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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 09/07/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.427/2011 R.g.
Tra
n.23/03/1948 Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Calabria
RICORRENTE
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t. - A.T.P. di Vibo Controparte_2
Valentia, in persona del Dirigente p.t, . " di Vibo Valentia, CP_3 CP_4
di Vibo Valentia, in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_5
tempore Dirigenti Scolastici
Rappresentati e difesi dai dott.ri Guido Filardi, Maria Raffaele, Gabriele Runca
RESISTENTI
OGGETTO: categoria e qualifica
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 23/03/2011 , l'epi grafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio .
Le parti resist enti, costitui te si in giudizi o, ha nno rassegnato le conclusi oni di cui all a memoria di fensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udizio è st at a tratt at a nel corso d ell e udi enze tenut esi dal 05.03.2012 al 05.06.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat a ri del giudizi o.
1 Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'esercizi o dell e funzioni giurisdizi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udienze del 23.06.2021, 22.06.2022, 25.10.2023, 24.04.2024, e all'udienza del 26.06.2024, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto dell a rit uale comuni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposi to di not e scritt e ent ro il t erm ine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidi bil e allo st at o degli atti ha adottat o l a sent enza con cont est uale motivazione, di cui dispone l a com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati.
La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n.
2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
Un peggioramento “sostanziale è ravvisabile solo qualora, all'esito di una comparazione globale delle voci retributive, emerga una diminuzione “certa” del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non vanno considerati gli importi (che se pure occasionalmente versati prima del passaggio) non costituivano il “normale” corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata. In questa prospettiva, l'anzianità pregressa non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, in quanto l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, n.8968). La S.C. – esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione – precisa, con il pronunciamento di cui
Pag. 2 di 4 sopra, che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicché il collegamento con il diritto dell'Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con
l'obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non
è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l'irriducibilità sia garantita e l'operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell'Unione. Nel caso di specie, le allegazioni sulle quali parte ricorrete fa leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, alla luce delle motivazioni sopra esposte, non attingendo ad un sufficiente grado di puntualità. Alla luce delle esposte argomentazioni non assume rilievo l'espletata CTU: sul punto si rileva che in data 27.06.2019 veniva conferito incarico all'ausiliario contabile dott. che prestava giuramento, e che in data Persona_1
10.09.2011 depositava l'elaborato peritale ed in data 11.09.2011 l'istanza di liquidazione compensi.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e la natura della controversia.
Le spese di ctu del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, con separato decreto, in base al principio per cui il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovarsi per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, assumendosene le connesse responsabilità, anche di rilevanza penale, attraverso la formulazione del giuramento, sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. Dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che
Pag. 3 di 4 deve avvenire sulla base del principio della soccombenza, che attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122). Appare evidente, dunque, come le spese della consulenza non possano che gravare su tutte le parti, indistintamente, atteso che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art.1294c.c. (Cass. civ.,sez. I, 8 luglio 1996 n.6199; ed altre ivi citate;
nonché Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2006 n.20314; Cass.civ.,Sez.II, 15 settembre 2008 n°23586) e, salvo diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
3) Provvede in ordine alle spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 09 luglio 2024
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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