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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7711 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13128/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente
dott.ssa Emanuela Rossi Giudice estensore dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale ex art. 281-decies e ss c.p.c., 19-ter L. n. 150/2011, iscritto al N. RG 13128/2024 promosso da:
nato il [...] in Costa D'Avorio, CUI , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Moscatelli, del Foro di Pavia, presso il cui Studio in Vigevano, via San Giacomo, 7/2, è elettivamente domiciliato come da procura in atti
-ricorrente- Contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1
sentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_2
Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente-
Oggetto: Ricorso ex art. 281-decies e ss c.p.c, 19-ter L. n. 150/2011 avverso il provvedimento del 16.02.2024, notificato in data 07.03.2024, con il quale il Questore della Provincia di Pavia ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. n. 286/1998.
Conclusioni per parte ricorrente: “Dichiarare la nullità e la illegittimità del provvedimento emesso in data 16.02.2024 dal Questore della Provincia di Pavia a carico del ricorrente e, per l'effetto, riconoscere in favore dello stesso la protezione di carattere speciale ex art. 19 comma 1.2”.
Conclusioni per parte resistente:
“Respingere le domande di controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO
In data 15.06.2023 (con manifestazione di volontà datata 07.11.2022), il signor ha presentato al Questore della Provincia di Pavia istanza di Parte_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 D.lgs. n. 286/1998.
Con decreto del 16.02.2024, notificato in data 07.03.2024 il Questore della Provincia di Pavia ha rigettato l'istanza rilevando:
➢ che il permesso di soggiorno per protezione speciale è rilasciato previo parere favorevole della competente Commissione Territoriale;
➢ che nel caso di specie, la Commissione Territoriale di Milano – Sezione 2 in data 09.11.2023 ha espresso parere negativo in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2, D.lgs. n. 286/1998 ed in particolare che “l'istanza non ha una situazione lavorativa sufficientemente stabile, indicativa di una sua integrazione nel territorio italiano, in quanto egli ha svolto attività lavorativa con regolare contratto solo per pochi giorni nel 2020 e poche settimane nel 2021 e 2022”;
➢ che trattasi, nel caso di specie, di attività vincolata, essendo per sua natura il parere di cui sopra obbligatorio e vincolante, e che nessuno spazio di valutazione discrezionale è rimesso all'Autorità Amministrativa che, in presenza di motivi ostativi predeterminati dal legislatore, è tenuta a rifiutare il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 05.04.2024, il signor
[...]
impugnava il predetto provvedimento di rigetto chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità e la illegittimità del provvedimento emesso in data 16.02.2024 dal Questore della Provincia di Pavia a carico del ricorrente e, per l'effetto, riconoscere in favore dello stesso la protezione di carattere speciale ex art. 19 comma 1.2”.
Con provvedimento del 21.04.2025, il Giudice designato fissava la prima udienza per il giorno 01.09.2025, disponendone lo svolgimento secondo modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sino alla data dell'udienza e onerando la difesa di parte ricorrente della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza ed invitandola a depositare aggiornata documentazione attestante la posizione lavorativa, abitativa e personale/familiare del ricorrente sul territorio nazionale. L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con comparsa di costituzione depositata in data 18.07.2025 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Respingere le domande di controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze”.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 27.08.2025, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e, contestualmente, depositava ulteriore aggiornata documentazione attestante la posizione del medesimo sul . Controparte_3
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 29.09.2025.
IN DIRITTO
Si dà preliminarmente atto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento amministrativo in questione il parere della Commissione Territoriale non solo non è vincolante, ma non è nemmeno obbligatorio. “In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile "ratione temporis", sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento”: così Cass. civ. sez. Lav., ord. 28 gennaio 2022 n. 2716, Rv. 663741, nonché, in precedenza, Cass. civ. S.U., ord. 27 novembre 2018 n. 30658, Rv. 651814, secondo cui “appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica”.
Quanto al merito della domanda di riconoscimento della protezione speciale occorre premettere che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche ad opera del D.L. n. 20/2023, convertito con L. n. 50/2023, tuttavia nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” in data 07.11.2022 (richiesta di appuntamento) – come si evince dagli atti – trova applicazione la disciplina previgente. Ciò posto, ritiene il Collegio che sulla base della documentazione in atti il ricorrente
– al netto delle difficoltà incontrate – si sia progressivamente inserito nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano compiendo sforzi in tal senso.
Il ricorrente è giunto in Italia nel 2016 ed è in grado di parlare e comprendere la lingua italiana.
Sotto il profilo lavorativo in atti documentazione lavorativa da cui si evince che a partire dal 2020 egli ha lavorato con regolari contratti seppur inizialmente a tempo determinato per poi iniziare a lavorare stabilmente in regime di lavoro autonomo dal 2022 in poi. In particolare, si segnala:
- Contratto a tempo determinato con società agricola “Divano” Srl dal 13.11.2020 al 31.12.2020 in Sessa Aurunca (CE) con mansioni di “frutticoltore” (cfr. Doc. 2 – Modello Unilav)
A riprova dell'effettività dell'attività lavorativa svolta, la difesa ha allegato prospetti stipendiali relativi ai mesi di novembre 2020 per € 630,00 e dicembre 2020 per € 320,74 (cfr. Doc. 2)
- Contratto a tempo determinato con la “società agricola individuale OS CH decorrente dal 24.02.2021 sino al 31.07.2021 in Giuliano in Campania (NA) con la mansione di bracciante agricolo (cfr. Doc. 3 – Modello Unilav)
A riprova dell'effettività dell'attività lavorativa svolta, la difesa ha allegato prospetti stipendiali relativi ai mesi di febbraio 2021 per € 175,75, marzo 2021 per € 757,31, aprile 2021 per € 1.009,89 e maggio 2021 per € 855,25 (cfr. Doc. 3)
- Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato con Agenzia per il Lavoro “Temporary” dal 22.11.2021 sino al 31.01.2022. Il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la società Elpe Controparte_4 in Vigevano con la mansione di addetto carico e scarico merci (cfr.
[...]
Doc. 4 – Contratto)
Nel febbraio 2022 il ricorrente ha sottoscritto contratto di lavoro autonomo con
“Foodinho” Srl (Glovo), tutt'oggi in corso, lavorando in regime di partita IVA come
“rider” (cfr. Doc. 5-6).
A riprova dell'effettività lavorativa svolta, la difesa ha allegato le relative fatture emesse e da ultimo la n. 1/2025 del 26.01.2025 per € 708,53, la n. 2/2025 del 09.02.2025 per € 475,23, la n. 3 del 23.02.2025 per € 146,05, la n. 7/2025 del
09.03.2025 per € 628,87, la n. 8/2025 del 23.03.2025 per € 1.081,14, la n.
10/2025 del 20.04.2025 per € 602,16, la n. 11/2025 del 04.05.2025 per € 508,21, la n. 12/2025 del 18.05.2025 per € 1.442,80, la n. 13/2025 del 01.06.2025 per € 340,18, la n. 14/2025 del 15.06.2025 per € 326,07, la n. 15/2025 del 29.06.2025 per € 310,90 la n. 16/2025 del 13.07.2025 per € 396,94 e la n. 17/2025 del 27.07.2025 per € 267,43 (cfr. Doc. 13).
Sotto il profilo dell'indipendenza economica si segnala che il ricorrente nell'anno 2022 ha conseguito ricavi per € 9.592,00 (cfr. Doc. 8), nell'anno 2023 ricavi per € 7.544,00 (cfr. Doc. 14) e nell'anno 2024 ricavi per € 9.271,39 (cfr. Doc. 13). Sotto il profilo abitativo, a partire dal 2021 risiede a Vigevano (PV) ove coabita con un cittadino della Guinea intestatario del contratto di locazione, così come dichiarato dalla difesa.
Inoltre, si sottolinea che il ricorrente si trova in Italia dal 2016 e, pertanto, è da ritenersi che si sia completamente sradicato dal Paese di origine.
Ritiene il Collegio che egli – pur non senza difficoltà – abbia e stia compiendo sforzi per inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, radicandovi la propria vita privata.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 19 1.1. D.lgs. n. 286/1998, previgente, ed al rilascio del conseguente permesso di soggiorno della durata biennale a decorrere dalla data del suo effettivo rilascio da parte della competente Questura.
SULLE SPESE
Considerato che il Collegio è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti la condizioni socio-lavorativa del ricorrente sopravvenute all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, come sopra composto, così provvede:
• in accoglimento del ricorso proposto da nato il Parte_1
07.10.1992 in Costa D'Avorio, CUI , riconosce al ricorrente il C.F._1 diritto alla protezione speciale ex art. 19 1.1. D.lgs. n. 286/1998, previgente, ed il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno previsto dall'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 della durata biennale a decorrere dalla data del suo effettivo rilascio da parte della competente Questura.
• spese integralmente compensate
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Rossi Dott.ssa Elisabetta Meyer
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente
dott.ssa Emanuela Rossi Giudice estensore dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale ex art. 281-decies e ss c.p.c., 19-ter L. n. 150/2011, iscritto al N. RG 13128/2024 promosso da:
nato il [...] in Costa D'Avorio, CUI , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Moscatelli, del Foro di Pavia, presso il cui Studio in Vigevano, via San Giacomo, 7/2, è elettivamente domiciliato come da procura in atti
-ricorrente- Contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1
sentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_2
Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente-
Oggetto: Ricorso ex art. 281-decies e ss c.p.c, 19-ter L. n. 150/2011 avverso il provvedimento del 16.02.2024, notificato in data 07.03.2024, con il quale il Questore della Provincia di Pavia ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. n. 286/1998.
Conclusioni per parte ricorrente: “Dichiarare la nullità e la illegittimità del provvedimento emesso in data 16.02.2024 dal Questore della Provincia di Pavia a carico del ricorrente e, per l'effetto, riconoscere in favore dello stesso la protezione di carattere speciale ex art. 19 comma 1.2”.
Conclusioni per parte resistente:
“Respingere le domande di controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO
In data 15.06.2023 (con manifestazione di volontà datata 07.11.2022), il signor ha presentato al Questore della Provincia di Pavia istanza di Parte_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 D.lgs. n. 286/1998.
Con decreto del 16.02.2024, notificato in data 07.03.2024 il Questore della Provincia di Pavia ha rigettato l'istanza rilevando:
➢ che il permesso di soggiorno per protezione speciale è rilasciato previo parere favorevole della competente Commissione Territoriale;
➢ che nel caso di specie, la Commissione Territoriale di Milano – Sezione 2 in data 09.11.2023 ha espresso parere negativo in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2, D.lgs. n. 286/1998 ed in particolare che “l'istanza non ha una situazione lavorativa sufficientemente stabile, indicativa di una sua integrazione nel territorio italiano, in quanto egli ha svolto attività lavorativa con regolare contratto solo per pochi giorni nel 2020 e poche settimane nel 2021 e 2022”;
➢ che trattasi, nel caso di specie, di attività vincolata, essendo per sua natura il parere di cui sopra obbligatorio e vincolante, e che nessuno spazio di valutazione discrezionale è rimesso all'Autorità Amministrativa che, in presenza di motivi ostativi predeterminati dal legislatore, è tenuta a rifiutare il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 05.04.2024, il signor
[...]
impugnava il predetto provvedimento di rigetto chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità e la illegittimità del provvedimento emesso in data 16.02.2024 dal Questore della Provincia di Pavia a carico del ricorrente e, per l'effetto, riconoscere in favore dello stesso la protezione di carattere speciale ex art. 19 comma 1.2”.
Con provvedimento del 21.04.2025, il Giudice designato fissava la prima udienza per il giorno 01.09.2025, disponendone lo svolgimento secondo modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sino alla data dell'udienza e onerando la difesa di parte ricorrente della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza ed invitandola a depositare aggiornata documentazione attestante la posizione lavorativa, abitativa e personale/familiare del ricorrente sul territorio nazionale. L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con comparsa di costituzione depositata in data 18.07.2025 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Respingere le domande di controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze”.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 27.08.2025, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e, contestualmente, depositava ulteriore aggiornata documentazione attestante la posizione del medesimo sul . Controparte_3
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 29.09.2025.
IN DIRITTO
Si dà preliminarmente atto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento amministrativo in questione il parere della Commissione Territoriale non solo non è vincolante, ma non è nemmeno obbligatorio. “In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile "ratione temporis", sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento”: così Cass. civ. sez. Lav., ord. 28 gennaio 2022 n. 2716, Rv. 663741, nonché, in precedenza, Cass. civ. S.U., ord. 27 novembre 2018 n. 30658, Rv. 651814, secondo cui “appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica”.
Quanto al merito della domanda di riconoscimento della protezione speciale occorre premettere che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche ad opera del D.L. n. 20/2023, convertito con L. n. 50/2023, tuttavia nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” in data 07.11.2022 (richiesta di appuntamento) – come si evince dagli atti – trova applicazione la disciplina previgente. Ciò posto, ritiene il Collegio che sulla base della documentazione in atti il ricorrente
– al netto delle difficoltà incontrate – si sia progressivamente inserito nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano compiendo sforzi in tal senso.
Il ricorrente è giunto in Italia nel 2016 ed è in grado di parlare e comprendere la lingua italiana.
Sotto il profilo lavorativo in atti documentazione lavorativa da cui si evince che a partire dal 2020 egli ha lavorato con regolari contratti seppur inizialmente a tempo determinato per poi iniziare a lavorare stabilmente in regime di lavoro autonomo dal 2022 in poi. In particolare, si segnala:
- Contratto a tempo determinato con società agricola “Divano” Srl dal 13.11.2020 al 31.12.2020 in Sessa Aurunca (CE) con mansioni di “frutticoltore” (cfr. Doc. 2 – Modello Unilav)
A riprova dell'effettività dell'attività lavorativa svolta, la difesa ha allegato prospetti stipendiali relativi ai mesi di novembre 2020 per € 630,00 e dicembre 2020 per € 320,74 (cfr. Doc. 2)
- Contratto a tempo determinato con la “società agricola individuale OS CH decorrente dal 24.02.2021 sino al 31.07.2021 in Giuliano in Campania (NA) con la mansione di bracciante agricolo (cfr. Doc. 3 – Modello Unilav)
A riprova dell'effettività dell'attività lavorativa svolta, la difesa ha allegato prospetti stipendiali relativi ai mesi di febbraio 2021 per € 175,75, marzo 2021 per € 757,31, aprile 2021 per € 1.009,89 e maggio 2021 per € 855,25 (cfr. Doc. 3)
- Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato con Agenzia per il Lavoro “Temporary” dal 22.11.2021 sino al 31.01.2022. Il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la società Elpe Controparte_4 in Vigevano con la mansione di addetto carico e scarico merci (cfr.
[...]
Doc. 4 – Contratto)
Nel febbraio 2022 il ricorrente ha sottoscritto contratto di lavoro autonomo con
“Foodinho” Srl (Glovo), tutt'oggi in corso, lavorando in regime di partita IVA come
“rider” (cfr. Doc. 5-6).
A riprova dell'effettività lavorativa svolta, la difesa ha allegato le relative fatture emesse e da ultimo la n. 1/2025 del 26.01.2025 per € 708,53, la n. 2/2025 del 09.02.2025 per € 475,23, la n. 3 del 23.02.2025 per € 146,05, la n. 7/2025 del
09.03.2025 per € 628,87, la n. 8/2025 del 23.03.2025 per € 1.081,14, la n.
10/2025 del 20.04.2025 per € 602,16, la n. 11/2025 del 04.05.2025 per € 508,21, la n. 12/2025 del 18.05.2025 per € 1.442,80, la n. 13/2025 del 01.06.2025 per € 340,18, la n. 14/2025 del 15.06.2025 per € 326,07, la n. 15/2025 del 29.06.2025 per € 310,90 la n. 16/2025 del 13.07.2025 per € 396,94 e la n. 17/2025 del 27.07.2025 per € 267,43 (cfr. Doc. 13).
Sotto il profilo dell'indipendenza economica si segnala che il ricorrente nell'anno 2022 ha conseguito ricavi per € 9.592,00 (cfr. Doc. 8), nell'anno 2023 ricavi per € 7.544,00 (cfr. Doc. 14) e nell'anno 2024 ricavi per € 9.271,39 (cfr. Doc. 13). Sotto il profilo abitativo, a partire dal 2021 risiede a Vigevano (PV) ove coabita con un cittadino della Guinea intestatario del contratto di locazione, così come dichiarato dalla difesa.
Inoltre, si sottolinea che il ricorrente si trova in Italia dal 2016 e, pertanto, è da ritenersi che si sia completamente sradicato dal Paese di origine.
Ritiene il Collegio che egli – pur non senza difficoltà – abbia e stia compiendo sforzi per inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, radicandovi la propria vita privata.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 19 1.1. D.lgs. n. 286/1998, previgente, ed al rilascio del conseguente permesso di soggiorno della durata biennale a decorrere dalla data del suo effettivo rilascio da parte della competente Questura.
SULLE SPESE
Considerato che il Collegio è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti la condizioni socio-lavorativa del ricorrente sopravvenute all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, come sopra composto, così provvede:
• in accoglimento del ricorso proposto da nato il Parte_1
07.10.1992 in Costa D'Avorio, CUI , riconosce al ricorrente il C.F._1 diritto alla protezione speciale ex art. 19 1.1. D.lgs. n. 286/1998, previgente, ed il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno previsto dall'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 della durata biennale a decorrere dalla data del suo effettivo rilascio da parte della competente Questura.
• spese integralmente compensate
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Rossi Dott.ssa Elisabetta Meyer