Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
In tema di formalità relative alla ricezione della querela, ove non risulti dagli atti la identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, è condizione necessaria per la validità dell'atto medesimo che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma sia autenticata nelle forme di legge, non potendosi supplire a tali formalità con la dichiarazione resa in giudizio dall'ufficiale di P.G. sulla avvenuta ratifica della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2007, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/11/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1403
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 021466/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) AS MI N. IL 14/01/1950;
2) AS IN N. IL 10/09/1954;
avverso SENTENZA del 14/02/2006 TRIBUNALE di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Che il Procuratore generale della Repubblica ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui riqualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia e violenza alla persona, diversamente dal delitto ab origine contestato di tentativo di estorsione ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela;
che, ad avviso della Corte d'appello, agli atti vi è la volontà di procedere nei confronti degli autori del reato, ma l'atto di querela presentato da OS RI non è risultato ratificato nelle forme di legge, in particolare mancando l'autentica della sua sottoscrizione e per tal motivo è inidoneo a integrare la condizione di procedibilità richiesta per il delitto di cui all'art. 393 c.p.;
che il Procuratore ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto l'avvenuta autenticazione dell'atto di querela presentato il 22 gennaio 2003 risulta da quanto dichiarato dal Maresciallo dei Carabinieri SA ET, il quale sentito come teste all'udienza del 10 gennaio 2006 ha riferito di avere ratificato la denunzia - querela presentata dalla persona offesa OS RI e di avere poi svolto le indagini di polizia;
che il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità per la quale la richiesta di punizione del colpevole nel caso di reato perseguibile a querela non è sottoposto a formule particolare, purché sia ratificata successivamente, dovendosi da tale comportamento dedurre la implicita volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato:
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che va affermato il principio che non è di per sè invalida la querela che sia stata ratificata dall'ufficiale di polizia giudiziaria su foglio a parte, se la lettura congiunta delle due parti faccia ragionevolmente ritenere la sussistenza degli elementi necessari per la sua ritualità;
che l'atto può essere presentato per iscritto a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 337 c.p.p., comma 1, con riferimento all'art. 333 cpv. c.p.p.) e l'autorità che lo riceve deve attestare la data e il luogo di presentazione nonché identificare la persona che lo propone, attestazione (o ratifica) che costituisce un atto fidefacente in ordine ai due elementi di data - luogo di consegna e identificazione del querelante (Sez. 5, 14 gennaio 2004, dep. 17 febbraio 2004, n. 6245);
che anche la mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, non determina alcuna invalidità dell'atto medesimo, sempre che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge (Sez. 2, 2 giugno 1998, dep. 8 luglio 1998, n. 3205);
che le ragioni della invalidità della querela sono costituite dalla mancata autenticazione della firma del querelante da parte dell'autorità ricevente, autenticazione che il ricorrente non deduce essere stata effettuata, limitandosi a richiamare una deposizione testimoniale resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria in dibattimento;
che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare l'esistenza dell'autenticazione della firma del querelante, autenticazione che costituisce requisito di validità dell'atto e che nella concreta fattispecie è stata la ragione giuridica per la quale ha ritenuto invalida e, pertanto, mancante l'atto di querela;
che agli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso per verificare l'esistenza del fatto processuale in contestazione, vi è una denuncia querela riportante la firma di OS RI, firma però priva di autentica e, per tal motivo, privo anche di data certa di presentazione;
che a tali mancanze non può certo sostituirsi e in ogni caso avere effetto la dichiarazione, resa in giudizio, dall'ufficiale di polizia che ebbe a svolgere le indagini il quale tra l'altro ricorda di avere ratificato la querela;
che il ricorso è infondato e peraltro generico, in quanto non indica l'atto la cui mancanza ha indotto correttamente il Tribunale a ritenere invalida la querela sporta;
che il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008