Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
In tema di detenzione di stupefacenti, il più mite trattamento sanzionatorio del reato, previsto dall'art. 4 bis L. 49 del 2006 (che ha modificato l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) non comporta per il giudice di appello l'obbligo di adeguarsi al nuovo regime sanzionatorio riducendo la pena inflitta dal primo giudice che l'abbia irrogata secondo la previsione precedente, posto che il giudice del gravame è libero di valutare che la pena inflitta è equamente commisurata al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2007, n. 25517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25517 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. MARZANO ES - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 733
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 031019/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE UZ AN, N. IL 10/11/1955;
avverso SENTENZA del 19/04/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. DELLO MONACO Domenico - sostituto processuale dell'Avvocato ATTOLINI Giuseppe - il quale si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento del gravame. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi condannava De UZ ES alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, in relazione alla cessione a ND IC di due pacchetti contenenti una quantità di eroina per complessivi kg. 1,020 pari a 6975 dosi. A seguito di rituale gravame proposto dall'imputato suddetto, la Corte d'Appello di Lecce confermava l'impugnata decisione e disattendeva la tesi difensiva dell'imputato - secondo cui questi sarebbe stato ignaro del contenuto dei due pacchetti ricevuti da tal Rhui BR, barista della motonave sulla quale si trovava, e destinati al ND - con argomentazioni che possono riassumersi come segue: a) le modalità di confezionamento dei pacchetti erano tali da rendere evidente che quei pacchetti contenevano merce preziosa;
b) la persona che aveva consegnato i pacchetti contenenti la droga al De UZ, affinché questi poi li consegnasse al ND, non avrebbe mai affidato quel rilevante quantitativo di stupefacente ad una persona assolutamente sconosciuta, inaffidabile, inconsapevole, con il rischio che la delicata e pericolosa operazione potesse non andare a buon fine;
c) la consegna del primo pacco era avvenuta "dopo l'incontro tra il De UZ ed il ND, in una stradina laterale, al riparo di occhi indiscreti" (per come testualmente si legge a pag. 7 della sentenza della Corte d'Appello); d) il secondo pacco era risultato occultato nei pantaloni del De UZ;
e) anche in considerazione della stagione estiva, il De UZ, se non avesse avuto precisa cognizione del contenuto dei pacchetti, avrebbe tenuto tra le mani i due involucri e non li avrebbe infilati nei pantaloni. La Corte di merito respingeva la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - sollecitata dalla difesa per acquisire una precisa cognizione dello stato dei luoghi, per accertare i motivi per i quali il BR R. non avrebbe avuto la possibilità di scendere dalla motonave, e per verificare, altresì, che il BR R., dalla motonave stessa, ed il ND, da terra, avevano la possibilità di seguire tutta l'operazione e tenere sotto controllo il De UZ - rilevando la superfluità dell'incombente istruttorio richiesto, tenuto conto delle risultanze acquisite e dello svolgimento dei fatti. Sui piano sanzionatorio, la Corte distrettuale disattendeva la richiesta dell'appellante di una diminuzione di pena, avanzata con l'esplicito richiamo al diverso e più favorevole minimo edittale stabilito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49; in proposito la Corte d'Appello precisava che non era possibile operare una sorta di equazione algebrica tra il minimo edittale stabilito dalla norma previgente e la pena in concreto irrogata, con il minimo previsto dalla nuova norma e la pena da determinare: la Corte stessa sottolineava che la pena inflitta dal primo giudice, e da questi determinata in misura di fatto superiore al minimo edittale previsto dalla norma previgente, appariva congrua ed equa anche in relazione al minimo previsto dalla nuova legge, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, sulla scorta delle argomentazioni sottoposte al vaglio della Corte d'Appello, vizio motivazionale in ordine all'affermazione della penale responsabilità ed al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento;
il ricorrente denuncia altresì violazione di legge relativamente al diniego della Corte distrettuale di determinare la pena muovendo da una nuova pena base da individuare nel minimo edittale previsto dalla novella n. 49 del 2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ricordato che con apposita ordinanza letta in udienza è stata rigettata la richiesta di rinvio presentata dal difensore del ricorrente, avvocato Giuseppe Attolini, il quale ha addotto a sostegno dell'istanza di differimento della discussione del ricorso la sussistenza di concomitante impegno professionale, istanza reiterata in udienza dall'avvocato Dello Monaco Domenico, nominato dallo stesso avvocato Attolini quale sostituto processuale. Ad integrazione, e ad ulteriore sostegno motivazionale di detta ordinanza da intendersi qui richiamata, giova sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4708/92, imp. Fogliani, RV. 190828, hanno ritenuto di dover precisare, con riferimento all'ipotesi della richiesta di rinvio del difensore per concomitante impegno professionale, non solo che il rinvio deve essere richiesto non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma altresì che il difensore deve esporre "le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio". Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza dei motivi dedotti. Quanto alla censura relativa alla ritenuta colpevolezza, la stessa concerne apprezzamenti di merito e tende sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio in Cassazione: ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito: nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti il ruolo dell'imputato nella vicenda in oggetto.
Per quel che riguarda il diniego della rinnovazione del dibattimento, la Corte distrettuale ha proceduto ad una valutazione di merito sottolineando la irrilevanza degli incombenti istruttori richiesti dalla difesa ai fini del decidere, precisando che dagli stessi non poteva ricavarsi alcun concreto elemento probatorio idoneo a contrastare efficacemente le significative risultanze processuali acquisite a carico dell'imputato; giova poi ricordare, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed avallato dalle Sezioni Unite, "la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un., n. 2780/96, RV. 203974). Parimenti priva di fondamento risulta, poi, la tesi del ricorrente secondo cui la Corte di merito avrebbe dovuto rideterminare la pena, riducendola, avuto riguardo al diverso e più favorevole minimo edittale stabilito dalla nuova legge in tema di stupefacenti (la L. n. 49 del 2006). Ed invero, la Corte di Appello, nella piena consapevolezza del fatto che, in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, era sopravvenuta la modifica normativa nel senso anzidetto, ha ritenuto che, pur in relazione ai nuovi parametri sanzionatori la pena inflitta al De UZ dal primo giudice dovesse ritenersi equa. In proposito la Corte distrettuale ha precisato innanzi tutto che il primo giudice aveva determinato in concreto l'entità della pena in misura superiore al minimo, ed ha poi evidenziato che la pena detentiva di nove anni, quale stabilita dal Tribunale (poi ridotta a sei anni per effetto della diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche valutate prevalenti rispetto all'aggravante), appariva pienamente rispondente ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., in quanto adeguata alla gravità del fatto.
Giova sottolineare che il più mite trattamento sanzionatorio del reato in esame (dovuto alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha modificato il comma 1 ed introdotto il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis), tradotto nella diminuzione ad anni sei di reclusione del precedente minimo edittale di pena detentiva (anni otto) previsto dal comma 1 del menzionato art. 73, non comporta - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che il giudice dell'appello sia tenuto "ad adeguarsi" ai nuovi parametri riducendo la pena: e ciò, è opportuno sottolinearlo, anche nel caso in cui il primo giudice abbia in concreto commisurato la pena base proprio al minimo edittale previgente. Non può, invero, trascurarsi che il mutamento dell'apparato sanzionatorio appare correlato all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle condotte illecite descritte e sanzionate nella disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista (nell'art. 73, commi 1 e 4) non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso. Ne deriva che il giudice dell'appello ben può ritenere equamente commisurata rispetto al fatto concreto la pena irrogata dal giudice di primo grado, muovendo dal presupposto che l'imputato, in relazione alla sua personalità e/o alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Va infine detto, per completezza argomentativa, che neppure può ritenersi che la conferma, da parte del giudice dell'appello, della pena inflitta dal primo giudice con riferimento al minimo edittale della legge anteriore (più severo rispetto a quello stabilito dalla legge successiva), violi il divieto di reformatio in peius, posto che detta violazione, a norma dell'art.597 c.p.p., comma 3, si realizza soltanto nel caso di irrogazione di una pena più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal primo giudice. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007