CASS
Sentenza 10 luglio 2008
Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
È valida la querela presentata personalmente dal querelante alla competente autorità, pur in assenza della specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela, allorché detta attestazione dia atto della identità del proponente e nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione, in quanto l'art. 337 cod. proc. pen. si limita ad imporre al p.u. che riceve la querela di accertare l'identità di colui che la propone e, in tal caso, l'identificazione del querelante deve darsi per avvenuta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2008, n. 31980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31980 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
2 PO
3 1980 /08/
Sentenza n.лонн Registro generale n. 24542/2007
Udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2008 (n. 34 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Edoardo Fazzioli Presidente
dott. Giuseppe Pizzuti Consigliere
dott. MariaStefania Di Tomassi Consigliere
dott. Antonio Didone Consigliere dott. Pietro Dubolino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d'appello di Palermo,
avverso la sentenza 29.3.2007 del Giudice di pace di Palermo nei confronti di IG AN, nato il [...] a [...], imputato.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1 Ritenuto in fatto
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di IG AN in ordine al reato di lesioni a lui ascritto, commesso il giorno 19.2.2003 ai danni di LE IN, per difetto di valida querela.
Osservava che la querela risultava presentata da persona qualificatasi come LE
IN, ma mancando le indicazioni circa le modalità di identificazione della proponente risultavano violate le prescrizioni dell'art. 337 c.p.p.,.
Ricorre i Procuratore generale che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge. Osserva, citando Cass. 16549 del 2006, che la mancata identificazione del soggetto che propone la querela integra mera irregolarità amministrativa, irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale.
Diritto
1. Il ricorso appare fondato.
1.1. Il Collegio è consapevole del contrasto che sembra persistere nella giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione della identificazione del querelante (più esattamente, dalla mancanza della formale indicazione del modo in cui si è pervenuti a tale identificazione) ad opera dell'autorità che riceve la querela, ex art. 337, comma 4, c.p.p. e che parrebbe rivitalizzato da una recente sentenza della sesta Sezione (n. 1706 del 20/11/2007, P.g. in proc. Fasino, sostanzialmente conforme a Sez. 4, n. 5254 del 29/12/1999; Sez. 5, n. 32697 del
7/6/2001) massimata nel senso che la querela priva di sottoscrizione autenticata è invalida ove non risulti la identificazione del presentatore da parte dell'autorità ricevente;
cui si oppone altro (prevalente a quanto risulta) orientamento secondo il quale l'identificazione del querelante prescritta dall'articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen., può invece ritenersi avvenuta allorché l'atto sia ricevuto dall'autorità competente e questa dia atto che è stato presentato dal proponente del quale trascrive le generalità (Sez. 4, n. 24836 del 21/03/2007, Orofino;
Sez. 4, Sentenza n. 30044 del
22/02/2006, Scarpin;
Sez. 5, Sentenza n. 12451 del 23/02/2005, Alfano;
Sez. 4,
Sentenza n. 70 del 21/11/2000, D'Antonio), la mancata identificazione (o meglio, la mancata indicazione delle modalità di identificazione) costituendo al più una irregolarità amministrativa irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale
(Sez. 5, Sentenza n. 16549 del 03/04/2006, Frega;
e conformi sentenze n. 3205 del 1998
Rv. 211183, n. 13490 del 1999 Rv. 214662, n. 70 del 2001 Rv. 218830, n. 32190 del
2002 Rv. 222546).
Ritiene tuttavia che non vi sia ragione di abbandonare tale secondo orientamento.
2 L'art. 337 c.p.p. impone al Pubblico ufficiale che riceve la querela di accertare l'identità di colui che la propone, ma non prevede espressamente che questo dia altresì atto delle modalità con cui è pervenuto a tale accertamento e nulla impedisce che il querelante sia identificato dalla Polizia giudiziaria che riceve l'atto in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge, e perciò anche per conoscenza personale o per precedente identificazione.
Nulla nella lettera della legge consente, ad avviso del Collegio, di affermare che la mancata specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela sia causa d'invalidità della querela stessa, allorché l'attestazione di presentazione dia atto della identità del proponente e nessun dubbio sia sorto o venga prospettato sulla verità di tale indicazione.
Né a diverse conclusioni possono condurre considerazioni sistematiche o la ratio legis.
Questa, in particolare, è all'evidenza finalizzata ad assicurare la certezza che il proponente è colui al quale la legge riserva tale facoltà. E al soddisfacimento di tale finalità è sufficiente che il Pubblico ufficiale attesti d'avere ricevuto l'atto da quella determinata persona che ha generalizzato: la sua attestazione, in presenza di un preciso dovere di identificazione, facendo fede di quanto doveva accertare e dice accertato.
Da un punto di vista sistematico non è dato comprendere, poi, perché alla validità di una querela spedita per posta dovrebbe essere sufficiente (a mente dell'art. 337, comma 1) l'autentica di firma ex art. 2703 c.c. e 39 disp. att. c.p.p., per la quale non si richiede a pena di validità la contestuale indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore (a tanto essendosi adeguata persino la legge notarile, il cui art. 49 – come sostituito dall'articolo 1 della 1. n 333 del 1976 – si limita a prescrivere che «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento...», sulla cui interpretazione cfr. tra molte, Cass. civile, sez. 3, n. 15424 del 10.8.2004; ib. n. 9757 del 10/05/2005; Cass. pen., sez. 5, n. 9219 del 22.4.1981, Bura); mentre per quella presentata personalmente occorrerebbe, a pena di invalidità, oltre che l'attestazione della identità della persona che la presenta,
l'esposizione delle ragioni di tale certezza.
Potendo solo aggiungersi che non appare davvero ragionevole, né conforme al principio del favor quaerelis, la soluzione di sanzionare con la invalidità una dichiarazione di querela effettivamente presentata dalla persona legittimata all'Ufficiale di polizia giudiziaria competente a riceverla soltanto perché questo ha omesso di indicare nell'atto le modalità d'accertamento della sua identità: così facendo ricadere sul proponente, del tutto incolpevole e verosimilmente in stato di soggezione al cospetto dell'Autorità cui si rivolge, un asserito difetto di precisione di questa.
1.2. Ora, nel caso in esame l'atto di querela (che reca allegata certificazione medica del pronto soccorso) risulta presentato personalmente dalla Mini alla Polizia giudiziaria, che ha provveduto a generalizzarla. L'identificazione della querelante deve dunque darsi per avvenuta e nessuna ragione emerge per sospettare che l'attestazione di presentazione non corrisponda a verità. La querela deve di conseguenza ritenersi ritualmente proposta.
La sentenza impugnata (pronunziata in limine) va perciò annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace di Palermo perché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Giudice di pace di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ель гия
Depositata in Cancelleria 30 LUG. 2008 Roma, li
CASSA IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
4
3 1980 /08/
Sentenza n.лонн Registro generale n. 24542/2007
Udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2008 (n. 34 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Edoardo Fazzioli Presidente
dott. Giuseppe Pizzuti Consigliere
dott. MariaStefania Di Tomassi Consigliere
dott. Antonio Didone Consigliere dott. Pietro Dubolino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d'appello di Palermo,
avverso la sentenza 29.3.2007 del Giudice di pace di Palermo nei confronti di IG AN, nato il [...] a [...], imputato.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1 Ritenuto in fatto
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di IG AN in ordine al reato di lesioni a lui ascritto, commesso il giorno 19.2.2003 ai danni di LE IN, per difetto di valida querela.
Osservava che la querela risultava presentata da persona qualificatasi come LE
IN, ma mancando le indicazioni circa le modalità di identificazione della proponente risultavano violate le prescrizioni dell'art. 337 c.p.p.,.
Ricorre i Procuratore generale che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge. Osserva, citando Cass. 16549 del 2006, che la mancata identificazione del soggetto che propone la querela integra mera irregolarità amministrativa, irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale.
Diritto
1. Il ricorso appare fondato.
1.1. Il Collegio è consapevole del contrasto che sembra persistere nella giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione della identificazione del querelante (più esattamente, dalla mancanza della formale indicazione del modo in cui si è pervenuti a tale identificazione) ad opera dell'autorità che riceve la querela, ex art. 337, comma 4, c.p.p. e che parrebbe rivitalizzato da una recente sentenza della sesta Sezione (n. 1706 del 20/11/2007, P.g. in proc. Fasino, sostanzialmente conforme a Sez. 4, n. 5254 del 29/12/1999; Sez. 5, n. 32697 del
7/6/2001) massimata nel senso che la querela priva di sottoscrizione autenticata è invalida ove non risulti la identificazione del presentatore da parte dell'autorità ricevente;
cui si oppone altro (prevalente a quanto risulta) orientamento secondo il quale l'identificazione del querelante prescritta dall'articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen., può invece ritenersi avvenuta allorché l'atto sia ricevuto dall'autorità competente e questa dia atto che è stato presentato dal proponente del quale trascrive le generalità (Sez. 4, n. 24836 del 21/03/2007, Orofino;
Sez. 4, Sentenza n. 30044 del
22/02/2006, Scarpin;
Sez. 5, Sentenza n. 12451 del 23/02/2005, Alfano;
Sez. 4,
Sentenza n. 70 del 21/11/2000, D'Antonio), la mancata identificazione (o meglio, la mancata indicazione delle modalità di identificazione) costituendo al più una irregolarità amministrativa irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale
(Sez. 5, Sentenza n. 16549 del 03/04/2006, Frega;
e conformi sentenze n. 3205 del 1998
Rv. 211183, n. 13490 del 1999 Rv. 214662, n. 70 del 2001 Rv. 218830, n. 32190 del
2002 Rv. 222546).
Ritiene tuttavia che non vi sia ragione di abbandonare tale secondo orientamento.
2 L'art. 337 c.p.p. impone al Pubblico ufficiale che riceve la querela di accertare l'identità di colui che la propone, ma non prevede espressamente che questo dia altresì atto delle modalità con cui è pervenuto a tale accertamento e nulla impedisce che il querelante sia identificato dalla Polizia giudiziaria che riceve l'atto in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge, e perciò anche per conoscenza personale o per precedente identificazione.
Nulla nella lettera della legge consente, ad avviso del Collegio, di affermare che la mancata specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela sia causa d'invalidità della querela stessa, allorché l'attestazione di presentazione dia atto della identità del proponente e nessun dubbio sia sorto o venga prospettato sulla verità di tale indicazione.
Né a diverse conclusioni possono condurre considerazioni sistematiche o la ratio legis.
Questa, in particolare, è all'evidenza finalizzata ad assicurare la certezza che il proponente è colui al quale la legge riserva tale facoltà. E al soddisfacimento di tale finalità è sufficiente che il Pubblico ufficiale attesti d'avere ricevuto l'atto da quella determinata persona che ha generalizzato: la sua attestazione, in presenza di un preciso dovere di identificazione, facendo fede di quanto doveva accertare e dice accertato.
Da un punto di vista sistematico non è dato comprendere, poi, perché alla validità di una querela spedita per posta dovrebbe essere sufficiente (a mente dell'art. 337, comma 1) l'autentica di firma ex art. 2703 c.c. e 39 disp. att. c.p.p., per la quale non si richiede a pena di validità la contestuale indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore (a tanto essendosi adeguata persino la legge notarile, il cui art. 49 – come sostituito dall'articolo 1 della 1. n 333 del 1976 – si limita a prescrivere che «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento...», sulla cui interpretazione cfr. tra molte, Cass. civile, sez. 3, n. 15424 del 10.8.2004; ib. n. 9757 del 10/05/2005; Cass. pen., sez. 5, n. 9219 del 22.4.1981, Bura); mentre per quella presentata personalmente occorrerebbe, a pena di invalidità, oltre che l'attestazione della identità della persona che la presenta,
l'esposizione delle ragioni di tale certezza.
Potendo solo aggiungersi che non appare davvero ragionevole, né conforme al principio del favor quaerelis, la soluzione di sanzionare con la invalidità una dichiarazione di querela effettivamente presentata dalla persona legittimata all'Ufficiale di polizia giudiziaria competente a riceverla soltanto perché questo ha omesso di indicare nell'atto le modalità d'accertamento della sua identità: così facendo ricadere sul proponente, del tutto incolpevole e verosimilmente in stato di soggezione al cospetto dell'Autorità cui si rivolge, un asserito difetto di precisione di questa.
1.2. Ora, nel caso in esame l'atto di querela (che reca allegata certificazione medica del pronto soccorso) risulta presentato personalmente dalla Mini alla Polizia giudiziaria, che ha provveduto a generalizzarla. L'identificazione della querelante deve dunque darsi per avvenuta e nessuna ragione emerge per sospettare che l'attestazione di presentazione non corrisponda a verità. La querela deve di conseguenza ritenersi ritualmente proposta.
La sentenza impugnata (pronunziata in limine) va perciò annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace di Palermo perché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Giudice di pace di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ель гия
Depositata in Cancelleria 30 LUG. 2008 Roma, li
CASSA IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
4