Sentenza 3 aprile 2006
Massime • 1
La mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte dell'autorità' che la riceve, non genera invalidità dell'atto ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla relativa sottoscrizione da parte del querelante, autenticata nelle forme di legge).
Commentari • 2
- 1. Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2006, n. 16549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16549 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/04/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 556
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013535/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG AR, N. IL 26/11/1971;
avverso SENTENZA del 20/12/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. ABBADESSA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GA LL, è stato condannato dal Tribunale di Roma alla pena della reclusione per i reati di lesioni volontarie e danneggiamento, in continuazione, oltre che al risarcimento del danno. La Corte d'Appello, in applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, rideterminava la pena di Euro 1.500,00 di multa e revocava il beneficio della sospensione condizionale, alla stregua del Decreto citato, art. 60.
Ricorre il difensore, reiterando doglianze già formulate: la querela è invalida, a causa della mancata identificazione del querelante ed è stata, comunque, proposta, quanto al danneggiamento, da persona non legittimata, siccome non titolare del bene costituente oggetto materiale della condotta delittuosa.
Le censure sono manifestamente infondate.
L'art. 337 c.p.p., comma 4, non prevede la sanzione dell'invalidità come conseguenza della mancata identificazione di colui che propone o deposita l'atto di querela.
La mancata identificazione produce una mera irregolarità in ordine amministrativo, irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale (Cass. Sez. 2^, 25/11/1999, n. 13490, Di Santo). Non si produce l'invalidità dell'atto, sempre che questo sia sottoposto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge (Sez. 2^, 8/7/1998, n. 3205, Bianchi, e pluribus). Non v'è chi non veda, d'altro canto, che sarebbe iniquo penalizzare la p.o. dal reato per un'omissione addebitabile ad un organo della P.A. (sez. 5^, 11/04/2000, Simeoni). Il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato (Cass. sez. 2^, 03/11/1999, n. 13636, Buono), al titolare di usufrutto o comodato (sez. 3^, 03/03/1957, Fossati), al legittimo detentore (cass. 3/5/1998, Zordan;
cass. 24/10/1981, Allegroni).
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006