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19 aprile 1942
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24 febbraio 1963
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7 febbraio 2014
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Art. 123.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865.
L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli ((nati fuori del matrimonio)) per i quali e' ammessa dall'art. 278 nel nuovo codice. (6)
I figli ((nati fuori del matrimonio)) che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. (6)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile , e, in conseguenza, dichiara altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione ".
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865.
L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli ((nati fuori del matrimonio)) per i quali e' ammessa dall'art. 278 nel nuovo codice. (6)
I figli ((nati fuori del matrimonio)) che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. (6)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile , e, in conseguenza, dichiara altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione ".
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- 1. Risoluzione del 09/05/2011 n. 54 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 9 maggio 2011 · 1.157222
FATTISPECIE RAPPRESENTATA La societ\à istante ALFA S.P.A. opera, prevalentemente in Italia, nel settore elicotteristico on shore e off shore. Nel corso dell\'esercizio 2009, la stessa societ\à ha deciso di procedere all\'acquisto ed alla successiva (fusione per) incorporazione della societ\à BETA S.P.A., al fine di consolidare la propria posizione sul mercato dei servizi di elisoccorso, nel quale operava la societ\à acquistata, e "di ottimizzare in una unica struttura organizzativa tutte le attivit\à inerenti a detti servizi". In particolare, in data 17 settembre 2009, ALFA ha acquisito la partecipazione totalitaria al capitale sociale di BETA. In data 18 novembre 2009, i consigli …
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Giurisprudenza • 243
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