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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 35/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vigone Guendalina (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente in [...]17, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Raffaella Gualco (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/10/2025 e del 04/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 11/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa n.
394/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/04/2025, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 11/06/2006 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge e del figlio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: • i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
• il figlio LU, che ha conseguito il titolo professionale di odontotecnico ed è economicamente indipendente, vivrà con la madre fino a sua autonoma determinazione;
• essendo i coniugi entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, nessun contributo
è dovuto a titolo di assegno divorzile, impregiudicati gli accordi di separazione che prevedono il versamento mensile, del Sig. a favore della Sig.ra di Euro CP_1 Pt_1
300,00 per la durata di anni due dal primo pagamento;
• l'ex casa coniugale sita in Genova, Via Felice Cavallotti 7/17, è di proprietà esclusiva della moglie e rimarrà assegnata alla stessa, che è altresì proprietaria del box pertinenziale sito in Genova Via Boccadasse 6/8/10 rr e di altra abitazione sita in Genova, Via Della Casa 42.
Il marito ha trasferito la propria residenza altrove.
• il Sig. è proprietario di immobile sito in Genova, Vico San Matteo 2/14, CP_1
adibito a laboratorio, per il quale ha in corso una procedura di espropriazione immobiliare, che sta cercando di risolvere mediante accordo di rientro rateale con la banca creditrice. Il
Sig. è, altresì, comproprietario con la di lui sorella dell'immobile sito in Genova, Via CP_1
Monte Sei Busi 9/18;
• il Sig. come da accordi di separazione, corrisponderà alla moglie la somma di Euro CP_1
10.000,00 in rate di Euro 1.500,00.= ogni trimestre, mediante bonifico sullo stesso conto, a decorrere da Gennaio 2027, a titolo di restituzione di una somma allo stesso prestata da
e rinuncia a chiedere la comproprietà del box sito in Genova Via Parte_1
Boccadasse 6/8/10 rr che ha contribuito a pagare.
• i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2006, Numero 448, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vigone Guendalina (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente in [...]17, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Raffaella Gualco (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/10/2025 e del 04/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 11/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa n.
394/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/04/2025, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 11/06/2006 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge e del figlio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: • i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
• il figlio LU, che ha conseguito il titolo professionale di odontotecnico ed è economicamente indipendente, vivrà con la madre fino a sua autonoma determinazione;
• essendo i coniugi entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, nessun contributo
è dovuto a titolo di assegno divorzile, impregiudicati gli accordi di separazione che prevedono il versamento mensile, del Sig. a favore della Sig.ra di Euro CP_1 Pt_1
300,00 per la durata di anni due dal primo pagamento;
• l'ex casa coniugale sita in Genova, Via Felice Cavallotti 7/17, è di proprietà esclusiva della moglie e rimarrà assegnata alla stessa, che è altresì proprietaria del box pertinenziale sito in Genova Via Boccadasse 6/8/10 rr e di altra abitazione sita in Genova, Via Della Casa 42.
Il marito ha trasferito la propria residenza altrove.
• il Sig. è proprietario di immobile sito in Genova, Vico San Matteo 2/14, CP_1
adibito a laboratorio, per il quale ha in corso una procedura di espropriazione immobiliare, che sta cercando di risolvere mediante accordo di rientro rateale con la banca creditrice. Il
Sig. è, altresì, comproprietario con la di lui sorella dell'immobile sito in Genova, Via CP_1
Monte Sei Busi 9/18;
• il Sig. come da accordi di separazione, corrisponderà alla moglie la somma di Euro CP_1
10.000,00 in rate di Euro 1.500,00.= ogni trimestre, mediante bonifico sullo stesso conto, a decorrere da Gennaio 2027, a titolo di restituzione di una somma allo stesso prestata da
e rinuncia a chiedere la comproprietà del box sito in Genova Via Parte_1
Boccadasse 6/8/10 rr che ha contribuito a pagare.
• i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2006, Numero 448, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca