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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1728/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2799/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6929/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T00631-2015 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T00631-2015 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 3056/2018, spedito il 21/05/2018, il Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dai Dott.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01T00631/2015, relativo ad IRPEF, Addizionale Regionale, IVA ed IRAP 2012, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 novembre 2023, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato il 29/11/2017, relativo ad
IRPEF, Addizionale Regionale, IVA ed IRAP 2012, emesso sulla base di maggiori ricavi determinati sulla base degli studi di settore relativi alle attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Infondatezza dell'accertamento basato sugli studi di settore poiché non tiene conto che il contribuente soffriva di gravi disturbi cardiaci fin dal 2009, che lo hanno portato a nessuno dipendente al fine di mantenere aperto vicino fino all'età pensionabile;
2) Erronea ipotesi di due lavoratori, stante la saltuarietà del titolare per le ragioni di salute;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio che chiedono distrarsi a favore dei difensori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 19/06/2020. Chiede preliminarmente la verifica della tempestività del ricorso.
Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 62 bis – studi di settore e l'art. 62 sexies - Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili- individuano gli studi di settore e la relativa attività di accertamento demandando alla elaborazione scientifica degli studi per i vari settori di attività.
Gli studi di settore, ex art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 consentono all'ufficio la determinazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base degli elementi desunti dalla dichiarazione dei redditi e dell'attività propria tenendo conto delle condizioni e modalità operative e dell'area territoriale ove la specifica attività è esercitata. Per contro le presunzioni possono essere vinte dalle motivazioni addotte dal contribuente idonee a giustificare lo scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo determinabile sulla base degli studi di settore.
Questa metodologia di accertamento sostanzialmente si basa su presunzioni semplici che non hanno le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza e quindi hanno carattere orientativo che può portare ad accertamento qualora abbiano riscontro con altri elementi. Nel caso in trattazione non vi sono altri elementi giustificativi dell'accertamento.
Lo svolgimento dell'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli esercitata da un soggetto, all'epoca dell'accertamento di 64 anni di età, già soggetto ad infarto miocardico acuto con quadro clinico critico perdurante hanno pesantemente influito sull'attività lavorativa, tanto da indurlo, per come dichiarato dallo stesso, ad assumere una persona al fine di mantenere attiva l'attività per il restante periodo mancante per la pensione. Le motivazioni addotte dalla parte ricorrente, debitamente documentate, costituiscono elementi giustificativi della marginalità economica dell'impresa e dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dai calcoli degli studi di settore. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della questione trattata, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 7 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza qui impugnata è viziata da violazione e falsa interpretazione dell'art. 36 del D.Lgs 546/92 per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del DL n. 331/93 e dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.
L'Agenzia delle Entrate contesta che la sentenza di primo grado abbia attribuito agli studi di settore un valore meramente orientativo, mentre la giurisprudenza di legittimità riconosce loro il valore di presunzioni gravi, precise e concordanti. L'Ufficio sottolinea che, in presenza di scostamenti significativi e reiterati tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire giustificazioni concrete e documentate.
L'Ufficio evidenzia di aver già tenuto conto delle condizioni di salute del contribuente in sede di contraddittorio, riducendo i maggiori ricavi accertati da € 26.582,00 a € 19.592,00, applicando il ricavo minimo ammissibile.
Pertanto, la motivazione addotta dal contribuente è stata valutata e ha prodotto effetti concreti nella determinazione dell'accertamento.
Dai dati contabili emerge che, per più annualità (2008-2011), i ricavi dichiarati sono risultati sistematicamente inferiori sia ai parametri degli studi di settore sia ai costi sostenuti per lavoro dipendente, con perdite d'esercizio rilevanti e reiterate (ad esempio, nel 2008: ricavi € 31.722,00, costo lavoro € 34.019,00, perdita
€ 15.514,00; nel 2009: ricavi € 22.891,00, costo lavoro € 24.327,00, perdita € 19.270,00). Tale situazione, secondo l'Ufficio, non è giustificabile dalle sole condizioni di salute, soprattutto per annualità precedenti al
2009.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la gestione dell'impresa presenta indici di antieconomicità e anomalie contabili, come una redditività negativa per il 2012 (-63,48%), costi per lavoro dipendente elevati rispetto ai ricavi e una gestione del magazzino non lineare (esistenze iniziali € 35.000,00, acquisti € 6.770,00, rimanenze finali € 30.000,00). Questi elementi rafforzano la presunzione di inattendibilità dei dati dichiarati.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6929/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 9
Novembre 2023.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione dell'appellato nel presente grado non comporta accoglimento automatico dell'impugnazione, ma impone a questa Corte la verifica della fondatezza dei motivi di appello, sulla base degli atti e documenti ritualmente acquisiti.
L'accertamento fondato su studi di settore (e, in generale, su strumenti di ricostruzione standardizzata della capacità contributiva) costituisce modalità di determinazione dei ricavi mediante presunzioni, la cui concreta tenuta deve essere apprezzata in relazione: alla correttezza del procedimento seguito dall'Ufficio (in particolare, attivazione del contraddittorio); alla motivazione dell'atto impositivo, anche con riferimento alle ragioni per cui sono state disattese le giustificazioni del contribuente o per cui esse sono state accolte solo parzialmente;
alla sussistenza di elementi di anomalia/antieconomicità idonei a corroborare la ricostruzione, specialmente quando si discuta di scostamenti reiterati o di indicatori di coerenza economica. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'Ufficio: ha attivato invito al contraddittorio (TYSI1T700384/2015, notificato
12/02/2015); ha valutato le osservazioni del contribuente relative alle condizioni di salute;
ha rideterminato i maggiori ricavi da euro 26.582,00 a euro 19.592,00, valorizzando la specificità del caso concreto. Tale sequenza procedimentale si pone in linea con la funzione del contraddittorio, che mira a “calibrare” il risultato standard sulle condizioni effettive dell'impresa.
La sentenza impugnata risulta non condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che l'accertamento fosse privo di ulteriori elementi rispetto al mero scostamento. Dalla motivazione dell'avviso e dalle deduzioni dell'Ufficio emergono infatti plurimi elementi oggettivi, ulteriori e convergenti, idonei a corroborare la ripresa: L'Ufficio ha evidenziato scostamenti significativi anche in annualità precedenti, richiamando in particolare: 2008: ricavi dichiarati euro 31.722,00 a fronte di ricavi stimati euro 62.660,00; esiti di non congruità/non normalità economica/non coerenza;
2009: ricavi dichiarati euro 22.891,00 a fronte di ricavi stimati euro 52.659,00, con analoghi esiti. La reiterazione dello scostamento depone contro la tesi del fatto episodico o contingente, richiedendo una giustificazione più solida e strutturale circa le modalità di svolgimento dell'attività.
Sono stati riportati dati contabili (quadri RG) indicativi di: costi per lavoro dipendente elevati, talora superiori ai ricavi dichiarati;
perdite reiterate nel tempo (nel periodo 2008–2011 perdite complessive di euro 71.521,00 circa); per il 2012, costo del lavoro dipendente euro 24.137,00 e perdita dichiarata euro 14.825,00, con redditività negativa. Tali risultanze, se non adeguatamente giustificate, integrano un quadro di gestione economicamene irrazionale, che rende plausibile l'ipotesi di ricavi non integralmente dichiarati.
L'Ufficio ha inoltre richiamato indici di non coerenza e una gestione del magazzino non lineare (esistenze iniziali euro 35.000,00; acquisti euro 6.770,00; rimanenze finali euro 30.000,00), circostanza che la sentenza di primo grado non risulta avere scrutinato in modo puntuale.
Le condizioni di salute del titolare costituiscono circostanza astrattamente idonea a incidere sulla capacità produttiva. Tuttavia, nel caso concreto: l'Ufficio risulta averle già considerate nella fase endoprocedimentale, riducendo i maggiori ricavi sino al ricavo minimo ammissibile;
la motivazione della sentenza di primo grado ha attribuito a tali condizioni efficacia assorbente, senza confrontarsi adeguatamente con: la pregressa incongruenza già presente nel 2008 (anteriormente all'insorgenza dedotta nel ricorso); la reiterazione delle perdite e dei profili di antieconomicità; gli specifici indici di non coerenza. Ne consegue che la motivazione del primo giudice risulta incompleta e non idonea a sorreggere l'annullamento dell'atto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2799/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6929/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T00631-2015 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T00631-2015 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 3056/2018, spedito il 21/05/2018, il Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dai Dott.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01T00631/2015, relativo ad IRPEF, Addizionale Regionale, IVA ed IRAP 2012, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 novembre 2023, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato il 29/11/2017, relativo ad
IRPEF, Addizionale Regionale, IVA ed IRAP 2012, emesso sulla base di maggiori ricavi determinati sulla base degli studi di settore relativi alle attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Infondatezza dell'accertamento basato sugli studi di settore poiché non tiene conto che il contribuente soffriva di gravi disturbi cardiaci fin dal 2009, che lo hanno portato a nessuno dipendente al fine di mantenere aperto vicino fino all'età pensionabile;
2) Erronea ipotesi di due lavoratori, stante la saltuarietà del titolare per le ragioni di salute;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio che chiedono distrarsi a favore dei difensori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 19/06/2020. Chiede preliminarmente la verifica della tempestività del ricorso.
Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 62 bis – studi di settore e l'art. 62 sexies - Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili- individuano gli studi di settore e la relativa attività di accertamento demandando alla elaborazione scientifica degli studi per i vari settori di attività.
Gli studi di settore, ex art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 consentono all'ufficio la determinazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base degli elementi desunti dalla dichiarazione dei redditi e dell'attività propria tenendo conto delle condizioni e modalità operative e dell'area territoriale ove la specifica attività è esercitata. Per contro le presunzioni possono essere vinte dalle motivazioni addotte dal contribuente idonee a giustificare lo scostamento tra il ricavo dichiarato ed il ricavo determinabile sulla base degli studi di settore.
Questa metodologia di accertamento sostanzialmente si basa su presunzioni semplici che non hanno le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza e quindi hanno carattere orientativo che può portare ad accertamento qualora abbiano riscontro con altri elementi. Nel caso in trattazione non vi sono altri elementi giustificativi dell'accertamento.
Lo svolgimento dell'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli esercitata da un soggetto, all'epoca dell'accertamento di 64 anni di età, già soggetto ad infarto miocardico acuto con quadro clinico critico perdurante hanno pesantemente influito sull'attività lavorativa, tanto da indurlo, per come dichiarato dallo stesso, ad assumere una persona al fine di mantenere attiva l'attività per il restante periodo mancante per la pensione. Le motivazioni addotte dalla parte ricorrente, debitamente documentate, costituiscono elementi giustificativi della marginalità economica dell'impresa e dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dai calcoli degli studi di settore. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della questione trattata, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 7 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza qui impugnata è viziata da violazione e falsa interpretazione dell'art. 36 del D.Lgs 546/92 per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del DL n. 331/93 e dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.
L'Agenzia delle Entrate contesta che la sentenza di primo grado abbia attribuito agli studi di settore un valore meramente orientativo, mentre la giurisprudenza di legittimità riconosce loro il valore di presunzioni gravi, precise e concordanti. L'Ufficio sottolinea che, in presenza di scostamenti significativi e reiterati tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire giustificazioni concrete e documentate.
L'Ufficio evidenzia di aver già tenuto conto delle condizioni di salute del contribuente in sede di contraddittorio, riducendo i maggiori ricavi accertati da € 26.582,00 a € 19.592,00, applicando il ricavo minimo ammissibile.
Pertanto, la motivazione addotta dal contribuente è stata valutata e ha prodotto effetti concreti nella determinazione dell'accertamento.
Dai dati contabili emerge che, per più annualità (2008-2011), i ricavi dichiarati sono risultati sistematicamente inferiori sia ai parametri degli studi di settore sia ai costi sostenuti per lavoro dipendente, con perdite d'esercizio rilevanti e reiterate (ad esempio, nel 2008: ricavi € 31.722,00, costo lavoro € 34.019,00, perdita
€ 15.514,00; nel 2009: ricavi € 22.891,00, costo lavoro € 24.327,00, perdita € 19.270,00). Tale situazione, secondo l'Ufficio, non è giustificabile dalle sole condizioni di salute, soprattutto per annualità precedenti al
2009.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la gestione dell'impresa presenta indici di antieconomicità e anomalie contabili, come una redditività negativa per il 2012 (-63,48%), costi per lavoro dipendente elevati rispetto ai ricavi e una gestione del magazzino non lineare (esistenze iniziali € 35.000,00, acquisti € 6.770,00, rimanenze finali € 30.000,00). Questi elementi rafforzano la presunzione di inattendibilità dei dati dichiarati.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6929/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 9
Novembre 2023.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione dell'appellato nel presente grado non comporta accoglimento automatico dell'impugnazione, ma impone a questa Corte la verifica della fondatezza dei motivi di appello, sulla base degli atti e documenti ritualmente acquisiti.
L'accertamento fondato su studi di settore (e, in generale, su strumenti di ricostruzione standardizzata della capacità contributiva) costituisce modalità di determinazione dei ricavi mediante presunzioni, la cui concreta tenuta deve essere apprezzata in relazione: alla correttezza del procedimento seguito dall'Ufficio (in particolare, attivazione del contraddittorio); alla motivazione dell'atto impositivo, anche con riferimento alle ragioni per cui sono state disattese le giustificazioni del contribuente o per cui esse sono state accolte solo parzialmente;
alla sussistenza di elementi di anomalia/antieconomicità idonei a corroborare la ricostruzione, specialmente quando si discuta di scostamenti reiterati o di indicatori di coerenza economica. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'Ufficio: ha attivato invito al contraddittorio (TYSI1T700384/2015, notificato
12/02/2015); ha valutato le osservazioni del contribuente relative alle condizioni di salute;
ha rideterminato i maggiori ricavi da euro 26.582,00 a euro 19.592,00, valorizzando la specificità del caso concreto. Tale sequenza procedimentale si pone in linea con la funzione del contraddittorio, che mira a “calibrare” il risultato standard sulle condizioni effettive dell'impresa.
La sentenza impugnata risulta non condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che l'accertamento fosse privo di ulteriori elementi rispetto al mero scostamento. Dalla motivazione dell'avviso e dalle deduzioni dell'Ufficio emergono infatti plurimi elementi oggettivi, ulteriori e convergenti, idonei a corroborare la ripresa: L'Ufficio ha evidenziato scostamenti significativi anche in annualità precedenti, richiamando in particolare: 2008: ricavi dichiarati euro 31.722,00 a fronte di ricavi stimati euro 62.660,00; esiti di non congruità/non normalità economica/non coerenza;
2009: ricavi dichiarati euro 22.891,00 a fronte di ricavi stimati euro 52.659,00, con analoghi esiti. La reiterazione dello scostamento depone contro la tesi del fatto episodico o contingente, richiedendo una giustificazione più solida e strutturale circa le modalità di svolgimento dell'attività.
Sono stati riportati dati contabili (quadri RG) indicativi di: costi per lavoro dipendente elevati, talora superiori ai ricavi dichiarati;
perdite reiterate nel tempo (nel periodo 2008–2011 perdite complessive di euro 71.521,00 circa); per il 2012, costo del lavoro dipendente euro 24.137,00 e perdita dichiarata euro 14.825,00, con redditività negativa. Tali risultanze, se non adeguatamente giustificate, integrano un quadro di gestione economicamene irrazionale, che rende plausibile l'ipotesi di ricavi non integralmente dichiarati.
L'Ufficio ha inoltre richiamato indici di non coerenza e una gestione del magazzino non lineare (esistenze iniziali euro 35.000,00; acquisti euro 6.770,00; rimanenze finali euro 30.000,00), circostanza che la sentenza di primo grado non risulta avere scrutinato in modo puntuale.
Le condizioni di salute del titolare costituiscono circostanza astrattamente idonea a incidere sulla capacità produttiva. Tuttavia, nel caso concreto: l'Ufficio risulta averle già considerate nella fase endoprocedimentale, riducendo i maggiori ricavi sino al ricavo minimo ammissibile;
la motivazione della sentenza di primo grado ha attribuito a tali condizioni efficacia assorbente, senza confrontarsi adeguatamente con: la pregressa incongruenza già presente nel 2008 (anteriormente all'insorgenza dedotta nel ricorso); la reiterazione delle perdite e dei profili di antieconomicità; gli specifici indici di non coerenza. Ne consegue che la motivazione del primo giudice risulta incompleta e non idonea a sorreggere l'annullamento dell'atto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Isidoro Vasta)