Sentenza 22 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen., laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere -tra l'altro- alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 30044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30044 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 22/02/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 344
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI CO - Consigliere - N. 018797/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
1) PI AU, N. IL 27/02/1963;
avverso SENTENZA del 07/07/2004 GIUDICE DI PACE di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. OSSERVA
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la sezione di Corte d'Appello di Sassari avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città del 7 luglio 2004 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IN UD per il reato di lesioni personali colpose ai danni di DO TO CO e OC SA (art. 590 c.p., comma 3 e 4, in relazione all'art. 149 C.d.S.), per difetto di querela determinata dalla mancata individuazione del querelante. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata non trova alcun supporto nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha affermato che non occorrono formule particolari ai fini dell'identificazione del querelante, essendo sufficiente l'attestazione del P.U. di ricezione dell'atto personalmente dal soggetto interessato, accompagnata dalla indicazione delle precise generalità dello stesso. La medesima Corte, peraltro, soggiunge il ricorrente, ha affermato che l'eventuale mancata individuazione, da parte del P.U., del soggetto che propone la querela, non genera l'invalidità dell'atto allorché risulti, comunque, certo che il proponente sia il soggetto legittimato a proporla.
Il ricorso è fondato.
In realtà, occorre rilevare che la querela in esame risulta presentata da DO TO CO e da OC SA preso la stazione Carabinieri di Sassari i quali, nell'intestazione del relativo verbale, hanno regolarmente dato atto delle precise e complete generalità dei querelanti (di uno dei quali è stato anche annotato il numero di utenza cellulare) e dunque dell'avvenuta generalizzazione. È vero che nell'atto non risultano specificate le modalità di identificazione, è altresì vero, tuttavia, che tale omissione non influisce sulla validità della querela, posto che l'art. 337 c.p.p., comma 4, non prevede tale sanzione, ma si limita a prescrivere che il querelante venga identificato, allo scopo di avere certezza della provenienza dell'atto. E quindi solo ove tale certezza difetti, cioè non sia possibile accertare che la querela sia stata proposta dalla persona legittimata a proporla, detto atto potrà ritenersi inesistente.
Questa Corte, d'altra parte, ha ripetutamente sancito il principio dell'interpretazione non formalistica della norma citata, avendo precisato non solo che il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale e per precedente identificazione), per cui non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo (Cass. n. 2904/000 e n. 12451/2005). Nel caso di specie, peraltro, occorre anche rilevare che DO TO CO e OC SA erano anche presenti all'udienza del 7 luglio 2004, di guisa che nessun dubbio, ove anche inizialmente giustificato, poteva sussistere circa la loro identificazione. La provenienza della querela deve, quindi, considerarsi, nel caso di specie, certa in quanto ricevuta da P.U. legittimato a riceverla, il quale ha provveduto a registrare, nel relativo verbale, le complete generalità dei due querelanti.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice di Pace di Sassari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Sassari.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006