Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2008, n. 31980
CASS
Sentenza 10 luglio 2008

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È valida la querela presentata personalmente dal querelante alla competente autorità, pur in assenza della specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela, allorché detta attestazione dia atto della identità del proponente e nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione, in quanto l'art. 337 cod. proc. pen. si limita ad imporre al p.u. che riceve la querela di accertare l'identità di colui che la propone e, in tal caso, l'identificazione del querelante deve darsi per avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2008, n. 31980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31980
    Data del deposito : 10 luglio 2008

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