Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2020, proposto da
Riccoboni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in origine rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico e Luca Gastini e, successivamente, dagli avvocati Carlo Merani, Susanna Veroni e Luca Gastini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” – Egato 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Faletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vinzaglio n. 2;
nei confronti
Regione Piemonte e Comune di Acqui Terme, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione 22.11.2019, n. 24 , recante “Approvazione definitiva dello ‘Studio degli acquiferi profondi nell’Ato6’”, nella sola parte in cui l’Egato6 ha omesso di formulare alla Regione Piemonte la proposta di ri-perimetrazione delle aree di ricarica della falda profonda comprese nell’area di pertinenza del medesimo Egato6, con la conseguente estromissione del sito sul quale è in corso di costruzione la discarica da quelle ricomprese in area di ricarica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” – Egato 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente riferisce nel ricorso introduttivo di essere titolare di un progetto di discarica da realizzare nel territorio del Comune di Sezzadio, parzialmente ricadente in una delle tutelate “zone di protezione” previste dal Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Piemonte con d.C.R. del 13.3.2007, n. 117-10731. Più precisamente, nell’ambito della suddetta, generale classificazione, l’area in questione appartiene al tipo denominato “aree di ricarica degli acquiferi profondi”, previste e perimetrate dalla determinazione dirigenziale regionale n. 268 del 21.7.2016, emessa ai sensi dell’art. 24 co. 4 del citato Piano.
2. La Società rappresenta di avere interesse all’accertamento dell’erroneità di tale perimetrazione, al fine di vedere il proprio, realizzando impianto non più ricompreso nel relativo ambito, onde scongiurare eventuali, future limitazioni gestorie e alleggerire la pregiudiziale contrarietà dei soggetti che si oppongono al progetto.
3. Con nota del 4.1.2017 il Comune di Acqui Terme – anche a nome degli altri 24 Sindaci della Provincia di Alessandria appartenenti alla “Convenzione per la gestione associata di funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse idriche” – ha trasmesso all’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” - Ato6 (poi divenuta Ente di governo d’ambito territoriale ottimale n. 6 “Alessandrino” - Egato6) uno studio ambientale relativo agli acquiferi profondi nell’area di Cascina Borio – Sezzadio – Predosa (doc. 6 ricorrente). Ciò affinché la medesima Ato6 – sulla base delle risultanze di questo studio – proponesse alla Regione di rivedere la perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi approvata con D.D. 268 del 21 luglio 2016, relativamente all’area di Sezzadio-Predosa.
4. L’Ato6 ha quindi avviato con determinazione direttoriale del 21.4.2017 la procedura selettiva finalizzata all’attribuzione di un incarico professionale per la redazione di un più approfondito studio sugli acquiferi profondi nel territorio di competenza, specificandone i contenuti nella relativa lex specialis . La procedura negoziata per l’affidamento del suddetto incarico è stata successivamente aggiudicata (doc. 9 ricorrente) e la società di professionisti affidataria ha redatto l’elaborato richiesto (doc. 10 ricorrente); dalle relative risultanze è emerso che il sito della discarica Riccoboni si colloca al di fuori delle aree di ricarica della falda (come risulta dalla rappresentazione grafica prodotta da parte ricorrente sub doc. 11).
5. L’Autorità (divenuta Ente di governo d’ambito), dopo aver formalmente preso atto dello Studio in questione (doc. 12 ricorrente), ha ritenuto opportuno “dare la possibilità a soggetti terzi di … presentare eventuali ulteriori contributi tecnici da inviare in Regione in allegato allo studio suddetto” e ha perciò stabilito di avviare la fase di raccolta di “eventuali contributi in linea tecnica da allegare allo studio sugli acquiferi profondi da inviare alla Regione Piemonte” (doc. 13 ricorrente).
6. La Società esponente con missiva del 14.3.2019 (doc. 14) ha sollecitato l’Amministrazione d’ambito a trasmettere senza indugio lo studio alla Regione Piemonte, ritenendo l’indetta fase di consultazione inutilmente dilatoria; l’Ente ha replicato spiegando le ragioni che l’avevano indotto ad aprire il procedimento ai suddetti contributi tecnici di terzi, precisando di aver avviato “… nel corso del 2017 … di propria iniziativa un’attività di approfondimento delle conoscenze dello stato degli acquiferi profondi del territorio di propria competenza affidando uno specifico studio idrogeologico che potesse supportare l’Ente di Governo nella proposta di delimitazione delle zone di protezione (RISE e aree di ricarica) alla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 24 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque” (doc. 15 ricorrente).
7. La Società esponente ha quindi trasmesso al medesimo Egato6 un proprio “contributo tecnico”, le cui risultanze confermavano che “il sito in cui è ubicata la discarica Riccoboni s.p.a. nel Comune di Sezzadio risulta esterno sia alle aree definite ‘di ricarica degli acquiferi profondi’ sia alle aree definite ‘zone di riserva RISE’” (doc. 16 ricorrente, pag. 22 del file depositato); oltra al citato contributo della Società, anche il Comune di Acqui Terme ha fatto pervenire una propria relazione tecnica, anch’essa incentrata sullo studio delle aree di ricarica (doc. 17 ricorrente).
8. Dopo aver acquisito i suddetti contributi tecnici, Egato6 ha provveduto a trasmetterli alla Regione Piemonte unitamente allo Studio, ribadendo che quest’ultimo era finalizzato a “supportare l’Ente di Governo nella proposta di delimitazione delle zone di protezione (RISE e aree di ricarica) alla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 24 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque” (doc. 18 ricorrente).
9. La Regione Piemonte ha tuttavia riferito all’odierna ricorrente, per il tramite dei suoi legali, di aver “comunicato a Egato6, con nota del 28 maggio u.s., la richiesta di ricevere lo studio approvato da Codesto ente entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Ha inoltre comunicato che alla ricezione provvederà alle attività istruttorie di propria competenza con le modalità previste dai vigenti atti regionali, per addivenire in caso positivo, alla modifica della perimetrazione delle aree di ricarica oggetto di studio” . La Regione Piemonte ha comunque dato atto di aver iniziato una prima disamina in linea tecnica della documentazione ricevuta (doc. 19 ricorrente, nota regionale con allegata ricevuta di trasmissione a mezzo pec del 7.6.2019).
10. Prima di procedere con l’invio alla Regione Piemonte dello Studio “approvato” (come da richiesta regionale) e dei “contributi tecnici” pervenuti, Egato6 ha stabilito di convocare una riunione per la valutazione congiunta delle osservazioni allo studio, nel corso della quale venivano discussi anche profili afferenti alla riperimetrazione delle aree di ricarica (vedasi il verbale della riunione depositato dalla ricorrente sub doc. 21).
11. A seguito della suddetta riunione Egato6 – con propria deliberazione del 22.11.2019, n. 24 (doc. 22 ricorrente) – ha approvato lo Studio in questione, formulando però la sola proposta di delimitazione delle aree di riserva e non anche la proposta di riperimetrazione delle aree di ricarica.
12. La deducente ritiene lesiva la richiamata deliberazione di Egato6 n. 24/2019, nella parte in cui omette di formulare alla Regione Piemonte la proposta di riperimetrazione delle aree di ricarica come risultante dallo Studio sugli acquiferi profondi, poiché a suo avviso inciderebbe negativamente sull’avvio del pertinente procedimento regionale riferito alle suddette aree di ricarica e, conseguentemente, impedirebbe il definitivo riconoscimento della conseguente estraneità alle stesse del proprio sito di discarica.
13. L’interessata è pertanto insorta avverso la predetta delibera di Egato6 n. 24/2019, deducendo:
I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà. Violazione dell’art. 24 del PTA. Violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990 (difetto di motivazione);
II. Eccesso di potere per erronea e mancata considerazione delle risultanze istruttorie, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Violazione di legge con riferimento ai principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa.
14. Si è costituito in giudizio l’amministrazione intimata, svolgendo le proprie difese nella successiva memoria depositata il 10.9.2024.
15. All’udienza pubblica (ruolo aggiunto) del 17.10.2024, stante la dichiarazione del difensore di parte ricorrente in merito alla permanenza dell’interesse alla decisione nel merito dell’impugnativa, il collegio ha rinviato la trattazione della causa come da verbale.
16. All’udienza pubblica del 20.3.3025 la causa è stata trattenuta in decisione.
17. In via preliminare, deve essere respinta la richiesta avanzata da parte ricorrente nella memoria depositata il 14.2.2025 di non considerare i fatti riportati in una parte della memoria dell’intimato Ente di governo d’ambito depositata il 10.9.2024. Ferme le ordinarie regole che governano l’onere della prova, l’eccezione di irritualità, da intendersi, stante il relativo tenore, quale contestazione di tardività della suddetta memoria di parte resistente, non può trovare accoglimento. La sottesa ricostruzione vorrebbe infatti porre l’udienza di “ruolo aggiunto” del 17.10.2024 quale termine invalicabile da cui far decorrere i termini processuali defensionali concessi alle parti dall’art. 73 del cod. proc. amm. La funzione del suddetto “ruolo aggiunto”, tuttavia, proprio in quanto distinto seppure accessoriamente abbinato al “ruolo ordinario”, è unicamente quella di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito dell’impugnativa, mentre l’udienza successivamente fissata per la prosecuzione della trattazione costituisce la sede per il naturale esercizio del contraddittorio processuale, di talché i termini di cui all’art. 73 del cod. proc. amm. devono computarsi con riferimento a quest’ultima.
18. La trattazione congiunta delle due dedotte censure, giustificata dal connesso e complementare portato contestativo, conduce al giudizio di infondatezza di seguito meglio chiarito.
18.1. Quanto alla prima doglianza, la parte lamenta che il procedimento avviato da Egato6 con l’affidamento dell’incarico di redazione dello Studio sugli acquiferi profondi avesse dichiaratamente lo scopo di formulare alla Regione Piemonte – a norma dell’art. 24 comma 4 del PTA – una proposta di riperimetrazione sia delle aree di ricarica della falda, sia delle aree di riserva “RISE”. Pertanto, secondo la Società, sarebbe incoerente ed immotivata la decisione di concludere il procedimento formulando alla Regione Piemonte la sola proposta di ri-perimetrazione delle aree di riserva “RISE”, trascurando le “aree di ricarica”.
18.2. Quanto alla seconda doglianza, si incentra sul fatto che l’esito provvedimentale sfociato nella proposta di cui sopra abbia ignorato anche gli ulteriori contributi istruttori pervenuti nella fase di consultazione avviata dall’Amministrazione.
18.3. Osta all’accoglimento della tesi difensiva il chiaro disposto dell’art. 24, co. 4, del Piano di Tutela delle acque approvato con d.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007, laddove dispone che “4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:
a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) [aree di ricarica] e b) …, sentite le province e le autorità d’ambito;
b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera c) [zone di riserva]…, su proposta dell’autorità d’ambito e sentite le province (…)” (doc. 1 ricorrente).
18.4. La disposizione citata, infatti, prevalente anche sulle relative disposizioni attuative, attribuisce all’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo d’ambito) l’iniziativa procedimentale unicamente in relazione alla perimetrazione delle “zone di riserva”, che resta invece alla Regione Piemonte per le “aree di ricarica”.
18.5. L’ Ente di governo d’ambito ha quindi correttamente formulato la propria proposta in consonanza con la richiamata norma di piano, a nulla valendo che la precedente istruttoria si sia appuntata anche sulla raccolta di elementi ulteriori, quali l’estensione delle suddette “aree di ricarica”.
18.6. L’odierna ricorrente, pertanto, poiché l’Autorità ha correttamente trasmesso alla Regione Piemonte l’intero compendio istruttorio raccolto, vertente anche sulla riperimetrazione delle “aree di ricarica”, avrebbe potuto compulsare proprio il suddetto Ente regionale, sollecitandolo ad ulteriormente vagliarne il contenuto e ad avviare il pertinente procedimento.
18.7. Fermo il thema decidendum del presente giudizio, limitato allo scrutinio dell’ambito di iniziativa procedimentale assunta dall’intimato Ente di governo d’ambito, l’integrale trasmissione della documentazione istruttoria manifesta l’infondatezza delle ulteriori considerazioni censorie appuntate sulla asserita, solo parziale trasmissione dello studio commissionato, espresse dalla difesa ricorrente a pagg. 5 e 6 della memoria depositata il 14.2.2025.
19. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente a corrispondere all’Ente di governo d'ambito territoriale ottimale n. 6 “Alessandrino” la somma di euro 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO