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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 18 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Antonio Fabrizi per parte attrice e l'avv. Carlo Pierantozzi in sostituzione dell'avv. Francesco Cristiani per parte convenuta.
L'Avv. Fabrizi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Pierantozzi, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Fabrizi sito in Roma via Costantino Maes n. 50, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Maria Alessandra Iazzi, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 pore, elettiv iata presso lo studio dell'avv. Francesco Cristiani sito in Roma via G. Ferrari n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
-che dal 1.01.2015 e to avente ad oggetto “una piazzola (la n. 47 situata nel secondo settore), per la collocazione di bungalow e/o roulotte presso il Camping Traiano, gestito dalla società convenuta, ; -che era proprietario di una Controparte_1 casetta in , nonché di roulotte, targata RM70134; -che nel 2019, dovendo avviare delle opere per la riqualificazione del campeggio, aveva comunicato l'avvio Controparte_1 delle opere “a partire dal primo e secondo settore e, quindi, la necessità di organizzare lo spostamento della loro struttura dalla piazzola e collocarla in altra area del campeggio entro il 30 marzo”; -che l'attore, pertanto, in data 9.09.2019 aveva provveduto allo spostamento della propria struttura dalla piazzola nonché di tutte le attrezzature connesse nelle aree del Camping non interessate dai lavori di urbanizzazione, inviando apposita comunicazione alla società convenuta;
-che, in seguito allo spostamento, non aveva ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla ultimazione dei lavori, bensì solo “degli SMS di aggiornamento circa la possibilità di accedere al Camping per il controllo delle attrezzature”; -che, a mezzo mail il 30.07.2021, la società gli aveva comunicato che “a seguito dell'incendio divampato all'interno del camping il giorno 25 luglio 2021, la sua roulotte (...) posizionata al secondo settore, è stata completamente distrutta dalle fiamme e, in nessun modo recuperabile”; -che recatosi immediatamente sul luogo, ove era divampato l'incendio, aveva constatato che oltre alla roulotte anche la casetta in legno era andata integralmente distrutta. Deduceva che vi era responsabilità della convenuta in ragione del contratto di campeggio e del codice del turismo, nonché in ogni caso ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “in via principale accertare la responsabilità della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli
[...]
.c. e 13.9 del Codice del Turismo per tutti i fatti su esposti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice per i titoli indicati in narrativa, che si quantificano nella misura di € 16.400,00 ovvero nella diversa soma risultante in corso di causa o da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo;
b) in via subordinata: accertare la responsabilità dei in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , ai sensi dell'art. 2051 c.c. per tutti i fatti su esposti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice per i titoli indicati in narrativa, che si quantificano nella misura di € 16.400,00 ovvero nella diversa somma risultante in corso di causa o da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo”.
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: -che alla data dell'incendio del 25.07.2021 all'interno del campeggio non vi era più rapporto contrattuale con l'attore, infatti dal 31.12.2018 la società convenuta aveva cessato l'esercizio dell'attività di camping in ragione di lavori di ammodernamento;
-che non vi era nemmeno responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto alcuna custodia vi era sulla casetta e sul mezzo avendo la società richiesto il rilascio nei confronti degli ex abbonati, come da comunicazione dell'11.06.2021; -che in ogni caso i danni richiesti erano eccessivi e non provati. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “-respingere le domande formulate dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze, iva e cpa, oltre rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.L'attore ha dedotto la responsabilità della convenuta, fra l'altro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'incendio divampato in data 25.07.2021 all'interno del fondo in custodia di Controparte_1
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, è ormai pacifico che l'onere probatorio gravante sull'attore si risolve nella sola dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, dovendo, al contrario, il custode, provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. L'orientamento è stato di recente ribadito con la pronuncia Cass. Civ. n. 18518 del 08/07/2024, nella quale è stato affermato che “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.
5.Nel caso di specie, è pacifico che la casetta in legno e la roulotte di proprietà di erano presenti all'interno del fondo della società Parte_1 co ampato l'incendio del 25.07.2021. E' altrettanto pacifico che il fondo dove si trovavano i beni dell'attore erano in custodia della società, avendone la proprietà e la gestione ai fini commerciali. E' anche pacifico che per effetto dell'incendio la struttura in legno e la roulotte sono stati completamente distrutti. Tanto appare sufficiente – stante l'indiscussa ed anzi confermata proprietà e gestione dell'area– ad individuare la società come custode e, dunque, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.. In particolare, relativamente ai danni causati da incendi la Suprema Corte è da sempre lineare nel ritenere che il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è sempre responsabile salvo non dimostri il caso fortuito, risultando finanche irrilevante che l'incendio si sia sviluppato sul fondo stesso “assumendo rilievo, al riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme” (Cass. civ. Sez. III Sent., 07/02/2011, n. 2962). Sotto altro profilo deve osservarsi che ai fini della prova del nesso causale per la responsabilità del custode il danneggiato ha l'onere di fornire il nesso tra la cosa dalla quale è insorto l'incendio ed i danni lamentati, circostanza questa dimostrata sulla scorta delle considerazioni che precedono. Invece, il danneggiante non ha dato prova del caso fortuito, poiché i requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità necessari per la sua configurazione difettano evidentemente nel caso de quo. Difatti, la verificazione di un incendio è evento comune nei mesi estivi, specie in luoghi come quelli di causa. Né risulta dimostrato che la società avesse intimato all'attore il rilascio del campeggio. In alcuna comunicazione si legge l'intimazione a Parte_2 di rimuovere la struttura e gli altri beni all'esterno del camping. Anzi, in precedenza con la missiva del 30.11.2018 la società comunicava che
“le piazzole devono essere lasciate libere da ogni struttura e posizionate nelle aree libere che verranno indicate dalla direzione del camping”, dunque consentiva il trasferimento della struttura in zone diverse ma sempre interne al camping. Stessa indicazione vi è nella missiva del 13.03.2019 e del 11.07.2019, con le quali si dava anche avviso del ritardo dell'inizio dei lavori. Il teste , dipendente del campeggio, ha riferito, inoltre, che Testimone_1
“Quanto ai lavori di trasferimento della struttura confermo che prima dei lavori la società aveva richiesto a lo spostamento altrove di tutta Parte_1 la sua struttura, la societ o anche il nuovo posto dove posizionare la struttura medesima”. Dunque, la società era consapevole del luogo di trasferimento della struttura per averglielo lei stessa indicato. Inoltre, di tale spostamento l'attore ne dava comunicazione anche al direttore a mezzo mail in data 20.09.2019. Del resto, gli sms inviati dalla società convenuta per avvisare della possibilità di accesso al fine del controllo dell'attrezzatura confermano ulteriormente che la permanenza della struttura e del mezzo, all'interno del camping durante le opere di ristrutturazione, fosse concordata e assentita dalla società. In tali termini va perciò riconosciuta la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di per i danni cagionati dall'incendio di Controparte_1 cui in narrativa. Le considerazioni che precedono comportano, in virtù del principio della ragione più liquida, l'assorbimento degli ulteriori profili attinenti alla applicazione della disciplina del deposito alberghiero, perché pur in assenza del rapporto contrattuale vi è comunque una responsabilità per cosa in custodia, dove la cosa in custodia non si deve intendere la struttura in legno e la roulotte ma il fondo in gestione della convenuta, quale cosa che ha ingenerato o alimentato la propagazione delle fiamme che hanno attinto e distrutto i beni di parte attrice.
6.Relativamente alla quantificazione del danno, il valore della struttura in legno è evincibile dal precedente atto di acquisto pari ad euro 9.500,00, come da riscontro documentale in atti (all. 2 dell'atto di citazione). Sono poi andate perdute le attrezzature e la roulotte per i quali è congruo l'importo di euro 1.000,00 sulla scorta della prova documentale fornita dall'attore sul prezzo di mercato del mezzo. Vanno aggiunte le spese per la cancellazione dal Pra per euro 100,00, per le quali l'attore ha fornito prova documentale. Non sono dovute le spese di euro 1.800,00 per lo spostamento in quanto non sono in correlazione causale con l'incendio. Quanto al danno da mancato godimento fino al luglio 2021 deve rilevarsi la carenza di prova in ordine al nesso causale rispetto all'incendio, in quanto da una parte essendo, comunque, in corso i lavori di ristrutturazione e dall'altra essendovi stato il periodo di emergenza sanitaria e dei conseguenti contenimenti e limitazioni negli spostamenti.
7.In conclusione, per le ragioni di cui in motivazione, va dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni Controparte_1 riportati ai beni di proprietà di Parte_1 [...] va cond o in favore Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 10.600,00.
[...]
infine, riconoscersi sulla tale somma rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell'effettivo pagamento dell'assicurazione attrice fino alla data della presente pronuncia;
sull'importo complessivo alla data della presente pronuncia vanno aggiunti gli interessi legali sino al soddisfo.
8.Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo in ragione dell'importo riconosciuto all'attrice, sulla scorta del DM vigente, del valore della somma riconosciuta a parte attrice, della complessità della causa e dell'attività concretamente svolta in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di nella causazione del danno patito Controparte_1
d O Parte_1 Controparte_1 avore di
[...] Parte_1 euro 10.600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell'effettivo pagamento dell'assicurazione attrice fino alla data della presente pronuncia;
sull'importo complessivo alla data della presente pronuncia vanno aggiunti gli interessi legali sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di a liquidarsi nella Parte_1 complessiva somma di euro 5.364,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 18 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Antonio Fabrizi per parte attrice e l'avv. Carlo Pierantozzi in sostituzione dell'avv. Francesco Cristiani per parte convenuta.
L'Avv. Fabrizi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Pierantozzi, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Fabrizi sito in Roma via Costantino Maes n. 50, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Maria Alessandra Iazzi, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 pore, elettiv iata presso lo studio dell'avv. Francesco Cristiani sito in Roma via G. Ferrari n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
-che dal 1.01.2015 e to avente ad oggetto “una piazzola (la n. 47 situata nel secondo settore), per la collocazione di bungalow e/o roulotte presso il Camping Traiano, gestito dalla società convenuta, ; -che era proprietario di una Controparte_1 casetta in , nonché di roulotte, targata RM70134; -che nel 2019, dovendo avviare delle opere per la riqualificazione del campeggio, aveva comunicato l'avvio Controparte_1 delle opere “a partire dal primo e secondo settore e, quindi, la necessità di organizzare lo spostamento della loro struttura dalla piazzola e collocarla in altra area del campeggio entro il 30 marzo”; -che l'attore, pertanto, in data 9.09.2019 aveva provveduto allo spostamento della propria struttura dalla piazzola nonché di tutte le attrezzature connesse nelle aree del Camping non interessate dai lavori di urbanizzazione, inviando apposita comunicazione alla società convenuta;
-che, in seguito allo spostamento, non aveva ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla ultimazione dei lavori, bensì solo “degli SMS di aggiornamento circa la possibilità di accedere al Camping per il controllo delle attrezzature”; -che, a mezzo mail il 30.07.2021, la società gli aveva comunicato che “a seguito dell'incendio divampato all'interno del camping il giorno 25 luglio 2021, la sua roulotte (...) posizionata al secondo settore, è stata completamente distrutta dalle fiamme e, in nessun modo recuperabile”; -che recatosi immediatamente sul luogo, ove era divampato l'incendio, aveva constatato che oltre alla roulotte anche la casetta in legno era andata integralmente distrutta. Deduceva che vi era responsabilità della convenuta in ragione del contratto di campeggio e del codice del turismo, nonché in ogni caso ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “in via principale accertare la responsabilità della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli
[...]
.c. e 13.9 del Codice del Turismo per tutti i fatti su esposti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice per i titoli indicati in narrativa, che si quantificano nella misura di € 16.400,00 ovvero nella diversa soma risultante in corso di causa o da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo;
b) in via subordinata: accertare la responsabilità dei in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , ai sensi dell'art. 2051 c.c. per tutti i fatti su esposti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice per i titoli indicati in narrativa, che si quantificano nella misura di € 16.400,00 ovvero nella diversa somma risultante in corso di causa o da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo”.
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: -che alla data dell'incendio del 25.07.2021 all'interno del campeggio non vi era più rapporto contrattuale con l'attore, infatti dal 31.12.2018 la società convenuta aveva cessato l'esercizio dell'attività di camping in ragione di lavori di ammodernamento;
-che non vi era nemmeno responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto alcuna custodia vi era sulla casetta e sul mezzo avendo la società richiesto il rilascio nei confronti degli ex abbonati, come da comunicazione dell'11.06.2021; -che in ogni caso i danni richiesti erano eccessivi e non provati. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “-respingere le domande formulate dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze, iva e cpa, oltre rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.L'attore ha dedotto la responsabilità della convenuta, fra l'altro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'incendio divampato in data 25.07.2021 all'interno del fondo in custodia di Controparte_1
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, è ormai pacifico che l'onere probatorio gravante sull'attore si risolve nella sola dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, dovendo, al contrario, il custode, provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. L'orientamento è stato di recente ribadito con la pronuncia Cass. Civ. n. 18518 del 08/07/2024, nella quale è stato affermato che “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.
5.Nel caso di specie, è pacifico che la casetta in legno e la roulotte di proprietà di erano presenti all'interno del fondo della società Parte_1 co ampato l'incendio del 25.07.2021. E' altrettanto pacifico che il fondo dove si trovavano i beni dell'attore erano in custodia della società, avendone la proprietà e la gestione ai fini commerciali. E' anche pacifico che per effetto dell'incendio la struttura in legno e la roulotte sono stati completamente distrutti. Tanto appare sufficiente – stante l'indiscussa ed anzi confermata proprietà e gestione dell'area– ad individuare la società come custode e, dunque, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.. In particolare, relativamente ai danni causati da incendi la Suprema Corte è da sempre lineare nel ritenere che il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è sempre responsabile salvo non dimostri il caso fortuito, risultando finanche irrilevante che l'incendio si sia sviluppato sul fondo stesso “assumendo rilievo, al riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme” (Cass. civ. Sez. III Sent., 07/02/2011, n. 2962). Sotto altro profilo deve osservarsi che ai fini della prova del nesso causale per la responsabilità del custode il danneggiato ha l'onere di fornire il nesso tra la cosa dalla quale è insorto l'incendio ed i danni lamentati, circostanza questa dimostrata sulla scorta delle considerazioni che precedono. Invece, il danneggiante non ha dato prova del caso fortuito, poiché i requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità necessari per la sua configurazione difettano evidentemente nel caso de quo. Difatti, la verificazione di un incendio è evento comune nei mesi estivi, specie in luoghi come quelli di causa. Né risulta dimostrato che la società avesse intimato all'attore il rilascio del campeggio. In alcuna comunicazione si legge l'intimazione a Parte_2 di rimuovere la struttura e gli altri beni all'esterno del camping. Anzi, in precedenza con la missiva del 30.11.2018 la società comunicava che
“le piazzole devono essere lasciate libere da ogni struttura e posizionate nelle aree libere che verranno indicate dalla direzione del camping”, dunque consentiva il trasferimento della struttura in zone diverse ma sempre interne al camping. Stessa indicazione vi è nella missiva del 13.03.2019 e del 11.07.2019, con le quali si dava anche avviso del ritardo dell'inizio dei lavori. Il teste , dipendente del campeggio, ha riferito, inoltre, che Testimone_1
“Quanto ai lavori di trasferimento della struttura confermo che prima dei lavori la società aveva richiesto a lo spostamento altrove di tutta Parte_1 la sua struttura, la societ o anche il nuovo posto dove posizionare la struttura medesima”. Dunque, la società era consapevole del luogo di trasferimento della struttura per averglielo lei stessa indicato. Inoltre, di tale spostamento l'attore ne dava comunicazione anche al direttore a mezzo mail in data 20.09.2019. Del resto, gli sms inviati dalla società convenuta per avvisare della possibilità di accesso al fine del controllo dell'attrezzatura confermano ulteriormente che la permanenza della struttura e del mezzo, all'interno del camping durante le opere di ristrutturazione, fosse concordata e assentita dalla società. In tali termini va perciò riconosciuta la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di per i danni cagionati dall'incendio di Controparte_1 cui in narrativa. Le considerazioni che precedono comportano, in virtù del principio della ragione più liquida, l'assorbimento degli ulteriori profili attinenti alla applicazione della disciplina del deposito alberghiero, perché pur in assenza del rapporto contrattuale vi è comunque una responsabilità per cosa in custodia, dove la cosa in custodia non si deve intendere la struttura in legno e la roulotte ma il fondo in gestione della convenuta, quale cosa che ha ingenerato o alimentato la propagazione delle fiamme che hanno attinto e distrutto i beni di parte attrice.
6.Relativamente alla quantificazione del danno, il valore della struttura in legno è evincibile dal precedente atto di acquisto pari ad euro 9.500,00, come da riscontro documentale in atti (all. 2 dell'atto di citazione). Sono poi andate perdute le attrezzature e la roulotte per i quali è congruo l'importo di euro 1.000,00 sulla scorta della prova documentale fornita dall'attore sul prezzo di mercato del mezzo. Vanno aggiunte le spese per la cancellazione dal Pra per euro 100,00, per le quali l'attore ha fornito prova documentale. Non sono dovute le spese di euro 1.800,00 per lo spostamento in quanto non sono in correlazione causale con l'incendio. Quanto al danno da mancato godimento fino al luglio 2021 deve rilevarsi la carenza di prova in ordine al nesso causale rispetto all'incendio, in quanto da una parte essendo, comunque, in corso i lavori di ristrutturazione e dall'altra essendovi stato il periodo di emergenza sanitaria e dei conseguenti contenimenti e limitazioni negli spostamenti.
7.In conclusione, per le ragioni di cui in motivazione, va dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni Controparte_1 riportati ai beni di proprietà di Parte_1 [...] va cond o in favore Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 10.600,00.
[...]
infine, riconoscersi sulla tale somma rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell'effettivo pagamento dell'assicurazione attrice fino alla data della presente pronuncia;
sull'importo complessivo alla data della presente pronuncia vanno aggiunti gli interessi legali sino al soddisfo.
8.Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo in ragione dell'importo riconosciuto all'attrice, sulla scorta del DM vigente, del valore della somma riconosciuta a parte attrice, della complessità della causa e dell'attività concretamente svolta in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di nella causazione del danno patito Controparte_1
d O Parte_1 Controparte_1 avore di
[...] Parte_1 euro 10.600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell'effettivo pagamento dell'assicurazione attrice fino alla data della presente pronuncia;
sull'importo complessivo alla data della presente pronuncia vanno aggiunti gli interessi legali sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore di a liquidarsi nella Parte_1 complessiva somma di euro 5.364,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani