Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6310/2022 RG avente ad
OGGETTO: mansione e jus variandi vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO, elett.te Parte_1 dom.to c/o il difensore, come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. GUASCO Controparte_1
MARCO, elett.te dom.to c/o il difensore in CORSO SICCARDI n. 11 BIS, TORINO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 08/12/2022, il ricorrente ha premesso quanto segue: di essere stato assunto in data 16 settembre 2004 dal con sede di lavoro il Cantiere Alenia S.p.A. Controparte_1
Campania in Polvica di Nola, in qualità di operaio con contratto di lavoro a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, mansioni di pulitore con inquadramento nel secondo livello del C.C.N.L.
Pulizia Imprese ed articolazione oraria indicata nella stipula;
di avere sempre svolto la sua prestazione lavorativa presso la Alenia S.p.A. ove la convenuta ha l'appalto per lo svolgimento dei servizi di Igiene Ambientale;
che nel sito di lavoro la appaltante costruisce sezioni delle fusoliere per aeromobili civili e militari e che il contenuto concreto della sua prestazione lavorativa, sin dall'inizio, era consistito nella movimentazione, gestione, pulizia ed asporto di rifiuti speciali nocivi che derivavano dalle lavorazioni e nello specifico residui e cartucce di sigillante, vernici, polveri, materiali di sgrassaggio, materiali di risulta della fresatura, trucioli di titanio e di alluminio, lamiere, alluminio, mastice e siliconi e solo in minima parte nella pulizia dei bagni, degli ambienti di lavoro e degli uffici;
che i materiali maneggiati lungo tutto l'arco di svolgimento della sua prestazione lavorativa sono da intendersi pericolosi ai sensi dell'allegato alla decisione 2000/532/CE; che non era mai stato dotato di strumenti di protezione né di guanti di protezione e che la datrice di lavoro organizzava per tutto il personale addetto alla igiene
che aveva informato della situazione e delle mansioni effettivamente svolte i sigg.ri e rappresentanti Controparte_2 Persona_1 sindacali delle sigle C.G.I.L. Filcams e Fismic, ma senza ottenere alcuna considerazione;
che per l'appalto avente ad oggetto il servizio di igiene ambientale presso lo stabilimento di Polvica di Nola, la convenuta si era impegnata ad applicare a tutto il personale dipendente il CCNL –
Igiene ambientale ma la tipologia contrattuale di riferimento utilizzata poi era stata quella del
C.C.N.L. Pulizia Imprese, avente condizioni economiche peggiorative per il personale dipendente;
che il contenuto concreto della sua prestazione lavorativa e le mansioni effettivamente svolte e sopra indicare rendevano applicabile ad essa il C.C.N.L. – Igiene Ambientale Aziende Private il cui ambito di applicazione disciplina anche il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società afferenti impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico ed i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi. Tutto ciò premesso, il ricorrente argomentava in ordine al proprio diritto sin dalla data della assunzione all'inquadramento nel 2^ livello Area Impianti e Laboratori previsto dal C.C.N.L.
Igiene Ambientale Aziende Private la cui declaratoria ( art. 15 ) che prevede: “Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Profili esemplificativi:- operaio addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti;
ecc.” in luogo di quello posseduto e segnatamente il 2^ livello C.C.N.L. Pulizie, non applicabile al contenuto concreto delle mansioni e della prestazione lavorativa svolta.
Evidenziava che in ragione di ciò gli spettavano le correlate differenze retributive, che come da analitico conteggio quantificava in € 93.174,92 per differenze tra retribuzioni mensili tra il
C.C.N.L. applicato e quello al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto, comprese le differenze per mensilità supplementari e ferie alla data del 30.11.2022, con espressa riserva di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
Concludeva nei seguenti termini:
a- accertare e dichiarare i fatti così come esposti in premessa e per l'effetto riconoscere il diritto del sig. all'applicazione alla sua prestazione lavorativa del C.C.N.L. Parte_1
Igiene Ambientale Aziende Private ed allo inquadramento nel livello 2B da esso previsto e ciò con decorrenza dalla assunzione alla data del 30.11.2022 di deposito del presente e per l'effetto, b – condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di € 93.174,92, oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare oltre adeguamento del trattamento di fine rapporto e dei versamenti a titolo contributivo;
d - condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo.
Si costitutiva la società deducendo:
- di gestire dal 2004 l'appalto di fornitura dei servizi di pulizia civile e industriale e di sanificazione di numerose unità della società e che l'ultimo Controparte_3 contratto stipulato tra le parti, datato maggio 2019 e prorogato sino al marzo 2024, aveva ad oggetto le unità di Benevento, Catania, Centro Bonifacio, Foggia, Pt_2
Giugliano, Nerviano, Nola, Palermo, Pomigliano, Rende, Ronchi, Taranto e Tessera;
- che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze della convenuta il 16.09.2004, con contratto a tempo parziale di 30 ore settimanali, inquadramento come operaio pulitore di II livello CCNL Imprese di Pulizia, presso l'appalto Alenia/Leonardo di Polvica di Nola;
- che l'assunzione del ricorrente era avvenuta a seguito di cambio appalto in forza della normativa prevista dal CCNL Imprese di Pulizia all'epoca vigente;
- che non risponde al vero che presso lo stabilimento di Nola, così come presso altri siti
, alla convenuta sia mai stato affidato il servizio di Pt_2 gestione/movimentazione/asporto/rimozione di rifiuti speciali nocivi derivanti dalle lavorazioni;
- che le mansioni svolte dall' presso l'appalto consistevano da sempre in attività Pt_1 di spazzamento della pavimentazione di varie aree dello stabilimento Pt_2
(attualmente nel “Fabbricato 6 nell'area Magazzino della Meccanica” o in altre aree a seconda delle esigenze lavorative) e nella raccolta di carta e residui di imballaggio di spedizioni e/o di pacchi;
- che giammai il ricorrente aveva maneggiato il materiale pericoloso indicato in ricorso e che lo stesso come tutto il personale era stato sempre munito dei DPI.
Tutto ciò premesso in fatto, la società argomentava anche in diritto in ordine all'inapplicabilità del diverso CCNL invocato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 14-1-25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso introduttivo è articolato sulla preliminare domanda di riconoscimento dell'applicabilità del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private in luogo del CCNL Pulizia Imprese di fatto applicato dall'Azienda convenuta al rapporto con il ricorrente.
Su tale questione, squisitamente giuridica, questo Giudice presta piena adesione all'orientamento già espresso in sentenze emesse da altri Giudici di questo Tribunale che si sono pronunciati sull'argomento ed il cui iter motivazionale di seguito viene pedissequamente ripetuto (tale orientamento era, peraltro, già stato recepito dalla scrivente nel proprio precedente sent. n. 4059/2013).
Ebbene, come già rilevato da questo Tribunale, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (cfr. Cass. N° 9964\2003; Cass. N° 7157\2003; N° 12345\1999, ecc.).
Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Da ciò deriva che (cfr. Cass. N° 10002\2000; Cass. N° 11372\2008) la individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ, è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata. Da ciò consegue (Cass. N° 8565\2004) la piena validità ed efficacia della clausola di un accordo aziendale - avente natura collettiva in relazione agli interessi generali coinvolti - diretto a stabilire il contratto collettivo di categoria applicabile al personale dell'azienda. Nella presente fattispecie, la parte ricorrente non ha nemmeno dedotto l'adesione (esplicita o implicita) della società al CCNL Igiene ambientale aziende private (alle cui associazioni stipulanti la stessa non risulta neanche iscritta) ed è altrettanto pacifico che mai, il ricorrente aveva contestato o rivendicato, prima dell'introduzione del presente giudizio, la retribuzione o gli istituti derivanti dall'applicazione di altra contrattazione collettiva, tenuto conto che il CCNL Imprese di pulizia è stato pacificamente applicato tra le parti nel corso degli anni durante i quali si è svolto il rapporto di lavoro e che solo nella missiva del 1-12-21 a firma del difensore si faceva tralaticiamente riferimento alla non corrispondenza della tipologia contrattuale applicata alle mansioni effettive
Quanto alla possibilità di applicare parametricamente, ex art. 36 della Costituzione, il CCNL invocato, va detto che in alcun modo la parte ricorrente ha dedotto che la retribuzione ricevuta, nel suo complesso e non in relazione a singoli istituti o declaratorie professionali, violava il noto precetto costituzionale della giusta, sufficiente e proporzionata retribuzione. Infatti, non viene operato alcun raffronto tra i vari istituti applicabili dalle diverse discipline contrattuali, né si ipotizza che, con l'applicazione del CCNL applicato dall'azienda, si sarebbe configurata una lesione di diritti fondamentali o di altra natura tale da determinare l'intervento correttivo previsto dall'art. 36 della Costituzione. Infatti, secondo il ben noto e condivisibile principio, da tempo affermato in giurisprudenza, la corrispondenza della retribuzione ai criteri fissati dall'art. 36 Cost. deve essere apprezzata in riferimento al compenso complessivo, costituito dalla paga-base e da tutte le attribuzioni patrimoniali (ed anche non patrimoniali) a carattere necessario e retributivo, non potendo il giudizio sull'equilibrio fra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive.
In particolare, si è autorevolmente affermato (cfr. Cass. N° 7752\2003; Cass. 15878\2004,ecc.) che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite;
ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, in quanto l'eventuale inadeguatezza deve essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, che è "esterno" rispetto al contratto. Va tenuto conto, poi, che ove la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (Cfr. Cass. N° 2245\2006).
Il ricorso deve essere respinto.
La complessità della questione trattata induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola il 14-1-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci