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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BOZZO CAMILLA e dell'avv. MORELLI FEDERICA ( ) CORSO SILVANO C.F._2
FEDI 24 51100 PISTOIA;
, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129
FIRENZEpresso il difensore avv. BOZZO CAMILLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._3 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 citava a giudizio Parte_1
allegando: CP_1
- di essere invalida al 100%, e di percepire la pensione di invalidità civile dal 1 luglio 2009;
- che l' , in assenza di alcuna istanza da parte della assistita, aveva aumentato l'assegno CP_1
mensile versato a far data dal 1 gennaio 2020 riconoscendo il diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art 38 comma 4 della l. 448/2001 ; CP_
- di avere ricevuto in data 22.02.2023 comunicazione con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € 12.628,55 versata a titolo di maggiorazione sociale dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2023 in quanto non spettante “a causa del possesso di redditi familiari di importo superiore ai limiti di legge” ;
- di avere presentato ricorso al Comitato provinciale , senza alcun esito.
Sosteneva quindi l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito alla luce dei principi che governano la materia dell'indebito assistenziale e che escludono la ripetibilità delle
1 somme percepite in buona fede e in subordine chiedeva rideterminarsi il quantum dell'importo richiesto per essere l' decaduto dal potere di accertare l'indebito limitatamente all'anno CP_1
2020.
CP_
ritualmente costituitosi, resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
L'indebito di cui si discute attiene ad una prestazione assistenziale, atteso che la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede
(cfr Cass. Sez. L, Ordinanza n. 847 del 2024).
I versamenti risultano non dovuti per assenza del requisito reddituale, essendo pacifico in atti che il reddito familiare della ricorrente relativo alle annualità di cui si discute ( dal 1 gennaio 2020 a febbraio 2023) abbia superato il limite previsto per il riconoscimento della maggiorazione .
Con riguardo all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è principio giurisprudenziale consolidato e condiviso che - in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente - lo stesso sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno ( o l'assenza) delle condizioni di legge, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento ( cfr tra le altre Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 e da ultimo Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) . E stato altresì ribadito che “ l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. ( cfr Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
L'applicazione di tali principi al caso di specie giustifica la ritenuta irripetibilità.
Nessun dolo o mala fede è riscontrabile nel comportamento delle , la quale non Parte_1
risulta aver occultato né il suo stato civile, né i redditi del coniuge, che è pacifico siano stati regolarmente dichiarati.
Né la mala fede può essere ricollegata alla violazione all'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Ed in effetti la suddetta norma al comma 6 impone l 'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito di comunicare esclusivamente i dati reddituali che non risultano nel modello 730
2 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) atteso che l' , attraverso il " Casellario CP_1
dell'Assistenza" , istituito dal comma 1 del citato art 13 "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” ha accesso a tutti i dati risultanti dalle dichiarazioni reddituali obbligatorie
(cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 cit).
Tanto basta a motivare la ritenuta irripetibilità dell'indebito, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, con riduzione al minimo tenuto conto della natura della controversia, sono poste a carico di , risultato soccombente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara non dovuta all' da parte di la ripetizione della CP_1 Parte_1
somma di € 12.628,55 versata a titolo di maggiorazione sociale dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2023.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della suddetta Chidichimo, liquidate pe CP_1 in complessivi € 1850 oltre iva, cpa e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 6 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BOZZO CAMILLA e dell'avv. MORELLI FEDERICA ( ) CORSO SILVANO C.F._2
FEDI 24 51100 PISTOIA;
, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129
FIRENZEpresso il difensore avv. BOZZO CAMILLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._3 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 citava a giudizio Parte_1
allegando: CP_1
- di essere invalida al 100%, e di percepire la pensione di invalidità civile dal 1 luglio 2009;
- che l' , in assenza di alcuna istanza da parte della assistita, aveva aumentato l'assegno CP_1
mensile versato a far data dal 1 gennaio 2020 riconoscendo il diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art 38 comma 4 della l. 448/2001 ; CP_
- di avere ricevuto in data 22.02.2023 comunicazione con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € 12.628,55 versata a titolo di maggiorazione sociale dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2023 in quanto non spettante “a causa del possesso di redditi familiari di importo superiore ai limiti di legge” ;
- di avere presentato ricorso al Comitato provinciale , senza alcun esito.
Sosteneva quindi l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito alla luce dei principi che governano la materia dell'indebito assistenziale e che escludono la ripetibilità delle
1 somme percepite in buona fede e in subordine chiedeva rideterminarsi il quantum dell'importo richiesto per essere l' decaduto dal potere di accertare l'indebito limitatamente all'anno CP_1
2020.
CP_
ritualmente costituitosi, resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
L'indebito di cui si discute attiene ad una prestazione assistenziale, atteso che la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede
(cfr Cass. Sez. L, Ordinanza n. 847 del 2024).
I versamenti risultano non dovuti per assenza del requisito reddituale, essendo pacifico in atti che il reddito familiare della ricorrente relativo alle annualità di cui si discute ( dal 1 gennaio 2020 a febbraio 2023) abbia superato il limite previsto per il riconoscimento della maggiorazione .
Con riguardo all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è principio giurisprudenziale consolidato e condiviso che - in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente - lo stesso sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno ( o l'assenza) delle condizioni di legge, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento ( cfr tra le altre Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 e da ultimo Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) . E stato altresì ribadito che “ l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. ( cfr Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
L'applicazione di tali principi al caso di specie giustifica la ritenuta irripetibilità.
Nessun dolo o mala fede è riscontrabile nel comportamento delle , la quale non Parte_1
risulta aver occultato né il suo stato civile, né i redditi del coniuge, che è pacifico siano stati regolarmente dichiarati.
Né la mala fede può essere ricollegata alla violazione all'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Ed in effetti la suddetta norma al comma 6 impone l 'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito di comunicare esclusivamente i dati reddituali che non risultano nel modello 730
2 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) atteso che l' , attraverso il " Casellario CP_1
dell'Assistenza" , istituito dal comma 1 del citato art 13 "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” ha accesso a tutti i dati risultanti dalle dichiarazioni reddituali obbligatorie
(cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 cit).
Tanto basta a motivare la ritenuta irripetibilità dell'indebito, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, con riduzione al minimo tenuto conto della natura della controversia, sono poste a carico di , risultato soccombente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara non dovuta all' da parte di la ripetizione della CP_1 Parte_1
somma di € 12.628,55 versata a titolo di maggiorazione sociale dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2023.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della suddetta Chidichimo, liquidate pe CP_1 in complessivi € 1850 oltre iva, cpa e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 6 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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