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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3939/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190088532747000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200034096691000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200039301560000 IVA-ALIQUOTE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200040966765000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200044289087000 IVA-ALIQUOTE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220019472916000 IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250034546137000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con ricorso notificato in data 23/07/2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione, proponeva opposizione avverso n. 7 Cartelle di Pagamento che qui di seguito si elencano, deducendo di aver preso cognizione della propria posizione debitoria solo in data 18.07.2025 a seguito di un accesso al sito web dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:
1. Cartella n. 06820190088532747000 notificata il
20.11.2019, afferente IVA, anno 2016, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di
Milano-Uff Terr. Milano 3; 2. Cartella n. 06820200034096691000 notificata il 25.11.2021, afferente IVA, anno
2018, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-Uff Terr. Milano 3; 3.
Cartella n. 06820200039301560000 notificata il 03.12.2021, afferente IVA, anno 2018, il cui ente impositore
è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-Uff Terr Milano 3; 4,Cartella n.
06820200040966765000 notificata il 17.01.2022, afferente IVA, anno 2017, il cui ente impositore è
l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov,le II di Milano-Uff Terr Milano 3; 5. Cartella n. 06820200044289087000 notificata il 17.01.2022 afferente IVA, anno 2017, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir
Prov.le II di Milano-Uff Terr Milano 3; 6. Cartella n. 06820220019472916000 notificata il 21.07.2022 afferente
IRPEF, anno 2017, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-Uff Ter.
Milano 3; 7. Cartella n. 06820250034546137000 notificata il 19.03.2025, afferente credito di imposta agevolazioni fiscali 2020-2021 il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-
Uff Controlli.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità/inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento e, nel merito, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale.
Ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, lamentando un periculum in mora derivante dalla propria precaria situazione economica.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, a sua volta, controdeduceva quanto segue.
In via preliminare e assorbente nel merito, in ordine alle eccezioni sollevate dalla ricorrente (decadenza e prescrizione maturata antecedentemente la notifica delle cartelle) eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti Impositori, Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano -Ufficio Territoriale
Milano 3 e Ufficio Controlli, entrambi legittimati a controdedurre, relativamente alla eccezione di prescrizione dei crediti/debiti in discussione.
Eccepisce, inoltre, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è palesemente inammissibile per tardività.
Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/92, invero, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento opposte risultano tutte ritualmente notificate alla società ricorrente in date ampiamente antecedenti al termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione, (• la Cartella n.
06820190088532747000 è stata notificata il 20.11.2019;• la Cartella n. 06820200034096691000 è stata notificata il 25.11.2021;• la Cartella n. 06820200039301560000 è stata notificata il 03.12.2021;• la Cartella
n. 06820200040966765000 è stata notificata il 17.01.2022;• la Cartella n. 06820200044289087000 è stata notificata il 17.01.2022;• la Cartella n. 06820220019472916000 è stata notificata il 21.07.2022;• la Cartella
n. 06820250034546137000 è stata notificata il 19.03.2025.). La società ricorrente ha proposto il presente gravame solo in data 23/07/2025, ovvero ben oltre la scadenza del termine decadenziale.
Eccepisce ancora che tutte le citate Cartelle di Pagamento, sono state regolarmente notificate e non sono state oggetto di opposizione da parte del contribuente, pertanto la pretesa creditoria ad essa sottesa è divenuta definitiva ed incontestabile.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione e decadenza dei crediti, dalla data di notifica di ogni singola cartella (la prima delle quali risale alla data del 20.11.2019) alla data di presentazione del presente ricorso non è maturato il termine di prescrizione decennale.
Inoltre, in ordine alla Cartella di Pagamento n. 06820190088532747000 notificata il 20.11.2019 sono stati notificati i seguenti atti interruttivi: - Intimazione di Pagamento n. 06820229020554639000 notificata il
15/06/2022; - Intimazione di Pagamento n. 06820259031965680000 notificata il 08/07/2025, entrambe notificate ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 ossia mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_3 risultante da INIPEC.
Per cui, dalla data di notifica della suddetta Cartella del 20/11/2019 la prescrizione decennale (sia quella quinquennale invocata da parte ricorrente) è stata interrotta, dapprima in data 15/06/2022 con la notifica della Intimazione n. 06820229020554639000, e successivamente in data 08/07/2025 con la notifica dell'Intimazione n. 06820259031965680000. Ancora, in ordine alle restanti Cartelle:- n.
06820200034096691000 notificata il 25.11.2021; - n. 06820200039301560000 notificata il 03.12.2021; - n.
06820200040966765000 notificata il 17.01.2022; - n. 06820200044289087000 notificata il 17.01.2022 - n.
06820220019472916000 notificata il 21.07.2022; - n. 06820250034546137000 notificata il 19.03.2025 in data 08/07/2025 è stata notificata, per tutte, l'Intimazione di Pagamento n. 06820259031965680000 ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 ossia mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.
Per cui, dalla data di ogni singola cartella (la prima delle quali risale alla data del 25/11/2021) alla data di notifica della suddetta intimazione non è decorso il termine decennale di prescrizione, né tantomeno quello quinquennale invocato da parte ricorrente.
Per ultimo parte resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per le eccezioni relative al merito della vicenda per cui è causa ovvero di decadenza e prescrizione precedenti la notifica delle cartelle. Evidenzia, infatti, che tutte le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Ricorrente attengono unicamente all'attività di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, unico titolare del credito e legittimo contraddittore e unico soggetto competente a stabilire eventuale fondamento delle eccezioni di prescrizione e/o decadenza dei crediti.
Deposita memoria di replica parte contribuente al solo fine di reiterare le proprie difese ma soprattutto per eccepire la inammissibilità della costituzione in giudizio di ADER, in quanto effettuata mediante avvocato del libero foro, in violazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992, norma speciale del processo tributario.
Eccepisce la mancata sinteticità nella difesa di ER e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti Impositori, onere che graverebbe in capo ad ERe.
Discussa la causa alla Udienza del 15 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccepita inammissibile costituzione dell'ADER con Avvocato del Libero Foro, la Cassazione civile, Sez. 5^ tributaria, ordinanza n. 16040/2025, udienza del 7 maggio 2025, deposito del 7 giugno 2025, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate–Riscossione (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Entrando nel merito della discussione, il ricorso proposto è inammissibile in quanto tardivo.
Le cartelle impugnate sono state impugnate ben oltre 60 gg dalla notifica.
La parte giustifica il ritardo eccependo la mancata notifica delle stesse, sconfessata sia dalla prova delle notifiche prodotte in atti sia per fatti concludenti in quanto risultano essere state notificate successivamente alle cartelle, due avvisi di intimazioni (Intimazione di Pagamento n. 06820229020554639000 notificata il
15/06/2022;- Intimazione di Pagamento n. 06820259031965680000 notificata il 08/07/2025, entrambe notificate ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 ossia mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_3 risultante da INIPEC) e a seguire • in data 11.02.2020, l'Agente della riscossione accoglieva l'istanza di rateizzazione (prot. 647821) presentata dalla società per la cartella n. 06820190088532747000; • in data 28.12.2021, la società presentava una nuova istanza di rateizzazione, poi rigettata in data 28.02.2022 per decadenza dal precedente piano. Anche tale istanza, seppur rigettata, costituisce inequivocabile riconoscimento del debito;
• in data 22.07.2022, veniva accolta un'ulteriore istanza di rateizzazione (prot. 727834); • In data 05.08.2022, la società presentava ben tre distinte istanze di rateizzazione (prot. 731935, 731954, 731957) per la quasi totalità delle cartelle oggi impugnate;
• da ultimo, in data 17.03.2023, la società presentava dichiarazione di adesione alla Definizione
Agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”), indicando espressamente tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso e dichiarando testualmente “che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
Ad abundatiam, il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 14 comma 6 bis D.LGS. 546/92,
Omessa Vocatio in Jus dell'Ente Impositore nel caso de quo, Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano -Ufficio
Territoriale Milano 3 e Ufficio Controlli non evocato in giudizio, legittimati a controdedurre sulle stesse.
Dalla lettura della norma non si ravvede alcun onere a carico dell'Ente Esattore di integrare il contraddittorio e men che meno l'onere della Corte di concedere termine al ricorrente per integrare il contraddittorio.
Per tutti questi motivi il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono a soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre oneri di legge.
Milano, lì 15 gennaio 2026 Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3939/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190088532747000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200034096691000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200039301560000 IVA-ALIQUOTE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200040966765000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200044289087000 IVA-ALIQUOTE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220019472916000 IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250034546137000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con ricorso notificato in data 23/07/2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione, proponeva opposizione avverso n. 7 Cartelle di Pagamento che qui di seguito si elencano, deducendo di aver preso cognizione della propria posizione debitoria solo in data 18.07.2025 a seguito di un accesso al sito web dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:
1. Cartella n. 06820190088532747000 notificata il
20.11.2019, afferente IVA, anno 2016, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di
Milano-Uff Terr. Milano 3; 2. Cartella n. 06820200034096691000 notificata il 25.11.2021, afferente IVA, anno
2018, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-Uff Terr. Milano 3; 3.
Cartella n. 06820200039301560000 notificata il 03.12.2021, afferente IVA, anno 2018, il cui ente impositore
è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-Uff Terr Milano 3; 4,Cartella n.
06820200040966765000 notificata il 17.01.2022, afferente IVA, anno 2017, il cui ente impositore è
l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov,le II di Milano-Uff Terr Milano 3; 5. Cartella n. 06820200044289087000 notificata il 17.01.2022 afferente IVA, anno 2017, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir
Prov.le II di Milano-Uff Terr Milano 3; 6. Cartella n. 06820220019472916000 notificata il 21.07.2022 afferente
IRPEF, anno 2017, il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-Uff Ter.
Milano 3; 7. Cartella n. 06820250034546137000 notificata il 19.03.2025, afferente credito di imposta agevolazioni fiscali 2020-2021 il cui ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria Dir Prov.le II di Milano-
Uff Controlli.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità/inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento e, nel merito, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale.
Ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, lamentando un periculum in mora derivante dalla propria precaria situazione economica.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, a sua volta, controdeduceva quanto segue.
In via preliminare e assorbente nel merito, in ordine alle eccezioni sollevate dalla ricorrente (decadenza e prescrizione maturata antecedentemente la notifica delle cartelle) eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti Impositori, Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano -Ufficio Territoriale
Milano 3 e Ufficio Controlli, entrambi legittimati a controdedurre, relativamente alla eccezione di prescrizione dei crediti/debiti in discussione.
Eccepisce, inoltre, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è palesemente inammissibile per tardività.
Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/92, invero, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento opposte risultano tutte ritualmente notificate alla società ricorrente in date ampiamente antecedenti al termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione, (• la Cartella n.
06820190088532747000 è stata notificata il 20.11.2019;• la Cartella n. 06820200034096691000 è stata notificata il 25.11.2021;• la Cartella n. 06820200039301560000 è stata notificata il 03.12.2021;• la Cartella
n. 06820200040966765000 è stata notificata il 17.01.2022;• la Cartella n. 06820200044289087000 è stata notificata il 17.01.2022;• la Cartella n. 06820220019472916000 è stata notificata il 21.07.2022;• la Cartella
n. 06820250034546137000 è stata notificata il 19.03.2025.). La società ricorrente ha proposto il presente gravame solo in data 23/07/2025, ovvero ben oltre la scadenza del termine decadenziale.
Eccepisce ancora che tutte le citate Cartelle di Pagamento, sono state regolarmente notificate e non sono state oggetto di opposizione da parte del contribuente, pertanto la pretesa creditoria ad essa sottesa è divenuta definitiva ed incontestabile.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione e decadenza dei crediti, dalla data di notifica di ogni singola cartella (la prima delle quali risale alla data del 20.11.2019) alla data di presentazione del presente ricorso non è maturato il termine di prescrizione decennale.
Inoltre, in ordine alla Cartella di Pagamento n. 06820190088532747000 notificata il 20.11.2019 sono stati notificati i seguenti atti interruttivi: - Intimazione di Pagamento n. 06820229020554639000 notificata il
15/06/2022; - Intimazione di Pagamento n. 06820259031965680000 notificata il 08/07/2025, entrambe notificate ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 ossia mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_3 risultante da INIPEC.
Per cui, dalla data di notifica della suddetta Cartella del 20/11/2019 la prescrizione decennale (sia quella quinquennale invocata da parte ricorrente) è stata interrotta, dapprima in data 15/06/2022 con la notifica della Intimazione n. 06820229020554639000, e successivamente in data 08/07/2025 con la notifica dell'Intimazione n. 06820259031965680000. Ancora, in ordine alle restanti Cartelle:- n.
06820200034096691000 notificata il 25.11.2021; - n. 06820200039301560000 notificata il 03.12.2021; - n.
06820200040966765000 notificata il 17.01.2022; - n. 06820200044289087000 notificata il 17.01.2022 - n.
06820220019472916000 notificata il 21.07.2022; - n. 06820250034546137000 notificata il 19.03.2025 in data 08/07/2025 è stata notificata, per tutte, l'Intimazione di Pagamento n. 06820259031965680000 ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 ossia mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.
Per cui, dalla data di ogni singola cartella (la prima delle quali risale alla data del 25/11/2021) alla data di notifica della suddetta intimazione non è decorso il termine decennale di prescrizione, né tantomeno quello quinquennale invocato da parte ricorrente.
Per ultimo parte resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per le eccezioni relative al merito della vicenda per cui è causa ovvero di decadenza e prescrizione precedenti la notifica delle cartelle. Evidenzia, infatti, che tutte le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Ricorrente attengono unicamente all'attività di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, unico titolare del credito e legittimo contraddittore e unico soggetto competente a stabilire eventuale fondamento delle eccezioni di prescrizione e/o decadenza dei crediti.
Deposita memoria di replica parte contribuente al solo fine di reiterare le proprie difese ma soprattutto per eccepire la inammissibilità della costituzione in giudizio di ADER, in quanto effettuata mediante avvocato del libero foro, in violazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992, norma speciale del processo tributario.
Eccepisce la mancata sinteticità nella difesa di ER e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti Impositori, onere che graverebbe in capo ad ERe.
Discussa la causa alla Udienza del 15 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccepita inammissibile costituzione dell'ADER con Avvocato del Libero Foro, la Cassazione civile, Sez. 5^ tributaria, ordinanza n. 16040/2025, udienza del 7 maggio 2025, deposito del 7 giugno 2025, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate–Riscossione (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Entrando nel merito della discussione, il ricorso proposto è inammissibile in quanto tardivo.
Le cartelle impugnate sono state impugnate ben oltre 60 gg dalla notifica.
La parte giustifica il ritardo eccependo la mancata notifica delle stesse, sconfessata sia dalla prova delle notifiche prodotte in atti sia per fatti concludenti in quanto risultano essere state notificate successivamente alle cartelle, due avvisi di intimazioni (Intimazione di Pagamento n. 06820229020554639000 notificata il
15/06/2022;- Intimazione di Pagamento n. 06820259031965680000 notificata il 08/07/2025, entrambe notificate ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 ossia mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_3 risultante da INIPEC) e a seguire • in data 11.02.2020, l'Agente della riscossione accoglieva l'istanza di rateizzazione (prot. 647821) presentata dalla società per la cartella n. 06820190088532747000; • in data 28.12.2021, la società presentava una nuova istanza di rateizzazione, poi rigettata in data 28.02.2022 per decadenza dal precedente piano. Anche tale istanza, seppur rigettata, costituisce inequivocabile riconoscimento del debito;
• in data 22.07.2022, veniva accolta un'ulteriore istanza di rateizzazione (prot. 727834); • In data 05.08.2022, la società presentava ben tre distinte istanze di rateizzazione (prot. 731935, 731954, 731957) per la quasi totalità delle cartelle oggi impugnate;
• da ultimo, in data 17.03.2023, la società presentava dichiarazione di adesione alla Definizione
Agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”), indicando espressamente tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso e dichiarando testualmente “che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
Ad abundatiam, il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 14 comma 6 bis D.LGS. 546/92,
Omessa Vocatio in Jus dell'Ente Impositore nel caso de quo, Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano -Ufficio
Territoriale Milano 3 e Ufficio Controlli non evocato in giudizio, legittimati a controdedurre sulle stesse.
Dalla lettura della norma non si ravvede alcun onere a carico dell'Ente Esattore di integrare il contraddittorio e men che meno l'onere della Corte di concedere termine al ricorrente per integrare il contraddittorio.
Per tutti questi motivi il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono a soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre oneri di legge.
Milano, lì 15 gennaio 2026 Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli