Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 671
CASS
Sentenza 21 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. Non è, invece, richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate nè il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti. Tuttavia, permane l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all'indagato diligente di accertare, anche attraverso l'autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione.

Commentari3

  • 1Elezione di domicilio: All’indagato non va comunicato il reato per cui si procede nei suoi confronti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 gennaio 2022

    Cassazione penale sez. II, 05/10/2021, n.36826 La massima La Suprema Corte, con la sentenza sopra indicata, ha affermato che il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore, mentre non è richiesto che siano …

     Leggi di più…

  • 2Diversa qualificazione del fatto dopo elezione di domicilio: conoscenza effettiva? (Cass. 41911/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020

  • 3Elezione di domicilio, requisiti e validità (Cass. 4926/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 671
Data del deposito : 21 novembre 2013

Testo completo