Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. Non è, invece, richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate nè il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti. Tuttavia, permane l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all'indagato diligente di accertare, anche attraverso l'autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione.
Commentari • 3
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Cassazione penale sez. II, 05/10/2021, n.36826 La massima La Suprema Corte, con la sentenza sopra indicata, ha affermato che il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore, mentre non è richiesto che siano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
P S 6 7 1/ 14 71 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDIDott. - Presidente - N. 2999/2013 - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - N. 7521/2013 REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FR HE N. IL 09/11/1982 avverso la sentenza n. 2517/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 14/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ои - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo grado e di appello e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino. - Udito, per il ricorrente, l'avv. Roberto De Angelis in sostituzione dell'avv. Lamacchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre FR CH, a mezzo dell'avv. Alberto Lamacchia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/12/2012 che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, lo ha condannato per il furto aggravato di un'autovettura (il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648/bis cod. pen). Come motivo di ricorso adduce la violazione di plurime norme di legge processuale e costituzionale, siccome giudicato in contumacia in primo grado. Deduce che "l'unico atto consegnato al condannato è stato il verbale di elezione di domicilio del 22 gennaio 2005", dove era detto che sarebbe stato processato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e di non aver mai saputo in quale procedimento sarebbe stato indagato. Lamenta di non essere stato in grado, per questo, di comunicare il cambio di residenza e di non aver potuto, di conseguenza, esercitare, già nel corso dell'udienza preliminare e nel corso del processo di primo grado, le facoltà riconosciute dalla legge all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. L'imputato, convocato presso la Questura di Torino in data 22 febbraio 2005 (nel verbale è indicata, per errore materiale, la data del 22 gennaio 2005), fu reso edotto del fatto che sarebbe stato "indagato" per la ricettazione dell'autovettura Lancia Thema rubata 1'8/2/2005 a RL FO e per aver falsamente denunciato, in data 17/2/2005, il furto della propria autovettura. Nell'occasione il FR elesse domicilio in Grusciasco, corso tirreno, n. 370/c, dove gli furono inutilmente notificati gli atti dell'udienza preliminare e della citazione a giudizio in primo grado. Legittimamente, pertanto, l'avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale gli fu notificato presso il difensore, ex art. 161, n. 4, cod. proc. penale. Non può condividersi la tesi del difensore e del Pubblico Ministero di udienza, secondo cui la mancata indicazione, nel verbale di elezione suddetto, 2 ли dell'Autorità giudiziaria procedente e del numero del procedimento penale avrebbe compromesso i diritti della difesa e avrebbe comportato, per questo, la nullità del giudizio di primo grado, sia perché una simile nullità non è prevista dall'ordinamento (il che rileva per il principio di tassatività delle nullità), sia perché nessun pregiudizio è derivato all'imputato dalla mancata specificazione, nel verbale suddetto, dell'Autorità che lo avrebbe giudicato e del numero del procedimento. Devesi al riguardo rilevare che l'ordinamento processuale, nel prevedere l'obbligo per l'indagato di dichiarare il proprio domicilio, non specifica quali caratteristiche debba avere il verbale in cui la dichiarazione sia raccolta, ma, in relazione allo scopo della previsione che è quello di consentire il sicuro recapito - della corrispondenza diretta all'indagato o all'imputato si evince che tale - verbale deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un fatto determinato, è o potrà essere instaurato a suo carico, nonché l'avvertimento che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Non è quindi richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate, né che sia indicato il numero di un procedimento penale pendente dinanzi a una qualche autorità giudiziaria, anche perché, dovendo il verbale suddetto essere redatto, tra gli altri, dalla polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, spesso nemmeno la polizia conosce il numero del procedimento che verrà instaurato né sa esattamente se l'Autorità che andrà ad investire si riterrà competente in relazione al reato da essa ritenuto. Permane pertanto l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazione del domicilio anche in assenza delle indicazioni suddette, la cui mancanza non impedisce all'indagato diligente di sapere qual è l'Autorità giudiziaria procedente - specie allorché, come nel concreto, si tratti di reati commessi da una sola persona in un luogo determinato - e, comunque, di accertare, attraverso l'autorità di polizia presso cui ha dichiarato o eletto il domicilio, qual'è l'Autorità investita della notizia;
né gli impedisce di sapere quale è l'Autorità giudiziaria competente, cui indirizzare la comunicazione di variazione, salvo l'obbligo di quest'ultima di trasmettere la comunicazione alla diversa Autorità eventualmente investita, nel frattempo, per competenza. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il Così deciso il 21/11/2013 Il Consigliere Estensore (Antonio Settembre) ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presidente (Alfredo Lombardi) Hept i on DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise алушн +