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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica LIna In nome del Popolo LIno LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 29 / 2023 R.G. promossa da e rapp. e difesi dall'Avv.to VOLPE Parte_1 Parte_2
MASSIMO presso il cui studio sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica Ammessi in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
PARTI APPELLANTI nei confronti di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE nonché nei confronti di quale mandataria di Controparte_3 Controparte_4 rapp. e difesa dall'Avv. GARGANI BENEDETTO e dall'Avv. GARGANI GUIDO presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE e con l'intervento di in persona del procuratore speciale Dott. rapp. e Controparte_5 Parte_3 difesa dall'Avv. CASTELLAN RENATA e dall'Avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO, elett, dom. presso la sede operativa della per delega in atti e Controparte_6 con domiciliazione telematica PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTI APPELLANTI «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza n. 754/2022 del Tribunale di , accertata e dichiarata la nullità Parte_4 parziale della fideiussione ex adverso invocata per la conformità dei suoi artt. 2, 7 e 9 agli
1 artt. 2, 6 ed 8 dello schema di fideiussione ABI dichiarato illegittimo con provvedimento della CA d'LI n. 55/2005, dichiarare altresì la decadenza dell'opposta dal termine di cui all'art. 1957 c.c., la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria e, dunque, che nulla è dovuto dagli appellanti alla Confermata per il Controparte_2 resto la sentenza impugnata e con ogni conseguenziale pronuncia di ragioni e di legge, nonché con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente grado di giudizio».
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
Controparte_3
«Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla esponente, riconoscere e dichiarare titolare del credito vantato da Controparte_4 Controparte_2 nei confronti dei sigg. a e e riveniente
[...] Parte_1 Parte_2 dal contratto di mutuo edilizio del 7/7/06 a rogiti Notaio di Sarzana, rep. n. Per_1
140.087, racc. 28.466 concesso alla società Controparte_7
- per l'effetto, condannare i sigg. e a pagare Parte_1 Parte_2 CP_4
la somma di € 193.195,78, oltre interessi convenzionali fino al saldo;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del primo grado di giudizio».
PARTE INTERVENIENTE Controparte_5
«Chiede l'estromissione di e che le domande proposte da questa ultima, Controparte_4 previo rigetto di ogni contraria, domanda, istanza ed eccezione, trovino accoglimento in favore di in qualità di successore a titolo particolare nei diritti azionati Controparte_5 nel presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio».
Fatto e diritto Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano impugnazione parziale avverso la sentenza nr. 754/2022 del Tribunale di La Spezia, pronunciata in data 2.12.2022, che così statuiva: «- revoca il decreto ingiuntivo n° 938/2017 (depositato il 26 ottobre 2017);
- condanna e a pagare alla Parte_1 Parte_2 Controparte_2
(e per essa a ) la somma di € 193.195,78, oltre
[...] Controparte_1 interessi convenzionali fino al saldo;
- respinge la domanda formulata da e per essa da Controparte_4 CP_8
;
[...]
- condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
(rappresentata da ) il 50% delle spese di lite,
[...] Controparte_1 determinate complessivamente in euro 13.500 (e dunque € 6.750), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
2 - condanna rappresentata da , a Controparte_4 Controparte_8 rimborsare a e il 50% delle spese di lite per la fase Parte_1 Parte_2 istruttoria e decisionale, determinate complessivamente in euro 8.500 (e dunque € 4.250) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge». La sentenza impugnata era intervenuta a definizione del giudizio di opposizione instaurato avverso il decreto ingiuntivo n. 938/2017, emesso su ricorso di Controparte_1 quale mandataria di per il pagamento della Controparte_2 somma di € 270.872,45, in forza di fideiussione prestata da e Parte_1
a garanzia delle obbligazioni della società Parte_2 Controparte_7
successivamente dichiarata fallita. In particolare, il Tribunale aveva accolto
[...]
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti nei confronti della intervenuta -cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4 ritenendo non sufficientemente comprovato il Controparte_2 perfezionamento della cessione in mancanza della produzione integrale del contratto- nonché l'eccezione di estinzione parziale del credito ingiunto nei confronti della mandataria (che agiva per , Controparte_8 Controparte_4 riconoscendo che, a seguito della chiusura della procedura fallimentare della società garantita era intervenuto il pagamento in sede concorsuale della Controparte_7 somma di € 77.676,67; aveva, tuttavia, rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione proposta nei confronti di in relazione alle clausole nn. Controparte_1
2, 7 e 9, che gli opponenti assumevano riprodurre integralmente il contenuto del modello ABI oggetto di censura da parte della CA d'LI per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, aveva condannato gli stessi al pagamento dell'importo residuo di € 193.195,78.
e quindi, chiedevano alla Corte d'Appello Parte_1 Parte_2 di Genova di «accertare e dichiarare – previa espunzione del doc. 14 di parte CP_4
e previa pronuncia dell'ordine di esibizione rivolto ad almeno numero 20 istituti di
[...] credito operanti sul territorio nazionale ed avente ad oggetto i modelli di fideiussione specifica dagli stessi utilizzati nel periodo 2005-2015 – la nullità parziale della fideiussione ex adverso invocata per la conformità dei suoi artt. 2, 7 e 9 agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema di fideiussione ABI dichiarato illegittimo con provvedimento della CA d'LI n. 55/2005 e, dunque, la decadenza dell' quale mandataria di Controparte_1 [...] dal termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente Controparte_2 estinzione della garanzia fideiussoria ed accertamento che nulla è dovuto dagli appellanti alla medesima di confermare per il resto la Controparte_2 sentenza impugnata e, in ogni caso, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della (cfr. p.c. dell'11.02.2025). Controparte_5
Si costituiva la parte appellata quale mandataria Controparte_3 di eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per Controparte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo la genericità delle censure formulate dagli appellanti e l'omessa specifica indicazione dei capi della sentenza impugnata. Chiedeva poi il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, evidenziando, in particolare, la natura di fideiussione specifica del contratto sottoscritto dagli appellanti e, conseguentemente, l'inapplicabilità, nel caso di specie, del provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Con il medesimo atto proponeva altresì appello incidentale avverso il
3 capo della sentenza con cui il Tribunale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva nei confronti della cessionaria, deducendo che la titolarità del credito risultava comprovata dalla documentazione prodotta, segnatamente dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chiedeva quindi alla Corte d'Appello di Genova di «-dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla esponente, di riconoscere e dichiarare titolare del credito vantato da Controparte_4 nei confronti dei sigg. e Controparte_2 Parte_1 [...]
e riveniente dal contratto di mutuo edilizio del 7/7/06 a rogiti Notaio di Pt_2 Per_1
Sarzana, rep. n. 140.087, racc. 28.466 concesso alla società - Controparte_7 per l'effetto, di condannare i sigg. e a pagare Parte_1 Parte_2 CP_4
la somma di € 193.195,78, oltre interessi convenzionali fino al saldo;
- con vittoria
[...] di spese, competenze ed onorari anche del primo grado di giudizio» (cfr. comparsa di costituzione del 27.04.2023). Con ordinanza del 29.11.2023 veniva dichiarata la contumacia della parte appellata
Controparte_1
Interveniva altresì in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale Controparte_5 successore a titolo particolare di nella titolarità del credito Controparte_4 controverso, in forza di contratto di cessione stipulato in data 17.06.2024 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., dandone pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.06.2024. La parte intervenuta dichiarava di subentrare nella medesima posizione sostanziale e processuale già rivestita dalla cedente relativa al credito vantato nei confronti dei sig.ri e facendo Parte_1 Parte_2 propri gli atti e le conclusioni già avanzate da CP_3 Controparte_8 nella qualità di mandataria di , e chiedeva l'estromissione dal giudizio Controparte_4 di Controparte_4
Con provvedimento del 26/02/2025 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi. Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'appello in applicazione dei predetti principi è ammissibile.
2. sui motivi di appello principale a. DELL'IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA IN CUI È STATO DISPOSTO IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE.
4 Gli appellanti deducono che «Il primo Giudice ha correttamente affermato che fosse onere degli attori opponenti dimostrare che il modello di fideiussione utilizzato dal dante causa dell'opposta fosse il frutto di un'intesa restrittiva, ma ha errato nel ritenere non adempiuto tale onere probatorio. In particolare, non risponde al vero che gli opponenti si fossero limitati ad invocare il provvedimento della CA d'LI, avendo gli stessi altresì allegato che tre degli articoli della fideiussione ex adverso invocata corrispondevano letteralmente ai tre articoli su cui poggiava il detto provvedimento. In particolare, già nella memoria autorizzata del 16/11/18 (persino antecedente al deposito delle tre memorie ex art. 183 c. VI c.p.c.) si erano richiamati i tre articoli del modello ABI dichiarato illegittimo, se ne erano esplicati contenuto ed effetti e si erano indicati quali fossero gli articoli della fideiussione della allora che riproducevano Parte_5 testualmente i medesimi tre articoli (riprodotti agli artt. 2, 7 e 9 – cfr. pag. 2 della citata memoria).” ( atto di appello pag.5). Il motivo è infondato e deve essere respinto. Il Tribunale ha qualificato la fideiussione in esame come “ordinaria” e la parte appellante non ha contestato tale qualificazione. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'LI, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841). Peraltro l'accertamento della CA d'LI (provvedimento n 55/2005) circa l'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione di clausole contrattuali nulle se applicate in misura uniforme si riferisce alle sole fideiussioni omnibus e sottoscritte dall'ottobre 2002 al maggio 2005, mentre quelle oggetto di causa risultano specifiche e sottoscritte in data 30.06.2006;
“In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'LI, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024). Ciò premesso non avendo la parte appellante fornito idonei motivi per discostarsi dal costante insegnamento della Suprema Corte in materia di fideiussioni ordinarie l'appello deve essere respinto.
3. sull'appello incidentale di Controparte_8
Deduce l'appellante incidentale: «Con l'unico motivo di appello incidentale la esponente deve censurare la sentenza n. 754/2022 laddove il Primo Giudice ha ritenuto non provata la cessione del credito ingiunto da a . Controparte_2 CP_4
I capi motivazionali impugnati sono i seguenti (pagg. 8-9):
5 Deve convenirsi con gli opponenti che l'intervenuta non abbia fornito Controparte_4 prova dell'acquisto del credito. Tale circostanza deve considerarsi contestata, alla luce della precisa affermazione degli opponenti, i quali hanno dedotto che il collegamento all'elenco dei crediti ceduti contenuto nell'avviso non è funzionale a tale scopo, non consentendo di individuare i crediti medesimi.
, per provare l'acquisto del credito, si è limitata a produrre la copia Controparte_4 dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 92 del 9 agosto 20185, senza produrre il contratto di cessione. ……Deve, pertanto, ritenersi che la cessione del credito dovesse essere provata mediante la produzione dell'elenco dei crediti ceduti contenuto nel contratto di cessione o con l'elenco reso disponibile dal collegamento al sito internet citato nel corpo dell'avviso. Ad ogni buon conto, si aggiunga che l'intervenuta non ha neppure allegato (e provato) analiticamente la sussistenza dei criteri che dovevano individuare i crediti ceduti secondo la dicitura contenuta nell'avviso (e segnatamente la data di classificazione a sofferenza). Ne consegue che la domanda nei confronti della non può essere accolta: Controparte_4 tuttavia, la domanda può essere accolta (nei limiti che saranno illustrati) nei confronti dell'opposta , la quale è tuttora parte del processo, Controparte_2 non ha preso posizione in merito alla cessione (e dunque alla asserita successione a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c.) e ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Per costante insegnamento della Suprema Corte “Infatti si è ritenuto che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf. Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020). I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite. Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione
6 significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado” ( Cass. Sez. 1, 04/03/2024, n. 5728, in motivazione). L'intervento del cessionario è quindi ammissibile, ma esso non può formulare domande proprie che sono “nuove” e in quanto tali inammissibili: non può essere verificata la regolarità della cessione che determina inevitabilmente la deduzione di una diversa causa petendi da quella originariamente azionata. Per le medesime ragioni devono essere dichiarate inammissibili le domande di CP_5
[...]
4. sulle spese di giudizio La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio. Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) dichiara inammissibili le domande formulate da Controparte_5
3) spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 16.07.2025 Il Presidente Dott. Rosella Silvestri
7
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 29 / 2023 R.G. promossa da e rapp. e difesi dall'Avv.to VOLPE Parte_1 Parte_2
MASSIMO presso il cui studio sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica Ammessi in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
PARTI APPELLANTI nei confronti di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE nonché nei confronti di quale mandataria di Controparte_3 Controparte_4 rapp. e difesa dall'Avv. GARGANI BENEDETTO e dall'Avv. GARGANI GUIDO presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE e con l'intervento di in persona del procuratore speciale Dott. rapp. e Controparte_5 Parte_3 difesa dall'Avv. CASTELLAN RENATA e dall'Avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO, elett, dom. presso la sede operativa della per delega in atti e Controparte_6 con domiciliazione telematica PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTI APPELLANTI «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza n. 754/2022 del Tribunale di , accertata e dichiarata la nullità Parte_4 parziale della fideiussione ex adverso invocata per la conformità dei suoi artt. 2, 7 e 9 agli
1 artt. 2, 6 ed 8 dello schema di fideiussione ABI dichiarato illegittimo con provvedimento della CA d'LI n. 55/2005, dichiarare altresì la decadenza dell'opposta dal termine di cui all'art. 1957 c.c., la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria e, dunque, che nulla è dovuto dagli appellanti alla Confermata per il Controparte_2 resto la sentenza impugnata e con ogni conseguenziale pronuncia di ragioni e di legge, nonché con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente grado di giudizio».
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
Controparte_3
«Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla esponente, riconoscere e dichiarare titolare del credito vantato da Controparte_4 Controparte_2 nei confronti dei sigg. a e e riveniente
[...] Parte_1 Parte_2 dal contratto di mutuo edilizio del 7/7/06 a rogiti Notaio di Sarzana, rep. n. Per_1
140.087, racc. 28.466 concesso alla società Controparte_7
- per l'effetto, condannare i sigg. e a pagare Parte_1 Parte_2 CP_4
la somma di € 193.195,78, oltre interessi convenzionali fino al saldo;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del primo grado di giudizio».
PARTE INTERVENIENTE Controparte_5
«Chiede l'estromissione di e che le domande proposte da questa ultima, Controparte_4 previo rigetto di ogni contraria, domanda, istanza ed eccezione, trovino accoglimento in favore di in qualità di successore a titolo particolare nei diritti azionati Controparte_5 nel presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio».
Fatto e diritto Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano impugnazione parziale avverso la sentenza nr. 754/2022 del Tribunale di La Spezia, pronunciata in data 2.12.2022, che così statuiva: «- revoca il decreto ingiuntivo n° 938/2017 (depositato il 26 ottobre 2017);
- condanna e a pagare alla Parte_1 Parte_2 Controparte_2
(e per essa a ) la somma di € 193.195,78, oltre
[...] Controparte_1 interessi convenzionali fino al saldo;
- respinge la domanda formulata da e per essa da Controparte_4 CP_8
;
[...]
- condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
(rappresentata da ) il 50% delle spese di lite,
[...] Controparte_1 determinate complessivamente in euro 13.500 (e dunque € 6.750), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
2 - condanna rappresentata da , a Controparte_4 Controparte_8 rimborsare a e il 50% delle spese di lite per la fase Parte_1 Parte_2 istruttoria e decisionale, determinate complessivamente in euro 8.500 (e dunque € 4.250) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge». La sentenza impugnata era intervenuta a definizione del giudizio di opposizione instaurato avverso il decreto ingiuntivo n. 938/2017, emesso su ricorso di Controparte_1 quale mandataria di per il pagamento della Controparte_2 somma di € 270.872,45, in forza di fideiussione prestata da e Parte_1
a garanzia delle obbligazioni della società Parte_2 Controparte_7
successivamente dichiarata fallita. In particolare, il Tribunale aveva accolto
[...]
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti nei confronti della intervenuta -cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4 ritenendo non sufficientemente comprovato il Controparte_2 perfezionamento della cessione in mancanza della produzione integrale del contratto- nonché l'eccezione di estinzione parziale del credito ingiunto nei confronti della mandataria (che agiva per , Controparte_8 Controparte_4 riconoscendo che, a seguito della chiusura della procedura fallimentare della società garantita era intervenuto il pagamento in sede concorsuale della Controparte_7 somma di € 77.676,67; aveva, tuttavia, rigettato l'eccezione di nullità parziale della fideiussione proposta nei confronti di in relazione alle clausole nn. Controparte_1
2, 7 e 9, che gli opponenti assumevano riprodurre integralmente il contenuto del modello ABI oggetto di censura da parte della CA d'LI per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, aveva condannato gli stessi al pagamento dell'importo residuo di € 193.195,78.
e quindi, chiedevano alla Corte d'Appello Parte_1 Parte_2 di Genova di «accertare e dichiarare – previa espunzione del doc. 14 di parte CP_4
e previa pronuncia dell'ordine di esibizione rivolto ad almeno numero 20 istituti di
[...] credito operanti sul territorio nazionale ed avente ad oggetto i modelli di fideiussione specifica dagli stessi utilizzati nel periodo 2005-2015 – la nullità parziale della fideiussione ex adverso invocata per la conformità dei suoi artt. 2, 7 e 9 agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema di fideiussione ABI dichiarato illegittimo con provvedimento della CA d'LI n. 55/2005 e, dunque, la decadenza dell' quale mandataria di Controparte_1 [...] dal termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente Controparte_2 estinzione della garanzia fideiussoria ed accertamento che nulla è dovuto dagli appellanti alla medesima di confermare per il resto la Controparte_2 sentenza impugnata e, in ogni caso, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della (cfr. p.c. dell'11.02.2025). Controparte_5
Si costituiva la parte appellata quale mandataria Controparte_3 di eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per Controparte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo la genericità delle censure formulate dagli appellanti e l'omessa specifica indicazione dei capi della sentenza impugnata. Chiedeva poi il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, evidenziando, in particolare, la natura di fideiussione specifica del contratto sottoscritto dagli appellanti e, conseguentemente, l'inapplicabilità, nel caso di specie, del provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Con il medesimo atto proponeva altresì appello incidentale avverso il
3 capo della sentenza con cui il Tribunale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva nei confronti della cessionaria, deducendo che la titolarità del credito risultava comprovata dalla documentazione prodotta, segnatamente dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chiedeva quindi alla Corte d'Appello di Genova di «-dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla esponente, di riconoscere e dichiarare titolare del credito vantato da Controparte_4 nei confronti dei sigg. e Controparte_2 Parte_1 [...]
e riveniente dal contratto di mutuo edilizio del 7/7/06 a rogiti Notaio di Pt_2 Per_1
Sarzana, rep. n. 140.087, racc. 28.466 concesso alla società - Controparte_7 per l'effetto, di condannare i sigg. e a pagare Parte_1 Parte_2 CP_4
la somma di € 193.195,78, oltre interessi convenzionali fino al saldo;
- con vittoria
[...] di spese, competenze ed onorari anche del primo grado di giudizio» (cfr. comparsa di costituzione del 27.04.2023). Con ordinanza del 29.11.2023 veniva dichiarata la contumacia della parte appellata
Controparte_1
Interveniva altresì in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale Controparte_5 successore a titolo particolare di nella titolarità del credito Controparte_4 controverso, in forza di contratto di cessione stipulato in data 17.06.2024 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., dandone pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.06.2024. La parte intervenuta dichiarava di subentrare nella medesima posizione sostanziale e processuale già rivestita dalla cedente relativa al credito vantato nei confronti dei sig.ri e facendo Parte_1 Parte_2 propri gli atti e le conclusioni già avanzate da CP_3 Controparte_8 nella qualità di mandataria di , e chiedeva l'estromissione dal giudizio Controparte_4 di Controparte_4
Con provvedimento del 26/02/2025 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi. Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'appello in applicazione dei predetti principi è ammissibile.
2. sui motivi di appello principale a. DELL'IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA IN CUI È STATO DISPOSTO IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE.
4 Gli appellanti deducono che «Il primo Giudice ha correttamente affermato che fosse onere degli attori opponenti dimostrare che il modello di fideiussione utilizzato dal dante causa dell'opposta fosse il frutto di un'intesa restrittiva, ma ha errato nel ritenere non adempiuto tale onere probatorio. In particolare, non risponde al vero che gli opponenti si fossero limitati ad invocare il provvedimento della CA d'LI, avendo gli stessi altresì allegato che tre degli articoli della fideiussione ex adverso invocata corrispondevano letteralmente ai tre articoli su cui poggiava il detto provvedimento. In particolare, già nella memoria autorizzata del 16/11/18 (persino antecedente al deposito delle tre memorie ex art. 183 c. VI c.p.c.) si erano richiamati i tre articoli del modello ABI dichiarato illegittimo, se ne erano esplicati contenuto ed effetti e si erano indicati quali fossero gli articoli della fideiussione della allora che riproducevano Parte_5 testualmente i medesimi tre articoli (riprodotti agli artt. 2, 7 e 9 – cfr. pag. 2 della citata memoria).” ( atto di appello pag.5). Il motivo è infondato e deve essere respinto. Il Tribunale ha qualificato la fideiussione in esame come “ordinaria” e la parte appellante non ha contestato tale qualificazione. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'LI, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841). Peraltro l'accertamento della CA d'LI (provvedimento n 55/2005) circa l'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione di clausole contrattuali nulle se applicate in misura uniforme si riferisce alle sole fideiussioni omnibus e sottoscritte dall'ottobre 2002 al maggio 2005, mentre quelle oggetto di causa risultano specifiche e sottoscritte in data 30.06.2006;
“In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'LI, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024). Ciò premesso non avendo la parte appellante fornito idonei motivi per discostarsi dal costante insegnamento della Suprema Corte in materia di fideiussioni ordinarie l'appello deve essere respinto.
3. sull'appello incidentale di Controparte_8
Deduce l'appellante incidentale: «Con l'unico motivo di appello incidentale la esponente deve censurare la sentenza n. 754/2022 laddove il Primo Giudice ha ritenuto non provata la cessione del credito ingiunto da a . Controparte_2 CP_4
I capi motivazionali impugnati sono i seguenti (pagg. 8-9):
5 Deve convenirsi con gli opponenti che l'intervenuta non abbia fornito Controparte_4 prova dell'acquisto del credito. Tale circostanza deve considerarsi contestata, alla luce della precisa affermazione degli opponenti, i quali hanno dedotto che il collegamento all'elenco dei crediti ceduti contenuto nell'avviso non è funzionale a tale scopo, non consentendo di individuare i crediti medesimi.
, per provare l'acquisto del credito, si è limitata a produrre la copia Controparte_4 dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 92 del 9 agosto 20185, senza produrre il contratto di cessione. ……Deve, pertanto, ritenersi che la cessione del credito dovesse essere provata mediante la produzione dell'elenco dei crediti ceduti contenuto nel contratto di cessione o con l'elenco reso disponibile dal collegamento al sito internet citato nel corpo dell'avviso. Ad ogni buon conto, si aggiunga che l'intervenuta non ha neppure allegato (e provato) analiticamente la sussistenza dei criteri che dovevano individuare i crediti ceduti secondo la dicitura contenuta nell'avviso (e segnatamente la data di classificazione a sofferenza). Ne consegue che la domanda nei confronti della non può essere accolta: Controparte_4 tuttavia, la domanda può essere accolta (nei limiti che saranno illustrati) nei confronti dell'opposta , la quale è tuttora parte del processo, Controparte_2 non ha preso posizione in merito alla cessione (e dunque alla asserita successione a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c.) e ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Per costante insegnamento della Suprema Corte “Infatti si è ritenuto che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf. Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020). I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite. Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione
6 significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado” ( Cass. Sez. 1, 04/03/2024, n. 5728, in motivazione). L'intervento del cessionario è quindi ammissibile, ma esso non può formulare domande proprie che sono “nuove” e in quanto tali inammissibili: non può essere verificata la regolarità della cessione che determina inevitabilmente la deduzione di una diversa causa petendi da quella originariamente azionata. Per le medesime ragioni devono essere dichiarate inammissibili le domande di CP_5
[...]
4. sulle spese di giudizio La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio. Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) dichiara inammissibili le domande formulate da Controparte_5
3) spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 16.07.2025 Il Presidente Dott. Rosella Silvestri
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