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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6641/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6641/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/12/2021 TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Aprea, C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Napoli, alla Via M.R. Imbriani n. 123/A. –
OPPONENTE
E Avv. nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3
in qualità di procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio in Casoria (NA) alla Via Giacinto Gigante n. 36.
OPPOSTO
E Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale. Conclusioni: all'udienza del 12/5/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2017, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1706/2017, R.G. 4718/17, emesso dal Tribunale di Nola e notificato in data 28 agosto 2017. Con tale decreto, l'Avv. ingiungeva all'odierno opponente il CP_1 pagamento della somma di € 6.204,34, oltre interessi, spese di procedimento e compensi, per prestazioni professionali asseritamente svolte in suo favore.
Tali prestazioni riguardavano sia un'attività stragiudiziale che giudiziale, in relazione a una procedura esecutiva immobiliare (RGE 254/2010).
La questione al centro del dibattito giudiziario trae origine da una complessa procedura esecutiva immobiliare, la R.G.E. 254/2010, pendente innanzi al Tribunale di Nola. L'opponente, , insieme ad altre 21 Parte_1 persone (per un totale di 22 soggetti), si trovava in una situazione estremamente delicata: rischiava di perdere l'immobile in cui viveva con la sua famiglia, situato a Somma Vesuviana, che era stato oggetto di un preliminare di compravendita sin dal 1990. aveva versato un Parte_1 considerevole acconto per l'acquisto di questo immobile.
La problematica affondava le radici negli anni Settanta e coinvolgeva il e la società (poi Controparte_2 Parte_2
. In sintesi, il Comune aveva ceduto alla n Parte_3 Parte_2 diritto di superficie per la realizzazione di insediamenti abitativi a prezzi convenzionati, e la era stata delegata anche alle procedure di Parte_2 esproprio dei suoli. Tuttavia, la avrebbe disatteso Parte_2 completamente le clausole convenzionali, stipulando contratti preliminari di vendita a prezzi di libero mercato e non completando le procedure di esproprio con gravi violazioni, rendendo i preliminari ineseguibili. Tutto ciò ha portato all'iscrizione di un'ipoteca sul compendio immobiliare a favore del Banco di Napoli per circa 3.500.000,00 euro. Di conseguenza, gli immobili, nonostante gli acconti pagati dai promissari acquirenti, erano stati venduti all'asta nella procedura esecutiva.
In questo contesto, l'Avv. (l'opposto) ha sostenuto di aver CP_1 svolto un'intensa attività sia stragiudiziale che giudiziale:
• Attività stragiudiziale: Dal marzo/aprile 2016, l'Avv. afferma di CP_1 aver avuto numerosi incontri con il la Regione Controparte_2
Campania, la Prefettura di Napoli, e di aver inviato diverse proposte transattive al creditore procedente, la prima delle quali datata 1° aprile 2016. Ha anche partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive per sollecitare un intervento del CP_2
• Attività giudiziale: Nel giugno 2016, ha redatto e depositato un'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva 254/2010. Le domande principali di tale opposizione includevano la sospensione dell'esecuzione, la dichiarazione di estinzione della procedura,
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l'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente e il riconoscimento del diritto di usucapione per gli opponenti.
La posizione dell'Avv. (Opposto) CP_1
L'Avv. ha agito in proprio per il recupero dei compensi CP_1 professionali. Nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio di opposizione, ha affermato che il credito è dettagliatamente descritto e provato dalla documentazione depositata in atti. Ha evidenziato che la documentazione dimostra il mandato conferitogli dall'opponente, l'attività professionale espletata e il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che attesta la congruità dell'importo richiesto.
In particolare, l'Avv. sostiene di aver avviato un'intensa attività CP_1 stragiudiziale a partire da marzo/aprile 2016, concretizzatasi in numerosi incontri e l'invio di proposte transattive, la prima delle quali datata 1° aprile 2016. Successivamente, nel giugno 2016, ha redatto e depositato un'opposizione ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva 254/2010. Egli ha affermato che tale opposizione si è conclusa con un'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) di rigetto.
L'Avv. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, ribadendo che CP_1
l'opponente nulla avrebbe dimostrato contro la sua pretesa creditoria. Ha sostenuto che la scelta di non proseguire nell'opposizione giudiziale fosse stata "condivisa" con i propri assistiti e dettata dalla volontà di sottrarre l'opponente a un'inevitabile condanna alle spese processuali, alla luce delle argomentazioni del G.E. nell'ordinanza di rigetto della proposta sospensiva e del comportamento processuale del Ha altresì Controparte_2 argomentato che la sua attività è stata consistente nell'evitare una inutile condanna alle spese per l'opponente.
L'opposto ha difeso la quantificazione del compenso, sostenendo che l'Art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, che disciplina il calcolo per più parti con la medesima posizione processuale, non trova applicazione nel caso di specie. Ha argomentato che ogni parte aveva una "specifica posizione processuale" e ha richiesto una "specifica offerta transattiva", e che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel liquidare il parere, non ha ravvisato la medesima posizione processuale per i soggetti coinvolti, essendo l'attività frutto di diverse esigenze e studi delle singole posizioni.
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In via subordinata, l'Avv. ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_1 limitatamente all'attività stragiudiziale, sottolineando che, in assenza della sua attività d'impulso, l'opponente non avrebbe pagato nulla nonostante l'incarico conferito e la notevole attività effettuata.
La posizione di (Opponente) Parte_1
, nel suo atto di citazione in opposizione, ha chiesto la Parte_1 revoca integrale del decreto ingiuntivo, eccependo che il credito non sarebbe "certo, liquido ed esigibile". La sua principale argomentazione si fonda sull'inadempimento contrattuale dell'Avv. chiedendo la CP_1 risoluzione del contratto di mandato professionale per "inadempimento colpevole" ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente dichiarazione di non debenza dei compensi invocati dall'Avv. L'opponente si è CP_1 riservato di agire in separata sede per il risarcimento del danno.
ha contestato in modo specifico l'affermazione dell'Avv. Parte_1 CP_1 circa il "rigetto" dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. da parte del G.E. Ha prodotto il provvedimento del G.E. emesso a seguito dell'udienza del 20 settembre 2016, dal quale si evince che le opposizioni furono dichiarate "inammissibili". Le ragioni addotte dal G.E. per l'inammissibilità erano duplici: "agli atti non risultano depositati i ricorsi e i decreti regolarmente notificati alle parti delle procedure" e "Nessuno è comparso per entrambe le parti opponenti". L'opponente ha qualificato queste omissioni come una "grave negligenza" che ha causato un "danno irreversibile" al cliente.
Inoltre, ha contestato la paventata attività stragiudiziale dell'Avv. Parte_1
affermando che "non vi è prova di riscontro e nemmeno CP_1 dell'effettivo recapito agli interessati" delle missive di cui al monitorio e la sua partecipazione agli incontri. Ha altresì sollevato che l'Avv. CP_1 avrebbe richiesto compensi esorbitanti, calcolati singolarmente per ciascuna delle ventidue persone interessate dall'opposizione, per un totale di circa
€132.000,00.
In via estremamente gradata, e solo nell'ipotesi denegata di rigetto delle domande principali, l'opponente ha contestato il quantum della parcella e del parere, sostenendo che sarebbero errati e redatti in violazione dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, che prevede un diverso calcolo in caso di assistenza di più persone aventi la stessa posizione processuale. Secondo tale calcolo, l'importo dovuto sarebbe di soli € 848,00 oltre IVA e CPA. Ha citato giurisprudenza della Cassazione per cui il parere del Consiglio dell'Ordine
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non è vincolante per il giudice nel giudizio di opposizione, specialmente se contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
L'opponente ha chiesto la condanna dell'Avv. al pagamento delle CP_1 spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario
L'opposizione è fondata.
Come osservato, la pretesa si basa su due tipi di attività solte dall'avvocato che possono distinguersi in attività stragiudiziale ed in attività giudiziale.
1) attività stragiudiziale.
Con riguardo all'attività stragiudiziale parte opposta ha contestato (sia in citazione che in prima udienza) la sussistenza del titolo, avendo precisato di non aver mai stipulato un contratto per lo svolgimento di attività giudiziale.
Su altro versante, ha dedotto anche che tale attività stragiudiziale, esitata nella formulazione di proposta transattiva contenuta nelle 5 missive depositate dall'opposta (nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione), non sarebbe mai stata portata a compimento, in quanto non vi è prova dell'invio di tali missive all'oblato.
La difesa di parte opposta non riesce a superare le predette eccezioni mosse dall'opponente.
Non deposita, infatti, nè una procura volta all'esperimento di attività stragiudiziale, né un contratto scritto con il quale le parti assumevano obbligazioni in proposito;
né ha avanzato istanze di prova costituenda volte a dimostrare la sussistenza del titolo, recisamente contestata dal convenuto. Dalla lettura del mandato allegato all'opposizione di terzo ex art 619 cpc, emerge chiaramente che esso attiene alla sola rappresentanza e difesa nel giudizio rg 254/2010. Siccome in tale mandato è omesso qualsiasi riferimento ad attività compiute antecedentemente all'introduzione del predetto giudizio, esso non può costituire valido titolo della pretesa relativa all'attività stragiudiziale asseritamente espletata precedentemente.
Ulteriore considerazione, che involge sia l'attività stragiudiziale precedente che quella svolta in concomitanza di giudizio, riguarda l'autonomia di tale attività rispetto a quella giudiziale.
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Ed invero l'art. 20 DM 55/2014 stabilisce che l'attività stragiudiziale è liquidabile autonomamente solo quando "riveste una autonoma rilevanza rispetto" all'attività giudiziale.
Sul punto va osservato che il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare;
ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali (cfr. Cass. Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ. n. 13770/2007; Cass. Civ. n. 6214/1992; Trib. Torre Annunziata 352/2025 del 10/2/2025).
Nel caso specifico della trasmissione di una proposta transattiva, la valutazione dell'autonomia dipende da diversi fattori che devono essere attentamente considerati. Se la proposta transattiva è stata formulata come tentativo genuino di composizione stragiudiziale della controversia, con contenuti specifici e articolati che presupponevano uno studio autonomo della questione giuridica, potrebbe configurarsi come attività dotata di autonoma rilevanza. Tuttavia, se la proposta si presenta come un atto meramente prodromico o comunque funzionale al giudizio allora difetterebbe del requisito dell'autonomia.
Nel caso di specie si è al cospetto di una proposta transattiva del tutto standardizzata e priva di autonoma rilevanza, con la quale si comunica al creditore che il proprio cliente è disposto a versare un importo sostanzialmente corrispondente al valore minimo di presentazione dell'offerta nell'ambito della vendita all'incanto. Essa non ha implicato lo studio della problematica sotto un diverso punto di vista, né ha comportato particolari impegni dell'avvocato, ulteriori rispetto a quelli normalmente connessi allo svolgimento del giudizio.
Inoltre, non risulta superata l'eccezione secondo cui le missive che contenevano le proposte transattive non risultano trasmesse all'oblato.
Sia in fase monitoria che in fase di costituzione nel giudizio di opposizione parte opposta deposita 5 missive intitolate “riservata non producibile – proposta di transazione”; non fornisce, tuttavia, prova della spedizione nei
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confronti dell'oblato, nonostante parte opponente in citazione abbia sollevato eccezione specifica sul punto.
Orbene, è evidente che in assenza di prova dell'invio della proposta transattiva non può dirsi adempiuta l'obbligazione dell'avvocato la quale, pur qualificandosi in senso descrittivo come obbligazione di mezzi, certamente si sostanzia non solo nella redazione e formulazione della proposta, ma anche e necessariamente nella trasmissione della stessa nella sfera di conoscenza dell'oblato; adempimento, quest'ultimo, indispensabile affinchè possa almeno solo ipotizzarsi la soddisfazione dell'interesse del cliente cui l'attività dell'avvocato è preordinata.
Vero è che l'opposto ha depositato corrispondenza con il procuratore della avv. Caggiano;
tuttavia, i riscontri di quest'ultimo attengono alla CP_3 posizione globale di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, non a quella specifica del sig. , con la conseguenza che non vi è prova Parte_1 dell'apertura di un dialogo specifico sul punto.
Con riguardo all'attività stragiudiziale manca pertanto la prova del titolo e dell'adempimento della prestazione, l'attività inoltre non può dirsi autonoma rispetto a quella giudiziale, con la conseguenza che la domanda avanzata in via monitoria va rigettata.
2) attività giudiziale.
Con riguardo all'attività giudiziale parte opponente non contesta la sussistenza del titolo, perfezionatosi con l'emissione del mandato conferito all'avvocato opposto seguita dalla redazione dell'atto difensivo da parte di quest'ultimo. L'opponente solleva, piuttosto, eccezione di inadempimento, deducendo che l'opposizione di terzo è stata dichiarata inammissibile per inattività dell'avvocato, il quale non aveva notificato il ricorso ed il decreto alle controparti e non aveva presenziato all'udienza all'uopo fissata.
Parte opposta replica a tale eccezione, sostenendo che la mancata comparizione all'udienza e l'omessa prova della notifica del ricorso e del decreto erano frutto di una precisa strategia processuale concordata con il proprio cliente, per tutelarlo da una condanna alle spese. Nello specifico, sostiene che siccome l'opposizione di terzo sarebbe configurabile sostanzialmente quale intervento ad adiuvandum del e siccome le CP_2 eccezioni da questo sollevate (risoluzione della convenzione) erano state già disattese, stessa sorte sarebbe toccata a quelle del proprio cliente.
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La difesa dell'opposta è priva di pregio.
Innanzitutto, in prima udienza l'opponente, a mezzo del suo procuratore, ha contestato specificamente che vi fosse un accordo tra cliente-opponente ed avvocato-opposto circa l'adozione della predetta strategia processuale;
a tale contestazione non ha fatto seguito alcuna dimostrazione da parte dell'opposto, su cui ricade certamente l'onere della prova di dimostrare che le omissioni denunciate (su cui non vi è contestazione) sono il frutto di un accordo piuttosto che di un inadempimento.
In secondo luogo, va rilevato che la difesa dell' e degli altri Parte_1 promissari dei beni immobili oggetto della vicenda non era volta a sostenere solo le ragioni del e non si sostanziava pertanto solo in un intervento CP_2 ad adiuvandum. Se solo l'avvocato avesse dato i necessari atti di impulso al giudizio di opposizione si sarebbe fatto valere il diritto di proprietà asseritamente acquisito per usucapione. Non può dirsi pertanto che l'intervento fosse solo ad adiuvandum rispetto alle ragioni del CP_2
L'usucapione del bene immobile è infatti un diritto incompatibile sia con le ragioni della società che con quelle del con la prima conseguenza CP_2 che esso può dirsi principale e con la seconda che non può sostenersi che le ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto delle istanze avanzate dal possano estendersi pedissequamente alla posizione assunta dal terzo. CP_2
Ne deriva che non è plausibile la giustificazione addotta dall'avvocato per le omissioni commesse;
queste ultime corrispondevano ad attività (notificazione del ricorso e del decreto, presenza in udienza) non complesse e di facile espletamento, hanno comportato la rilevante conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione, di modo che il contratto di patrocinio può dirsi risolto per grave inadempimento dell'avvocato, a cui non spetta pertanto compenso per un'attività espletata con imperizia e negligenza.
In definitiva il decreto ingiuntivo va revocato, con condanna di parte opposta alle spese di giudizio;
la relativa liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto
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- dichiara risolto il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'attività oggetto di giudizio per inadempimento colpevole ex art. 1453 e 1455 cc imputabile all'Avv. e per l'effetto dichiara CP_1 non dovuti i compensi invocati dallo stesso avvocato,
- Condanna l'avv. al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per Parte_1 compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 128,00 per esborsi.
Così deciso in Nola, il 16/10/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6641/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/12/2021 TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Aprea, C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Napoli, alla Via M.R. Imbriani n. 123/A. –
OPPONENTE
E Avv. nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3
in qualità di procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio in Casoria (NA) alla Via Giacinto Gigante n. 36.
OPPOSTO
E Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale. Conclusioni: all'udienza del 12/5/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2017, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1706/2017, R.G. 4718/17, emesso dal Tribunale di Nola e notificato in data 28 agosto 2017. Con tale decreto, l'Avv. ingiungeva all'odierno opponente il CP_1 pagamento della somma di € 6.204,34, oltre interessi, spese di procedimento e compensi, per prestazioni professionali asseritamente svolte in suo favore.
Tali prestazioni riguardavano sia un'attività stragiudiziale che giudiziale, in relazione a una procedura esecutiva immobiliare (RGE 254/2010).
La questione al centro del dibattito giudiziario trae origine da una complessa procedura esecutiva immobiliare, la R.G.E. 254/2010, pendente innanzi al Tribunale di Nola. L'opponente, , insieme ad altre 21 Parte_1 persone (per un totale di 22 soggetti), si trovava in una situazione estremamente delicata: rischiava di perdere l'immobile in cui viveva con la sua famiglia, situato a Somma Vesuviana, che era stato oggetto di un preliminare di compravendita sin dal 1990. aveva versato un Parte_1 considerevole acconto per l'acquisto di questo immobile.
La problematica affondava le radici negli anni Settanta e coinvolgeva il e la società (poi Controparte_2 Parte_2
. In sintesi, il Comune aveva ceduto alla n Parte_3 Parte_2 diritto di superficie per la realizzazione di insediamenti abitativi a prezzi convenzionati, e la era stata delegata anche alle procedure di Parte_2 esproprio dei suoli. Tuttavia, la avrebbe disatteso Parte_2 completamente le clausole convenzionali, stipulando contratti preliminari di vendita a prezzi di libero mercato e non completando le procedure di esproprio con gravi violazioni, rendendo i preliminari ineseguibili. Tutto ciò ha portato all'iscrizione di un'ipoteca sul compendio immobiliare a favore del Banco di Napoli per circa 3.500.000,00 euro. Di conseguenza, gli immobili, nonostante gli acconti pagati dai promissari acquirenti, erano stati venduti all'asta nella procedura esecutiva.
In questo contesto, l'Avv. (l'opposto) ha sostenuto di aver CP_1 svolto un'intensa attività sia stragiudiziale che giudiziale:
• Attività stragiudiziale: Dal marzo/aprile 2016, l'Avv. afferma di CP_1 aver avuto numerosi incontri con il la Regione Controparte_2
Campania, la Prefettura di Napoli, e di aver inviato diverse proposte transattive al creditore procedente, la prima delle quali datata 1° aprile 2016. Ha anche partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive per sollecitare un intervento del CP_2
• Attività giudiziale: Nel giugno 2016, ha redatto e depositato un'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva 254/2010. Le domande principali di tale opposizione includevano la sospensione dell'esecuzione, la dichiarazione di estinzione della procedura,
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l'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente e il riconoscimento del diritto di usucapione per gli opponenti.
La posizione dell'Avv. (Opposto) CP_1
L'Avv. ha agito in proprio per il recupero dei compensi CP_1 professionali. Nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio di opposizione, ha affermato che il credito è dettagliatamente descritto e provato dalla documentazione depositata in atti. Ha evidenziato che la documentazione dimostra il mandato conferitogli dall'opponente, l'attività professionale espletata e il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che attesta la congruità dell'importo richiesto.
In particolare, l'Avv. sostiene di aver avviato un'intensa attività CP_1 stragiudiziale a partire da marzo/aprile 2016, concretizzatasi in numerosi incontri e l'invio di proposte transattive, la prima delle quali datata 1° aprile 2016. Successivamente, nel giugno 2016, ha redatto e depositato un'opposizione ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva 254/2010. Egli ha affermato che tale opposizione si è conclusa con un'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) di rigetto.
L'Avv. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, ribadendo che CP_1
l'opponente nulla avrebbe dimostrato contro la sua pretesa creditoria. Ha sostenuto che la scelta di non proseguire nell'opposizione giudiziale fosse stata "condivisa" con i propri assistiti e dettata dalla volontà di sottrarre l'opponente a un'inevitabile condanna alle spese processuali, alla luce delle argomentazioni del G.E. nell'ordinanza di rigetto della proposta sospensiva e del comportamento processuale del Ha altresì Controparte_2 argomentato che la sua attività è stata consistente nell'evitare una inutile condanna alle spese per l'opponente.
L'opposto ha difeso la quantificazione del compenso, sostenendo che l'Art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, che disciplina il calcolo per più parti con la medesima posizione processuale, non trova applicazione nel caso di specie. Ha argomentato che ogni parte aveva una "specifica posizione processuale" e ha richiesto una "specifica offerta transattiva", e che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel liquidare il parere, non ha ravvisato la medesima posizione processuale per i soggetti coinvolti, essendo l'attività frutto di diverse esigenze e studi delle singole posizioni.
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In via subordinata, l'Avv. ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_1 limitatamente all'attività stragiudiziale, sottolineando che, in assenza della sua attività d'impulso, l'opponente non avrebbe pagato nulla nonostante l'incarico conferito e la notevole attività effettuata.
La posizione di (Opponente) Parte_1
, nel suo atto di citazione in opposizione, ha chiesto la Parte_1 revoca integrale del decreto ingiuntivo, eccependo che il credito non sarebbe "certo, liquido ed esigibile". La sua principale argomentazione si fonda sull'inadempimento contrattuale dell'Avv. chiedendo la CP_1 risoluzione del contratto di mandato professionale per "inadempimento colpevole" ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente dichiarazione di non debenza dei compensi invocati dall'Avv. L'opponente si è CP_1 riservato di agire in separata sede per il risarcimento del danno.
ha contestato in modo specifico l'affermazione dell'Avv. Parte_1 CP_1 circa il "rigetto" dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. da parte del G.E. Ha prodotto il provvedimento del G.E. emesso a seguito dell'udienza del 20 settembre 2016, dal quale si evince che le opposizioni furono dichiarate "inammissibili". Le ragioni addotte dal G.E. per l'inammissibilità erano duplici: "agli atti non risultano depositati i ricorsi e i decreti regolarmente notificati alle parti delle procedure" e "Nessuno è comparso per entrambe le parti opponenti". L'opponente ha qualificato queste omissioni come una "grave negligenza" che ha causato un "danno irreversibile" al cliente.
Inoltre, ha contestato la paventata attività stragiudiziale dell'Avv. Parte_1
affermando che "non vi è prova di riscontro e nemmeno CP_1 dell'effettivo recapito agli interessati" delle missive di cui al monitorio e la sua partecipazione agli incontri. Ha altresì sollevato che l'Avv. CP_1 avrebbe richiesto compensi esorbitanti, calcolati singolarmente per ciascuna delle ventidue persone interessate dall'opposizione, per un totale di circa
€132.000,00.
In via estremamente gradata, e solo nell'ipotesi denegata di rigetto delle domande principali, l'opponente ha contestato il quantum della parcella e del parere, sostenendo che sarebbero errati e redatti in violazione dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014, che prevede un diverso calcolo in caso di assistenza di più persone aventi la stessa posizione processuale. Secondo tale calcolo, l'importo dovuto sarebbe di soli € 848,00 oltre IVA e CPA. Ha citato giurisprudenza della Cassazione per cui il parere del Consiglio dell'Ordine
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non è vincolante per il giudice nel giudizio di opposizione, specialmente se contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
L'opponente ha chiesto la condanna dell'Avv. al pagamento delle CP_1 spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario
L'opposizione è fondata.
Come osservato, la pretesa si basa su due tipi di attività solte dall'avvocato che possono distinguersi in attività stragiudiziale ed in attività giudiziale.
1) attività stragiudiziale.
Con riguardo all'attività stragiudiziale parte opposta ha contestato (sia in citazione che in prima udienza) la sussistenza del titolo, avendo precisato di non aver mai stipulato un contratto per lo svolgimento di attività giudiziale.
Su altro versante, ha dedotto anche che tale attività stragiudiziale, esitata nella formulazione di proposta transattiva contenuta nelle 5 missive depositate dall'opposta (nel fascicolo monitorio e nel giudizio di opposizione), non sarebbe mai stata portata a compimento, in quanto non vi è prova dell'invio di tali missive all'oblato.
La difesa di parte opposta non riesce a superare le predette eccezioni mosse dall'opponente.
Non deposita, infatti, nè una procura volta all'esperimento di attività stragiudiziale, né un contratto scritto con il quale le parti assumevano obbligazioni in proposito;
né ha avanzato istanze di prova costituenda volte a dimostrare la sussistenza del titolo, recisamente contestata dal convenuto. Dalla lettura del mandato allegato all'opposizione di terzo ex art 619 cpc, emerge chiaramente che esso attiene alla sola rappresentanza e difesa nel giudizio rg 254/2010. Siccome in tale mandato è omesso qualsiasi riferimento ad attività compiute antecedentemente all'introduzione del predetto giudizio, esso non può costituire valido titolo della pretesa relativa all'attività stragiudiziale asseritamente espletata precedentemente.
Ulteriore considerazione, che involge sia l'attività stragiudiziale precedente che quella svolta in concomitanza di giudizio, riguarda l'autonomia di tale attività rispetto a quella giudiziale.
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Ed invero l'art. 20 DM 55/2014 stabilisce che l'attività stragiudiziale è liquidabile autonomamente solo quando "riveste una autonoma rilevanza rispetto" all'attività giudiziale.
Sul punto va osservato che il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare;
ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali (cfr. Cass. Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ. n. 13770/2007; Cass. Civ. n. 6214/1992; Trib. Torre Annunziata 352/2025 del 10/2/2025).
Nel caso specifico della trasmissione di una proposta transattiva, la valutazione dell'autonomia dipende da diversi fattori che devono essere attentamente considerati. Se la proposta transattiva è stata formulata come tentativo genuino di composizione stragiudiziale della controversia, con contenuti specifici e articolati che presupponevano uno studio autonomo della questione giuridica, potrebbe configurarsi come attività dotata di autonoma rilevanza. Tuttavia, se la proposta si presenta come un atto meramente prodromico o comunque funzionale al giudizio allora difetterebbe del requisito dell'autonomia.
Nel caso di specie si è al cospetto di una proposta transattiva del tutto standardizzata e priva di autonoma rilevanza, con la quale si comunica al creditore che il proprio cliente è disposto a versare un importo sostanzialmente corrispondente al valore minimo di presentazione dell'offerta nell'ambito della vendita all'incanto. Essa non ha implicato lo studio della problematica sotto un diverso punto di vista, né ha comportato particolari impegni dell'avvocato, ulteriori rispetto a quelli normalmente connessi allo svolgimento del giudizio.
Inoltre, non risulta superata l'eccezione secondo cui le missive che contenevano le proposte transattive non risultano trasmesse all'oblato.
Sia in fase monitoria che in fase di costituzione nel giudizio di opposizione parte opposta deposita 5 missive intitolate “riservata non producibile – proposta di transazione”; non fornisce, tuttavia, prova della spedizione nei
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confronti dell'oblato, nonostante parte opponente in citazione abbia sollevato eccezione specifica sul punto.
Orbene, è evidente che in assenza di prova dell'invio della proposta transattiva non può dirsi adempiuta l'obbligazione dell'avvocato la quale, pur qualificandosi in senso descrittivo come obbligazione di mezzi, certamente si sostanzia non solo nella redazione e formulazione della proposta, ma anche e necessariamente nella trasmissione della stessa nella sfera di conoscenza dell'oblato; adempimento, quest'ultimo, indispensabile affinchè possa almeno solo ipotizzarsi la soddisfazione dell'interesse del cliente cui l'attività dell'avvocato è preordinata.
Vero è che l'opposto ha depositato corrispondenza con il procuratore della avv. Caggiano;
tuttavia, i riscontri di quest'ultimo attengono alla CP_3 posizione globale di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, non a quella specifica del sig. , con la conseguenza che non vi è prova Parte_1 dell'apertura di un dialogo specifico sul punto.
Con riguardo all'attività stragiudiziale manca pertanto la prova del titolo e dell'adempimento della prestazione, l'attività inoltre non può dirsi autonoma rispetto a quella giudiziale, con la conseguenza che la domanda avanzata in via monitoria va rigettata.
2) attività giudiziale.
Con riguardo all'attività giudiziale parte opponente non contesta la sussistenza del titolo, perfezionatosi con l'emissione del mandato conferito all'avvocato opposto seguita dalla redazione dell'atto difensivo da parte di quest'ultimo. L'opponente solleva, piuttosto, eccezione di inadempimento, deducendo che l'opposizione di terzo è stata dichiarata inammissibile per inattività dell'avvocato, il quale non aveva notificato il ricorso ed il decreto alle controparti e non aveva presenziato all'udienza all'uopo fissata.
Parte opposta replica a tale eccezione, sostenendo che la mancata comparizione all'udienza e l'omessa prova della notifica del ricorso e del decreto erano frutto di una precisa strategia processuale concordata con il proprio cliente, per tutelarlo da una condanna alle spese. Nello specifico, sostiene che siccome l'opposizione di terzo sarebbe configurabile sostanzialmente quale intervento ad adiuvandum del e siccome le CP_2 eccezioni da questo sollevate (risoluzione della convenzione) erano state già disattese, stessa sorte sarebbe toccata a quelle del proprio cliente.
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La difesa dell'opposta è priva di pregio.
Innanzitutto, in prima udienza l'opponente, a mezzo del suo procuratore, ha contestato specificamente che vi fosse un accordo tra cliente-opponente ed avvocato-opposto circa l'adozione della predetta strategia processuale;
a tale contestazione non ha fatto seguito alcuna dimostrazione da parte dell'opposto, su cui ricade certamente l'onere della prova di dimostrare che le omissioni denunciate (su cui non vi è contestazione) sono il frutto di un accordo piuttosto che di un inadempimento.
In secondo luogo, va rilevato che la difesa dell' e degli altri Parte_1 promissari dei beni immobili oggetto della vicenda non era volta a sostenere solo le ragioni del e non si sostanziava pertanto solo in un intervento CP_2 ad adiuvandum. Se solo l'avvocato avesse dato i necessari atti di impulso al giudizio di opposizione si sarebbe fatto valere il diritto di proprietà asseritamente acquisito per usucapione. Non può dirsi pertanto che l'intervento fosse solo ad adiuvandum rispetto alle ragioni del CP_2
L'usucapione del bene immobile è infatti un diritto incompatibile sia con le ragioni della società che con quelle del con la prima conseguenza CP_2 che esso può dirsi principale e con la seconda che non può sostenersi che le ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto delle istanze avanzate dal possano estendersi pedissequamente alla posizione assunta dal terzo. CP_2
Ne deriva che non è plausibile la giustificazione addotta dall'avvocato per le omissioni commesse;
queste ultime corrispondevano ad attività (notificazione del ricorso e del decreto, presenza in udienza) non complesse e di facile espletamento, hanno comportato la rilevante conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione, di modo che il contratto di patrocinio può dirsi risolto per grave inadempimento dell'avvocato, a cui non spetta pertanto compenso per un'attività espletata con imperizia e negligenza.
In definitiva il decreto ingiuntivo va revocato, con condanna di parte opposta alle spese di giudizio;
la relativa liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto
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- dichiara risolto il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'attività oggetto di giudizio per inadempimento colpevole ex art. 1453 e 1455 cc imputabile all'Avv. e per l'effetto dichiara CP_1 non dovuti i compensi invocati dallo stesso avvocato,
- Condanna l'avv. al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per Parte_1 compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 128,00 per esborsi.
Così deciso in Nola, il 16/10/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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