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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO ON e dell'avv. C.F._2
EL ON contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MAGGIONI Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per “in via principale: Parte_1 Parte_2 voglia il Tribunale, previa declaratoria di mancata conclusione del contratto d'appalto fra Pt_1
e nonché, comunque, fra e e
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_1
condannare quest'ultima a restituire agli attori € 34.800,00 di cui € 9.900,00 a
[...] [...]
ed € 24.900,00 a , in entrambi i casi con gli interessi legali dal 20.12.21; Parte_2 Parte_1 in via subordinata: voglia il Tribunale per il non creduto caso in cui abbia a ritenere che fra e Parte_1 CP_1 si sia perfezionato un contratto di appalto, dato atto dell'intervenuto recesso comunicato ex
[...] art. 1671 c.c. da con lettera PEC 31.01.22 e rigettata o, comunque, ridotta la domanda Parte_1 riconvenzionale di condannare la convenuta a restituire agli attori € Controparte_1 Controparte_1
23.993,49 quale differenza fra la somma da loro corrisposta (€ 34.800,00) e quella di € 10.806,51 determinata dal CTU, a titolo di indennizzo spettante all'appaltatrice per mancato guadagno, il tutto con gli interessi legali dal 31.01.22. in ogni caso: condannare a rifondere agli attori competenze, anticipazioni, spese forfettarie al Controparte_1
15%, CPA, IVA, spese di CTU come liquidate e rimborso spese di CTP, oltre all'imposta per la registrazione dell'emananda sentenza.
In via istruttoria:
Per il caso in cui parte convenuta insista per l'ammissione dell'interrogatorio formale degli attori e della prova per testi di cui alla sua memoria 04.03.23 (depositata però il 07.04.23), rigettare tale istanza per i motivi di inammissibilità già espressi nella memoria attorea 28.04.23; diversamente, ammettersi parte attrice a fornire la prova contraria sulle medesime circostanze e con testi indicati a tal fine nella memoria 28.04.23 (IC e ).” CP_2
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Rigettare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la domanda formulata dagli attori in principalità, poiché infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVEZIONALE:
Accertato e dichiarato il contratto di appalto intercorso tra le parti e il successivo recesso ex art. 1671 c.c. esercitato dei committenti in data 31.01.2022, condannare gli stessi al pagamento in favore della delle spese sostenute, del corrispettivo per i lavori eseguiti e del Controparte_1 mancato guadagno pari, a complessivi € 39.311,02= oltre IVA, o di quella minor somma che risulterà di giustizia in corso di causa o decisa dal Giudice in via equitativa, compensando la somma dovuta con gli acconti versati dai committenti, pari a € 30.000,00= oltre IVA.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Parte convenuta chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
I. Interrogatorio formale degli attori e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'agosto del 2019 appaltavamo alla società all'epoca nostra inquilina, i CP_1 lavori di rifacimento del manto di copertura e nella sistemazione e pitturazione delle facciate dell'immobile locato, come da documento che mi si rammostra (doc. 2 – fascicolo parte attrice)?
2) Vero che nell'appalto erano comprese le prestazioni professionali di un tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta dei titoli edilizi per l'esecuzione dei lavori come da documento che mi si rammostra (doc. 2 – fascicolo parte attrice)?
3) Vero che venivano concordati tra le parti menzionato appalto i seguenti termini di pagamento: un primo acconto di € 30.000,00= oltre IVA alla stipula, un secondo acconto di € 30.000,00= oltre IVA a lavori in fase di effettuazione ed il saldo a lavori finiti?
4) Vero che, dovendo procedere con la fatturazione del primo acconto pattuito Controparte_1 delle opere appaltate dai locatori, la stessa chiedeva prima ai committenti, poi al loro commercialista, l'indicazione dell'aliquota IVA da applicare, essendo previste aliquote diverse pagina 2 di 11 per le unità abitative e quelle non abitative, come da documento che mi si rammostra (doc.
1 - Email da a committenti e 14.08.19, 20.08.19, 23.08.19; doc.
2 - CP_1 Parte_3
Email da a del 23.09.19; doc. 3 – Email da a Parte_3 CP_1 Parte_3 del 24.09.19)? CP_1
5) Vero che l'Ing. IC veniva incaricato dalla società di predisporre i progetti, Controparte_1 redigere la richiesta di autorizzazione paesaggistica comunale e regionale, nonché di controllare la gestione delle opere e la sicurezza del cantiere sito in Bosisio Parini (LC), relativo ai fabbricati di proprietà dei Sigg. e ? Parte_1 Parte_2
6) Vero che ultimati i progetti si teneva un incontro tra l'ing. , i committenti e la società Pt_4 appaltatrice, per la sottoscrizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, incontro al quale presenziava il Sig. , nipote dei committenti, al cui esito gli stessi chiedevano di CP_3 apportare delle modifiche al progetto, secondo le indicazioni fornite dal Sig. ? CP_2
7) Vero che nella circostanza del capitolo che precede i committenti venivano informati dall'Ing. IC e dalla società appaltatrice che le modifiche richieste avrebbero comportato un costo ulteriore e un allungamento dei tempi?
8) Vero che una volta ottenuta l'autorizzazione paesaggistica la forniva ai committenti i CP_1 campioni dei materiali relativi al colore delle facciate, alle pietre di rivestimento e ai materiali di copertura tramite il Sig. per la conferma definitiva prima di procedere al loro Testimone_1 acquisto?
9) Vero che i committenti, tramite il Sig. , chiedevano all'appaltatrice di sospendere CP_2
l'acquisto dei materiali, stante l'emanazione del cd. “Superbonus” e la valutazione della possibilità di accedere ai nuovi benefici fiscali?
10) Vero che l'appaltatrice e l'Ing. IC evidenziavano ai committenti ed al Sg. che, CP_2 per poter usufruire di tale bonus, avrebbero dovuto effettuare opere più importanti, eseguendo un maggiore isolamento dell'immobile, con il conseguente aumento dei costi da sostenere?
11) Vero che nel mese di luglio 2020 si tenevano vari incontri tra il Sig. , il legale CP_2 rappresentante della convenuta e l'Ing. IC, all'esito dei quali il tecnico riferiva come, dalle verifiche effettuate, fossero emerse alcuni abusi edilizi e difformità, che, se non sanate, non avrebbero consentito di accedere al cd. Superbonus?
12) Vero che i committenti incaricavano l'Ing. IC di presentare la sanatoria delle opere difformi?
13) Vero che nel mese di novembre 2021 il legale rappresentante di impresa incaricata dai committenti di effettuare le opere per accedere al “bonus 110”, tra cui quelle appaltata, effettuava un sopraluogo presso l'immobile dei committenti?
Si chiede l'interrogatorio formale degli attori su tutti i capitoli.
Si indica come testimone l'Ing. , con studio a DE (LC), in via Valvarrone n. 36, Testimone_2 sui capitoli da 5 a 13 compresi.
pagina 3 di 11 In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando come testimoni i seguenti soggetti:
- , residente a [...], sul cap. 1; Testimone_3
- Ing. residente a [...], sui capitoli n. 2, 3 e 4. Testimone_4
II. Disporti la rinnovazione della C.T.U. per le ragioni indicate nelle osservazioni svolte dal consulente di parte e ribadite all'udienza del 03.12.2024.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre S.g.s., C.p.a. ed IVA come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la società per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ottenere, in via principale, previa declaratoria di mancata conclusione del contratto di appalto tra e la condanna della convenuta alla restituzione in favore degli attori Parte_1 Controparte_1 della somma di € 34.800,00, oltre interessi, e, in via subordinata, dato atto dell'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c., la condanna della convenuta alla restituzione in favore degli attori della differenza risultante tra la somma da loro corrisposta (€ 34.800,00) e l'eventuale mancato guadagno di detta società, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda formulata in Controparte_1 via principale dagli attori e chiedendo in via riconvenzionale, previo accertamento della conclusione del contratto di appalto fra le parti e del successivo recesso ex art. 1671 c.c. esercitato dai committenti, la condanna degli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese sostenute, del corrispettivo per i lavori eseguiti e del mancato guadagno, quantificati nella somma complessiva di € 39.311,02, oltre IVA.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue ai fini del decidere, in parte non contestate e in parte provate o da provare documentalmente, ovvero in quanto formulate in modo generico o valutativo.
La causa è stata, infatti, compiutamente istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Persona_1
pagina 4 di 11 In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio riguarda il contratto di appalto asseritamente concluso tra gli attori Pt_1
e e la convenuta avente ad oggetto l'esecuzione da
[...] Parte_2 Controparte_1 parte di quest'ultima di alcuni lavori edili presso l'immobile di proprietà degli attori sito in Bosisio Parini, via Sandro Pertini n. 30 (rifacimento del manto di copertura dell'edificio mediante rimozione della copertura in amianto e installazione di nuova copertura in alluminio), dietro pagamento di un corrispettivo pari a € 94.000,00, come da preventivo in data 10/08/2019 (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Non è contestato che gli attori e abbiano versato in favore della convenuta Pt_1 Parte_2 la somma complessiva di € 34.800,00, comprensiva di IVA, essendo invece Controparte_1 controverso fra le parti il titolo in forza del quale il versamento di tale somma sarebbe avvenuto.
Gli attori ritengono infatti che non si sarebbe in verità perfezionato alcun contratto di appalto e sostengono di avere versato la predetta somma in favore della convenuta a titolo di deposito fiduciario, da computare quale acconto solo in caso di esito positivo delle trattative e di effettiva conclusione del contratto di appalto.
La convenuta deduce invece che si è perfezionata fra le parti la conclusione di un contratto di appalto e che i committenti hanno quindi corrisposto in favore della società appaltatrice l'acconto pattuito, pari a complessivi € 30.000,00, oltre IVA.
La convenuta sostiene dunque di avere avviato l'iter necessario per l'esecuzione delle opere appaltate dai committenti, dando così inizio all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, fino al ricevimento di formale comunicazione di recesso ex art. 1671 c.c. trasmessa in data 31/01/2022 dal legale di parte attrice (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Pertanto, gli attori chiedono in via principale la restituzione integrale della somma versata in favore della convenuta – sostenendo che, non essendo intervenuta la conclusione di alcun contratto di appalto fra le parti, detto pagamento è avvenuto senza titolo e deve dunque essere restituito in quanto privo di causa – e solo in via subordinata la restituzione della differenza tra la somma da loro corrisposta e quella eventualmente spettante alla convenuta ex art. 1671 c.c.
La convenuta, invece, ritiene di nulla dovere restituire agli attori, avendo maturato in seguito al recesso operato dai committenti il diritto a percepire un indennizzo ex art. 1671 c.c. quantificato nell'importo complessivo di € 39.311,02, oltre IVA, superiore quindi all'acconto versato dagli attori.
Così sinteticamente riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
La tesi attorea secondo cui non sarebbe stato concluso alcun contratto di appalto tra le parti in causa è infondata, poiché vi sono plurimi elementi che inducono a ritenere in maniera univoca che e quali committenti, abbiano concluso con Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 5 di 11 un contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento a quest'ultima dell'incarico di eseguire le opere di ristrutturazione edilizia (rifacimento del manto di copertura dell'edificio mediante rimozione della copertura in amianto e installazione di nuova copertura in alluminio) descritte nel preventivo datato 10/08/2019, dietro pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito nella somma di € 94.000,00.
L'avvenuta effettiva conclusione del contratto di appalto è provata dal preventivo del 10/08/2019
– che disciplina nel dettaglio e in maniera puntuale le singole opere da realizzare presso l'immobile di proprietà degli attori sito in Bosisio Parini, via Sandro Pertini n. 30 – sottoscritto per accettazione dalla committente (doc. 2 di parte attrice); dalle comunicazioni Parte_1 avvenute tramite e-mail tra i committenti e il loro commercialista nel periodo Controparte_1 compreso tra il 14/08/2019 e il 24/01/2020 (docc. da 1 a 3 e da 5 a 10 di parte convenuta); dalle dichiarazioni per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per prestazione di servizi di contratto di appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria sottoscritte da e da Parte_1 Parte_2 in data 29/10/2019 (doc. 4 di parte convenuta); dal versamento da parte di entrambi i
[...] committenti in favore di della complessiva somma di € 34.800,00, con espresso Controparte_1 riferimento alle fatture emesse dalla convenuta, ove viene chiaramente riportato che si tratta di versamenti in acconto per i lavori di rifacimento della copertura dell'immobile di Bosisio Parini, via Sandro Pertini n. 30 (docc. da 3 a 6 di parte attrice e docc. 11 e 12 di parte convenuta).
Si deve in proposito rammentare che l'appalto tra privati è un contratto a forma libera, non essendo prescritta dalla legge la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Deve dunque ritenersi che il contratto con l'appaltatrice sia stato concluso, oltre Controparte_1 che da – la quale ha sottoscritto “per accettazione” il preventivo del 10/08/2019, Parte_1 come espressamente riportato su tale documento – anche da il quale ha Parte_2 sottoscritto, al pari di la dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata Parte_1
e ha provveduto, unitamente a al versamento in favore di di somme in Parte_1 Controparte_1 acconto a seguito dell'emissione delle fatture e dello scambio di comunicazioni tra Controparte_1
e il commercialista degli attori.
pur non avendo formalmente sottoscritto il preventivo del 10/08/2019, a Parte_2 differenza della moglie ha in ogni caso posto in essere diversi comportamenti Parte_1 concludenti, circostanza che consente di imputargli gli effetti del contratto di appalto concluso con l'appaltatrice.
La domanda formulata dagli attori in via principale deve quindi essere rigettata, dovendo ritenersi provata l'effettiva conclusione del contratto di appalto di cui al preventivo del 10/08/2019 per l'importo complessivo di € 94.000,00 tra i committenti e e Parte_1 Pt_2 Parte_2
l'appaltatrice Controparte_1
Ciò stabilito, devono dunque essere esaminate la domanda formulata dagli attori in via subordinata e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
pagina 6 di 11 Non è oggetto di contestazione fra le parti che l'appalto non sia stato portato a termine, ma sia stato eseguito solo in parte dalla convenuta;
le prospettazioni delle parti divergono circa l'esatta consistenza delle opere eseguite dall'appaltatrice e, pertanto, è stata espletata CTU sul punto.
Parimenti non è contestato, oltre che documentalmente provato, che in data 31/01/2022 i committenti abbiano inviato all'appaltatrice formale comunicazione di recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c., chiedendo la restituzione delle somme versate in acconto.
L'appaltatrice si è opposta alla richiesta di restituzione delle somme versate in Controparte_1 acconto dai committenti e formulando richiesta di indennizzo ex art. 1671 c.c., Pt_1 Parte_2 quantificato nella somma complessiva di € 39.311,02, oltre IVA, dunque maggiore rispetto agli acconti ricevuti.
Giova ricordare che, nell'ambito della disciplina privatistica dell'appalto, l'esercizio del diritto di recesso da parte del committente previsto dall'art. 1671 c.c. non è subordinato a particolari presupposti, ma può avere luogo per qualsiasi causa, il cui accertamento non è neppure richiesto ai fini della legittimità del recesso, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento del servizio, la cui prosecuzione risponde esclusivamente all'interesse del committente (Cass. n. 20811/2014; Cass. n. 9645/2011; Cass. n. 10742/2008). Deriva da quanto precede pertanto che, sciogliendosi il contratto esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente — ancorché il recesso possa essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento — non è necessaria alcuna indagine sull'importanza di detto inadempimento e/o sulla ricorrenza di una giusta causa di recesso.
Il medesimo art. 1671 c.c., tuttavia, contempera l'esigenza del committente di troncare un rapporto contrattuale per il quale il suo interesse è venuto meno trattenendo la parte di opera o di servizio già eseguiti con quella dell'appaltatore a non essere pregiudicato da un atto che non esige nemmeno una giustificazione: pertanto, questi ha diritto al compenso per quanto già eseguito e trattenuto dal committente nonché a ciò che avrebbe dovuto percepire se l'opera fosse stata compiuta per intero.
L'art. 1671 c.c. prevede infatti che il committente, in caso di recesso dal contratto di appalto, deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, poi, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non abbia impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi (Cass., n. 28402/2017; Cass., n. 9132/2012; Cass., n. 1189/1966).
pagina 7 di 11 Ai fini della quantificazione del guadagno non conseguito – inteso come utile d'impresa al netto delle passività, per effetto dell'anticipata interruzione del rapporto – è stata riconosciuta in giurisprudenza la legittimità di una liquidazione equitativa, mediante applicazione della percentuale del 10% del compenso contrattualmente pattuito, parametrando la misura di tale voce indennitaria alle previsioni normative nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'appaltatore, in caso di recesso del committente, può essere determinato forfettariamente nell'aliquota del 10% (Cass. n. 10598/2024; Cass., n. 27690/2023; Cass., n. 26009/2018), approccio reputato condivisibile dal giudicante in assenza di altri elementi di riferimento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “Senonché è conforme ai criteri di riconduzione del quantum all'effettiva entità della voce indennizzata che l'aliquota forfettaria fissata dalla legge esclusivamente per il recesso del committente pubblico assurga al rango di criterio generale per la quantificazione dell'utile presunto, ove sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato.
Ed invero, la dimostrazione del quantum del mancato guadagno (e non già dell'an) giustifica il ricorso al supporto tecnico di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente (anche alla stregua della necessità di determinare – per un verso – l'importo dei lavori già eseguiti, che negli appalti a corpo, tra cui ricade quello di specie, si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e – per altro verso – l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori per effetto del recesso), che ben può avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 28402 del 28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966).
Per effetto dell'utilizzazione di tale criterio la voce rivendicata è stata riconosciuta in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'assuntore sulla scorta dei calcoli dallo stesso effettuati.
In questa logica la quantificazione del mancato guadagno ben può essere rimessa ad una liquidazione equitativa che si avvalga del parametro presuntivo stabilito in tema di appalti pubblici, essendo difficile dimostrare la sua precisa misura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983)” (cfr. Cass., n. 16346/2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, al fine di quantificare l'indennizzo spettante all'appaltatrice a seguito del recesso esercitato dai committenti e Controparte_1 Pt_1
è stata disposta in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Parte_2 Per_1
[...]
pagina 8 di 11 La relazione del CTU merita di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico e viene posta a fondamento del convincimento del giudice, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
L'istanza di rinnovazione della CTU formulata dalla parte convenuta deve dunque essere disattesa, avendo il CTU replicato in maniera esaustiva alle osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta.
Il CTU, al fine di quantificare il mancato guadagno, da individuarsi nell'utile d'impresa – costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere – ha innanzitutto provveduto a redigere un computo metrico estimativo dei lavori oggetto del contratto di appalto per cui è causa, sulla base del Prezziario Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023.
Pur non vertendosi in materia di contratti pubblici, la decisione del CTU di utilizzare il prezziario regionale del 2023 non è censurabile, avendo peraltro la giurisprudenza sopra richiamata riconosciuto la legittimità dell'applicazione in via equitativa anche agli appalti privati di criteri dettati per gli appalti pubblici.
Inoltre, il CTU ha evidenziato in sede di controdeduzioni alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta che l'utilizzo del prezziario CCIAA del 2019, invocato dalla parte convenuta, avrebbe condotto a risultati simili e che un eventuale extra costo, peraltro, sarebbe andato solo a vantaggio dell'appaltatrice.
Il CTU ha poi congruamente motivato la decisione di ricorrere al prezziario regionale del 2023, rappresentando che esso “è stato assunto dal Legislatore come listino di riferimento per il Superbonus 110, insieme al Listino DEI, pertanto la scelta si giudica più che corretta e attendibile” (cfr. pag. 8 della relazione del CTU).
Si possono dunque effettuare le seguenti considerazioni in base alla relazione del CTU.
Il CTU ha osservato che “la percentuale dell'utile di impresa è stata fissata al 10% dell'importo lavori dallo stesso Prezziario Regionale e si ritiene di condividere tale valutazione, anche alla luce di altre numerose e concordanti valutazioni desunte da fonti autorevoli, una su tutte il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), all'art. 32, comma 2, lett. c” e ha correttamente affermato che “il mancato guadagno indennizzabile a termini dell'art. 1671 C.C. è solamente quello riferibile ai lavori rimasti ineseguiti” (cfr. pagg. 4 e 5 della relazione del CTU).
Il CTU ha quindi accertato che i lavori eseguiti dall'appaltatrice in adempimento del contratto di appalto ammontano a € 850,00, pari alla metà della voce relativa alle spese tecniche per pagina 9 di 11 autorizzazione paesaggistica. Il CTU ha giustificato detta dimidiazione “in quanto non è stata fornita evidenza dell'avvenuta trasmissione della autorizzazione paesaggistica al protocollo comunale né dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”.
Il CTU ha quantificato il mancato guadagno, ossia l'utile d'impresa, nella somma di € 9.456,51, ottenuta mediante applicazione della percentuale del 10% sull'importo complessivo dei lavori non eseguiti, stimato in complessivi € 94.565,12.
Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. – costituito, si ricorda, dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno – il CTU ha quantificato in € 850,00 l'importo dei lavori eseguiti e in € 9.456,51 l'utile d'impresa, per complessivi € 10.306,51.
Con riferimento alle opere extra contratto realizzate dall'appaltatrice, per cui la parte convenuta chiede il pagamento della somma complessiva di € 1.400,00, il CTU ha quantificato il valore di dette opere nella minor somma di € 500,00, con analisi specifica e puntuale di ogni singola voce, che qui si richiama (cfr. pagg. 5 e 6 della relazione del CTU).
In definitiva, deve essere riconosciuta in favore dell'appaltatrice la somma complessiva di € 10.806,51 (€ 10.306,51 + € 500,00).
A seguito dell'esercizio del recesso dal contratto di appalto da parte dei committenti, l'appaltatrice deve restituire a questi ultimi quanto percepito a titolo di acconto, pari a complessivi € 34.800,00, essendo venuto meno il vincolo contrattuale che ne aveva giustificato la corresponsione.
Nel contempo, i committenti sono tenuti a corrispondere all'appaltatrice l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c., quantificato sulla scorta dell'espletata CTU nella somma complessiva di € 10.806,51.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 degli attori e della somma di € 23.993,49, oltre interessi legali Parte_1 Parte_2 dal 31/01/2022, data della costituzione in mora, al saldo.
Il rigetto della domanda formulata in via principale dagli attori giustifica la parziale compensazione delle spese di lite fra le parti, nella misura del 25%.
Le spese di lite, nella restante misura del 75%, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, pari a € 23.993,49) e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro, poiché la CTU si è resa in ogni caso necessaria per accertare l'indennizzo spettante alla convenuta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta in via principale da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore di e la somma Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di € 23.993,49, oltre interessi legali dal 31/01/2022 al saldo;
3) Compensa le spese di lite fra le parti, nella misura del 25%;
4) Condanna a rifondere in favore di e le spese Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Parte_2 di lite, nella misura del 75%, che liquida in € 408,75 per anticipazioni e in € 3.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Lecco, 23 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO ON e dell'avv. C.F._2
EL ON contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MAGGIONI Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per “in via principale: Parte_1 Parte_2 voglia il Tribunale, previa declaratoria di mancata conclusione del contratto d'appalto fra Pt_1
e nonché, comunque, fra e e
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_1
condannare quest'ultima a restituire agli attori € 34.800,00 di cui € 9.900,00 a
[...] [...]
ed € 24.900,00 a , in entrambi i casi con gli interessi legali dal 20.12.21; Parte_2 Parte_1 in via subordinata: voglia il Tribunale per il non creduto caso in cui abbia a ritenere che fra e Parte_1 CP_1 si sia perfezionato un contratto di appalto, dato atto dell'intervenuto recesso comunicato ex
[...] art. 1671 c.c. da con lettera PEC 31.01.22 e rigettata o, comunque, ridotta la domanda Parte_1 riconvenzionale di condannare la convenuta a restituire agli attori € Controparte_1 Controparte_1
23.993,49 quale differenza fra la somma da loro corrisposta (€ 34.800,00) e quella di € 10.806,51 determinata dal CTU, a titolo di indennizzo spettante all'appaltatrice per mancato guadagno, il tutto con gli interessi legali dal 31.01.22. in ogni caso: condannare a rifondere agli attori competenze, anticipazioni, spese forfettarie al Controparte_1
15%, CPA, IVA, spese di CTU come liquidate e rimborso spese di CTP, oltre all'imposta per la registrazione dell'emananda sentenza.
In via istruttoria:
Per il caso in cui parte convenuta insista per l'ammissione dell'interrogatorio formale degli attori e della prova per testi di cui alla sua memoria 04.03.23 (depositata però il 07.04.23), rigettare tale istanza per i motivi di inammissibilità già espressi nella memoria attorea 28.04.23; diversamente, ammettersi parte attrice a fornire la prova contraria sulle medesime circostanze e con testi indicati a tal fine nella memoria 28.04.23 (IC e ).” CP_2
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Rigettare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la domanda formulata dagli attori in principalità, poiché infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVEZIONALE:
Accertato e dichiarato il contratto di appalto intercorso tra le parti e il successivo recesso ex art. 1671 c.c. esercitato dei committenti in data 31.01.2022, condannare gli stessi al pagamento in favore della delle spese sostenute, del corrispettivo per i lavori eseguiti e del Controparte_1 mancato guadagno pari, a complessivi € 39.311,02= oltre IVA, o di quella minor somma che risulterà di giustizia in corso di causa o decisa dal Giudice in via equitativa, compensando la somma dovuta con gli acconti versati dai committenti, pari a € 30.000,00= oltre IVA.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Parte convenuta chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
I. Interrogatorio formale degli attori e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'agosto del 2019 appaltavamo alla società all'epoca nostra inquilina, i CP_1 lavori di rifacimento del manto di copertura e nella sistemazione e pitturazione delle facciate dell'immobile locato, come da documento che mi si rammostra (doc. 2 – fascicolo parte attrice)?
2) Vero che nell'appalto erano comprese le prestazioni professionali di un tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta dei titoli edilizi per l'esecuzione dei lavori come da documento che mi si rammostra (doc. 2 – fascicolo parte attrice)?
3) Vero che venivano concordati tra le parti menzionato appalto i seguenti termini di pagamento: un primo acconto di € 30.000,00= oltre IVA alla stipula, un secondo acconto di € 30.000,00= oltre IVA a lavori in fase di effettuazione ed il saldo a lavori finiti?
4) Vero che, dovendo procedere con la fatturazione del primo acconto pattuito Controparte_1 delle opere appaltate dai locatori, la stessa chiedeva prima ai committenti, poi al loro commercialista, l'indicazione dell'aliquota IVA da applicare, essendo previste aliquote diverse pagina 2 di 11 per le unità abitative e quelle non abitative, come da documento che mi si rammostra (doc.
1 - Email da a committenti e 14.08.19, 20.08.19, 23.08.19; doc.
2 - CP_1 Parte_3
Email da a del 23.09.19; doc. 3 – Email da a Parte_3 CP_1 Parte_3 del 24.09.19)? CP_1
5) Vero che l'Ing. IC veniva incaricato dalla società di predisporre i progetti, Controparte_1 redigere la richiesta di autorizzazione paesaggistica comunale e regionale, nonché di controllare la gestione delle opere e la sicurezza del cantiere sito in Bosisio Parini (LC), relativo ai fabbricati di proprietà dei Sigg. e ? Parte_1 Parte_2
6) Vero che ultimati i progetti si teneva un incontro tra l'ing. , i committenti e la società Pt_4 appaltatrice, per la sottoscrizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, incontro al quale presenziava il Sig. , nipote dei committenti, al cui esito gli stessi chiedevano di CP_3 apportare delle modifiche al progetto, secondo le indicazioni fornite dal Sig. ? CP_2
7) Vero che nella circostanza del capitolo che precede i committenti venivano informati dall'Ing. IC e dalla società appaltatrice che le modifiche richieste avrebbero comportato un costo ulteriore e un allungamento dei tempi?
8) Vero che una volta ottenuta l'autorizzazione paesaggistica la forniva ai committenti i CP_1 campioni dei materiali relativi al colore delle facciate, alle pietre di rivestimento e ai materiali di copertura tramite il Sig. per la conferma definitiva prima di procedere al loro Testimone_1 acquisto?
9) Vero che i committenti, tramite il Sig. , chiedevano all'appaltatrice di sospendere CP_2
l'acquisto dei materiali, stante l'emanazione del cd. “Superbonus” e la valutazione della possibilità di accedere ai nuovi benefici fiscali?
10) Vero che l'appaltatrice e l'Ing. IC evidenziavano ai committenti ed al Sg. che, CP_2 per poter usufruire di tale bonus, avrebbero dovuto effettuare opere più importanti, eseguendo un maggiore isolamento dell'immobile, con il conseguente aumento dei costi da sostenere?
11) Vero che nel mese di luglio 2020 si tenevano vari incontri tra il Sig. , il legale CP_2 rappresentante della convenuta e l'Ing. IC, all'esito dei quali il tecnico riferiva come, dalle verifiche effettuate, fossero emerse alcuni abusi edilizi e difformità, che, se non sanate, non avrebbero consentito di accedere al cd. Superbonus?
12) Vero che i committenti incaricavano l'Ing. IC di presentare la sanatoria delle opere difformi?
13) Vero che nel mese di novembre 2021 il legale rappresentante di impresa incaricata dai committenti di effettuare le opere per accedere al “bonus 110”, tra cui quelle appaltata, effettuava un sopraluogo presso l'immobile dei committenti?
Si chiede l'interrogatorio formale degli attori su tutti i capitoli.
Si indica come testimone l'Ing. , con studio a DE (LC), in via Valvarrone n. 36, Testimone_2 sui capitoli da 5 a 13 compresi.
pagina 3 di 11 In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando come testimoni i seguenti soggetti:
- , residente a [...], sul cap. 1; Testimone_3
- Ing. residente a [...], sui capitoli n. 2, 3 e 4. Testimone_4
II. Disporti la rinnovazione della C.T.U. per le ragioni indicate nelle osservazioni svolte dal consulente di parte e ribadite all'udienza del 03.12.2024.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre S.g.s., C.p.a. ed IVA come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la società per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ottenere, in via principale, previa declaratoria di mancata conclusione del contratto di appalto tra e la condanna della convenuta alla restituzione in favore degli attori Parte_1 Controparte_1 della somma di € 34.800,00, oltre interessi, e, in via subordinata, dato atto dell'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c., la condanna della convenuta alla restituzione in favore degli attori della differenza risultante tra la somma da loro corrisposta (€ 34.800,00) e l'eventuale mancato guadagno di detta società, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda formulata in Controparte_1 via principale dagli attori e chiedendo in via riconvenzionale, previo accertamento della conclusione del contratto di appalto fra le parti e del successivo recesso ex art. 1671 c.c. esercitato dai committenti, la condanna degli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese sostenute, del corrispettivo per i lavori eseguiti e del mancato guadagno, quantificati nella somma complessiva di € 39.311,02, oltre IVA.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue ai fini del decidere, in parte non contestate e in parte provate o da provare documentalmente, ovvero in quanto formulate in modo generico o valutativo.
La causa è stata, infatti, compiutamente istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Persona_1
pagina 4 di 11 In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio riguarda il contratto di appalto asseritamente concluso tra gli attori Pt_1
e e la convenuta avente ad oggetto l'esecuzione da
[...] Parte_2 Controparte_1 parte di quest'ultima di alcuni lavori edili presso l'immobile di proprietà degli attori sito in Bosisio Parini, via Sandro Pertini n. 30 (rifacimento del manto di copertura dell'edificio mediante rimozione della copertura in amianto e installazione di nuova copertura in alluminio), dietro pagamento di un corrispettivo pari a € 94.000,00, come da preventivo in data 10/08/2019 (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Non è contestato che gli attori e abbiano versato in favore della convenuta Pt_1 Parte_2 la somma complessiva di € 34.800,00, comprensiva di IVA, essendo invece Controparte_1 controverso fra le parti il titolo in forza del quale il versamento di tale somma sarebbe avvenuto.
Gli attori ritengono infatti che non si sarebbe in verità perfezionato alcun contratto di appalto e sostengono di avere versato la predetta somma in favore della convenuta a titolo di deposito fiduciario, da computare quale acconto solo in caso di esito positivo delle trattative e di effettiva conclusione del contratto di appalto.
La convenuta deduce invece che si è perfezionata fra le parti la conclusione di un contratto di appalto e che i committenti hanno quindi corrisposto in favore della società appaltatrice l'acconto pattuito, pari a complessivi € 30.000,00, oltre IVA.
La convenuta sostiene dunque di avere avviato l'iter necessario per l'esecuzione delle opere appaltate dai committenti, dando così inizio all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, fino al ricevimento di formale comunicazione di recesso ex art. 1671 c.c. trasmessa in data 31/01/2022 dal legale di parte attrice (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Pertanto, gli attori chiedono in via principale la restituzione integrale della somma versata in favore della convenuta – sostenendo che, non essendo intervenuta la conclusione di alcun contratto di appalto fra le parti, detto pagamento è avvenuto senza titolo e deve dunque essere restituito in quanto privo di causa – e solo in via subordinata la restituzione della differenza tra la somma da loro corrisposta e quella eventualmente spettante alla convenuta ex art. 1671 c.c.
La convenuta, invece, ritiene di nulla dovere restituire agli attori, avendo maturato in seguito al recesso operato dai committenti il diritto a percepire un indennizzo ex art. 1671 c.c. quantificato nell'importo complessivo di € 39.311,02, oltre IVA, superiore quindi all'acconto versato dagli attori.
Così sinteticamente riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
La tesi attorea secondo cui non sarebbe stato concluso alcun contratto di appalto tra le parti in causa è infondata, poiché vi sono plurimi elementi che inducono a ritenere in maniera univoca che e quali committenti, abbiano concluso con Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 5 di 11 un contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento a quest'ultima dell'incarico di eseguire le opere di ristrutturazione edilizia (rifacimento del manto di copertura dell'edificio mediante rimozione della copertura in amianto e installazione di nuova copertura in alluminio) descritte nel preventivo datato 10/08/2019, dietro pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito nella somma di € 94.000,00.
L'avvenuta effettiva conclusione del contratto di appalto è provata dal preventivo del 10/08/2019
– che disciplina nel dettaglio e in maniera puntuale le singole opere da realizzare presso l'immobile di proprietà degli attori sito in Bosisio Parini, via Sandro Pertini n. 30 – sottoscritto per accettazione dalla committente (doc. 2 di parte attrice); dalle comunicazioni Parte_1 avvenute tramite e-mail tra i committenti e il loro commercialista nel periodo Controparte_1 compreso tra il 14/08/2019 e il 24/01/2020 (docc. da 1 a 3 e da 5 a 10 di parte convenuta); dalle dichiarazioni per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per prestazione di servizi di contratto di appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria sottoscritte da e da Parte_1 Parte_2 in data 29/10/2019 (doc. 4 di parte convenuta); dal versamento da parte di entrambi i
[...] committenti in favore di della complessiva somma di € 34.800,00, con espresso Controparte_1 riferimento alle fatture emesse dalla convenuta, ove viene chiaramente riportato che si tratta di versamenti in acconto per i lavori di rifacimento della copertura dell'immobile di Bosisio Parini, via Sandro Pertini n. 30 (docc. da 3 a 6 di parte attrice e docc. 11 e 12 di parte convenuta).
Si deve in proposito rammentare che l'appalto tra privati è un contratto a forma libera, non essendo prescritta dalla legge la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Deve dunque ritenersi che il contratto con l'appaltatrice sia stato concluso, oltre Controparte_1 che da – la quale ha sottoscritto “per accettazione” il preventivo del 10/08/2019, Parte_1 come espressamente riportato su tale documento – anche da il quale ha Parte_2 sottoscritto, al pari di la dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata Parte_1
e ha provveduto, unitamente a al versamento in favore di di somme in Parte_1 Controparte_1 acconto a seguito dell'emissione delle fatture e dello scambio di comunicazioni tra Controparte_1
e il commercialista degli attori.
pur non avendo formalmente sottoscritto il preventivo del 10/08/2019, a Parte_2 differenza della moglie ha in ogni caso posto in essere diversi comportamenti Parte_1 concludenti, circostanza che consente di imputargli gli effetti del contratto di appalto concluso con l'appaltatrice.
La domanda formulata dagli attori in via principale deve quindi essere rigettata, dovendo ritenersi provata l'effettiva conclusione del contratto di appalto di cui al preventivo del 10/08/2019 per l'importo complessivo di € 94.000,00 tra i committenti e e Parte_1 Pt_2 Parte_2
l'appaltatrice Controparte_1
Ciò stabilito, devono dunque essere esaminate la domanda formulata dagli attori in via subordinata e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
pagina 6 di 11 Non è oggetto di contestazione fra le parti che l'appalto non sia stato portato a termine, ma sia stato eseguito solo in parte dalla convenuta;
le prospettazioni delle parti divergono circa l'esatta consistenza delle opere eseguite dall'appaltatrice e, pertanto, è stata espletata CTU sul punto.
Parimenti non è contestato, oltre che documentalmente provato, che in data 31/01/2022 i committenti abbiano inviato all'appaltatrice formale comunicazione di recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c., chiedendo la restituzione delle somme versate in acconto.
L'appaltatrice si è opposta alla richiesta di restituzione delle somme versate in Controparte_1 acconto dai committenti e formulando richiesta di indennizzo ex art. 1671 c.c., Pt_1 Parte_2 quantificato nella somma complessiva di € 39.311,02, oltre IVA, dunque maggiore rispetto agli acconti ricevuti.
Giova ricordare che, nell'ambito della disciplina privatistica dell'appalto, l'esercizio del diritto di recesso da parte del committente previsto dall'art. 1671 c.c. non è subordinato a particolari presupposti, ma può avere luogo per qualsiasi causa, il cui accertamento non è neppure richiesto ai fini della legittimità del recesso, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento del servizio, la cui prosecuzione risponde esclusivamente all'interesse del committente (Cass. n. 20811/2014; Cass. n. 9645/2011; Cass. n. 10742/2008). Deriva da quanto precede pertanto che, sciogliendosi il contratto esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente — ancorché il recesso possa essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento — non è necessaria alcuna indagine sull'importanza di detto inadempimento e/o sulla ricorrenza di una giusta causa di recesso.
Il medesimo art. 1671 c.c., tuttavia, contempera l'esigenza del committente di troncare un rapporto contrattuale per il quale il suo interesse è venuto meno trattenendo la parte di opera o di servizio già eseguiti con quella dell'appaltatore a non essere pregiudicato da un atto che non esige nemmeno una giustificazione: pertanto, questi ha diritto al compenso per quanto già eseguito e trattenuto dal committente nonché a ciò che avrebbe dovuto percepire se l'opera fosse stata compiuta per intero.
L'art. 1671 c.c. prevede infatti che il committente, in caso di recesso dal contratto di appalto, deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, poi, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non abbia impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi (Cass., n. 28402/2017; Cass., n. 9132/2012; Cass., n. 1189/1966).
pagina 7 di 11 Ai fini della quantificazione del guadagno non conseguito – inteso come utile d'impresa al netto delle passività, per effetto dell'anticipata interruzione del rapporto – è stata riconosciuta in giurisprudenza la legittimità di una liquidazione equitativa, mediante applicazione della percentuale del 10% del compenso contrattualmente pattuito, parametrando la misura di tale voce indennitaria alle previsioni normative nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'appaltatore, in caso di recesso del committente, può essere determinato forfettariamente nell'aliquota del 10% (Cass. n. 10598/2024; Cass., n. 27690/2023; Cass., n. 26009/2018), approccio reputato condivisibile dal giudicante in assenza di altri elementi di riferimento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “Senonché è conforme ai criteri di riconduzione del quantum all'effettiva entità della voce indennizzata che l'aliquota forfettaria fissata dalla legge esclusivamente per il recesso del committente pubblico assurga al rango di criterio generale per la quantificazione dell'utile presunto, ove sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato.
Ed invero, la dimostrazione del quantum del mancato guadagno (e non già dell'an) giustifica il ricorso al supporto tecnico di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente (anche alla stregua della necessità di determinare – per un verso – l'importo dei lavori già eseguiti, che negli appalti a corpo, tra cui ricade quello di specie, si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e – per altro verso – l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori per effetto del recesso), che ben può avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 28402 del 28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966).
Per effetto dell'utilizzazione di tale criterio la voce rivendicata è stata riconosciuta in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'assuntore sulla scorta dei calcoli dallo stesso effettuati.
In questa logica la quantificazione del mancato guadagno ben può essere rimessa ad una liquidazione equitativa che si avvalga del parametro presuntivo stabilito in tema di appalti pubblici, essendo difficile dimostrare la sua precisa misura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983)” (cfr. Cass., n. 16346/2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, al fine di quantificare l'indennizzo spettante all'appaltatrice a seguito del recesso esercitato dai committenti e Controparte_1 Pt_1
è stata disposta in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Parte_2 Per_1
[...]
pagina 8 di 11 La relazione del CTU merita di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico e viene posta a fondamento del convincimento del giudice, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
L'istanza di rinnovazione della CTU formulata dalla parte convenuta deve dunque essere disattesa, avendo il CTU replicato in maniera esaustiva alle osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta.
Il CTU, al fine di quantificare il mancato guadagno, da individuarsi nell'utile d'impresa – costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere – ha innanzitutto provveduto a redigere un computo metrico estimativo dei lavori oggetto del contratto di appalto per cui è causa, sulla base del Prezziario Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023.
Pur non vertendosi in materia di contratti pubblici, la decisione del CTU di utilizzare il prezziario regionale del 2023 non è censurabile, avendo peraltro la giurisprudenza sopra richiamata riconosciuto la legittimità dell'applicazione in via equitativa anche agli appalti privati di criteri dettati per gli appalti pubblici.
Inoltre, il CTU ha evidenziato in sede di controdeduzioni alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta che l'utilizzo del prezziario CCIAA del 2019, invocato dalla parte convenuta, avrebbe condotto a risultati simili e che un eventuale extra costo, peraltro, sarebbe andato solo a vantaggio dell'appaltatrice.
Il CTU ha poi congruamente motivato la decisione di ricorrere al prezziario regionale del 2023, rappresentando che esso “è stato assunto dal Legislatore come listino di riferimento per il Superbonus 110, insieme al Listino DEI, pertanto la scelta si giudica più che corretta e attendibile” (cfr. pag. 8 della relazione del CTU).
Si possono dunque effettuare le seguenti considerazioni in base alla relazione del CTU.
Il CTU ha osservato che “la percentuale dell'utile di impresa è stata fissata al 10% dell'importo lavori dallo stesso Prezziario Regionale e si ritiene di condividere tale valutazione, anche alla luce di altre numerose e concordanti valutazioni desunte da fonti autorevoli, una su tutte il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), all'art. 32, comma 2, lett. c” e ha correttamente affermato che “il mancato guadagno indennizzabile a termini dell'art. 1671 C.C. è solamente quello riferibile ai lavori rimasti ineseguiti” (cfr. pagg. 4 e 5 della relazione del CTU).
Il CTU ha quindi accertato che i lavori eseguiti dall'appaltatrice in adempimento del contratto di appalto ammontano a € 850,00, pari alla metà della voce relativa alle spese tecniche per pagina 9 di 11 autorizzazione paesaggistica. Il CTU ha giustificato detta dimidiazione “in quanto non è stata fornita evidenza dell'avvenuta trasmissione della autorizzazione paesaggistica al protocollo comunale né dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”.
Il CTU ha quantificato il mancato guadagno, ossia l'utile d'impresa, nella somma di € 9.456,51, ottenuta mediante applicazione della percentuale del 10% sull'importo complessivo dei lavori non eseguiti, stimato in complessivi € 94.565,12.
Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. – costituito, si ricorda, dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno – il CTU ha quantificato in € 850,00 l'importo dei lavori eseguiti e in € 9.456,51 l'utile d'impresa, per complessivi € 10.306,51.
Con riferimento alle opere extra contratto realizzate dall'appaltatrice, per cui la parte convenuta chiede il pagamento della somma complessiva di € 1.400,00, il CTU ha quantificato il valore di dette opere nella minor somma di € 500,00, con analisi specifica e puntuale di ogni singola voce, che qui si richiama (cfr. pagg. 5 e 6 della relazione del CTU).
In definitiva, deve essere riconosciuta in favore dell'appaltatrice la somma complessiva di € 10.806,51 (€ 10.306,51 + € 500,00).
A seguito dell'esercizio del recesso dal contratto di appalto da parte dei committenti, l'appaltatrice deve restituire a questi ultimi quanto percepito a titolo di acconto, pari a complessivi € 34.800,00, essendo venuto meno il vincolo contrattuale che ne aveva giustificato la corresponsione.
Nel contempo, i committenti sono tenuti a corrispondere all'appaltatrice l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c., quantificato sulla scorta dell'espletata CTU nella somma complessiva di € 10.806,51.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 degli attori e della somma di € 23.993,49, oltre interessi legali Parte_1 Parte_2 dal 31/01/2022, data della costituzione in mora, al saldo.
Il rigetto della domanda formulata in via principale dagli attori giustifica la parziale compensazione delle spese di lite fra le parti, nella misura del 25%.
Le spese di lite, nella restante misura del 75%, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, pari a € 23.993,49) e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro, poiché la CTU si è resa in ogni caso necessaria per accertare l'indennizzo spettante alla convenuta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta in via principale da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore di e la somma Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di € 23.993,49, oltre interessi legali dal 31/01/2022 al saldo;
3) Compensa le spese di lite fra le parti, nella misura del 25%;
4) Condanna a rifondere in favore di e le spese Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Parte_2 di lite, nella misura del 75%, che liquida in € 408,75 per anticipazioni e in € 3.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Lecco, 23 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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