Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, applicato dal primo giudice il minimo edittale secondo la previgente disposizione, abbia tenuto conto della riduzione per novella legislativa di quel parametro applicando tuttavia una pena superiore al minimo stabilito dalla nuova disciplina. (Fattispecie relativa alla modifica del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2009, n. 48334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48334 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 2997
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 319/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI FF N. IL 22/01/1974;
2) CE CA N. IL 21/11/1973;
avverso la sentenza n. 590/2004 CORTE APPELLO di LECCE, del 30/06/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 30 giugno 2006, ha parzialmente confermato la sentenza 12 dicembre 2003 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima Città che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato DI FF e CE CA alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa ciascuno per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di gr. 455 circa di cocaina).
La Corte ha confermato la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato loro ascritto e - tenendo conto dell'innovazione legislativa cui si farà di seguito riferimento -ha ridotto la pena a ciascuno inflitta ad anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
2) Contro la sentenza di secondo grado hanno personalmente proposto ricorso congiunto i due imputati i quali hanno denunziato la reformatio in pejus operata dalla Corte di merito perché, pur riducendo la pena, il giudice di appello non avrebbe individuato come pena base il nuovo minimo della pena come aveva invece fatto il giudice di primo grado che aveva preso a base il precedente minimo di legge.
3) L'unico motivo di ricorso proposto dagli imputati è infondato. Il tema proposto riguarda gli effetti della modifica intervenuta - ad opera del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 - sulla disciplina sanzionatoria prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Modifica che ha comportato la riduzione del minimo edittale detentivo (quello pecuniario è rimasto sostanzialmente invariato) da anni otto ad anni sei di reclusione. Questa modifica, a parere di questa Corte, impone una riduzione della pena quando risulti che il giudice di merito abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione. Se invece emerge dagli atti che il giudice ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto accertato è possibile confermare la pena inflitta dal primo giudice purché il giudice di appello abbia fornito la sua valutazione di adeguata motivazione (si vedano Cass., sez. 4^, 23 gennaio 2008 n. 15219, Guzman Avila, rv. 239807; 27 settembre 2007 n. 40287, Cutarelli, rv. 237887; 4 maggio 2007 n. 22526, Hasi, rv. 237019; sez. 2^, 26 settembre 2006 n. 40382, Arici, rv. 235470).
Nel caso in esame il giudice di appello ha tenuto conto della modifica normativa, ha preso atto che il primo giudice aveva inflitto il minimo della pena e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta agli imputati ma senza applicare il nuovo minimo e questa decisione deve ritenersi corretta perché non esiste il diritto ad ottenere automaticamente ed integralmente, nel caso di modifica normativa sui minimi di pena, il trattamento di miglior favore.
È del resto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che - nel caso di riduzione del minimo edittale della pena per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità non debba ritenersi violato il principio del divieto di reformatio in pejus se, applicato dal primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello abbia tenuto conto della modifica normativa applicando però una pena superiore al nuovo minimo (in questo senso v. Cass., sez. 6^, 25 gennaio 1995 nn. 3577 e 3587, rv. nn. 200707 e 200709, entrambe in tema di minimo edittale per il reato di oltraggio oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità riferita proprio al minimo della pena edittale).
Questi principi sono stati di recente ribaditi, proprio in tema di riduzione del minimo edittale per i reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, da Cass., sez. 6^, 11 ottobre 2006 n. 37887, Duetto, rv. 235588, che ha condivisibilmente affermato che, nel caso della modifica di cui ci stiamo occupando, ove il nuovo giudice ritenga che il nuovo minimo edittale non sia adeguato alla gravità del fatto, ben può applicare una pena secondo una quantificazione intermedia tra il vecchio e il nuovo minimo edittale. Questa conclusione si fonda anche sulla considerazione che il minimo precedentemente previsto poteva essere adeguato al caso giudicato, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., ma il nuovo minimo potrebbe non esserlo.
4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009