Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 246
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato presentato in data 23/07/2025, mentre le cartelle sono state notificate in date ampiamente antecedenti, con la prima notifica risalente al 20.11.2019. Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni è ampiamente spirato.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle

    L'eccezione di mancata notifica è stata smentita dalla produzione in atti della prova delle notifiche. Inoltre, la società ha posto in essere comportamenti concludenti che riconoscono il debito, quali istanze di rateizzazione e adesione alla 'Rottamazione-Quater', indicando espressamente le cartelle oggetto del ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale

    L'eccezione è stata respinta in quanto la tardività del ricorso rende inammissibile l'esame nel merito. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento) e i termini di prescrizione decennale non erano maturati alla data di presentazione del ricorso.

  • Rigettato
    Omessa vocatio in ius dell'Ente Impositore

    La Corte ha ritenuto che non vi sia alcun onere a carico dell'Ente Esattore di integrare il contraddittorio né per la Corte di concedere termine al ricorrente per tale integrazione, confermando l'inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 246
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 246
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo