Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
La mancata identificazione del proponente da parte dell'autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell'atto bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/1999, n. 13490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13490 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 5.11.99
Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 1399
Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere N. 20867/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell'Aquila avverso la sentenza resa dal Pretore di Chieti, in data 20 novembre 1998, nei confronti di DI AN GA, nato a [...], il [...].
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 20 novembre 1998, il Pretore di Chieti dichiarò non doversi procedere nei confronti di DI AN GA, in ordine al reato di truffa ai danni di PA NI perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata in quanto la querela in atti era priva dei requisiti di forma previsti dall'articolo 337 c.p.p., mancando in particolare dell'identificazione della persona che l'aveva proposta.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell'Aquila deducendo violazione dell'articolo 337 c.p.p.; il rappresentante della pubblica accusa assume, infatti, che pur se l'ultimo comma della norma prima menzionata "prevede che l'autorità che riceve la querela debba provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione ed all'identificazione della persona che la propone, tale formalità non è prevista a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela, mancando una previsione espressa in tal senso"; ed anzi, secondo la tesi sostenuta dal pubblico ministero, "dal sistema di tutela fornito alla persona offesa dal codice di procedura penale, si deve desumere, viceversa, un principio generale di conservazione dell'atto, al di là dell'inosservanza delle formalità di cui all'articolo 337 c.p.p." citato.
La censura è fondata.
Stabilisce, infatti, l'articolo 177 c.p.p. che "l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge"; ed è di tutta evidenza che per la violazione della formalità relativa all'identificazione della persona che propone la querela, prevista dall'articolo 337, comma 4, c.p.p., non è stata prevista dal legislatore alcuna nullità.
Nè - ad avviso di questa Corte - il rispetto della formalità su indicata costituisce condizione di validità della querela medesima;
ed infatti, l'invalidità dell'atto sarebbe ipotizzabile soltanto se non fosse possibile fornire la prova che questo è stato proposto dalla persona legittimata a presentarlo.
Dunque, la mancata identificazione del querelante da parte dell'autorità che riceve la querela da luogo ad una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale.
In tal senso è, del resto, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all'inosservanza delle altre formalità previste dal menzionato articolo 337 c.p.p. Alla stregua delle precedenti considerazioni, l'impugnata sentenza deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi (a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, numero 51, che ha soppresso le Preture) al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1999