Sentenza 21 novembre 2000
Massime • 1
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti assolutamente certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la identificazione dei soggetti titolari del diritto era assicurata dal certificato del pronto soccorso ospedaliero dal quale risultavano le generalità corrispondenti, anche nella sottoscrizione, a quelle della querela in atti, anche se quest'ultima non conteneva l'annotazione dell'avvenuto deposito con l'identificazione dei soggetti che l'avevano presentata).
Commentario • 1
- 1. Fumo: resta il divieto a monte, cadono gli obblighi e il meccanismo si inceppaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2000, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI BRUNO - Presidente - del 21/11/2000
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 2058
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 005483/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PRETURA di RIETI1) D'TO PE avverso SENTENZA del 01/12/1997 PRETURA di RIETI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA
Udito il Procuratore Generale in persona del cons. Gianfranco Ciani che ha concluso per la qualificazione della impugnazione quale ricorso per saltum e l'annullam. con rinvio
Motivi della decisione
Con sentenza dell'1.12.1997 il Pretore di Rieti dichiarava non doversi procedere nei confronti di D'IO PP per mancanza di querela, ritenendo che la mancanza in calce all'atto querelatorio dell'attestazione da parte dell'autorità che lo aveva ricevuto della avvenuta identificazione della persona che lo aveva presentato comportasse il difetto nell'atto stesso dei requisiti di legge, tassativamente prescritti dagli artt. 337 cpp e 107 disp. att., con la, conseguente impossibilità di riconoscere al predetto atto il valore di valida espressione della volontà di instaurazione del procedimento penale.
Contro tale sentenza proponeva appello il Pubblico Ministero presso la Pretura di Rieti, deducendo, con unico motivo, che "erroneamente il giudicante è pervenuto al verdetto di improcedibilità in favore dell'imputato sul presupposto che la querela non sarebbe stata validamente formulata essendo stata omessa da parte della polizia giudiziaria la identificazione del querelante attraverso un documento di riconoscimento del predetto" rifacendosi alla giurisprudenza di questa Corte (19.6.78 De Iena) che esclude la necessità che della querela sia redatto processo verbale.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3.6.99, dep. il 21 successivo, riteneva che la sentenza del Pretore, pur resa in pubblica udienza, fosse equiparabile alla sentenza predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen., e pertanto inappellabile ma ricorribile per Cassazione;
disponeva di conseguenza la trasmissione degli atti a questa Corte.
Ritiene il Collegio che l'impugnazione del Pubblico Ministero possa essere presa in esame da questa Corte sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Corte di Appello di Roma;
con essa viene infatti dedotta una violazione di legge, di modo che può essere qualificata come ricorso immediato per cassazione e di conseguenza delibata. Restano assorbite le diverse considerazioni prospettate dalla Corte di Appello con la sentenza con la quale ha qui trasmesso gli atti.
Venendo al merito della questione, il ricorso appare fondato nel senso appresso specificato.
Non ignora il Collegio che sulla questione oggetto della presente controversia sono state espresse soluzioni diverse, contrapponendosi la tesi secondo la quale "La mancata identificazione del proponente da parte dell'autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell'atto bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale" (Cass. sez. 2^ 5.11.99, PM c. Di Santo m.u. 214662) a quella (Cass. sez. 5^ 8.10.98 PM c. Milani m.u. 213417;
Cass. sez. 4^ 29.12.99, Marini m.u. 216469) che ritiene invece che "Ove manchi la identificazione della persona che propone la querela da parte dell'autorità che la riceve, resta il dubbio insuperabile che la querela sia stata proposta da un incaricato e, pertanto, la autenticazione della firma del querelante è condizione indispensabile per la validità dell'atto".
Sembra tuttavia che il presente caso, per le caratteristiche sue proprie, possa essere autonomamente risolto.
Occorre brevemente premettere che, in esito all'incidente stradale avvenuto il 26.11.1995, di cui l'imputato D'IO PP è stato chiamato a rispondere, ER TO e MA AS riportavano lesioni personali, con prognosi iniziale di gg. 30 e gg. 7 rispettivamente, secondo quanto risulta dai certificati del pronto soccorso in atti, presso il quale prontamente erano stati condotti, certificati recanti la completa identificazione dei due e dagli stessi sottoscritti. Risulta altresì inserito nel fascicolo - alla cui consultazione il Collegio è autorizzato, trattandosi di questione procedurale - un atto, recante la data 19 febbraio 1996, formalmente intestato "Denuncia-Querela", indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, con il quali i due infortunati chiedevano chiaramente che si procedesse penalmente contro il D'IO e sollecitavano altresì l'avviso ex art. 408 cpp per il caso di eventuale archiviazione. Tale atto, composto da due fogli, è stato sottoscritto dal ER e dalla MA su entrambi i fogli e reca su ciascuno di il timbro della stazione dei Carabinieri della Cecchignola di Roma. Esso è però privo dell'annotazione attestante l'avvenuto deposito con l'identificazione del soggetto o dei soggetti presentanti. Nè risulta come tale atto sia stato trasmesso dai predetti Carabinieri di Roma alla Procura di Rieti. In tale situazione, di evidente incompletezza degli atti processuali non attribuibile agli interessati, non si può - ad avviso del Collegio - ritenere che la querela sia stata irrituale. In proposito può innanzitutto osservarsi che anche nella materia delle impugnazioni, pur essendo espressamente prevista ex art. 591 cpp la inammissibilità della medesima per il mancato rispetto delle formalità stabilite dalla legge, è stato però ritenuto che "L'indicazione, da parte del pubblico ufficiale addetto, di colui che ha presentato l'atto di impugnazione non richiede formule sacramentali, sì che l'adempimento può considerarsi assolto anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame dell'atto di impugnazione e dell'attestazione della ricezione di esso, sempre che non vi siano elementi di equivocità che inducano a dubitare ragionevolmente della provenienza di esso dal soggetto titolare del diritto di impugnazione" ed è stato di conseguenza ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal P.M. senza che si facesse menzione della sua qualità, peraltro desumibile dal contesto complessivo dell'atto (così Cass. sez. 1^, 2.4.92, Liberati m.u. 194276 e Sez. 1^ 1.6.92, Ruiu m.u. 190956). Passando ad esaminare l'istituto in esame, le formalità che il nuovo codice ha stabilito per la presentazione della querela ed in particolare quelle in tema di identificazione del proponente (per le quali l'atto se presentato personalmente deve essere completato con l'identificazione del proponente e se presentato da un incaricato o inviato per posta deve recare l'autenticazione della sottoscrizione) hanno per scopo evidente non già quello di ostacolare con vuoti formalismi l'esercizio di tale diritto, ma, al contrario, di facilitarlo attraverso l'esplicita previsione di differenti modalità di presentazione, tutte però subordinate all'esigenza di rendere certa l'identità del proponente, in modo da assicurare che la volontà sia espressa dal soggetto a ciò legalmente autorizzato, e non da altro meramente dichiaratosi;
nessuna sanzione di inammissibilità è peraltro espressamente prevista. Se questa è la ratio dell'istituto, nel caso di specie non può dubitarsi che il ER e la MA fossero proprio le persone offese dall'incidente stradale cagionato dal D'IO, atteso che l'identificazione è assicurata dalla conformità dei dati risultanti dai certificati del pronto soccorso, con quelli della denuncia- querela, corrispondenti anche nella sottoscrizione. Non sussiste dunque alcun dubbio sul fatto che nel presente caso la volontà di perseguire penalmente l'imputato sia stata espressa dai soggetti a ciò dalla legge autorizzati;
in tale situazione non è pertanto consentito ritenere la nullità di tale atto, non essendo da nessuna norma processuale prevista una tale nullità in relazione alla mera inosservanza delle formalità di presentazione, e potendo una tale conseguenza configurarsi solo ove l'inosservanza delle medesime formalità comporti incertezza sulla identificazione del proponente. Ciò trova conferma nella norma dell'art. 529, comma 2, cpp, che stabilisce l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere anche quando la prova dell'esistenza della condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria, norma che rinviando alla "prova dell'esistenza" esclude che nella materia in esame possano valere rigidi requisiti formali non collegati all'esigenza, sopra evidenziata, di sicura identificazione del querelante.
In conclusione ritiene il Collegio di poter esprimere il seguente principio di diritto: "La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela da parte dell'autorità che la riceve non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti assolutamente certo che il proponente è il titolare del diritto stesso ", in base al quale, per le ragioni sopra dette, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza del Pretore di Rieti e la trasmissione degli atti al Tribunale di quella città per l'ulteriore corso del procedimento.
P.T.M.
La Corte:
Qualificata l'impugnazione originaria del pubblico ministero quale ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen, annulla senza rinvio la sentenza del Pretore di Rieti in data 1.12.97 e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Rieti per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001