Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
La mancata identificazione, da parte dell'Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l'atto invalido, ne' esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2001, n. 32697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32697 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 07/06/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 3570
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 38672/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Rieti
avverso la sentenza emessa dal RE di Rieti 18.12.1997 nei confronti di:
1) EO OM, nato a [...] il [...];
2) IL IC, nata a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza predibattimentale in data 18.12.1997, il RE di Rieti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EO OM e IL IC in ordine ai reati di lesioni rispettivamente loro ascritti per mancanza di querela, difettando essa dei requisiti previsti dalla legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale, assumendone l'erroneità per essere stata la querela validamente proposta in quanto la polizia giudiziaria, nel ricevere la querela era bene a conoscenza delle generalità del querelante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel caso di specie l'autorità che ha ricevuto la querela non ha provveduto ad identificare il querelante e darne attestazione ai sensi degli artt. 337, quarto comma, c.p.p. e 107 disp. att. c.p.p., di talché è indubitabile che il mancato adempimento di tale formalità comporta l'invalidità dell'atto, che non può essere sanata da una tardiva e irrituale identificazione del querelante da parte del giudice, a cui non compete tale attività.
Correttamente, pertanto, il RE ha ritenuto che l'azione penale fosse improcedibile per difetto di valida querela, di talché il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2001