Sentenza 6 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15184 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BE IZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 607, presso lo studio dell'avvocato TOLLIO BIANCHI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi 11 rr. Dr. Alberto Grassi e Dr. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che le difende unitamente all'avvocato ALCIDE LUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
DI MA ND;
- intimato -
avverso la sentenza n. 464/00 del Tribunale di AVEZZANO, emessa il 9/5/2000, depositata il 30/06/00; RG. 99/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sig. Di IN convenne in giudizio suo marito NA Di CO e le Assicurazioni Generali per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale accaduto mentre si trovava a bordo dell'autovettura guidata dal coniuge ed assicurata presso la compagnia convenuta. La sentenza del pretore di Avezzano, che respinse la domanda, è stata confermata dal Tribunale di Avezzano, il quale ha escluso (ai sensi dell'art. 4, lett. a, della legge n. 990 del 1969) che la garanzia assicurativa sia operante in favore della Di Bernardino, quale coniuge in comunione dei beni del danneggiante (intestatario della vettura). A conforto della decisione il giudice ha addotto Corte cost. n. 301 del 1996, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione normativa, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il coniuge terzo trasportato che al contempo sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo, responsabile del sinistro. Pur la cassazione della sentenza del Tribunale di Avezzano propone ricorso la Di IN, svolgendo due motivi. Risponde con controricorso la Ass.ni Generali S.P.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della sentenza costituzionale n. 188 del 1191) la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 1991, la cui "efficacia erga omnes ... è stata violata la un maldestro tentativo di frustrarne lo scopo voluto dalla legge". Con il secondo motivo (vizi della motivazione) la ricorrente sostiene che sarebbe stata malamente interpretata anche la legge n. 142 del 1992, che ha parzialmente modificato l'art. 4 lett. B) della legge n. 990 del 1969.
Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di specificità. Il loro tenore è, infatti, frutto di un fraintendimento della motivazione con la quale la sentenza ha respinto la pretesa della ricorrente, il giudice ha, infatti, chiaramente esposto di ritenere che "nel caso in esame la garanzia assicurativa rimane esclusa ... sulla base dell'applicazione dell'art. 4 lett. A) della L. 990/69, che comprende tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione". Ha così, dunque, confermato la tesi del primo giudice, secondo la quale l'infortunata, siccome in regime di comunione legale con il marito proprietario della vettura, non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria.
La ricorrente, invece, si riferisce, in entrambi i motivi, alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1991 ed alla legge n. 142 del 1992, le quali hanno apportato modificazioni (come, peraltro,
nello stesso ricorso è ammesso) alla diversa disposizione della lettera B) dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, estendendo i benefici assicurativi ad una serie di soggetti trasportati, tra i quali anche il coniuge, ma al di fuori dell'ipotesi in cui quest'ultimo sia in regime di comunione legale con il proprietario del veicolo.
Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi E. 1600, di cui E. 100 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004