Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 2
Il contratto di cui sia parte la Pubblica Amministrazione richiede "ad substantiam" la forma scritta, ed, a tal fine, è irrilevante, ove si tratti di un Comune, l'esistenza di una deliberazione di consiglio o di giunta, la quale costituisce atto interno, con funzione autorizzatoria, volta a consentire all'organo rappresentativo di impegnare contrattualmente l'ente nei limiti fissati dalla stessa delibera, mentre è l'atto dell'organo rappresentativo a dover essere preso in esame per stabilire se l'ente è stato impegnato contrattualmente dall'organo competente.
Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta "ad substantiam".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8192 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento dell'impresa PIAZZA s.r.l., in persona del curatore avv. Luigi Palmieri, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio 14, presso l'avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, che lo, rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di SEVESO, in persona del Sindaco arch. Clemente Galbiati, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Graziano D. Molin del foro di Milano, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3181 del 27.10/27.11.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. G. Pafundi, con delega, per il Comune;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 27.10/27.11.98 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Seveso avverso la sentenza 27.01/21.06.94 del tribunale di Monza, revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune su richiesta della curatela del fallimento dell'impresa Piazza srl e condannava il fallimento, contumace, alle spese di causa.
Esponeva, in fatto, la sentenza d'appello che il 5.11.84 il Comune aveva appaltato all'impresa Piazza srl lavori di ristrutturazione ed ampliamento di una scuola elementare;
che risoltosi il contratto per il fallimento dell'impresa, dichiarato dal tribunale di Milano con sentenza 18.02.86, la curatela aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti dalla ditta fallita, avanzando in data 13.11.86 una proposta transattiva che era stata accolta dal Comune, con delibere 172/86 del Consiglio e 340/87 della Giunta. Sulla base di tale transazione la curatela aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per lire 103.273.498 oltre accessori, opposto dal Comune nell'assunto che la transazione non si era perfezionata. Mentre il tribunale aveva rigettato l'opposizione la Corte territoriale, ritenendo che non vi fosse prova sufficiente che la transazione si fosse validamente perfezionata, accoglieva l'appello del Comune.
Contro la sentenza d'appello, notificata alla curatela contumace il 29.03.99, proponeva ricorso il fallimento della impresa Piazza srl avanzando, con atto notificato il 25.05.99, tre motivi di censura. Si è costituito il Comune di Seveso, con controricorso notificato il 01.07.99, illustrando le ragioni di resistenza anche con memoria. Motivi della decisione
La sentenza della Corte d'appello muove dalle premesse - pacifiche tra le parti - della necessità che la volontà negoziale dell'ente venga manifestata dall'organo rappresentativo, del carattere recettizio dell'accettazione, del carattere formale, a pena di nullità, dei contratti della pubblica amministrazione. Su queste basi, una rilettura organica della motivazione della sentenza impugnata consente di articolarla nelle seguenti proposizioni: a) il tenore della delibera 172/86 del consiglio comunale di Seveso non costituisce univoca espressione della volontà di accettare la proposta avanzata dalla curatela;
b) comunque, non risulta che l'organo rappresentativo del Comune abbia effettuato formale comunicazione della delibera stessa alla controparte;
e) ammesso che copia della delibera in questione sia stata trasmessa alla curatela, rimane ignoto da chi, come e quando sia stata effettuata tale comunicazione.
Col primo motivo di censura assume la curatela che il dubbio della Corte territoriale sulla intervenuta comunicazione viola il principio devolutivo, perché ne' nell'atto d'appello ne' in corso di causa il Comune aveva contestato l'avvenuto deposito agli atti, da parte della curatela, della lettera di comunicazione della presa delibera da parte del Comune. Il dubbio espresso dalla sentenza impugnata esorbitava quindi dai limiti fissati nei motivi d'appello. La censura non è fondata. Anche se alcuni passaggi della sentenza possono prestarsi ad equivoco, è evidente che il giudice di merito ha posto l'accento sul valore formale della comunicazione della delibera, sottolineando ripetutamente che solo una comunicazione intenzionale e proveniente dall'organo rappresentativo poteva costituire accettazione. La mancanza - a causa della contumacia - dei documenti prodotti in primo grado dalla curatela impediva di esaminarne il tenore e la provenienza e di stabilire se costituivano esternazione - nel senso indicato - del volere dell'ente, formato dagli organi deliberanti.
Va infatti ribadito il principio che le delibere, di consiglio e di giunta, costituiscono atti interni, con funzione autorizzatoria, volta a consentire all'organo rappresentativo, nei limiti fissati dalle delibere stesse, di impegnare contrattualmente l'ente (Cass. 2609/97; 11687/99; 2772/98) ed è quindi l'atto dell'organo rappresentativo e non quello dell'organo deliberativo che deve essere preso in esame per stabilire se l'ente è stato impegnato contrattualmente dall'organo competente.
Col terzo motivo, il cui esame per ragioni logiche deve precedere quello del secondo, si assume che le due note (
7.01.87 n. 157 prot. e 12.08.87 n. 16847 prot.) di trasmissione delle delibere 172/86 del Consiglio comunale e 340/87 della Giunta, prodotte dalla curatela in primo grado, provenivano dall'assessore ai lavori pubblici, qualificato organo esecutivo del Comune ed esprimevano, in termini non dissimili da quelli delle due delibere che vi erano allegate, la accettazione della transazione proposta dalla curatela. Del resto, a provare la conclusione della transazione sarebbero stati sufficienti gli atti successivi alla delibera del Consiglio e cioè la delibera della giunta (di approvazione dello stato finale dei lavori e di liquidazione - in lire 103.273.498 appunto - delle competenze dell'impresa) e la delibera di sospensione del pagamento - per non collaudabilità dei lavori - assunta dal commissario prefettizio. Infatti, la forma scritta della transazione è richiesta solo ad probationem e non deve, quindi, assumere veste particolare, ben potendo concretarsi nello scambio di corrispondenza o nella manifestazione tacita di una volontà inequivoca di approvare e fare propria la proposta transattiva avanzata dalla controparte. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Poiché i contratti della p.a. debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta (Cass. 6406/98; 188/00), tale regola, per il principio di specialità, vale anche per le transazioni concluse da un ente pubblico (Cass. 2839/87) prevalendo sul disposto dell'art. 1967 cc. che richiede, in genere, la forma scritta solo ad probationem. In conseguenza, la transazione non si può ritener conclusa per facta concludentia, come assume il ricorrente richiamando una decisione della Cassazione ( 3013/85) che, riferendosi ad una transazione tra privati, è estranea alla materia in esame.
Le deduzioni relative alla provenienza ed al contenuto delle due note che accompagnavano le delibere del consiglio e della giunta del comune di Seveso si risolvono nella richiesta di un giudizio di merito che il giudice di legittimità non è legittimato a compiere, neppure sotto il profilo della violazione di norme ermeneutiche, dal momento che il giudice d'appello, per la contumacia, nel grado, della curatela, non ha potuto esaminare la documentazione prodotta, dalla curatela stessa, nel precedente grado del giudizio e non può quindi essere incorso in errori interpretativi delle note d'accompagnamento citate dal fallimento.
Col secondo motivo, si assume che nell'interpretare la delibera consiliare 172/86 la sentenza impugnata è incorsa in violazione dei canoni ermeneutici, sia adottando un criterio strettamente letterale, senza indagare sull'intenzione dell'ente, resa palese da numerosi passaggi della delibera stessa, sia trascurandone il comportamento complessivo (art. 1362, comma 1 e 2 cc). La censura risulta assorbita dal rigetto del primo motivo del ricorso: è del tutto inutile stabilire quale era il contenuto degli atti interni del Comune, quando non vi è stata - o manca la prova che vi sia stata - la manifestazione di volontà dell'organo rappresentativo, necessaria per impegnare contrattualmente l'ente. In sintesi, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive lire 5.365.000 (pari ad euro 2770,79) di cui lire 5.000.000 per onorari (pari ad euro 2582,28).
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002