Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
La mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, non determina alcuna invalidità dell'atto medesimo, sempre che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1998, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 2.6.1998
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo Trione " N. 3205
3. " NA UD " REGISTRO GENERALE
4. " AL LE " N. 3387/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. presso la Pretura di La Spezia avverso sentenza, ex art. 469 cpp, del Pretore di La Spezia, del 15 - 5 - 1997, nei confronti di IA IG;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. V. Trione;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti gli atti ed i motivi di ricorso del P.M.,
rilevato che il Pretore ha errato nel ritenere il difetto di querela perché presentata irregolarmente;
infatti la istanza di punizione risulta redatta e sottoscritta dalla parte, con firma autenticata dal difensore nominato in calce;
risulta, anche, che l'atto è stato presentato in segretezza da un incaricato alla persona offesa, la cui mancata identificazione non rappresenta motivo di nullità che inficia l'atto di querela, sottoscritto, si ???, della parte, con firma autenticata ex art. 39 disp. att. cpp;
di conseguenza devesi annullare la sentenza impugnata, con rinvio, per il giudizio, alla Pretura Circ. di La Spezia;
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per il giudizio, alla Pretura Circondariale di La Spezia.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 2 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998