Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 46
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica, ricorrente, nei confronti dell'INPS, parte resistente, avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di maggiorazione sociale. La ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile al 100% dal 2009, lamentava che l'INPS, senza sua richiesta, aveva aumentato l'assegno mensile a decorrere dal 1° gennaio 2020, riconoscendo la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38, comma 4, della L. n. 448/2001. Successivamente, con comunicazione del 22 febbraio 2023, l'Istituto aveva richiesto la restituzione della somma di € 12.628,55, versata a titolo di maggiorazione sociale tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2023, motivando tale richiesta con il possesso di redditi familiari superiori ai limiti di legge. La ricorrente, dopo un ricorso infruttuoso al Comitato provinciale, sosteneva l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito assistenziale, invocando i principi che escludono la ripetizione di somme percepite in buona fede, e in subordine chiedeva la rideterminazione del quantum dovuto, eccependo la decadenza dell'INPS dall'accertamento dell'indebito per l'anno 2020. L'INPS si era ritualmente costituito, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Il Tribunale ha dichiarato non dovuta all'INPS la ripetizione della somma di € 12.628,55 nei confronti della ricorrente, condannando l'Istituto al pagamento delle spese di lite. Il Giudice ha qualificato la maggiorazione sociale come prestazione assistenziale, partecipando della stessa natura del trattamento cui accede. Ha ritenuto che i versamenti risultassero non dovuti per assenza del requisito reddituale, essendo pacifico che il reddito familiare della ricorrente avesse superato i limiti di legge nel periodo considerato. Tuttavia, ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'indebito assistenziale per carenza di requisiti reddituali è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, o che vi sia dolo. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di dolo o mala fede in capo alla ricorrente, la quale non aveva occultato il suo stato civile né i redditi del coniuge, regolarmente dichiarati. Ha altresì escluso che la mala fede potesse essere ricollegata alla violazione dell'art. 13, d.l. n. 78/2010, poiché tale norma impone la comunicazione di soli redditi non già in possesso dell'INPS tramite il "Casellario dell'Assistenza". Pertanto, ha ritenuto l'indebito irripetibile, assorbendo ogni altra questione. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS, risultato soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 46
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 46
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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