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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg7435 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7435 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO
STANISLAO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZANGARO ISABELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/04/2025 e Controparte_1 Controparte_2 premettendo: - di aver contratto matrimonio in Napoli il 04/06/2014;
- che dalla loro unione è nato il figlio (31.05.2015) Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Previa acquisizione del parere del Pm, all'udienza del 28.10.2025 tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. All'esito chiedevano rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di divorzio. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. La casa coniugale sita in Napoli, alla Via Cimarosa, n. 95, di proprietà della sig.ra
[...]
, resterà assegnata con i mobili e le suppellettili a quest'ultima; la stessa costituirà CP_1 collocazione privilegiata del minore. 1l sig. potrà recuperare i propri effetti Controparte_2 personali e dovrà provvedere a trasferirsi entro il mese di giugno 2025.
3. I ricorrenti hanno proprio reddito e sono economicamente autosufficienti.
4. La polizza assicurativa sanitaria stipulata dal IG. con il Fondo Sanitario Integrativo CP_2
SA OL, attualmente estesa anche alla IG.ra , verrà disdettata a far data dalla CP_1 comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. Ai fini del contributo al mantenimento del minore , il sig. Persona_2 CP_2
verserà alla sig.ra entro il giorno 2 di ogni mese la somma di € 500,00
[...] Controparte_1
(dico: cinquecentoeuro/00) sulle seguenti coordinate bancarie IBAN
[...]. L'importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
PIANO GENITORIALE PER IL IO INNNE
I IGg.ri , nato a [...] il [...] e , nata a [...], il Controparte_2 Controparte_1
10.11.1977, genitori del minore , nato a [...] il [...], concordano Persona_2 sull'applicazione del regime di affidamento condiviso secondo le modalità e pattuizioni che seguono.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL NUCLEO FAMILIARE
I1 IG. svolge attività di dipendente part time per SA San Paolo, attualmente Controparte_2 presso la filiale sita al II di Napoli, con orario di lavoro nei giorni di lunedi e martedi CP_3 dalle 08:05 alle 16:05, svolgendo negli altri orari e per gli altri giorni della settimana attività professionale quale Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede sempre per SA
OL. Piano ferie da stabilire ogni anno o corrispondente a quello seguito in passato (ove applicabile).
La IG.ra , svolge professione di Specialista ambulatoriale presso Controparte_1 CP_4 con disponibilità sulle diverse sedi di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco,
ER e NO con orario di lavoro flessibile nella fascia di orario 08:45 e 17:00 escluso il giovedi con orario 08:45 18:30. Svolge attività di docente didatta presso Scuola di Specializzazione per medici psicologi “centro internazionale di psicoterapia strategica” di Salerno con sede in Via
TO AM 20/22 con impegno per il sabato e saltuariamente anche di domenica tutta la giornata
10:00 14:00 — 15:00 — 19:00. Piano ferie da stabilire ogni anno.
Il minore, , risiede alla Via Domenico Cimarosa 95, frequenta la classe IV Persona_2 elementare presso l'Istituto scolastico “Vanvitelli” sito a Napoli in Via Luca Giordano, 128 con orario 08:00 — 16:00.
PERSONE CONVIVENTI: nessuna
SALUTE: Il minore, , gode di buona salute e non necessita, allo stato, di Persona_2 alcuna particolare assistenza medico/sanitaria.
PIANO GENITORIALE RELATIVO AL IO IN , nato a [...], il Persona_2
31.05.2015.
DOMICILIO PREVALENTE Presso la ex abitazione coniugale, di proprietà della madre CP_1
, sita in Napoli, Via Domenico Cimarosa, 95
[...] frequenta la classe IV elementare Parte_1 presso l'Istituto scolastico “Vanvitelli”, sito in Via Luca Giordano, 128 con orario 08:00-16:00;
- il corso di catechismo, il martedi dalle 17,30 /18,30;
- il corso di inglese il giovedi 16,45/18,00; - il lunedi dalla 17:00 alle 18:00 ed il mercoledi dalle 17:00 alle 18:00 attività sportiva di Karate, attualmente sospeso.
PIANO SETTIMANALE Il lunedi il minore sarà accompagnato e prelevato da scuola dalla madre che si occuperà anche di accompagnarlo ad un'attività sportiva da lui preferita, con rientro presso la casa materna. Nella ipotesi in cui in tale giorno la sig.ra non potesse provvedere, per CP_1 sopravvenute ed indifferibili esigenze lavorative, procederà, facendosi carico delle spese, ad individuare una persona di fiducia, d'intesa e previa comunicazione al sig. . Il martedi CP_2 il minore sarà accompagnato e prelevato a scuola dalla madre che lo accompagnerà e preleverà al corso di catechismo, oppure alla eventuale altra attività in essere al termine del detto corso, con rientro presso l'abitazione materna. Nella ipotesi in cui in tale giornata la sig.ra non potesse, CP_1 per sopravvenute ed indifferibili esigenze lavorative, procederà, facendosi carico delle spese, ad individuare una persona di fiducia, d'intesa e previa comunicazione al sig. . CP_2
I1 mercoledi il minore sarà accompagnato e prelevato da scuola dal padre che lo accompagnerà al corso sportivo prescelto, riaccompagnandolo presso la casa materna alle ore 20,00 (giorno di visita settimanale).
Il giovedi il minore verrà accompagnato e prelevato da scuola dal padre che lo accompagnerà e preleverà dal corso di inglese presso la “Clarence house Accademy in Napoli”, dalle 16:30 alle
18:00. Rientro presso la casa materna alle ore 20,00 (giorno di visita settimanale).
Il venerdi verrà accompagnato e prelevato dal padre dalla scuola con rientro presso la casa materna.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DOVERE DI VISITA Il padre potrà visitare il minore: - il mercoledi, dall'uscita dal corso sportivo con accompagnamento presso la casa materna alle ore 20,00. - il giovedi dalle ore 18,00 (uscita dal corso di inglese) alle 20,00, con accompagnamento presso la casa materna. Il minore trascorrerà i fine settimana, seguendo il criterio dell'alternanza, con ciascun genitore secondo le seguenti modalità.
Nel corso del weekend di competenza paterna, ogni 15 giorni, sarà prelevato dalla scuola il venerdi alle 16,00 e verrà accompagnato presso la casa materna la domenica alle ore 20,00, pernottando presso l'abitazione paterna.
Nel corso della settimana in cui cade il week end di competenza materna il minore potrà pernottare il giorno di mercoledi o giovedi presso la casa paterna, salvo diversi accordi che dovranno essere preventivamente comunicati e concordati almeno una settimana prima tra le parti, tenuto conto delle esigenze di studio, sportive, sociali e familiari del minore e/o dei genitori.
Tale criterio dell'alternanza. nell'interesse del minore e nell'ottica di consentirne gradualmente l'adattamento, verrà applicato a partire dal sesto mese successivo al provvedimento del Magistrato.
Durante questo periodo il minore trascorrerà il fine settimana con la madre mentre il padre potrà prelevarlo dalla scuola il mercoledi con pernotto presso la sua abitazione e riaccompagnarlo il giovedi presso la casa materna alle ore 20:00. Tuttavia, sempre tenute conto le esigenze del minore, qualora, nell'arco di tali sei mesi, il IG. avesse il desiderio programmare un weekend CP_2 in compagnia del figlio, sia esso in città, al mare, in montagna o altro, ciò comporterà il venir meno del pernotto del giorno del mercoledi che precede il weekend in questione. L'esercizio del suddetto diritto/dovere di visita, cosi come sopra regolamentato, potrà subire eventuali modifiche, previo accordo tra i coniugi, in considerazione degli impegni.
VACANZE Per le vacanze natalizie si pattuisce che il minore passerà alternativamente, di anno in anno, il giorno della vigilia con il padre e il Natale con la madre;
la vigilia di Capodanno con il padre e il Capodanno con la madre.
Sempre con la possibilità di diverso accordo che dovrà essere preventivamente comunicato e concordato tra le parti in ragione delle esigenze del minore e/o dei genitori.
Per le festività pasquali il minore passerà, sempre alternativamente, di anno in anno, il giorno di
Pasqua con il padre e il lunedi in “Albis” con la madre. Anche in tale caso le parti, nell'interesse del minore, potranno modificare e meglio concordare le modalità sopra indicate in ragione delle loro rispettive esigenze e di quelle del minore.
Per le ferie estive il minore passerà quindici giorni con il padre e quindici giorni con la madre con possibilità di concordare ogni anno il periodo in ragione della programmazione annuale. Il piano di ferie da lavoratore dipendente verrà comunicato dal IG. alla IG.ra entro il CP_2 CP_1 mese di maggio di ciascun anno. Resta intesa la disponibilità di conciliazione con il piano ferie della sig.ra che varia di anno in anno. CP_1
SPESE
In base alle leggi in vigore si ha diritto all'assegno familiare (pari al momento ad € 57/mese), tale somma viene percepita interamente dal sig. che provvede mensilmente a pagare la CP_2 mensa scolastica. Le spese scolastiche sostenute per il minore quali quelle per il materiale didattico
(quaderni, materiale di cancelleria et similia) si ritengono rientranti nel regime ordinario delle spese, cosi come quelle relative all'acquisto di medicinali da banco, (integratori, antipiretici, antiinflammatori di comune uso) e vestiario ordinario. Laddove, invece, la spesa per un particolare capo di vestiario dovesse rivestire un particolare impegno economico, la stessa, previo accordo tra i genitori, verrà sostenuta al 50% tra gli stessi. Le spese scolastiche relative all'acquisto dei libri di testo, iscrizione e frequentazione di corsi, doposcuola, attività ludiche, sportive e ricreative saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Ad ogni buon conto per la determinazione della natura delle spese le parti richiamare il protocollo d'intesa intervenuto fra Magistrati e Avvocati del
Consiglio dell'Ordine di Napoli. I1 IG. è titolare di polizza assicurativa sanitaria con il Fondo sanitario integrativo CP_2
SA OL (attualmente estesa alla coniuge ed al minore), che prevede il rimborso totale in caso di pagamento di Ticket sanitario mentre è prevista una franchigia pari al 30% in caso di utilizzo di strutture private senza Ticket sanitario, nel caso di utilizzo di strutture mediche convenzione la franchigia è variabile, inoltre è previsto un massimale di spesa che varia di anno in anno. Ne consegue che tale percentuale relativa alle spese per prestazioni sanitarie a favore del minore relativa alla franchigia o in caso di superamento del massimale assicurato andrà divisa al 50% restando il residuo coperto dalla detta polizza assicurativa e, dunque, oggetto di rimborso. Le spese eventualmente occorrenti per la baby sitter, nella ipotesi in cui dovesse essere necessaria per esigenze della IGra verranno affrontate esclusivamente dalla stessa. Laddove dovesse CP_1 presentarsi tale necessita anche per il IG. lo stesso provvederà direttamente a CP_2 corrispondere quanto stabilito e concordato personalmente con la baby sitter.
La scelta della baby sitter sarà, comunque, vagliata dal IG. a cui dovranno essere CP_2 fornite le relative referenze, nominativo e recapiti telefonici. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a rendere edotto l'altro coniuge dell'eventuale ricorso al supporto della baby sitter, sia esso sporadico ed occasionale, oppure continuativo e costante nel tempo, indicandone giorno ed orari di frequentazione del minore.
I genitori prestano fin d'ora, reciprocamente, il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti degli stessi, autorizzando, reciprocamente, i viaggi dello stesso con ognuno dei genitori e dandone congruo preavviso all'altro genitore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n. 21, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2014); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino