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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/11/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3544/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Borgese per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
GE AB, LA M. AZ, LA M. AN e AR C. DO per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO 1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1
L. 222/84. Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che CP_1 escludeva l'esistenza dei requisiti sanitari richiesti per la prestazione in esame.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 17 novembre 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio richiesto.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte, la causa, istruita per documenti e nuova
CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che i predetti requisiti sussistono dal 5/05/2025.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione. Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta da
““Agenesia del II, III, IV e V dito mano destra incidente in modo lieve-moderato sulla capacità lavorativa che implica l'impiego bi-manuale; artrosi e disco- artrosi del rachide, coxo-artrosi dx e note di lesioni della cuffia dei rotatori nel complesso incidenti in maniera significativa sulla capacità lavorativa, riferita ipertensione arteriosa e sindrome ansioso depressiva ben compensate con terapia e non incidenti sulla capacità lavorativa”.
Ha precisato che “Le patologie di cui risulta affetta la periziata, sig.ra
, in particolare quella osteoarticolare con interesse elettivo Parte_1
del rachide, tratti cervicale e L/S, coxo-femorale dx e spalle, in uno con la patologia congenita malformativa interessante quattro dita della mano destra, causano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Le patologie sono documentate da tempo con indagini strumentali e obiettivamente apprezzabili ma l'assenza di certificazioni specialistiche, considerato il carattere cronico-evolutivo delle stesse patologie, rende centrale nel giudizio quanto oggetto di riscontro obiettivo alla visita peritale. Pertanto i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità al lavoro sussistono dal 5/05/25”.
La domanda va quindi accolta.
2.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese di giudizio che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.300,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno, invece, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1
fruire dell'assegno ordinario di invalidità dal 5/05/2025;
2) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_2
di giudizio, che liquida in 1.300,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe.
Compensa per il resto.
Palmi, 3/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO