodotta dall'Agenzia resistente in quanto non conforme all'originaria con richiesta di emissione di ordine di produzione degli originali
Si è costituita in giudizio il 20.2.2025 l'Agenzia delle Entrate resistente contestando il gravame proposto di cui chiedeva il rigetto. Ha eccepito preliminarmente l'abuso del processo da parte del ricorrente considerato che lo stesso ha proposto ricorsi diversi avverso la medesima ingiunzione per ciascuna delle cartelle di pagamento sottese, di talchè risultano incardinate e pendenti dinanzi a Codesta CGT, da parte del medesimo ricorrente, le seguenti cause nn. 642/2025, 664/2025, 686/2025, 822/2025, 827/2025, 829/2025, 833/2025,
835/2025, 839/2025, 1050/2025, 1056/2025, 1065/2025, 1070/2025, 1076/2025, 1079/2025, 1080/2025,
1084/2025, 1090/2025, 1097/2025 RG per cui insisteva per la l'improponibilità della domanda ovvero per la riunione dei giudizi.Deduceva quindi la inammissibilità del ricorso risultando la cartella regolarmente notificata via pec il 17.1.2018 con conseguente irrettrattabilità della pretesa e la infondatezza della altre doglianze.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta costituito da una molteplicità di doglianze non specificatamente riportate all'atto o agli atti impugnati, spesso inconferenti, costituendo di fatto una elencazione di tutti i possibili vizi in astratto riconducibili alle notifiche e agli atti medesimi, secondo un modulo valido per tutti i tipi di ricorso, senza alcun aggancio all'oggetto del giudizio.
Come è noto il giudizio tributario non costituisce un giudizio di accertamento, ma un giudizio di natura impugnatoria - merito, come rilevato dalla Suprema Corte che , con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione- merito”, in quanto consente al contribuente, con l'azione di impugnazione dell'atto impositivo viziato, di devolvere alla cognizione del giudice l'intero rapporto tributario.
Ne consegue che valgono per esso i principi enucleati dalla giurisprudenza sulla necessaria specificità dei motivi di doglianza, con conseguente inammissibilità per genericità quando i motivi presentati sono assenti o troppo vaghi.
D'altronde, trattandosi pertanto di un ricorso meramente teorico non appare possibile ravvisare la sussistenza dell'interesse ad agire che legittima l'azione.
Peraltro, anche nel merito il ricorso va disatteso posto che dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e segnatamente dal documento contrassegnato con il n.7 risulta che la cartella di pagamento sottesa all'impugnazione oggetto del giudizio regolarmente notificata via pec il 17.1.2018, con conseguente irrettrattabilità del credito portato ed eventuale sanatoria dei vizi. Inoltre non può ritenersi decorso il termine prescrizionale successivo alla notifica della detta cartella, considerato che trattasi di credito fiscale per IRPEF, addizionale IRPEF e Iva, per il quale vale il termine prescrizionale decennale, posto che come rilevato dalla Suprema Corte il diritto alla riscossione dei tributi erariali come IRPEF, IRES e IVA, in assenza di una specifica disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Questo perché tali crediti non costituiscono prestazioni periodiche, ma nascono da presupposti che devono essere valutati per ogni singolo anno d'imposta. (Cassazione Civile Sez. 5 Num.
6211 Anno 2025 (Cass. n. 33213/2023; Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 32308/2019).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'ag. riscossione resistente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 380 oltre accessori se dovuti.
Roma 21/1/2026
il relatore
MA AV