Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 30044
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Sentenza 22 febbraio 2006

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Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen., laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere -tra l'altro- alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 30044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30044
    Data del deposito : 22 febbraio 2006

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