Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
È abnorme la sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., pronunciata de plano dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, opponente al decreto penale di condanna, in quanto il gip ha il potere di pronunciare tale sentenza allorché sia stato investito della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna e non intenda aderirvi ma non quando, adottato il decreto penale di condanna, sia investito dell'opposizione al decreto con richiesta di giudizio immediato.
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- 1. Decreto penale di condanna: precluso il proscioglimento de plano in caso di opposizioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2018
- 2. Abnormità, decreto penale, proscioglimento, stesso giudice, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2003, n. 15085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15085 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Giuseppe PIZZUTI Componente
dott. Francesco NICASTRO "
dott. Nicola COLAIANNI "
dott. Luciano PANZANI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso La Corte d'Appello di Trento:
nei confronti di:
1) IS NO n. il 19/02/1940;
avverso sentenza del 06/02/2002 GIP Tribunale di Trento;
sentita la relazione fatta dal consigliere Pizzuti Giuseppe;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore generale presso la corte d'appello di Trento ricorre in cassazione avverso la sentenza in data 6.2.2002 del giudice per le indagini preliminari del tribunale della stessa città che, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., revocato il decreto penale opposto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI NO in ordine all'imputazione di cui all'art. 595 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
Il predetto procuratore generale chiede l'annullamento della menzionata sentenza, denunziando l'abnormità del provvedimento e, in ogni caso, la violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost.. Il ricorso è fondato.
Deve essere premesso che, nel coso in esame, il citato giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, proposta dall'imputato opponente avverso il decreto penale emesso nei di lui confronti per il suaccennato reato, ha pronunciato, de plano, sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Al Riguardo, deve essere rilevato che il legislatore ha espressamente attribuito al giudice per le indagini preliminari, investito dalla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, il potere di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., qualora nono intenda aderire all'istanza del pubblico ministero ovvero non ritenga di restituire a quest'ultimo gli atti (art. 459 co. 3 c.p.p.). Tale potere non è riconosciuto allo stesso giudice per le indagini preliminari che, adottato il decreto penale di condanna, sia investito della opposizione al decreto medesimo con richiesta di giudizio immediato.
L'art. 464 co. 1 c.p.p., invero, recita testualmente che, se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'art. 456 co.1, 3 e 5 c.p.p.. La lettera e la ratio della norma è chiara: il giudice per le indagini preliminari non ha, nella specie, alcun potere decisionale. In proposito, la Corte Costituzionale, nell'ordinanza in data 11.5.2001 n. 126, ha rimarcato che "il decreto, con cui viene disposto il giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale, deve essere adottato indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la evidenza della prova o da altre condizioni di inammissibilità", per cui il giudice chiamato ad adottare detto decreto è privo di alcun potere cognitivo del fatto e decisionale, laddove il principio informatore dell'art. 129 c.p.p. è quello di attribuire il potere di pronunciare sentenza di proscioglimento solo al giudice investito del potere di decidere il processo (Cass.21.10.1999 n. 13263). L'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p. in sede di delibazione della richiesta di giudizio immediato, avanzata dall'opponente al decreto penale di condanna, discende dal rilievo che lo stesso art. 129 c.p.p. si limita ad enunciare un principio di carattere generale,
rinviando, quanto alla concreta attuazione delle regole in esso contenute, alle sedi ed ai tempi di volta in volta previsti dal codice per la fase in corso.
Pertanto, la sentenza impugnata, ponendosi al di fuori del sistema organico della legge processuale, deve essere ritenuta atto abnorme. Conseguentemente, si impone l'annullamento senza rinvio della detta sentenza.
Gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Trento, per il proseguo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione dagli atti al tribunale di Trento, per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 2003.