Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8192
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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Il contratto di cui sia parte la Pubblica Amministrazione richiede "ad substantiam" la forma scritta, ed, a tal fine, è irrilevante, ove si tratti di un Comune, l'esistenza di una deliberazione di consiglio o di giunta, la quale costituisce atto interno, con funzione autorizzatoria, volta a consentire all'organo rappresentativo di impegnare contrattualmente l'ente nei limiti fissati dalla stessa delibera, mentre è l'atto dell'organo rappresentativo a dover essere preso in esame per stabilire se l'ente è stato impegnato contrattualmente dall'organo competente.

Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta "ad substantiam".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8192
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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