Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile).
Commentario • 1
- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/07/2002, n. 32190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32190 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/07/2002
1. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ESPOSITO AN - Consigliere - N. 3
3. Dott. GRAMENDOLA F. Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 021365/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA ST nata il [...];
avverso SENTENZA del 12/10/2001 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Loris D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv.to Francesco Sideri;
FATTI E DIRITTO
1. Il giudice monocratico del Tribunale di Chiavari - Sezione Distaccata di Rapallo, condannava l'imputata RI AD alla pensa di L.
1.000.000 di multa per il reato di lesioni colpose gravi perpetrato a danno del minore TE TI, nonché la condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, riconoscendo la provvisionale di L. 3.500.000.
In fatto, era avvenuto che il giorno 20-4-1994 ore 20,55 la AD, alla guida della sua autovettura, stava procedendo sulla Via Aurelia (tratto denominato Via S. Michele di Ragana) in direzione di Rapallo, allorché aveva effettuato un sorpasso in zona vietata andando a collidere violentemente contro un ciclomotore condotto da TE TI, il quale proveniva dalla strada laterale Via Costantino Mogrà, posta alla sinistra della direzione di marcia dell'auto dell'imputata e contrassegnata da "stop".
2. L'imputata proponeva impugnazione avverso la decisione. La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado. Osservava che il sinistro doveva essere attribuito a colpa esclusiva della prevenuta, la quale aveva compiuto un sorpasso vietato contromano, in prossimità di un incrocio, non avvedendosi della presenza sulla carreggiata del ciclomotore guidato dal TI il quale da poco si era immesso nella carreggiata opposta (direzione S. Margherita) proveniente dalla via laterale.
3. L'interessata avanzava ricorso per cassazione.
Si doleva perla ricostruzione dell'accorso prospettata dai giudici di merito, i quali non avevano adeguatamente apprezzato le diverse dichiarazioni rilasciata dall'automobilista Walter LI, il quale, al momento dell'incidente, stava percorrendo la semicarreggiata opposta a quella su cui transitava la AD.
Aggiungeva l'istante che la querela, a suo tempo, era stata proposta da AN TI, genitore della parte offesa TE, mediante deposito in Cancelleria effettuato per suo conto dalla moglie NA IA LI;
peraltro, la sottoscrizione dell'atto da parte del TI non risultava autenticata come stabilito dall'art. 337 C.P.P.. Per cui, l'azione penale doveva ritenersi comunque improcedibile.
4. Il ricorso va respinto perché infondato.
Si osserva che i giudici di merito hanno fornito una congrua e logica motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro stradale, fondandosi sugli elementi di fatto della vicenda disponibili, acquisiti in modo esaustivo ed apprezzati e valutati in modo corretto, per pervenire, secondo criteri di logica giuridica, all'accertamento della responsabilità colposa dell'imputata. D'altro canto, la diversa versione dei fatti prospettata dall'istante in via alternativa non può rilevare in questa sede di legittimità, a fronte appunto del ragionevole apparato argomentativo, invece, svolto dai giudici di merito.
Si aggiunge che il termine finale di prescrizione relativo al reato in questione perpetrato in data 20-4-1994 risulta allo stato ancora non decorso, ma esso maturerà il 18-8-2002. Infatti, al termine prescrizionale massimo di anni 7 e 6 mesi ex art. 157 n. 4 C.P. e 160 ultimo comma C.P. debbono aggiungersi i periodi di sospensione di cui all'art. 159 C.P.P. (con richiamo all'art. 304 comma 1 lett. a) C.P.P.) dovuti a richieste di rinvio provenienti dall'imputato o dal difensore per motivi diversi da esigenze di acquisizione della prova ovvero per concessione di termine e difesa. (v. così, in tema, la recente sentenza della S.U. 28-11-2001 - Cremonese). Nel caso di specie, nel corso del dibattimento di primo grado, vi sono stati due periodi di sospensione computabili ai fini del calcolo finale della prescrizione: rinvio disposto all'udienza del 14-5-1998 per 194 giorni. (Come è noto la sospensione dei termini opera dalla data in cui viene deliberato il rinvio fino a quella fissata per la nuova udienza). In totale, si ha u periodo di sospensione di 298 giorni. In ordine all'eccezione concernente la non ritualità di presentazione della querela, si osserva che il disposto ex art. 337 C.P.P. è inteso a garantire il sicuro accertamento della provenienza dell'atto di querela del titolare del relativo diritto, così da evitare che la giurisdizione possa essere inutilmente messa in movimento da un soggetto non legittimato. Peraltro, nella fattispecie, la certezza della provenienza dell'atto di impulso processuale ad opera dell'avente diritto ha trovato conferma nella conseguente rituale costituzione di parte civile, non oggetto di alcuna eccezione di controparte.
Al riguardo, questa Corte di legittimità ha di recente ripetutamente evidenziato che le formalità che il nuovo codice ha appunto stabilito per la presentazione della querela ed in particolare quella in tema di identificazione del proponente (per le quali l'atto se presentato personalmente deve essere completato con l'identificazione del proponente e se presentato da un incaricato o inviato per posta deve recare l'autenticazione della sottoscrizione) hanno per scopo evidente non già quello di ostacolare con vuoti formalismi l'esercizio di tale diritto, ma, al contrario, di facilitarlo attraverso l'esplicita previsione di differenti modalità di presentazione, tutte intese comunque a rendere certa l'identità del proponente, in modo da assicurare che la volontà sia espressa da soggetto a ciò legalmente autorizzato, e non da altro meramente dichiaratosi. Per cui, secondo un principio di ragionevolezza e di "favor querelae" discendente da detta normativa, deve ritenersi che non sia necessaria la stessa autenticazione della sottoscrizione del querelante, purché possa stabilirsi altrimenti con certezza che si tratta del titolare del diritto. (V. Cass. Sez. 4^ 21-11-2000 - D'AN e 19-2-2001 - Menegus). Il che, nella vicenda in esame, risulta appunto con sicurezza.
5. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale Feriale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 24 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2002