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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 173/2022, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n.475/21 emessa in data 15.06.2021 dal Giudice di Pace di Frosinone depositata in data 21.06.2021, la quale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da nei confronti Parte_1 dell'AVV. (RAC 141/20) ha così provveduto: -Accoglie Controparte_1
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 478/19, RAC 1489/19, Cron. 3716/19, emesso dal Giudice di Pace di Frosinone in data 25.07.2019; - Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole in € 330,00 per compensi ed € 21,50 per spese oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Guido Angelini, dichiaratosi antistatario, VERTENTE TRA
(CF: ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in LI (FR) in Via Case Campoli, n. 284 bis. APPELLANTE
(CF: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._2 16/01/1990 e residente in Castiglione della Pescaia (GR) alla via delle Sughere – Punta Ala n. 52/A, sia in proprio che quale Titolare della ditta individuale
[...] (PI: ), con sede in Frosinone alla via Ecetra Parte_1 P.IVA_1 snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Angelini del Foro di Siena con studio in Torrita di Siena (SI) alla via Salvo d'Acquisto n. 4. APPELLATA
CONCLUSIONI:
ha così concluso: La scrivente difesa insiste per Controparte_1 l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo. Si chiede, inoltre, ad integrazione e precisazioni delle conclusioni già formulate che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia condannare la Sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese, competenze ed onorari relativi al doppio grado di giudizio nonché al ristoro a favore della scrivente delle spese legali versate alla parte appellata e per essa all'avv. Guido Gentilini - dichiaratosi in primo grado antistatario - e liquidate come da sentenza di primo grado oggetto del presente reclamo per €. 416,18 di cui €. 330,00 per compensi €. 21,50 per spese oltre Iva e Cpa come per legge oltre interessi legali maturati dal saldo sino al soddisfo.
, che ivi agisce sia in proprio che quale Titolare della ditta Parte_1 individuale ha così concluso: la odierna appellata si riporta Parte_1 integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta sia in via preliminare
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che nel merito, chiedendo altresì il rigetto di tutto quanto contenuto nell'atto di appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, precisando le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta che per comodità di seguito si riportano: “in via assolutamente preliminare Dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dall'Avv. per tutti i motivi esposti al punto 1) del Controparte_1 presente atto, Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario In via ulteriormente preliminare Dichiarare l'inammissibilità degli allegati n. 4-5-6-7 all'atto di appello per tutti i motivi di cui al punto 6) del presente atto e per l'effetto espungerli dal fascicolo telematico o comunque dichiararli inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione. Nel merito rigettare integralmente l'interposto appello per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le motivazioni nel merito esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi qui parte integrante del presente atto di costituzione, riportate e trascritte, sia di quelle in via principale che in quelle subordinate e residuali. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge per entrambi i gradi del giudizio, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario” Si chiede concedersi termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 475/2021 emessa in data 15.06.2021 dal Giudice di Pace di Frosinone depositata in data 21.06.2021 con la quale detto Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da
[...]
sia in proprio che quale titolare della ditta individuale Parte_1 Pt_1
di , ha così provveduto: -Accoglie l'opposizione e
[...] Parte_1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.478/19 emesso dal Giudice di Pace di Frosinone in data 25.07.2019; -Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole in Euro 330,00 per compensi ed Euro 21,50 per spese oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Guido Angelini dichiaratosi antistatario. A tal fine esponeva (testualmente) CHE:
-l'odierna parte appellante aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 478/19 emesso in data 25.07.2019 dal Giudice di Pace di Frosinone, con il quale si ingiungeva alla ditta (PI: ) corrente in Frosinone alla via Parte_1 P.IVA_1 Ecetra snc, Angolo via degli Anziati, nella persona dell'omonima titolare Sig.ra
[...] (CF: ) il pagamento di € 845,00 oltre interessi Parte_1 C.F._2 legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre le spese del procedimento liquidate in €.21,50 per spese ed €.180,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oltre IVA e CPA come per legge (v. all.to 2 all'atto di appello);
-l'azione monitoria si fondava sui seguenti presupposti: a) l'Avv. aveva CP_1 prestato attività professionale per la ditta Parte_1 relativamente alla prestazione di consulenza e assistenza legale continuativa oggetto del contratto di mandato intercorso e sottoscritto in data 03.11.2014 con il quale le parti pattuivano specificamente gli importi afferenti i compensi per ogni singola attività svolta (v. doc. 2 del fascicolo monitorio); b) l'Avv. in virtù del mandato conferito CP_1 svolgeva nell'interesse della azienda attività di diverso genere dettagliatamente indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e nello specifico: (A) attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, avente ad oggetto il recupero crediti afferente i rapporti contrattuali, di cui alcuni: -Dream Work di vs : diffida Parte_1 CP_2 del 5.11.2014; -Dream Work di vs Pulizie di : Parte_1 Pt_2 Parte_3
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diffida del 5.11.2014; -Dream Work di vs : riscontro
Parte_1 Persona_1 del 30.07.2015 alla diffida di pagamento del 16.06.2015 oltre corrispondenza con la finanziaria;
-Dream Work di vs Ingrosso Distribuzione CP_3 Parte_1 Srls: diffida del 19.09.2016; nonché consulenza orientativa, esame e pareri orali relativamente alle posizioni: -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_2
(contratto del 28.05.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_3
(contratto del 29.05.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_4
(contratto del 07.12.2015); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_5
(contratto del 10.06.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_6
(contratto del 25.05.2015); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_7
(contratto del 14.05.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Parte_4
(contratto del 08.04.2016); Dream di vs Pt_1 Parte_1 CP_4 (Contratto del 18.02.2016); -Dream Work di vs
[...] Parte_1 Per_8
[...
(contratto del 31.05.2016). (B) attività giudiziale davanti al G. di P. di Frosinone svolta dal febbraio 2016 al maggio 2016 e segnatamente: RG 561/16 iscritto al CP_5 Pers ruolo in data 25.02.2016 (Dott.ssa tra e Parte_1
definito con sentenza n. 904/16 pubblicata il 30.05.2016, del valore di € CP_6 Pers 1.890,00; -proc. RG 560/16 iscritto al ruolo in data 25.02.2016 (Dott.ssa tra
[...] e , definito con sentenza. n. 903/16 Parte_1 Parte_5 pubblicata il 30.05.2016 del valore di € 2.600,00; monitorio iscritto al ruolo in data CP_5 06.04.2016 (Dott.ssa Taormina) definito con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 420/16 emesso in data 27.04.2016 in favore della nei Parte_1 confronti di Parte_6
-in relazione alle suddette procedure veniva emessa, tra gli altri, altresì la fattura n. 24/2016 del 07.09.2016 che riportava le spese vive documentate, pari ai costi del contributo unificato e alle marche utili alla iscrizione delle suddette procedure, per complessivi € 185,00 (v. doc. 7 del fascicolo monitorio);
-la odierna appellata, sia pure con notevole ritardo, aveva sempre onorato tutte le fatture emesse dalla data di sottoscrizione della convenzione intercorsa tra le parti (03.11.2014) sino a quella di agosto 2016 (trattasi della fattura n. 17 del 01.08.2026, pagata solo in parte);
-oggetto di ingiunzione erano dunque: -la somma richiesta per le spese vive di cui sopra (fattura n. 24/2016 del 07.09.2016); -le somme risultanti dalle fatture emesse (in conformità alla suddetta convenzione) nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 (si intende: al netto delle somme già versate);
-il credito risultava dunque provato e puntualmente documentato per iscritto ai sensi dell'art. 634 c.p.c. giusta le citate fatture: n. 17 del 01.08.2016 (parzialmente da saldare per € 88,96), n. 21 del 01.09.2016, n. 24 del 07.09.2016 (relativa alle spese vive documentate), n. 27 del 03.10.2016, n. 29 del 02.11.2016 e n. 32 del 05.12.2016 (tutte puntualmente emesse in conformità alla citata convenzione, mai contestate prima d'ora) nonché dall'estratto della copia conforme alle pagine n. 2016/8, 2016/9, 2016/10, 2016/11, 2016/12 del Registro IVA delle Fatture relativamente all'anno 2016 certificata in data 31.05.2019 in atto di Rep. N.2790 Dott. Notaio in Frosinone iscritto Persona_10 al Collegio Notarile del Distretto di Frosinone allegato al fascicolo monitorio (DOC.7, 8);
-con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla resistente in data 08.11.2019 in proprio e n. q. di titolare della impresa Parte_1 individuale conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Giudice di CP_1 Pace adito, in accoglimento dell'opposizione svolta: 1 accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito fatto valere con l'opposto decreto ingiuntivo n.478/2019 cron 3716/2019 emesso dal Giudice di Pace di Frosinone per tutto quanto esposto in premessa.
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2 per l'effetto dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n.478/2019 cron. 3716/2019 emesso dal giudice di Pace di Frosinone per inesigibilità del credito azionato dall'Avv. . 3 con vittoria di spese e compensi professionali, Controparte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA di legge, dichiaratosi fin da ora antistatario;
-assumeva in buona sostanza la Sig. la non debenza delle somme Parte_1 ingiunte deducendo l'inesigibilità del credito. Sosteneva l'opponente che la convenzione intercorsa tra le parti era stata sottoscritta in data 03.11.2014 con scadenza annuale e con l'espressa pattuizione di non rinnovabilità automatica, pertanto, ogni prestazione dedotta dall'opposta era da ritenersi non fondata e non provata;
-l'Avv. si costituiva nel giudizio di opposizione (iscritto al RG 141/20) CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (v.all.to 3): Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in via preliminare e pregiudiziale concedere la provvisoria esecutività degli importi ingiunti;
b) in via principale e nel merito rigettare per tutti i motivi ivi esposti l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa compresi quelli maturati e da liquidarsi per la procedura monitoria;
-il Giudice di prime cure, rigettata l'istanza ex art. 648 cpc -all'esito del giudizio- depositava la sentenza n. 475/21 con la quale revocava il decreto ingiuntivo n. 478/19 e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole in € 330,00 per compensi ed € 21,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Guido Angelini dichiaratosi antistatario. Tanto premesso, parte appellante riteneva che la parte motiva della sentenza fosse da riformare, in primis, laddove il Giudice di prime cure non aveva ritenuto comprovato il rapporto professionale, motivando tale errato convincimento sul presupposto che il patto di consulenza ed assistenza continuativa intercorso tra le parti in data 3.11.2014 non fosse efficace giacché decaduto per essere decorsa l'annualità. A dire della parte appellante: Tale capo della sentenza risultava erroneamente pronunciato giacché il Giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto che l'accordo intercorso tra le parti -pur non essendo stato rinnovato in forma scritta- proseguiva per facta concludentia ad applicarsi ai rapporti tra le parti per una serie di motivi ampiamente documentati. Peraltro, la Sig.ra anche dopo la scadenza prevista in detto accordo aveva Parte_1 continuato a saldare tutte le successive fatture seppure con notevole ritardo rispetto alla emissione, senza nulla eccepire e senza mai contestare l'attività svolta e ciò sino alla fattura n. 17/2016 (parzialmente saldata), di agosto 2016, riconoscendo di fatto come dovuti i compensi fatturati afferenti quindi gli anni 2014, 2015, 2016, come documentato in sede di opposizione (DOC. 4 fascicolo opposizione). Inoltre, a dire dell'appellante, la avrebbe riconosciuto ampiamente il debito e le somme oggetto della Parte_1 domanda monitoria altresì durante le conversazioni telefoniche ed a mezzo messaggi come è stato comprovato dai documenti allegati (DOC. 5 fascicolo di primo grado). Infatti, l'Avv. -dopo la scadenza- aveva continuato a svolgere, nell'interesse CP_1 della ditta, attività di vario genere, sia processuale che extragiudiziale, senza discontinuità adottando (nella emissione delle fatture) gli stessi criteri oggetto di accordo ovvero applicando tariffe agevolate in favore della cliente convenzionata. Dall'altra parte la
[...] senza nulla eccepire continuava sino all'agosto 2016 (ovvero a distanza di Parte_1 oltre un anno dalla scadenza annuale della medesima convenzione) a saldare le fatture emesse aventi specificamente e singolarmente ad oggetto “anticipo competenze e spese convenzione per consulenza ed assistenza continuativa”. Ove ciò non bastasse, l'Avv.
aveva altresì depositato in atti nella procedura di opposizione le conversazioni CP_1 telefoniche e tramite messaggi intercorse tra le parti in occasione delle quali la
[...] affermava espressamente di voler pagare il dovuto e segnatamente (Doc.5 Parte_1
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fascicolo di primo grado) come si legge: “omissis” ore 12.12.38 del 9.05.2018 : CP_1
“allora vecchio debito 845,00”; ore 12.19.47 del 9.05.2018 : ”Le fatture sono la CP_1 17/21/24/27/29/32 del 2016”; ore 6.56.41 del 21.05.2018 ”per Parte_1 quanto riguarda il saldo delle fatture ancora non posso pagartele entro giugno le saldo, promesso“. A dire della parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato anche perché, una volta che l'Avv. aveva provato l'esistenza di un accordo per facta CP_1 concludentia, nei termini di cui sopra, invece che rigettare la domanda, avrebbe dovuto liquidare quanto dovuto al professionista in base ai criteri di cui al D.M.55/2014: atteso che in base alla legge (cfr. l'art. 2233 c.c.), in mancanza di un valido accordo scritto con il cliente, i compensi avrebbero dovuto essere computati sulla scorta delle tabelle di cui al D.M.55/2014, come da prospetti all'uopo allegati. Né è vero che non fosse comprovata l'attività giudiziale svolta solo perché l'Avv. non aveva ritenuto di produrre copia CP_1 della procura e degli atti processuali, avendo l'opposta-appellante fornito comunque la stampa -tratta dal sito Servizi online del Giudice di Pace- relativa allo “storico” dei singoli fascicoli, da cui erano evincibili sia il mandato sia l'attività espletata trattandosi di estratti dal PTC ossia di estratti dal sito del Ministero della Giustizia. In ogni caso la odierna appellante depositava contestualmente al presente appello copia della documentazione relativa alle suddette procedure (si vedano gli allegati: 5, 6, 7). L'appellante evidenziava altresì ulteriori errori e/o omissioni in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso e considerato l'Avv. chiedeva al Giudice di Controparte_1 accogliere l'appello indi riconoscendo la debenza degli importi di cui al decreto ingiuntivo (erroneamente revocato) e con vittoria di spese per ambedue i gradi di giudizio.
Si costituiva ritualmente , sia in proprio che quale Parte_1 Titolare della ditta individuale Parte_1 chiedendo al Tribunale la integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di Frosinone avente n. 475/2021 pubblicata in data 21/06/2021; in via assolutamente preliminare si chiedeva di dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dall'Avv.
per la (pretesa) violazione dell'art. 342 c.p.c., con vittoria di Controparte_1 spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. In via ulteriormente preliminare si chiedeva altresì di dichiarare l'inammissibilità degli allegati n. 4-5-6-7 all'atto di appello e per l'effetto espungerli dal fascicolo telematico o comunque dichiararli inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione. Nel merito indi si insisteva per il rigetto integrale dell'interposto appello per tutte le motivazioni esposte sin dal primo grado alle quali la difesa si riportava integralmente. Si allegava copia del fascicolo di parte di primo grado (doc. 1).
Il Tribunale, con provvedimento in data 17.10.2022 (disattesa, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità, l'eccezione sollevata ex art. 342 cpc: cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020, nonché Cass. SU Sentenza n. 27199 del 16/11/17), accogliendo la relativa istanza, disponeva lo stralcio (formale) dei documenti prodotti dalla parte appellante sub 4, 5, 6, e atteso che la (motivazione della) Sentenza del Giudice di prime cure non appariva del tutto immune da possibili censure, stante la documentazione in atti, ordinava la comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero delle stesse, finalizzata ad esperire il tentativo di conciliazione della controversia.
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Rivelatisi purtroppo vani tutti i tentativi di bonario componimento (si vedano i verbali di udienza del 26 ottobre 2023 e del 16 novembre 2023, nonché il provvedimento del 01 giugno 2024), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 10 marzo 2025, sulle conclusioni scritte delle parti (di cui sopra), la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, una volta richiamata l'ordinanza del 17.10.2022 con cui veniva motivatamente disattesa l'eccezione ex art. 642 cpc, può subito osservarsi che, se è vero che in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, è parimenti vero che una volta che il creditore abbia provato la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il debitore convenuto è di contro gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito di regola dall'avvenuto esatto adempimento (si vedano, ad esempio: Cass. Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001; Cass. 13674 del 13/06/2006; Cass. 3373 del 12/02/2010; Cass. 826 del 20/01/2015; Cass. 25584 del 12/10/2018; Cass. 22777 del 25/09/2018; Cass. 98 del 04/01/2019; Cass.13685 del 21/05/2019; Cass. 1080 del 20/01/2020; Cass. 20150 del 22/06/2022, etc., etc.).
Nella specie il creditore -ovvero l'appellante- ha agito in via monitoria, facendo valere la citata convenzione del 03 novembre 2014, di cui sopra, per cui non vi è dubbio che abbia provato la fonte del suo diritto (diversamente dalla controparte, che non ne ha provato il fatto estintivo).
È vero che in detta convenzione si pattuiva una durata annuale “non rinnovabile automaticamente”, ma è altrettanto vero che, non trattandosi di contratto per il quale la legge prevede la forma scritta ad substantiam, detta convenzione avrebbe potuto rinnovarsi (come poi è stato) tacitamente ossia per fatti concludenti, di anno in anno.
La suddetta pattuizione (circa la non rinnovabilità automatica) va infatti intesa nel senso che (in mancanza di disdetta) ove le parti avessero continuato a darvi esecuzione (come è stato: avendo l'una continuato a svolgere la propria attività professionale nell'interesse della Cliente e l'altra continuato a pagare le fatture, sino ad agosto 2016) in ogni caso detta convenzione si sarebbe comunque rinnovata (non automaticamente, bensì) tacitamente ossia per fatti concludenti (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26026 del 06/09/2023).
Ivi è bene altresì evidenziare che, nella specie, parte appellante, sin dalla fase monitoria, oltre (alla Convenzione e) alle citate fatture (n. 17 del 01.08.2016, parzialmente saldata, n. 21 del 01.09.2016, n. 24 del 07.09.2016, relativa alle spese vive documentate, n. 27 del 03.10.2016, n. 29 del 02.11.2016 e n. 32 del 05.12.2016 tutte puntualmente emesse in conformità alla citata convenzione, mai contestate prima d'ora) e all'estratto autentico del Registro IVA, ha documentato i pagamenti delle fatture emesse dopo la suddetta scadenza annuale, in tale modo dimostrando la volontà (tacita) anche della controparte di volere rinnovare detta convenzione, altresì producendo lo “storico” dei suddetti procedimenti estratto dal CT (infine documentando, con la costituzione nel giudizio di opposizione, di avere sopportato le spese vive di cui alla fattura numero 24/16, che è dunque parimenti dovuta).
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Indi, va altresì rilevato come l'Opponente, mai, prima dell'odierno giudizio, e cioè prima di ricevere l'ingiunzione di pagamento in questione, abbia sollevato obiezioni di sorta.
Le odierne lamentele quindi vengono proposte tardivamente, e peraltro solo dopo avere ricevuto la richiesta di pagamento dell'importo dovuto.
Il convincimento del giudicante circa la fondatezza della pretesa creditoria in esame è quindi avvalorato (oltre che altresì ai sensi dell'art. 2710 c.c.) anche dal comportamento (extra processuale) dell'Opponente, che, come detto, non ha mai contestato alcunché prima del giudizio.
In conclusione, atteso che i motivi di appello appaiono senza dubbio fondati e atteso che non sono emersi elementi per liquidare un importo diverso da quello preteso, l'appello deve essere accolto con il conseguente rigetto dell'opposizione e con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che è destinato ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc, con conseguente condanna di parte appellata e per essa dell'Avv. Guido Gentilini, dichiaratosi antistatario, dell'importo liquidato con la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame per € 416,18, oltre interessi legali maturati dal 08 luglio 2021 sino al soddisfo, giusta la contabile ritualmente allegata in data 07 marzo 2025 (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025, e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023).
In ragione del principio di soccombenza, l'appellata va altresì condannata al pagamento delle spese di lite.
Quanto all'importo da liquidare, atteso che l'attività complessivamente svolta dal difensore non era terminata al momento dell'entrata in vigore del nuovo DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022: cfr. Cass. Sez. Un. n. 17405 del 2012), esso va determinato (a parere dell'adito Tribunale in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, trattandosi in definitiva di due diverse “fasi” del medesimo “procedimento”) con applicazione dei parametri ivi previsti, avuto riguardo, in particolare, al(l'esiguo) valore della causa, la cui sorte capitale è inferiore a € 1.000,00, e dunque compreso, sulla base della domanda, nel I scaglione (e cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 12517 del 21/05/2018), sulla base dei valori medi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la Sentenza Controparte_1 del Giudice di Pace in oggetto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione proposta avverso il DI n. 478/19, Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Frosinone in data 25.07.2019, che va dunque confermato integralmente in tale modo acquistando efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc, con conseguente condanna dell'Avv. GUIDO ANGELINI alla restituzione dell'importo di € 416,18, oltre interessi legali dal 08.07.2021 al saldo, come da motivazione;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore della parte Parte_1 appellante, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano rispettivamente:
-per il I grado in € 346,00;
-per il II grado in € 662,00 per onorari, ed € 91,50 per esborsi;
-oltre alle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori (IVA e CPA), come per legge.
-MANDA alla Cancelleria per gli incombenti. Frosinone, addì 23/07/2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, DR. SILVIA PAGLIUCA
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TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 173/2022, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n.475/21 emessa in data 15.06.2021 dal Giudice di Pace di Frosinone depositata in data 21.06.2021, la quale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da nei confronti Parte_1 dell'AVV. (RAC 141/20) ha così provveduto: -Accoglie Controparte_1
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 478/19, RAC 1489/19, Cron. 3716/19, emesso dal Giudice di Pace di Frosinone in data 25.07.2019; - Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole in € 330,00 per compensi ed € 21,50 per spese oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Guido Angelini, dichiaratosi antistatario, VERTENTE TRA
(CF: ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in LI (FR) in Via Case Campoli, n. 284 bis. APPELLANTE
(CF: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._2 16/01/1990 e residente in Castiglione della Pescaia (GR) alla via delle Sughere – Punta Ala n. 52/A, sia in proprio che quale Titolare della ditta individuale
[...] (PI: ), con sede in Frosinone alla via Ecetra Parte_1 P.IVA_1 snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Angelini del Foro di Siena con studio in Torrita di Siena (SI) alla via Salvo d'Acquisto n. 4. APPELLATA
CONCLUSIONI:
ha così concluso: La scrivente difesa insiste per Controparte_1 l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo. Si chiede, inoltre, ad integrazione e precisazioni delle conclusioni già formulate che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia condannare la Sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese, competenze ed onorari relativi al doppio grado di giudizio nonché al ristoro a favore della scrivente delle spese legali versate alla parte appellata e per essa all'avv. Guido Gentilini - dichiaratosi in primo grado antistatario - e liquidate come da sentenza di primo grado oggetto del presente reclamo per €. 416,18 di cui €. 330,00 per compensi €. 21,50 per spese oltre Iva e Cpa come per legge oltre interessi legali maturati dal saldo sino al soddisfo.
, che ivi agisce sia in proprio che quale Titolare della ditta Parte_1 individuale ha così concluso: la odierna appellata si riporta Parte_1 integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta sia in via preliminare
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che nel merito, chiedendo altresì il rigetto di tutto quanto contenuto nell'atto di appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, precisando le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta che per comodità di seguito si riportano: “in via assolutamente preliminare Dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dall'Avv. per tutti i motivi esposti al punto 1) del Controparte_1 presente atto, Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario In via ulteriormente preliminare Dichiarare l'inammissibilità degli allegati n. 4-5-6-7 all'atto di appello per tutti i motivi di cui al punto 6) del presente atto e per l'effetto espungerli dal fascicolo telematico o comunque dichiararli inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione. Nel merito rigettare integralmente l'interposto appello per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le motivazioni nel merito esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi qui parte integrante del presente atto di costituzione, riportate e trascritte, sia di quelle in via principale che in quelle subordinate e residuali. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge per entrambi i gradi del giudizio, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario” Si chiede concedersi termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 475/2021 emessa in data 15.06.2021 dal Giudice di Pace di Frosinone depositata in data 21.06.2021 con la quale detto Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da
[...]
sia in proprio che quale titolare della ditta individuale Parte_1 Pt_1
di , ha così provveduto: -Accoglie l'opposizione e
[...] Parte_1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.478/19 emesso dal Giudice di Pace di Frosinone in data 25.07.2019; -Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole in Euro 330,00 per compensi ed Euro 21,50 per spese oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Guido Angelini dichiaratosi antistatario. A tal fine esponeva (testualmente) CHE:
-l'odierna parte appellante aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 478/19 emesso in data 25.07.2019 dal Giudice di Pace di Frosinone, con il quale si ingiungeva alla ditta (PI: ) corrente in Frosinone alla via Parte_1 P.IVA_1 Ecetra snc, Angolo via degli Anziati, nella persona dell'omonima titolare Sig.ra
[...] (CF: ) il pagamento di € 845,00 oltre interessi Parte_1 C.F._2 legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre le spese del procedimento liquidate in €.21,50 per spese ed €.180,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oltre IVA e CPA come per legge (v. all.to 2 all'atto di appello);
-l'azione monitoria si fondava sui seguenti presupposti: a) l'Avv. aveva CP_1 prestato attività professionale per la ditta Parte_1 relativamente alla prestazione di consulenza e assistenza legale continuativa oggetto del contratto di mandato intercorso e sottoscritto in data 03.11.2014 con il quale le parti pattuivano specificamente gli importi afferenti i compensi per ogni singola attività svolta (v. doc. 2 del fascicolo monitorio); b) l'Avv. in virtù del mandato conferito CP_1 svolgeva nell'interesse della azienda attività di diverso genere dettagliatamente indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e nello specifico: (A) attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, avente ad oggetto il recupero crediti afferente i rapporti contrattuali, di cui alcuni: -Dream Work di vs : diffida Parte_1 CP_2 del 5.11.2014; -Dream Work di vs Pulizie di : Parte_1 Pt_2 Parte_3
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diffida del 5.11.2014; -Dream Work di vs : riscontro
Parte_1 Persona_1 del 30.07.2015 alla diffida di pagamento del 16.06.2015 oltre corrispondenza con la finanziaria;
-Dream Work di vs Ingrosso Distribuzione CP_3 Parte_1 Srls: diffida del 19.09.2016; nonché consulenza orientativa, esame e pareri orali relativamente alle posizioni: -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_2
(contratto del 28.05.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_3
(contratto del 29.05.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_4
(contratto del 07.12.2015); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_5
(contratto del 10.06.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_6
(contratto del 25.05.2015); -Dream Work di vs
Parte_1 Persona_7
(contratto del 14.05.2016); -Dream Work di vs
Parte_1 Parte_4
(contratto del 08.04.2016); Dream di vs Pt_1 Parte_1 CP_4 (Contratto del 18.02.2016); -Dream Work di vs
[...] Parte_1 Per_8
[...
(contratto del 31.05.2016). (B) attività giudiziale davanti al G. di P. di Frosinone svolta dal febbraio 2016 al maggio 2016 e segnatamente: RG 561/16 iscritto al CP_5 Pers ruolo in data 25.02.2016 (Dott.ssa tra e Parte_1
definito con sentenza n. 904/16 pubblicata il 30.05.2016, del valore di € CP_6 Pers 1.890,00; -proc. RG 560/16 iscritto al ruolo in data 25.02.2016 (Dott.ssa tra
[...] e , definito con sentenza. n. 903/16 Parte_1 Parte_5 pubblicata il 30.05.2016 del valore di € 2.600,00; monitorio iscritto al ruolo in data CP_5 06.04.2016 (Dott.ssa Taormina) definito con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 420/16 emesso in data 27.04.2016 in favore della nei Parte_1 confronti di Parte_6
-in relazione alle suddette procedure veniva emessa, tra gli altri, altresì la fattura n. 24/2016 del 07.09.2016 che riportava le spese vive documentate, pari ai costi del contributo unificato e alle marche utili alla iscrizione delle suddette procedure, per complessivi € 185,00 (v. doc. 7 del fascicolo monitorio);
-la odierna appellata, sia pure con notevole ritardo, aveva sempre onorato tutte le fatture emesse dalla data di sottoscrizione della convenzione intercorsa tra le parti (03.11.2014) sino a quella di agosto 2016 (trattasi della fattura n. 17 del 01.08.2026, pagata solo in parte);
-oggetto di ingiunzione erano dunque: -la somma richiesta per le spese vive di cui sopra (fattura n. 24/2016 del 07.09.2016); -le somme risultanti dalle fatture emesse (in conformità alla suddetta convenzione) nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 (si intende: al netto delle somme già versate);
-il credito risultava dunque provato e puntualmente documentato per iscritto ai sensi dell'art. 634 c.p.c. giusta le citate fatture: n. 17 del 01.08.2016 (parzialmente da saldare per € 88,96), n. 21 del 01.09.2016, n. 24 del 07.09.2016 (relativa alle spese vive documentate), n. 27 del 03.10.2016, n. 29 del 02.11.2016 e n. 32 del 05.12.2016 (tutte puntualmente emesse in conformità alla citata convenzione, mai contestate prima d'ora) nonché dall'estratto della copia conforme alle pagine n. 2016/8, 2016/9, 2016/10, 2016/11, 2016/12 del Registro IVA delle Fatture relativamente all'anno 2016 certificata in data 31.05.2019 in atto di Rep. N.2790 Dott. Notaio in Frosinone iscritto Persona_10 al Collegio Notarile del Distretto di Frosinone allegato al fascicolo monitorio (DOC.7, 8);
-con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla resistente in data 08.11.2019 in proprio e n. q. di titolare della impresa Parte_1 individuale conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Giudice di CP_1 Pace adito, in accoglimento dell'opposizione svolta: 1 accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito fatto valere con l'opposto decreto ingiuntivo n.478/2019 cron 3716/2019 emesso dal Giudice di Pace di Frosinone per tutto quanto esposto in premessa.
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2 per l'effetto dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n.478/2019 cron. 3716/2019 emesso dal giudice di Pace di Frosinone per inesigibilità del credito azionato dall'Avv. . 3 con vittoria di spese e compensi professionali, Controparte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA di legge, dichiaratosi fin da ora antistatario;
-assumeva in buona sostanza la Sig. la non debenza delle somme Parte_1 ingiunte deducendo l'inesigibilità del credito. Sosteneva l'opponente che la convenzione intercorsa tra le parti era stata sottoscritta in data 03.11.2014 con scadenza annuale e con l'espressa pattuizione di non rinnovabilità automatica, pertanto, ogni prestazione dedotta dall'opposta era da ritenersi non fondata e non provata;
-l'Avv. si costituiva nel giudizio di opposizione (iscritto al RG 141/20) CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (v.all.to 3): Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in via preliminare e pregiudiziale concedere la provvisoria esecutività degli importi ingiunti;
b) in via principale e nel merito rigettare per tutti i motivi ivi esposti l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa compresi quelli maturati e da liquidarsi per la procedura monitoria;
-il Giudice di prime cure, rigettata l'istanza ex art. 648 cpc -all'esito del giudizio- depositava la sentenza n. 475/21 con la quale revocava il decreto ingiuntivo n. 478/19 e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole in € 330,00 per compensi ed € 21,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Guido Angelini dichiaratosi antistatario. Tanto premesso, parte appellante riteneva che la parte motiva della sentenza fosse da riformare, in primis, laddove il Giudice di prime cure non aveva ritenuto comprovato il rapporto professionale, motivando tale errato convincimento sul presupposto che il patto di consulenza ed assistenza continuativa intercorso tra le parti in data 3.11.2014 non fosse efficace giacché decaduto per essere decorsa l'annualità. A dire della parte appellante: Tale capo della sentenza risultava erroneamente pronunciato giacché il Giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto che l'accordo intercorso tra le parti -pur non essendo stato rinnovato in forma scritta- proseguiva per facta concludentia ad applicarsi ai rapporti tra le parti per una serie di motivi ampiamente documentati. Peraltro, la Sig.ra anche dopo la scadenza prevista in detto accordo aveva Parte_1 continuato a saldare tutte le successive fatture seppure con notevole ritardo rispetto alla emissione, senza nulla eccepire e senza mai contestare l'attività svolta e ciò sino alla fattura n. 17/2016 (parzialmente saldata), di agosto 2016, riconoscendo di fatto come dovuti i compensi fatturati afferenti quindi gli anni 2014, 2015, 2016, come documentato in sede di opposizione (DOC. 4 fascicolo opposizione). Inoltre, a dire dell'appellante, la avrebbe riconosciuto ampiamente il debito e le somme oggetto della Parte_1 domanda monitoria altresì durante le conversazioni telefoniche ed a mezzo messaggi come è stato comprovato dai documenti allegati (DOC. 5 fascicolo di primo grado). Infatti, l'Avv. -dopo la scadenza- aveva continuato a svolgere, nell'interesse CP_1 della ditta, attività di vario genere, sia processuale che extragiudiziale, senza discontinuità adottando (nella emissione delle fatture) gli stessi criteri oggetto di accordo ovvero applicando tariffe agevolate in favore della cliente convenzionata. Dall'altra parte la
[...] senza nulla eccepire continuava sino all'agosto 2016 (ovvero a distanza di Parte_1 oltre un anno dalla scadenza annuale della medesima convenzione) a saldare le fatture emesse aventi specificamente e singolarmente ad oggetto “anticipo competenze e spese convenzione per consulenza ed assistenza continuativa”. Ove ciò non bastasse, l'Avv.
aveva altresì depositato in atti nella procedura di opposizione le conversazioni CP_1 telefoniche e tramite messaggi intercorse tra le parti in occasione delle quali la
[...] affermava espressamente di voler pagare il dovuto e segnatamente (Doc.5 Parte_1
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fascicolo di primo grado) come si legge: “omissis” ore 12.12.38 del 9.05.2018 : CP_1
“allora vecchio debito 845,00”; ore 12.19.47 del 9.05.2018 : ”Le fatture sono la CP_1 17/21/24/27/29/32 del 2016”; ore 6.56.41 del 21.05.2018 ”per Parte_1 quanto riguarda il saldo delle fatture ancora non posso pagartele entro giugno le saldo, promesso“. A dire della parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato anche perché, una volta che l'Avv. aveva provato l'esistenza di un accordo per facta CP_1 concludentia, nei termini di cui sopra, invece che rigettare la domanda, avrebbe dovuto liquidare quanto dovuto al professionista in base ai criteri di cui al D.M.55/2014: atteso che in base alla legge (cfr. l'art. 2233 c.c.), in mancanza di un valido accordo scritto con il cliente, i compensi avrebbero dovuto essere computati sulla scorta delle tabelle di cui al D.M.55/2014, come da prospetti all'uopo allegati. Né è vero che non fosse comprovata l'attività giudiziale svolta solo perché l'Avv. non aveva ritenuto di produrre copia CP_1 della procura e degli atti processuali, avendo l'opposta-appellante fornito comunque la stampa -tratta dal sito Servizi online del Giudice di Pace- relativa allo “storico” dei singoli fascicoli, da cui erano evincibili sia il mandato sia l'attività espletata trattandosi di estratti dal PTC ossia di estratti dal sito del Ministero della Giustizia. In ogni caso la odierna appellante depositava contestualmente al presente appello copia della documentazione relativa alle suddette procedure (si vedano gli allegati: 5, 6, 7). L'appellante evidenziava altresì ulteriori errori e/o omissioni in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso e considerato l'Avv. chiedeva al Giudice di Controparte_1 accogliere l'appello indi riconoscendo la debenza degli importi di cui al decreto ingiuntivo (erroneamente revocato) e con vittoria di spese per ambedue i gradi di giudizio.
Si costituiva ritualmente , sia in proprio che quale Parte_1 Titolare della ditta individuale Parte_1 chiedendo al Tribunale la integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di Frosinone avente n. 475/2021 pubblicata in data 21/06/2021; in via assolutamente preliminare si chiedeva di dichiarare inammissibile l'atto di appello promosso dall'Avv.
per la (pretesa) violazione dell'art. 342 c.p.c., con vittoria di Controparte_1 spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. In via ulteriormente preliminare si chiedeva altresì di dichiarare l'inammissibilità degli allegati n. 4-5-6-7 all'atto di appello e per l'effetto espungerli dal fascicolo telematico o comunque dichiararli inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione. Nel merito indi si insisteva per il rigetto integrale dell'interposto appello per tutte le motivazioni esposte sin dal primo grado alle quali la difesa si riportava integralmente. Si allegava copia del fascicolo di parte di primo grado (doc. 1).
Il Tribunale, con provvedimento in data 17.10.2022 (disattesa, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità, l'eccezione sollevata ex art. 342 cpc: cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020, nonché Cass. SU Sentenza n. 27199 del 16/11/17), accogliendo la relativa istanza, disponeva lo stralcio (formale) dei documenti prodotti dalla parte appellante sub 4, 5, 6, e atteso che la (motivazione della) Sentenza del Giudice di prime cure non appariva del tutto immune da possibili censure, stante la documentazione in atti, ordinava la comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero delle stesse, finalizzata ad esperire il tentativo di conciliazione della controversia.
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Rivelatisi purtroppo vani tutti i tentativi di bonario componimento (si vedano i verbali di udienza del 26 ottobre 2023 e del 16 novembre 2023, nonché il provvedimento del 01 giugno 2024), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 10 marzo 2025, sulle conclusioni scritte delle parti (di cui sopra), la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, una volta richiamata l'ordinanza del 17.10.2022 con cui veniva motivatamente disattesa l'eccezione ex art. 642 cpc, può subito osservarsi che, se è vero che in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, è parimenti vero che una volta che il creditore abbia provato la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il debitore convenuto è di contro gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito di regola dall'avvenuto esatto adempimento (si vedano, ad esempio: Cass. Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001; Cass. 13674 del 13/06/2006; Cass. 3373 del 12/02/2010; Cass. 826 del 20/01/2015; Cass. 25584 del 12/10/2018; Cass. 22777 del 25/09/2018; Cass. 98 del 04/01/2019; Cass.13685 del 21/05/2019; Cass. 1080 del 20/01/2020; Cass. 20150 del 22/06/2022, etc., etc.).
Nella specie il creditore -ovvero l'appellante- ha agito in via monitoria, facendo valere la citata convenzione del 03 novembre 2014, di cui sopra, per cui non vi è dubbio che abbia provato la fonte del suo diritto (diversamente dalla controparte, che non ne ha provato il fatto estintivo).
È vero che in detta convenzione si pattuiva una durata annuale “non rinnovabile automaticamente”, ma è altrettanto vero che, non trattandosi di contratto per il quale la legge prevede la forma scritta ad substantiam, detta convenzione avrebbe potuto rinnovarsi (come poi è stato) tacitamente ossia per fatti concludenti, di anno in anno.
La suddetta pattuizione (circa la non rinnovabilità automatica) va infatti intesa nel senso che (in mancanza di disdetta) ove le parti avessero continuato a darvi esecuzione (come è stato: avendo l'una continuato a svolgere la propria attività professionale nell'interesse della Cliente e l'altra continuato a pagare le fatture, sino ad agosto 2016) in ogni caso detta convenzione si sarebbe comunque rinnovata (non automaticamente, bensì) tacitamente ossia per fatti concludenti (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26026 del 06/09/2023).
Ivi è bene altresì evidenziare che, nella specie, parte appellante, sin dalla fase monitoria, oltre (alla Convenzione e) alle citate fatture (n. 17 del 01.08.2016, parzialmente saldata, n. 21 del 01.09.2016, n. 24 del 07.09.2016, relativa alle spese vive documentate, n. 27 del 03.10.2016, n. 29 del 02.11.2016 e n. 32 del 05.12.2016 tutte puntualmente emesse in conformità alla citata convenzione, mai contestate prima d'ora) e all'estratto autentico del Registro IVA, ha documentato i pagamenti delle fatture emesse dopo la suddetta scadenza annuale, in tale modo dimostrando la volontà (tacita) anche della controparte di volere rinnovare detta convenzione, altresì producendo lo “storico” dei suddetti procedimenti estratto dal CT (infine documentando, con la costituzione nel giudizio di opposizione, di avere sopportato le spese vive di cui alla fattura numero 24/16, che è dunque parimenti dovuta).
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Indi, va altresì rilevato come l'Opponente, mai, prima dell'odierno giudizio, e cioè prima di ricevere l'ingiunzione di pagamento in questione, abbia sollevato obiezioni di sorta.
Le odierne lamentele quindi vengono proposte tardivamente, e peraltro solo dopo avere ricevuto la richiesta di pagamento dell'importo dovuto.
Il convincimento del giudicante circa la fondatezza della pretesa creditoria in esame è quindi avvalorato (oltre che altresì ai sensi dell'art. 2710 c.c.) anche dal comportamento (extra processuale) dell'Opponente, che, come detto, non ha mai contestato alcunché prima del giudizio.
In conclusione, atteso che i motivi di appello appaiono senza dubbio fondati e atteso che non sono emersi elementi per liquidare un importo diverso da quello preteso, l'appello deve essere accolto con il conseguente rigetto dell'opposizione e con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che è destinato ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc, con conseguente condanna di parte appellata e per essa dell'Avv. Guido Gentilini, dichiaratosi antistatario, dell'importo liquidato con la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame per € 416,18, oltre interessi legali maturati dal 08 luglio 2021 sino al soddisfo, giusta la contabile ritualmente allegata in data 07 marzo 2025 (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025, e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023).
In ragione del principio di soccombenza, l'appellata va altresì condannata al pagamento delle spese di lite.
Quanto all'importo da liquidare, atteso che l'attività complessivamente svolta dal difensore non era terminata al momento dell'entrata in vigore del nuovo DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022: cfr. Cass. Sez. Un. n. 17405 del 2012), esso va determinato (a parere dell'adito Tribunale in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, trattandosi in definitiva di due diverse “fasi” del medesimo “procedimento”) con applicazione dei parametri ivi previsti, avuto riguardo, in particolare, al(l'esiguo) valore della causa, la cui sorte capitale è inferiore a € 1.000,00, e dunque compreso, sulla base della domanda, nel I scaglione (e cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 12517 del 21/05/2018), sulla base dei valori medi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la Sentenza Controparte_1 del Giudice di Pace in oggetto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione proposta avverso il DI n. 478/19, Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Frosinone in data 25.07.2019, che va dunque confermato integralmente in tale modo acquistando efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc, con conseguente condanna dell'Avv. GUIDO ANGELINI alla restituzione dell'importo di € 416,18, oltre interessi legali dal 08.07.2021 al saldo, come da motivazione;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore della parte Parte_1 appellante, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano rispettivamente:
-per il I grado in € 346,00;
-per il II grado in € 662,00 per onorari, ed € 91,50 per esborsi;
-oltre alle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori (IVA e CPA), come per legge.
-MANDA alla Cancelleria per gli incombenti. Frosinone, addì 23/07/2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, DR. SILVIA PAGLIUCA
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